GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 103 DEL 5/5/2005

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 21 aprile 2005 
Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della tessera
sanitaria  entro  l'anno  2005  ed  estensione alle regioni Sardegna,
Sicilia,  Toscana,  Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di
Trento e di Bolzano del programma indicato nelle disposizioni, di cui
al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale,  in  particolare,  ha  modificato  l'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326, aggiungendovi il comma 1-bis, disponendo
che il Ministero delle economia e delle finanze cura la generazione e
la  consegna  della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari,
indicati al comma 1 del citato art. 50, entro il 31 dicembre 2005;
  Visto  il  comma  6  del  citato  art.  50, il quale dispone che il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni
del  medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del
sistema  di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore  sanitario e di
appropriatezza  delle  prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente
applicazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del 2 luglio 2004, attuativo del
comma  6  del  citato  art.  50, concernente le modalita' di gestione
della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del
comma  6  del  citato  art. 50, concernente l'estensione alle regioni
Umbria,  Emilia-Romagna,  Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al
citato art. 50;
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 28 ottobre 2004, il
quale  dispone  che  con  successivo decreto sono indicate le date di
applicazione   relative   alle   rimanenti  regioni  del  sistema  di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
  Visti  i  commi  2  e  6 dell'art. 3 dell'Intesa fra il Governo, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005,  nei  quali  e'  stabilito  che  il  Nuovo  Sistema Informativo
Sanitario   (NSIS)   ricomprende   i   dati   di  monitoraggio  delle
prescrizioni  previsti  dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e  dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS e'
ricompreso  fra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni per
l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuto  di  dover  estendere la sperimentazione dell'applicazione
delle  disposizioni  di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere
significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
  Visto  il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della  salute  e  con  il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1
del  citato  art.  50,  con  cui  si  stabiliscono le caratteristiche
tecniche della tessera sanitaria;
  Visto il comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.   326,   il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  l'adempimento
regionale,  di  cui  all'art.  52,  comma  4, lettera a), della legge
27 dicembre  2002,  n.  289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale (SSN) per gli anni
2003,  2004  e  2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni   del  medesimo  art.  50.  Tale  adempimento  s'intende
rispettato  anche  nel  caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino  di  avere  realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi   di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'  di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di  efficienza  ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  risultino  non  inferiori a quelli
realizzati in attuazione del richiamato art. 50;
  Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
2004, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra
l'altro,  al  punto  3.2  dell'allegato  1,  che  le unita' sanitarie
locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'  telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai
medici  almeno  novanta  giorni prima della data di attivazione della
regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6
del richiamato art. 50;
  Visto   l'art.   2   del   decreto  24 giugno  2004  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art.
50,  il  quale  prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi
informatici  utilizzati  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi
sanitari  deve  essere  effettuato entro la data di attivazione della
regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6
del richiamato art. 50;
  Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministero della salute, attuativo del
comma  9  del  citato  art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la
trasmissione  delle informazioni da parte degli enti che le detengono
deve  essere  effettuata,  con  riferimento  alla data di attivazione
della  regione  di  appartenenza  prevista  dai decreti attuativi del
comma 6 del richiamato art. 50:
    i.  almeno  novanta  giorni  prima, la trasmissione degli elenchi
degli  assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle
unita'  sanitarie  locali,  ovvero  delle  regioni  e  delle province
autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
    ii.  almeno  novanta  giorni prima, la trasmissione degli elenchi
degli  stranieri  irregolari privi di risorse economiche sufficienti,
iscritti  ai  servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti
(STP)  da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
    iii.   almeno   sessanta  giorni  prima,  la  trasmissione  delle
anagrafiche  dei  direttori delle strutture di erogazione dei servizi
sanitari,  di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unita'
sanitarie locali;
    iv. almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi
dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio
sanitario  nazionale,  di  cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte
delle  unita'  sanitarie  locali,  ovvero delle regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Consegna della tessera sanitaria
  1.  Con  riferimento  agli elenchi dei soggetti assistiti di cui al
decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,  attuativo  del  comma 9
dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'invio, con
modalita'  telematica,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
deve avvenire entro il 31 maggio 2005:
    a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale,
da  parte  delle  regioni  e province autonome di Trento e di Bolzano
rimanenti  rispetto  al  programma  di  cui  all'art. 1, comma 1, del
decreto  28 ottobre  2004 del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
    b)  relativamente  agli  assistiti  del  Servizio  di  assistenza
sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute.
  2.  Agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale di cui
alle regioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' agli assistiti da
parte del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN) di cui al
comma  1,  lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'art. 1
del  decreto  30 giugno  2004  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro della salute pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004.
  3.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze definira', mediante
accordi  specifici  con  le  singole regioni e con il Ministero della
salute, il piano di diffusione della tessera sanitaria.
                               Art. 2.
                      Programma di applicazione
  1.  Il programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre
2004  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, e' integrato con le seguenti regioni:

=====================================================================
Regione                                    |Data attivazione
=====================================================================
Sardegna....                               |settembre 2005
Sicilia....                                |ottobre 2005
Toscana....                                |novembre 2005
Friuli-Venezia Giulia....                  |dicembre 2005
Provincia autonoma di Bolzano....          |dicembre 2005
Provincia autonoma di Trento....           |dicembre 2005

  2.  Con  successivi decreti sono indicate le disposizioni e le date
di applicazione relative alle rimanenti regioni.
  3.   Con  riferimento  alle  regioni  progressivamente  individuate
secondo  il programma di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni
di  cui  al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  ai  decreti
24 giugno  2004  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, al
decreto  28 giugno  2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministero della salute, con la possibilita' di
accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
singole  regioni  circa  le  date  di  decorrenza  degli  adempimenti
previsti dagli stessi decreti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 21 aprile 2005

                                           Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                   Siniscalco

Il Ministro della salute
         Sirchia

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