
SOMMARIO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 aprile 2005
Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della tessera
sanitaria entro l'anno 2005 ed estensione alle regioni Sardegna,
Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di
Trento e di Bolzano del programma indicato nelle disposizioni, di cui
al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, aggiungendovi il comma 1-bis, disponendo
che il Ministero delle economia e delle finanze cura la generazione e
la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari,
indicati al comma 1 del citato art. 50, entro il 31 dicembre 2005;
Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni
del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del
sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente
applicazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del
comma 6 del citato art. 50, concernente le modalita' di gestione
della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del
comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni
Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al
citato art. 50;
Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 28 ottobre 2004, il
quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di
applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, nei quali e' stabilito che il Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS) ricomprende i dati di monitoraggio delle
prescrizioni previsti dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS e'
ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per
l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione
delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere
significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1
del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche
tecniche della tessera sanitaria;
Visto il comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento
regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni
2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende
rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli
realizzati in attuazione del richiamato art. 50;
Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
2004, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra
l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita' telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai
medici almeno novanta giorni prima della data di attivazione della
regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6
del richiamato art. 50;
Visto l'art. 2 del decreto 24 giugno 2004 del Ministero
dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art.
50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi
informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi
sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della
regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6
del richiamato art. 50;
Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del
comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la
trasmissione delle informazioni da parte degli enti che le detengono
deve essere effettuata, con riferimento alla data di attivazione
della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del
comma 6 del richiamato art. 50:
i. almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi
degli assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle
unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
ii. almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi
degli stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti,
iscritti ai servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti
(STP) da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
iii. almeno sessanta giorni prima, la trasmissione delle
anagrafiche dei direttori delle strutture di erogazione dei servizi
sanitari, di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unita'
sanitarie locali;
iv. almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi
dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio
sanitario nazionale, di cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte
delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
Decreta:
Art. 1.
Consegna della tessera sanitaria
1. Con riferimento agli elenchi dei soggetti assistiti di cui al
decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9
dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'invio, con
modalita' telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze,
deve avvenire entro il 31 maggio 2005:
a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale,
da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
rimanenti rispetto al programma di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto 28 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
b) relativamente agli assistiti del Servizio di assistenza
sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute.
2. Agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale di cui
alle regioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' agli assistiti da
parte del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN) di cui al
comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'art. 1
del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze definira', mediante
accordi specifici con le singole regioni e con il Ministero della
salute, il piano di diffusione della tessera sanitaria.
Art. 2.
Programma di applicazione
1. Il programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre
2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, e' integrato con le seguenti regioni:
=====================================================================
Regione |Data attivazione
=====================================================================
Sardegna.... |settembre 2005
Sicilia.... |ottobre 2005
Toscana.... |novembre 2005
Friuli-Venezia Giulia.... |dicembre 2005
Provincia autonoma di Bolzano.... |dicembre 2005
Provincia autonoma di Trento.... |dicembre 2005
2. Con successivi decreti sono indicate le disposizioni e le date
di applicazione relative alle rimanenti regioni.
3. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate
secondo il programma di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni
di cui al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della salute, ai decreti
24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al
decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, con la possibilita' di
accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti
previsti dagli stessi decreti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2005
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro della salute
Sirchia