GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 103 DEL 5/5/2005

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77 
Definizione    delle    norme    generali   relative   all'alternanza
scuola-lavoro,  a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale,   ed   in   particolare,   l'articolo  4  che  prevede
l'emanazione  di  un  apposito decreto legislativo per la definizione
delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
  Vista  la  legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
  Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
  Vista  la  legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia
di promozione dell'occupazione;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
  Sentite  le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro;
  Considerato  che,  nella  seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza
unificata,  di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha
espresso la mancata intesa;
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  concreta attuazione alla
delega  prevista  dalla  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  attivare la
procedura  di  cui  all'articolo  3,  comma 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  resi  in  data  9  e  16 febbraio 2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di
seguito denominata: "alternanza", come modalita' di realizzazione dei
corsi  del  secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema
dell'istruzione  e  della formazione professionale, per assicurare ai
giovani,  oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo   anno  di  eta',  salva  restando  la  possibilita'  di
espletamento  del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai
sensi  dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  possono  presentare  la  richiesta di svolgere, con la predetta
modalita'  e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1,
l'intera  formazione  dai  15  ai 18 anni o parte di essa, attraverso
l'alternanza   di   periodi   di   studio   e  di  lavoro,  sotto  la
responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
  2.  I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e
valutati  sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
formativa,  sulla  base di apposite convenzioni con le imprese, o con
le  rispettive  associazioni  di  rappresentanza,  o con le camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  o  con gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa,  che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni  scolastiche  e  formative,  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita'
di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
                               Art. 2.
                     Finalita' dell `alternanza
  1.  Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione
e  della  formazione  professionale, la modalita' di apprendimento in
alternanza,   quale   opzione   formativa   rispondente   ai  bisogni
individuali  di  istruzione  e  formazione  dei  giovani, persegue le
seguenti finalita':
    a) attuare  modalita'  di  apprendimento flessibili e equivalenti
sotto  il  profilo  culturale  ed  educativo, rispetto agli esiti dei
percorsi  del  secondo  ciclo,  che  colleghino  sistematicamente  la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
    b) arricchire  la  formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi  con  l'acquisizione  di  competenze  spendibili  anche nel
mercato del lavoro;
    c) favorire   l'orientamento  dei  giovani  per  valorizzarne  le
vocazioni  personali,  gli  interessi  e  gli  stili di apprendimento
individuali;
    d) realizzare   un   organico   collegamento   delle  istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile,
che   consenta   la   partecipazione   attiva  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
    e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio.
                               Art. 3.
              Realizzazione dei percorsi in alternanza
  1.  Ferme  restando  le  competenze  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  programmazione
territoriale  dell'offerta  formativa,  le  istituzioni scolastiche o
formative,  singolarmente  o  in  rete,  stipulano,  nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito,
con  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2.  Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei
percorsi  di  cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita'
sotto  il  profilo  educativo  ed  ai  fini  del monitoraggio e della
valutazione  dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al
comma  3,  e'  istituito,  a  livello  nazionale,  il Comitato per il
monitoraggio  e  la  valutazione  dell'alternanza  scuola-lavoro, con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  e  con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa
in  sede  di  Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28 agosto  1997,  n.  28l.  Il  Comitato  e'  istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
delle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e
delle  rappresentanze  dei  lavoratori e dei datori di lavoro. Per la
valutazione  dei  percorsi  il  Comitato  si  coordina con l'Istituto
nazionale  di  valutazione  del sistema dell'istruzione (INVALSI), di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
  3.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
    a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
    b) le    risorse    finanziarie    annualmente   assegnate   alla
realizzazione   dell'alternanza  ed  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione  delle  stesse,  al  fine  di contenere la spesa entro i
limiti delle risorse disponibili;
      c)  i  requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
devono   possedere   per  contribuire  a  realizzare  i  percorsi  in
alternanza,  con  particolare  riferimento all'osservanza delle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed
all'apporto  formativo  nei confronti degli studenti ed al livello di
innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
    d) le  modalita'  per promuovere a livello nazionale il confronto
fra   le   diverse   esperienze  territoriali  e  per  assicurare  il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
    e) il  modello  di  certificazione per la spendibilita' a livello
nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui
all'articolo 6.
  4.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma 1, in relazione al progetto
formativo,  regolano  i  rapporti  e  le  responsabilita' dei diversi
soggetti  coinvolti  nei  percorsi  in  alternanza,  ivi compresi gli
aspetti  relativi  alla  tutela  della  salute  e della sicurezza dei
partecipanti.
                               Art. 4.
              Organizzazione dei percorsi in alternanza
  1.  I  percorsi  in  alternanza hanno una struttura flessibile e si
articolano  in  periodi  di  formazione  in  aula  e  in  periodi  di
apprendimento  mediante  esperienze  di  lavoro,  che  le istituzioni
scolastiche  e  formative  progettano  e  attuano  sulla  base  delle
convenzioni di cui all'articolo 3.
  2.  I  periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte  integrante  dei  percorsi formativi personalizzati, volti alla
realizzazione  del  profilo  educativo, culturale e professionale del
corso   di   studi   e   degli  obiettivi  generali  e  specifici  di
apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
  3.  I  periodi  di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
articolati  secondo  criteri  di  gradualita'  e  progressivita'  che
rispettino  lo  sviluppo  personale,  culturale e professionale degli
studenti  in  relazione  alla  loro eta', e sono dimensionati tenendo
conto  degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2.
  4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio,
i  periodi  di  apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti
nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico
o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli
fissati dal calendario delle lezioni.
  5.  I  periodi  di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
dimensionati,  per  i  soggetti  disabili,  in  modo  da  promuoverne
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
  6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno
del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli
studenti  in  tempi  e  con  modalita'  idonei  a garantirne la piena
fruizione.
                               Art. 5.
                         Funzione tutoriale
  1.  Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata
alla  promozione  delle  competenze degli studenti ed al raccordo tra
l'istituzione  scolastica  o  formativa,  il  mondo  del  lavoro e il
territorio.  La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in
alternanza  e'  svolta  dal docente tutor interno di cui al comma 2 e
dal tutor esterno di cui al comma 3.
  2.  Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica
o  formativa  tra  coloro  che,  avendone fatto richiesta, possiedono
titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e
guida  degli  studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica,
con  la  collaborazione  del  tutor  esterno  di  cui  al comma 3, il
corretto svolgimento del percorso in alternanza.
  3.  Il  tutor  formativo  esterno,  designato  dai  soggetti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  disponibili  ad accogliere gli studenti,
favorisce  l'inserimento  dello  studente  nel contesto operativo, lo
assiste   nel   percorso   di   formazione   sul  lavoro  e  fornisce
all'istituzione   scolastica   o   formativa  ogni  elemento  atto  a
verificare  e  valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei
processi  formativi.  Lo  svolgimento  dei  predetti compiti non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4.  I  compiti  svolti  dal  tutor  interno  di cui al comma 2 sono
riconosciuti  nel  quadro della valorizzazione della professionalita'
del personale docente.
  5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione
svolta  nella  scuola  e  quella realizzata in azienda, sono previsti
interventi  di  formazione  in  servizio,  anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
                               Art. 6.
      Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
  1.  I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto all'articolo 4 della legge 28
marzo  2003,  n.  53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione
scolastica  o  formativa,  tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor  formativo  esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in
alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3,
comma   3,   lettera   e),  le  competenze  da  essi  acquisite,  che
costituiscono  crediti,  sia  ai fini della prosecuzione del percorso
scolastico  o  formativo  per  il  conseguimento  del diploma o della
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
  3.  La  valutazione  e la certificazione delle competenze acquisite
dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate
a  norma  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  con  l'obiettivo
prioritario  di'  riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai
fini dell'occupabilita'.
  4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione
dei  percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione  relativa  alle  competenze  acquisite  nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
                               Art. 7.
                         Percorsi integrati
  1.  Le  istituzioni  scolastiche,  a  domanda  degli  interessati e
d'intesa  con  le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono  collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale   per  la  frequenza,  negli  istituti  d'istruzione  e
formazione  professionale,  di corsi integrati, attuativi di piani di
studio,  progettati  d'intesa  tra  i due sistemi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
                               Art. 8.
Disposizioni  particolari  per le regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
                               Art. 9.
                               Risorse
  1.   All'onere   derivante  dall'attuazione  degli  interventi  del
presente  decreto  nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di
10  milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  di  30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
come  determinata  dalla  tabella  C, allegata alla legge 30 dicembre
2004, n. 311.
  2.   Nell'ambito   delle   risorse  di  cui  al  comma  1,  per  il
funzionamento  del  Comitato  per  il  monitoraggio  e la valutazione
dell'alternanza  scuola-lavoro  di  cui  all'articolo  3, comma 2, e'
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto
nel  sistema  dell'istruzione  e formazione professionale concorrono,
nella   percentuale  stabilita  nella  programmazione  regionale,  le
risorse  destinate  ai  percorsi di formazione professionale a valere
sugli  stanziamenti  previsti  dall'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
                              Art. 10.
                   Coordinamento delle competenze
  1.  Con  appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede   al  coordinamento  delle  rispettive  competenze  ed  allo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  comune nella realizzazione
dell'alternanza.
                              Art. 11.
                       Disciplina transitoria
  1.  Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
2,  comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi
in  alternanza  di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli
istituti  di  istruzione  secondaria  superiore secondo l'ordinamento
vigente.
  2.  Fino  all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
le  regioni  e  le  province  autonome  definiscono  le modalita' per
l'attuazione  di  eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza
nell'ambito del sistema di formazione professionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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