
SOMMARIO
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77
Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede
l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione
delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia
di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha
espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla
delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la
procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di
seguito denominata: "alternanza", come modalita' di realizzazione dei
corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di
espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai
sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta
modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1,
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e
valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con
le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita'
di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
Art. 2.
Finalita' dell `alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in
alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le
seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti
sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile,
che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio.
Art. 3.
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione
territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o
formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito,
con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei
percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita'
sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della
valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al
comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e' istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la
valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla
realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di
ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i
limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in
alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed
all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di
innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto
fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello
nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui
all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto
formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi
soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli
aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti.
Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si
articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni
scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle
convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che
rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli
studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo
conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio,
i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti
nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico
o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli
fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno
del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli
studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena
fruizione.
Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata
alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra
l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il
territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in
alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e
dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica
o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono
titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e
guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica,
con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il
corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti,
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo
assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce
all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a
verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei
processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita'
del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione
svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti
interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Art. 6.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione
scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in
alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che
costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso
scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo
prioritario di' riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai
fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione
dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e
d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e
formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di
studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Risorse
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del
presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di
10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il
funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione
dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e'
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto
nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono,
nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le
risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere
sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Art. 10.
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo
svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione
dell'alternanza.
Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi
in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli
istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento
vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
le regioni e le province autonome definiscono le modalita' per
l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza
nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli