GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 103 DEL 5/5/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n. 78 
Esecuzione  dell'intesa  tra  il  Ministro  per i beni e le attivita'
culturali  ed  il  Presidente  della  Conferenza episcopale italiana,
firmata  il  26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali
di   interesse   religioso   appartenenti   a   enti   e  istituzioni
ecclesiastiche.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  25 marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione   dell'Accordo,   con   protocollo   addizionale  (tra  la
Repubblica  italiana  e la Santa Sede), firmato a Roma il 18 febbraio
1984,   che   apporta   modificazioni   al   Concordato   lateranense
dell'11 febbraio 1929;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2004;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              Decreta:
  Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali  ed  il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela
dei  beni  culturali  di  interesse  religioso  appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 346
INTESA  TRA  IL  MINISTRO  PER  I  BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL
PRESIDENTE  DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA
DEI  BENI  CULTURALI  DI  INTERESSE  RELIGIOSO  APPARTENENTI A ENTI E
                     ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

                                                Roma, 26 gennaio 2005

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

quale   autorita'   statale   che   sovrintende   alla  tutela,  alla
conservazione  e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa
autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004, e

         IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che,   autorizzato   dalla  Santa  Sede  con  lettera  del  Cardinale
Segretario  di  Stato  del  18 novembre  2004,  agisce  a  nome della
Conferenza  stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello
statuto  della  medesima  e  in  conformita' agli indirizzi contenuti
nelle   Norme   e   negli  Orientamenti  approvati  dalla  Conferenza
Episcopale   Italiana,  rispettivamente  del  14 giugno  1974  e  del
9 dicembre 1992,
ai  fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed
artistico  di  cui  all'art.  12,  comma  1, primo e secondo periodo,
dell'Accordo,   con   Protocollo   Addizionale,  firmato  a  Roma  il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell'11  febbraio  1929,  tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
dovendo  tenere  conto  delle modifiche alla legislazione dello Stato
italiano  successivamente  intervenute  e,  in particolare, di quanto
disposto  dal  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre
2001,  n.  3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione.
                             Determinano
di  adottare  la  seguente  Intesa,  che  abroga e sostituisce quella
sottoscritta  il  13 settembre  1996  fra le medesime autorita', resa
esecutiva  nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente
della  Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della
Chiesa  con  il  decreto  del  Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.
                               Art. 1.
    1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:
      a) Ministro  e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
      b) C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana.
    2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione
previste dalle presenti disposizioni:
      a) a  livello  centrale,  il  Ministro e, secondo le rispettive
competenze,  i  capi  dei  dipartimenti  o  i  direttori generali del
Ministero;   il   Presidente   della  C.E.I.  e  le  persone  da  lui
eventualmente delegate;
      b) a  livello  regionale,  i direttori regionali e i Presidenti
delle  Conferenze  episcopali  regionali  o  le persone eventualmente
delegate dai Presidenti stessi;
      c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio
e  materia  e  i  vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi
stessi.
    3.  Per  quanto concerne i beni culturali di interesse religioso,
gli  archivi  e  le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di
vita   consacrata,   le   societa'  di  vita  apostolica  e  le  loro
articolazioni,  che  siano  civilmente  riconosciuti,  concorrono,  a
livello  non  inferiore  alla  provincia  religiosa,  con  i soggetti
ecclesiastici  indicati  nel comma 2, secondo le disposizioni emanate
dalla  Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui
al medesimo comma.
    4. Ai fini della piu' efficace collaborazione tra le parti per la
tutela  del  patrimonio  storico  e  artistico,  i  competenti organi
centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei
programmi  o  delle  proposte  di  programmi pluriennali e annuali di
interventi  per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di
spesa,   invitano   ad  apposite  riunioni  i  corrispondenti  organi
ecclesiastici.
    5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi
ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni
culturali  di  interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche  e  acquisiscono  da  loro  le  eventuali  proposte di
interventi,  nonche'  le  valutazioni  in  ordine  alle  esigenze  di
carattere religioso.
    6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli
organi  ministeriali  circa gli interventi che a loro volta intendono
intraprendere.
                               Art. 2.
    1.  Le  disposizioni  della  presente Intesa si applicano ai beni
culturali  mobili  e  immobili  di interesse religioso appartenenti a
enti  e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in
materia  di  conservazione  e consultazione degli archivi d'interesse
storico  e  delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche
dall'Intesa  del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della
C.E.I.
    2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con
le  esigenze  di  carattere  religioso  in  materia  di salvaguardia,
valorizzazione  e  godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il
Ministero  e la C.E.I. concordano sui principi enunciati nel presente
articolo.
    3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili
e  immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo
di  ogni  successivo  intervento.  A  tal  fine,  la C.E.I. collabora
all'attivita'  di  catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a
sua   volta   il  Ministero  assicura,  ove  possibile,  il  sostegno
all'attivita'  di  inventariazione  promossa  dalla C.E.I. e le parti
garantiscono  il  reciproco  accesso  alle  relative banche dati. Per
l'attuazione  delle  forme  di  collaborazione  previste dal presente
comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.
    4.  Fermo  restando quanto disposto in materia dalla legislazione
statale  vigente,  i  beni  culturali  mobili  di cui al comma 1 sono
mantenuti,   per  quanto  possibile,  nei  luoghi  e  nelle  sedi  di
originaria  collocazione  o  di  attuale  conservazione.  Qualora  il
mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza
o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo
con  i  competenti organi ecclesiastici, ne puo' disporre il deposito
in  musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o
in musei pubblici.
    5.  Gli  interventi di conservazione dei beni culturali di cui al
comma  1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I.
collabora   con   il  Ministero  per  assicurare  il  rispetto  della
legislazione  statale  vigente  in materia di requisiti professionali
dei  soggetti  esecutori, con particolare riferimento agli interventi
sui  beni  culturali  mobili e le superfici architettoniche decorate.
Gli  interventi  di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al
culto  rientranti  fra  i  beni  culturali  di  cui  al  comma 1 sono
programmati   ed  eseguiti,  nel  rispetto  della  normativa  statale
vigente,  previo  accordo,  relativamente alle esigenze di culto, tra
gli  organi  ministeriali  e  quelli  ecclesiastici  territorialmente
competenti.  Qualora  l'accordo  non sia raggiunto a livello locale o
regionale  e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo
del  dipartimento  competente per materia, d'intesa con il Presidente
della  C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a
consentire una soluzione adeguata e condivisa.
    6.  La  sicurezza  dei  beni  culturali di cui al comma 1 riveste
primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano,
secondo   le  rispettive  competenze  e  disponibilita'  finanziarie,
adeguate  misure  di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici
aperti  al  culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti,
del degrado e dell'abbandono.
    7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono
garantiti.  Ove  si  tratti  di  edifici  aperti al culto o di mobili
collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel
rispetto  delle  esigenze  di carattere religioso. A tal fine possono
essere  definiti  orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i
soprintendenti  competenti  per materia e per territorio e gli organi
ecclesiastici territorialmente competenti.
    8.  La  richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni
culturali  di  cui  al  comma  1  e'  formulata  in  conformita' alle
disposizioni   procedurali   fissate  dalla  normativa  canonica.  Il
prestito   dei  medesimi  beni  e'  autorizzato  nel  rispetto  della
normativa statale vigente in materia.
                               Art. 3.
    1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti
possono  accordarsi  per  realizzare  interventi  ed  iniziative  che
prevedono,  in base alla normativa statale vigente, la partecipazione
organizzativa  e  finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e
istituzioni   ecclesiastiche,  oltre  che,  eventualmente,  di  altri
soggetti.
                               Art. 4.
    1.  Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, e' in ogni caso assicurata la piu'
ampia   informazione   in   ordine   alle   determinazioni  finali  e
all'attuazione  dei  programmi  pluriennali  e annuali e dei piani di
spesa, nonche' allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e
delle iniziative di cui agli articoli precedenti.
                               Art. 5.
    1.  Il  vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone
congruita'   e  priorita',  le  proposte  per  la  programmazione  di
interventi   di  conservazione  e  le  richieste  di  rilascio  delle
autorizzazioni,  concernenti  beni culturali di cui all'art. 2, comma
1,  di  proprieta'  di  enti  soggetti  alla  sua  giurisdizione,  in
particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.
    2.  Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti
ecclesiastici  indicati  all'art.  1,  comma  3,  sono  inoltrate  ai
soprintendenti  per il tramite del vescovo diocesano territorialmente
competente.
    3.  Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli
edifici  aperti  al  culto  rientranti  fra  i  beni culturali di cui
all'art.  2,  comma 1, presentati con le modalita' previste dai commi
precedenti,  il  soprintendente  competente  per materia e territorio
procede,  relativamente  alle  esigenze  di  culto,  d'accordo con il
vescovo   diocesano,   in   conformita'   alle   disposizioni   della
legislazione  statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia
raggiunto  a  livello  locale  o regionale e in presenza di rilevanti
questioni  di  principio,  si  procede ai sensi dell'art. 2, comma 5,
ultimo periodo.
                               Art. 6.
    1.  I  provvedimenti  amministrativi  da  adottarsi a norma della
legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di
cui  all'art.  2,  comma  1,  sono  assunti dal competente organo del
Ministero,  previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con
il vescovo diocesano competente per territorio.
    2.  Gli  scavi  e  le  ricerche  archeologiche  da effettuarsi in
edifici  di  culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2,
comma  1,  sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa
statale  vigente,  previo  accordo,  relativamente  alle  esigenze di
culto,   tra   gli   organi   ministeriali   e  quelli  ecclesiastici
territorialmente  competenti.  Qualora  l'accordo non sia raggiunto a
livello  locale  o  regionale e in presenza di rilevanti questioni di
principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
    3.  Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti
o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.
    4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma
1,  gia'  in proprieta' di diocesi o parrocchie estinte o provenienti
da   edifici   di   culto   ridotti  all'uso  profano  dall'autorita'
ecclesiastica  competente  e  che  non  possano  essere mantenuti nei
luoghi   e  nelle  sedi  di  originaria  collocazione  o  di  attuale
conservazione,  il soprintendente competente per materia e territorio
valuta,  d'accordo  con  il  vescovo  diocesano,  l'opportunita'  del
deposito  dei  beni  stessi  presso  altri  edifici  aperti al culto,
qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero
presso   musei   ecclesiastici,  se  muniti  di  idonei  impianti  di
sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.
    5.  Nel caso di calamita' naturali che coinvolgano beni culturali
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  il  vescovo  diocesano trasmette al
soprintendente  competente  per  materia  e per territorio ogni utile
informazione   ai   fini  del  sollecito  accertamento  dei  danni  e
argomentate valutazioni circa le priorita' di intervento, legate alle
esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti
si  accordano  poi  per garantire il deposito temporaneo degli stessi
beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei
impianti  di  sicurezza,  o  musei  pubblici presenti nel territorio,
ovvero  presso  laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo
della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.
    6.  Il  Ministero  si  impegna a rendere omogenee le procedure di
propria  pertinenza  per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste
dalla  normativa  statale  vigente  in materia di erogazioni liberali
destinate  alla  conservazione  dei beni culturali di cui all'art. 2,
comma 1.
                               Art. 7.
    1. Al fine di verificare con continuita' l'attuazione delle forme
di  collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare
i  problemi  di  comune  interesse e di suggerire orientamenti per il
migliore  sviluppo  della  reciproca  collaborazione  fra  le  parti,
continua  ad  operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprieta' ecclesiastica.
    2.   L'Osservatorio   e'   composto,   in   modo  paritetico,  da
rappresentanti  del  Ministero,  individuati  a  livello  di capi dei
dipartimenti,  e  da  rappresentanti  della  C.E.I. ed e' presieduto,
congiuntamente,  da  un rappresentante del Ministero e da un vescovo,
in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno
una  volta  ogni  semestre,  nonche'  ogni  volta che i presidenti lo
ritengano opportuno.
    3.   Alle   riunioni   possono   essere  invitati  a  partecipare
rappresentanti  di  amministrazioni  ed  enti  pubblici  e  di enti e
istituzioni   ecclesiastiche   in   relazione  alle  questioni  poste
all'ordine del giorno.
                               Art. 8.
    1.  Entro  i  limiti  fissati in materia dalla Costituzione della
Repubblica  e  dai  principi  della legislazione statale, le presenti
disposizioni   costituiscono   indirizzi   per  le  eventuali  intese
stipulate  tra  le  regioni  o  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  e  gli  enti  ecclesiastici,  fatte  salve le autorizzazioni
richieste dalla normativa canonica.
                               Art. 9.
    1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
      a) nell'ordinamento  dello  Stato,  con  la pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del Presidente della Repubblica che
approva l'Intesa;
      b) nell'ordinamento  della  Chiesa  con  la  pubblicazione  nel
Notiziario  della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della
Conferenza medesima promulga l'Intesa.

      Roma, 26 gennaio 2005

                                               Il Ministro per i beni
                                              e le attivitą culturali
                                                      Urbani

           Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
            card. Ruini