DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante
disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, nonche' quelle di sviluppatori competenti in materia
di accessibilita' e di produttori di hardware e software;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 23 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacita dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai
servizi erogati dai sistemi informatici;
c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza
dei servizi ai requisiti di accessibilita';
d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con
strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualita' dei
servizi, gia' giudicati accessibili tramite la verifica tecnica,
effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla
base di considerazioni empiriche;
f) fruibilita': la caratteristica dei servizi di rispondere a
criteri di facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di
rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e
qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilita' dei
servizi.
Art. 2.
Criteri e principi generali per l'accessibilita'
1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi
informatici che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata anche
da:
1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che
le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano
sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la
separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento
delle interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile
l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in
modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
dispositivo utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso
al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli
per l'utente;
c) compatibilita' con le linee guida indicate nelle
comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore, quali l'International Organization for
Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano
1'accessibilita', da parte degli utenti, agli strumenti didattici e
formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
Art. 3.
Valutazione dell'accessibilita'
1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di se'
l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalita' tecniche per la
tenuta, nonche' garantisce la pubblicita' dell'elenco medesimo e
delle citate modalita' sul proprio sito internet.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone
giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di
possedere i seguenti requisiti:
a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle
proprie attivita';
b) disponibilita' di una adeguata strumentazione per
l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica
soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere
d) ed e);
c) disponibilita' di figure professionali esperte nelle suddette
metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i
soggetti con specifiche disabilita'.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il
valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso
realizzati;
b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste
possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del
valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco
dei ventiquattro mesi successivi, attivita' di implementazione sui
siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la
valutazione stessa.
4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi,
acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le
amministrazioni interessate possono acquisire il parere non
vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 2, lettere b) e c);
b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come
corrispettivo per l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma
1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura
minima, maggiorati del dieci per cento;
c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle
spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per
l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della
quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per
l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo
articolo 7.
6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta
l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma
1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli
obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che
intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello
stesso dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al
riguardo. Il Cnipa provvede altresi' a dare adeguata pubblicita'
della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
Art. 4.
Modalita' di richiesta della valutazione
1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui
al comma 2. L'utilizzazione del logo e' limitata al periodo di
validita' dell'attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che,
svolta la sua attivita', in caso di esito positivo, rilascia
attestato di accessibilita', con validita' non superiore a dodici
mesi, eventualmente indicante il livello di qualita' raggiunto di cui
all'articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita
convenzione, del Cnipa.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 5.
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica
raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre
figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore
celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a
braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso
livello di qualita' raggiunto dal servizio e' indicato mediante
asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante
la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da
asterischi, ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il
modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo
11 della legge n. 4 del 2004.
Art. 6.
Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilita'
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso
del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i
soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della
valutazione dell'accessibilita' ad uno dei valutatori iscritti
nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo
attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia
all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di
qualita' del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio
della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di
scadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 7.
Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa
comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il
mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi,
anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 3, comma 1, purche' questi ultimi risultino estranei
alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o
servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita'
riscontrata aggiornandone la validita' temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a
quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi
effettivi dell'avvenuta ispezione, nonche' una quota di
partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive
determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque
di importo non superiore al doppio del costo effettivo
dell'ispezione.
Art. 8.
Modalita' di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono
utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono
autonomamente a valutare l'accessibilita' sulla base delle regole
tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la
valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente
l'utilizzo del logo.
Art. 9.
Controlli esercitabili sui soggetti
di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica
centrale nomina un responsabile dell'accessibilita' informatica, da
individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale
gia' in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in
assenza di specifica designazione, e' svolta dal responsabile dei
sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo
svolgimento di tale funzione non e' previsto compenso aggiuntivo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4
del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa
comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata,
verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e
dei servizi forniti e da' notizia dell'esito di tale verifica al
dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene
richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del
relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attivita' e dei
tempi di realizzazione.
3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano
autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza
sull'attuazione del presente regolamento.
4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli
esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al
Parlamento, dandone altresi' comunicazione alla Conferenza unificata.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Stanca,
Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Prestigiacomo, Ministro
per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319