GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 101 DEL 3/05/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75 
Regolamento  di  attuazione  della  legge  9  gennaio 2004, n. 4, per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  10  della  legge  9 gennaio  2004, n. 4, recante
disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli
strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
27 agosto  2001,  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche,  a  norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
  Sentite   le   associazioni  delle  persone  disabili  maggiormente
rappresentative, nonche' quelle di sviluppatori competenti in materia
di accessibilita' e di produttori di hardware e software;
  Acquisita    l'intesa   della   Conferenza   unificata   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281,
espressa nella seduta del 23 settembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  n.  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  22 giugno  1998,  modificata  dalla  direttiva  n.  98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge  21 giugno  1986,  n.  317,  modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita';

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
    a) accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
della   legge   9 gennaio   2004,  n.  4,  la  capacita  dei  sistemi
informatici,  nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche,  di  erogare  servizi  e fornire informazioni fruibili,
senza  discriminazioni,  anche  da  parte  di  coloro  che a causa di
disabilita'  necessitano  di  tecnologie  assistive  o configurazioni
particolari;
    b) tecnologie  assistive:  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 1,
lettera  b),  della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni
tecniche,  hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando  o  riducendo  le  condizioni di svantaggio, di accedere ai
servizi erogati dai sistemi informatici;
    c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza
dei servizi ai requisiti di accessibilita';
    d) verifica  tecnica:  valutazione condotta da esperti, anche con
strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
    e) verifica  soggettiva:  valutazione del livello di qualita' dei
servizi,  gia'  giudicati  accessibili  tramite  la verifica tecnica,
effettuata  con  l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla
base di considerazioni empiriche;
    f) fruibilita':  la  caratteristica  dei  servizi di rispondere a
criteri   di   facilita'  e  semplicita'  d'uso,  di  efficienza,  di
rispondenza   alle   esigenze   dell'utente,  di  gradevolezza  e  di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
    g) soggetti   privati:   soggetti   diversi   da  quelli  di  cui
all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
    h) valutatori:   soggetti   iscritti   nell'apposito   elenco   e
qualificati  a  certificare  le caratteristiche di accessibilita' dei
servizi.
                               Art. 2.
          Criteri e principi generali per l'accessibilita'
  1.   Sono   accessibili   i   servizi  realizzati  tramite  sistemi
informatici che presentano i seguenti requisiti:
    a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
    b) fruibilita'  delle  informazioni offerte, caratterizzata anche
da:
      1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che
le  azioni  da  compiere  per  ottenere  servizi e informazioni siano
sempre uniformi tra loro;
      2)   efficienza   nell'uso,   assicurando,   fra   l'altro,  la
separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento
delle  interfacce,  nonche'  la  possibilita'  di rendere disponibile
l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
      3)  efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
assicurando,  fra  l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in
modo   corretto   servizi   e  informazioni  siano  indipendenti  dal
dispositivo utilizzato per l'accesso;
      4)  soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso
al  servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli
per l'utente;
    c) compatibilita'    con    le   linee   guida   indicate   nelle
comunicazioni,    nelle    raccomandazioni    e    nelle    direttive
sull'accessibilita'  dell'Unione  europea,  nonche'  nelle  normative
internazionalmente  riconosciute  e  tenendo  conto  degli  indirizzi
forniti  dagli  organismi  pubblici  e privati, anche internazionali,
operanti   nel   settore,   quali  l'International  Organization  for
Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
  2.  Con  apposito  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e le
tecnologie,    di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e
il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(Cnipa),  sono  dettate  specifiche  regole tecniche che disciplinano
1'accessibilita',  da  parte degli utenti, agli strumenti didattici e
formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
                               Art. 3.
                   Valutazione dell'accessibilita'
  1.  Il  Cnipa,  con proprio provvedimento, istituisce presso di se'
l'elenco  dei  valutatori,  stabilendone le modalita' tecniche per la
tenuta,  nonche'  garantisce  la  pubblicita'  dell'elenco medesimo e
delle citate modalita' sul proprio sito internet.
  2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono  iscritte  le  persone
giuridiche   interessate  che  ne  fanno  richiesta,  dimostrando  di
possedere i seguenti requisiti:
    a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle
proprie attivita';
    b) disponibilita'    di    una    adeguata   strumentazione   per
l'applicazione  delle  metodologie  di verifica tecnica e di verifica
soggettiva  di  cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere
d) ed e);
    c) disponibilita'  di figure professionali esperte nelle suddette
metodologie  di  verifica  e  di  figure  idonee  ad interagire con i
soggetti con specifiche disabilita'.
  3.  Ai  fini  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2, lettera a), il
valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
    a) a  non  esprimere  valutazioni  su siti o servizi dallo stesso
realizzati;
    b) a  non  esprimere  valutazioni  in  tutti i casi in cui queste
possano   avere   un'incidenza  specifica  su  interessi  propri  del
valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
    c) una  volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco
dei  ventiquattro  mesi  successivi, attivita' di implementazione sui
siti  o  servizi  per  i  quali  sia stato incaricato di esprimere la
valutazione stessa.
  4.  Nell'accertamento  dei requisiti di accessibilita' dei servizi,
acquisiti  con  le  procedure o realizzati tramite i contratti di cui
all'articolo  4,  commi  1  e  2,  della  legge  n.  4  del  2004, le
amministrazioni   interessate   possono   acquisire   il  parere  non
vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
  5.  Con  il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
    a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 2, lettere b) e c);
    b) gli   importi   massimi   dovuti  dai  soggetti  privati  come
corrispettivo  per  l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma
1,  tenuto  conto  dei costi di organizzazione aziendale nella misura
minima, maggiorati del dieci per cento;
    c) le  somme  dovute  dai  soggetti  privati quale rimborso delle
spese  amministrative  sostenute  dalla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  per
l'attivita'  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della
quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per
l'espletamento   delle   funzioni   ispettive   di  cui  al  medesimo
articolo 7.
  6.  Il  venire  meno  dei  requisiti  in  base ai quali e' avvenuta
l'iscrizione  determina  la cancellazione dall'elenco di cui al comma
1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli
obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
  7.  Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che
intende  procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello
stesso  dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al
riguardo.  Il  Cnipa  provvede  altresi'  a dare adeguata pubblicita'
della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
                               Art. 4.
              Modalita' di richiesta della valutazione
  1.  I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento   per   l'innovazione   e  le  tecnologie
l'autorizzazione  ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui
al  comma  2.  L'utilizzazione  del  logo  e'  limitata al periodo di
validita' dell'attestato.
  2.  I  soggetti  privati  si  rivolgono  ad uno dei valutatori che,
svolta  la  sua  attivita',  in  caso  di  esito  positivo,  rilascia
attestato  di  accessibilita',  con  validita' non superiore a dodici
mesi, eventualmente indicante il livello di qualita' raggiunto di cui
all'articolo 5.
  3.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione   e   le   tecnologie,   ai   fini   dell'adozione  del
provvedimento   di  cui  al  comma  1  si  avvale,  tramite  apposita
convenzione, del Cnipa.
  4.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
                               Art. 5.
     Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
  1.  Il  logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica
raffigura  un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre
figure  umane  stilizzate  rispettivamente,  da  sinistra,  di colore
celeste,  azzurro  e  amaranto,  le quali fuoriescono dallo schermo a
braccia  levate;  all'esito  della  verifica  soggettiva,  il diverso
livello  di  qualita'  raggiunto  dal  servizio  e' indicato mediante
asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante
la tastiera del personal computer.
  2.  La  corrispondenza  tra  il  logo,  eventualmente  corredato da
asterischi, ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il
modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo
11 della legge n. 4 del 2004.
                               Art. 6.
      Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilita'
  1.  In  caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso
del  rinnovo  dell'autorizzazione  di  cui all'articolo 4, comma 1, i
soggetti  privati  richiedono  tempestivamente un aggiornamento della
valutazione   dell'accessibilita'  ad  uno  dei  valutatori  iscritti
nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo
attestato  al  soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia
all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di
qualita'  del  logo;  in  caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio
della  copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di
scadenza dell'autorizzazione stessa.
                               Art. 7.
         Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
  1.   Nei   riguardi   dei   soggetti   privati,  il  Cnipa,  previa
comunicazione   inviata   al   soggetto   interessato,   verifica  il
mantenimento  dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi,
anche   avvalendosi   di   valutatori  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  purche' questi ultimi risultino estranei
alla   realizzazione,   manutenzione  o  certificazione  del  sito  o
servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita'
riscontrata aggiornandone la validita' temporale.
  2. In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a
quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi
effettivi    dell'avvenuta    ispezione,   nonche'   una   quota   di
partecipazione  ai  costi per l'espletamento delle funzioni ispettive
determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque
di   importo   non   superiore   al   doppio   del   costo  effettivo
dell'ispezione.
                               Art. 8.
        Modalita' di utilizzo del logo da parte dei soggetti
    di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  e  comunque  i  soggetti di cui
all'articolo  3,  comma  1,  della legge n. 4 del 2004, che intendono
utilizzare  il  logo  sui  siti  e  sui  servizi  forniti, provvedono
autonomamente  a  valutare  l'accessibilita'  sulla base delle regole
tecniche  definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,  di  cui  all'articolo  11  della legge n. 4 del 2004; la
valutazione   positiva,   previa   segnalazione  al  Cnipa,  consente
l'utilizzo del logo.
                               Art. 9.
                 Controlli esercitabili sui soggetti
    di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
  1.  Per  l'attuazione  della  legge  ogni  amministrazione pubblica
centrale  nomina  un responsabile dell'accessibilita' informatica, da
individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale
gia' in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in
assenza  di  specifica  designazione,  e' svolta dal responsabile dei
sistemi  informativi,  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi
o  maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo
svolgimento di tale funzione non e' previsto compenso aggiuntivo.
  2.  Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4
del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione   e   le  tecnologie,  avvalendosi  del  Cnipa,  previa
comunicazione   inviata   all'amministrazione   statale  interessata,
verifica  il  mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e
dei  servizi  forniti  e  da'  notizia dell'esito di tale verifica al
dirigente  responsabile;  qualora  siano  riscontrate anomalie, viene
richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del
relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attivita' e dei
tempi di realizzazione.
  3.  Le  regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano
autonomamente   e   secondo   i   propri   ordinamenti  la  vigilanza
sull'attuazione del presente regolamento.
  4.  Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli
esiti  delle  verifiche  di  cui al comma 2, riferisce annualmente al
Parlamento, dandone altresi' comunicazione alla Conferenza unificata.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio   dei   Ministri  Stanca,
                                  Ministro  per  l'innovazione  e  le
                                  tecnologie  Prestigiacomo, Ministro
                                  per le pari opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319

fp05-gr05