GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 124 DEL 30/5/2005

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 14 marzo 2005 
Norme  per  l'attuazione  della  direttiva 2003/13/CE che modifica la
direttiva  96/5/CE  sugli  alimenti  a  base  di  cereali e gli altri
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  direttiva  2003/13/CE  della Commissione del 10 febbraio
2003  che  modifica  la  direttiva  96/5/CE  sugli alimenti a base di
cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.
128, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza Stato-regioni, acquisito in
data 28 ottobre 2004;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  prodotti  di  cui  all'art. 2, comma 1 non devono contenere
residui  di  singoli  antiparassitari  superiori  a  0,01  mg/kg,  ad
eccezione  delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano
nell'allegato  VII,  alle  quali  si  applicano pertanto tali livelli
specifici,  ne'  devono  contenere prodotti geneticamente modificati.
Nella  composizione  di  tali  prodotti  e'  necessario  prestare una
particolare   attenzione   alla   conservazione,  alla  freschezza  e
all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati".
                               Art. 2.
  1.  L'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999, n. 128, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6.  - 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti
destinati  ai  lattanti  e  ai  bambini  non  devono contenere alcuna
sostanza  in  quantita'  tale  da  mettere  a  rischio  la salute dei
lattanti e dei bambini.
  2.  Gli  antiparassitari  elencati  nell'allegato  VIII  non devono
essere  utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di
alimenti  a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo:
    a) si  ritiene  che  gli antiparassitari elencati nella tabella 1
dell'allegato  VIII  non siano stati utilizzati se i loro residui non
superano  una  soglia  di 0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il
limite  di  quantificazione  dei  metodi  analitici,  sara' mantenuta
costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;
    b) si  ritiene  che  gli antiparassitari elencati nella tabella 2
dell'allegato  VIII  non siano stati utilizzati se i loro residui non
superano  una  soglia  di 0,003 mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta
costantemente   aggiornata   alla   luce   dei   dati  relativi  alla
contaminazione ambientale.
  3.  Le  quantita'  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del comma 2 si
applicano  ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti
in base alle istruzioni del produttore.
  4.  Per  gli  antiparassitari  elencati  nell'allegato VII, ove sia
presa  una  decisione circa il non inserimento di un principio attivo
nell'allegato  I  al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli
allegati VII e VIII saranno modificati di conseguenza.".
                               Art. 3.
  All'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999, n. 128, e' aggiunto il seguente comma:
  "2-ter.  E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi
alle  disposizioni  indicate  all'art. 6, comma 1-bis a decorrere dal
6 marzo 2005".
                               Art. 4.
  1.  L'allegato  I  al  presente  decreto e' aggiunto al decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 aprile  1999, n. 128, quale allegato
VII.
  2.  L'allegato  II  al  presente decreto e' aggiunto al decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 aprile  1999, n. 128, quale allegato
VIII.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Roma, 14 marzo 2005


                                             Il Ministro della salute
                                                      Sirchia

           Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 261
 

VEDERE ALLEGATO


Allegato pag. 12



fp05-gr05