GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 124 DEL 30/5/2005

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 14 marzo 2005 
Norme  per  l'attuazione  della  direttiva 2003/14/CE che modifica la
direttiva  91/321/CEE  sugli  alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  direttiva  2003/14/CE  della Commissione del 10 febbraio
2003 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti
e gli alimenti di proseguimento;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza Stato-regioni, acquisito in
data 11 novembre 2004;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  8-ter  dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 aprile
1994, n. 500, e' sostituito dal seguente:
  "8-ter.  Gli  antiparassitari  elencati nell'allegato IX non devono
essere  utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di
alimenti  per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini
del controllo:
    a) si  ritiene  che  gli antiparassitari elencati nella tabella 1
dell'allegato  IX  non  siano  stati utilizzati se i loro residui non
superano  una  soglia  di 0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il
limite  di  quantificazione  dei  metodi  analitici,  sara' mantenuta
costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;
    b) si  ritiene  che  gli antiparassitari elencati nella tabella 2
dell'allegato  IX  non  siano  stati utilizzati se i loro residui non
superano  una  soglia  di 0,003 mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta
costantemente   aggiornata   alla   luce   dei   dati  relativi  alla
contaminazione ambientale.".
                               Art. 2.
  1. All'art. 4, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti:
  "8-quater.   In   deroga  al  comma  8-bis  dell'art.  4,  per  gli
antiparassitari  elencati  nell'allegato  X si applicano le quantita'
massime di residui specificate nell'allegato stesso.
  8-quinquies.  Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove
sia  presa  una  decisione  circa  il non inserimento di un principio
attivo  nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza.
  8-sexies.  Le  quantita'  di  cui  ai  commi 8-bis, ter e quater si
applicano  ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti
in base alle istruzioni del produttore.".
                               Art. 3.
  1.  L'art.  5  del  decreto  ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   5.   -   Gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti  di
proseguimento  non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale
da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima
infanzia".
                               Art. 4.
  1. All'art. 10 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo
il comma 1-ter, e' aggiunto il seguente:
  "1-quater.  E'  vietata  la  commercializzazione  di  prodotti  non
conformi  alle  disposizioni  indicate  all'art. 4, paragrafi 8-ter e
8-quater a decorrere dal 6 marzo 2005.".
                               Art. 5.
  1.  L'allegato  I al presente decreto e' aggiunto quale allegato IX
al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
  2.  L'allegato  II al presente decreto e' aggiunto quale allegato X
al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Roma, 14 marzo 2005


                                             Il Ministro della salute
                                                      Sirchia


        Il Ministro
delle attivita' produttive
          Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 260
 

VEDERE ALLEGATO


Allegato pag. 10




fp05-gr05