GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 70 DEL 24/3/2004


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 17 marzo 2004 
Rilevazione  dei tassi effettivi globali medi - Periodo aprile/giugno
2004 (Legge 7 marzo 1996, n. 108).
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      del Tesoro - Direzione V

    Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n. 108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
    Visto  il  proprio  decreto  del  18 settembre  2003,  recante la
"classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
    Visto   da  ultimo  il  proprio  decreto  del  18 dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 e, in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito  di  procedere  per il
trimestre 1° ottobre 2003-31 dicembre 2003 alla rilevazione dei tassi
effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;
    Avute  presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  5  dell'8 gennaio  2003)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
    Vista  la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo  1° ottobre  2003-31 dicembre  2003 e tenuto
conto  della  variazione,  nel  periodo  successivo  al  trimestre di
riferimento,  del valore medio del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo  della  Banca  Centrale  Europea, la cui misura sostituisce
quella  del  tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
    Visti  il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
    Vista   la   direttiva  del  Ministro  in  data  12 maggio  1999,
concernente   l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  e
successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
    Atteso  che,  per  effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
    Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    1.  I  tassi  effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre 1° ottobre 2003 - 31 dicembre 2003, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
    2.  I  tassi  non  sono  comprensivi della commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
                               Art. 2.

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004.
    2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  e fino al 30 giugno 2004, ai fini della determinazione degli
interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.
                               Art. 3.

    1.  Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  sono  tenuti ad
affiggere  in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo
facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
    2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge
7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle
"istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi   della  legge  sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
    3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il trimestre 1° gennaio 2004-31 marzo 2004 alla rilevazione dei tassi
effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari  con  riferimento  alle  categorie  di operazioni indicate
nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
    4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento.
L'indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per  i  casi  di  ritardato  pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 17 marzo 2004
                                     Il capo della direzione: Maresca
RILEVAZIONE  DEI  TASSI  DI  INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
                       DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.
    La  legge  7 marzo  1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura,  prevede  che  siano  resi noti con cadenza trimestrale i
tassi  effettivi  globali  medi,  comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni   a   qualsiasi   titolo  connesse  col  finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
    Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze del
18 settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 226 del
29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie
omogenee  attribuendo  alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei
cambi il compito di rilevare i tassi.
    La  rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel
trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo;
limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata,
all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
    Per  le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del  quinto  dello  stipendio"  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai
rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le "aperture di
credito  in  conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di
carte  di  credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale"  e  il  "factoring"  -  i  cui  tassi sono continuamente
sottoposti  a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le   operazioni   in  essere  nel  trimestre,  computati  sulla  base
dell'effettivo utilizzo.
    La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario.
    I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di  cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di
stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene
esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
    La  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni  tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e  l'utilizzo  della  rilevazione.  La tabella, che e' stata definita
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e' composta
da  19  tassi  che  fanno  riferimento  alle  predette  categorie  di
operazioni.
    Le  categorie  di  finanziamento  riportate  nella  tabella  sono
definite  considerando  l'omogeneita'  delle  operazioni  evidenziata
dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato
rilevati.
    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi
presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi
aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
      I  mercati  nei  quali  operano  le  banche  e gli intermediari
finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in
relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per
tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni
sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari
finanziari.
    Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca  d'Italia  nell'ambito  delle  statistiche  decadali, dei tassi
armonizzati  e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini
dell'analisi   economica   e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste
rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i
tassi  armonizzati e quelli decadali non sono comprensivi degli oneri
accessori  e  sono  ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi
della   Centrale   dei  rischi  si  riferiscono  alle  operazioni  di
finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.
    Secondo  quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi rilevati
vengono  corretti  in  relazione alla variazione del valore medio del
tasso  ufficiale  di  sconto  nel  periodo successivo al trimestre di
riferimento.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle
variazioni  del  tasso  applicato  alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca  Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella della
cessata ragione normale dello sconto.
    Dopo  aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.
    La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a  una  rilevazione  statistica  riguardante  la  misura  media degli
interessi  di  mora  stabiliti  contrattualmente. Alla rilevazione e'
stato  interessato  un  campione  di banche e di societa' finanziarie
individuato  sulla  base  della  distribuzione  territoriale  e della
ripartizione tra le categorie istituzionali.
    In  relazione  ai  contratti  accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le
condizioni  previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte le
operazioni  in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a
confronto con il tasso medio rilevato.
                                                           

VEDERE ALLEGATO

Allegato pag.17




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