GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DEL 9/3/2004


CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004 
Regole  tecniche  per la riproduzione e conservazione di documenti su
supporto  ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli
originali  -  Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. (Deliberazione n. 11/2004).
                             IL COLLEGIO

  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.  39,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 176, comma 3, del decreto
legislativo  2003,  n.  196,  che  istituisce il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
  Visto   l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che  le
pubbliche  amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire,
a  tutti  gli  effetti,  i documenti dei propri archivi, le scritture
contabili,  la  corrispondenza  e  gli  altri atti di cui per legge o
regolamento  e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione
su  supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali;
  Visto  l'art.  6,  comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che gli
obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma
1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori,
anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate
sono   conformi  alle  regole  tecniche  dettate  dall'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione  AIPA  n.  42 del 13 dicembre 2001, con la
quale  sono  state  dettate  le regole tecniche per la riproduzione e
conservazione  di  documenti su supporto ottico idoneo a garantire la
conformita' dei documenti agli originali;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla revisione prevista dall'art. 10
della  citata  deliberazione n. 42/2001 al fine dell'adeguamento alle
esigenze  di  rinnovamento tecnologico e che, pertanto, e' necessario
provvedere  all'adozione  di  una nuova deliberazione che sostituisca
integralmente la detta delibera n. 42/2001;
                              Delibera:
  La  presente  deliberazione, che sostituisce la deliberazione n. 42
del  13 dicembre  2001, trova applicazione dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
    a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico
di  atti,  fatti  e  dati  intelligibili direttamente o attraverso un
processo di elaborazione elettronica;
    b)   documento   analogico:  documento  formato  utilizzando  una
grandezza  fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio:  documenti  cartacei),  come  le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su
nastro  (esempio:  cassette  e  nastri  magnetici  audio e video). Si
distingue in documento originale e copia;
    c)  documento  analogico  originale: documento analogico che puo'
essere  unico  oppure  non  unico  se,  in  questo  secondo caso, sia
possibile  risalire  al  suo  contenuto  attraverso altre scritture o
documenti  di  cui  sia  obbligatoria  la  conservazione, anche se in
possesso di terzi;
    d)  documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    e)  supporto  ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente
la  memorizzazione  di documenti informatici mediante l'impiego della
tecnologia  laser  (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici,
DVD);
    f)  memorizzazione:  processo  di  trasposizione  su un qualsiasi
idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti
analogici  o  informatici,  anche sottoscritti ai sensi dell'art. 10,
commi  2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.  445,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6  del  decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    g)  archiviazione  elettronica: processo di memorizzazione, su un
qualsiasi   idoneo   supporto,   di   documenti   informatici,  anche
sottoscritti,  cosi'  come  individuati  nella precedente lettera f),
univocamente   identificati   mediante   un  codice  di  riferimento,
antecedente all'eventuale processo di conservazione;
    h)    documento    archiviato:   documento   informatico,   anche
sottoscritto,  cosi'  come  individuato  nella precedente lettera f),
sottoposto al processo di archiviazione elettronica;
    i)   conservazione   sostitutiva:   processo  effettuato  con  le
modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente deliberazione;
    l)  documento  conservato:  documento  sottoposto  al processo di
conservazione sostitutiva;
    m)   esibizione:  operazione  che  consente  di  visualizzare  un
documento conservato e di ottenerne copia;
    n)  riversamento  diretto:  processo  che  trasferisce uno o piu'
documenti  conservati  da  un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro,  non  alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale
processo non sono previste particolari modalita';
    o)  riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o piu'
documenti  conservati  da  un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro,  modificando  la  loro  rappresentazione informatica. Per tale
processo sono previste le modalita' descritte nell'art. 3, comma 2, e
nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;
    p)  riferimento  temporale:  informazione,  contenente  la data e
l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici;
    q) pubblico ufficiale: il notaio, salvo quanto previsto dall'art.
5,  comma  4  della  presente  deliberazione  e  nei casi per i quali
possono  essere  chiamate in causa le altre figure previste dall'art.
18,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    r) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
    s)  impronta:  la  sequenza  di simboli binari (bit) di lunghezza
predefinita  generata  mediante  l'applicazione  alla  prima  di  una
opportuna funzione di hash;
    t)  funzione  di  hash:  una  funzione  matematica  che genera, a
partire  da  una  generica  sequenza  di  simboli  binari  (bit), una
impronta  in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa,  determinare  una  sequenza  di  simboli  binari (bit) che la
generi,  ed  altresi'  risulti  di  fatto impossibile determinare una
coppia  di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi
impronte uguali;
    u)  firma  digitale:  cosi'  come  definita  all'art. 1, comma 1,
lettera  n),  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
                               Art. 2.
                Obblighi di conservazione sostitutiva
  1.   Gli  obblighi  di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti,
previsti   dalla   legislazione   vigente   sia   per   le  pubbliche
amministrazioni  sia  per  i  privati,  sono  soddisfatti a tutti gli
effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo
di  conservazione  venga  effettuato  con  le  modalita'  di cui agli
articoli 3 e 4.
  2.   I   documenti  informatici,  anche  sottoscritti,  cosi'  come
individuati  nell'art.  1,  lettera  f),  possono  essere  archiviati
elettronicamente   prima   di   essere   sottoposti  al  processo  di
conservazione.  Per  l'archiviazione  elettronica  non sussistono gli
obblighi di cui alla presente deliberazione.
                               Art. 3.
         Conservazione sostitutiva di documenti informatici
  1.   Il   processo   di   conservazione  sostitutiva  di  documenti
informatici,  anche sottoscritti, cosi' come individuati nell'art. 1,
lettera  f),  e,  eventualmente,  anche  delle loro impronte, avviene
mediante   memorizzazione   su   supporti   ottici   e   termina  con
l'apposizione,   sull'insieme   dei   documenti  o  su  una  evidenza
informatica contenente una o piu' impronte dei documenti o di insiemi
di  essi,  del  riferimento temporale e della firma digitale da parte
del   responsabile   della  conservazione  che  attesta  il  corretto
svolgimento del processo.
  2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici
conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e
termina  con  l'apposizione  sull'insieme  dei  documenti  o  su  una
evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o
di  insiemi  di essi del riferimento temporale e della firma digitale
da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto
svolgimento  del  processo.  Qualora  il  processo riguardi documenti
informatici   sottoscritti,   cosi'  come  individuati  nell'art.  1,
lettera f),   e'  inoltre  richiesta  l'apposizione  del  riferimento
temporale  e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale,
per  attestare  la  conformita'  di  quanto  riversato  al  documento
d'origine.
                               Art. 4.
          Conservazione sostitutiva di documenti analogici
  1.  Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici
avviene  mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente
sui  supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e
termina  con  l'apposizione,  sull'insieme  dei  documenti  o  su una
evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o
di  insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale
da  parte  del  responsabile della conservazione che attesta cosi' il
corretto svolgimento del processo.
  2.  Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici
originali   unici   si   conclude  con  l'ulteriore  apposizione  del
riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un pubblico
ufficiale  per  attestare  la  conformita'  di  quanto memorizzato al
documento d'origine.
  3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione,  e'  consentita  soltanto  dopo il completamento della
procedura  di  conservazione sostitutiva, fatto salvo quanto previsto
al  comma 4  dell'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Il  processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici
conservati  avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico.
Il  responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne
attesta  il  corretto  svolgimento  con l'apposizione del riferimento
temporale  e della firma digitale sull'insieme dei documenti o su una
evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o
di  insiemi di essi. Qualora il processo riguardi documenti originali
unici  di  cui  al  comma 2, e' richiesta l'ulteriore apposizione del
riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un pubblico
ufficiale  per  attestare  la  conformita'  di  quanto  riversato  al
documento d'origine.
                               Art. 5.
                  Responsabile della conservazione
  1. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva:
    a) definisce  le  caratteristiche  e  i  requisiti del sistema di
conservazione  in funzione della tipologia dei documenti (analogici o
informatici)  da  conservare,  della  quale tiene evidenza. Organizza
conseguentemente  il  contenuto  dei  supporti  ottici  e gestisce le
procedure  di  sicurezza  e  di tracciabilita' che ne garantiscono la
corretta  conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun
documento conservato;
    b) archivia  e  rende  disponibili,  con  l'impiego  di procedure
elaborative,   relativamente   ad  ogni  supporto  di  memorizzazione
utilizzato, le seguenti informazioni:
      1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;
      2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;
      3)  estremi identificativi delle persone eventualmente delegate
dal  responsabile  della conservazione, con l'indicazione dei compiti
alle stesse assegnati;
      4) indicazione delle copie di sicurezza;
    c) mantiene  e  rende  accessibile  un  archivio del software dei
programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;
    d) verifica la corretta funzionalita' del sistema e dei programmi
in gestione;
    e) adotta  le  misure necessarie per la sicurezza fisica e logica
del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle
copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;
    f) richiede  la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui
sia  previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza
e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle  attivita'  al
medesimo attribuite;
    g) definisce  e documenta le procedure di sicurezza da rispettare
per l'apposizione del riferimento temporale;
    h) verifica  periodicamente,  con  cadenza non superiore a cinque
anni,  l'effettiva leggibilita' dei documenti conservati provvedendo,
se  necessario,  al  riversamento diretto o sostitutivo del contenuto
dei supporti.
  2.  Il  responsabile  del procedimento di conservazione sostitutiva
puo'  delegare,  in  tutto  o  in parte, lo svolgimento delle proprie
attivita'  ad  una  o piu' persone che, per competenza ed esperienza,
garantiscano   la   corretta  esecuzione  delle  operazioni  ad  esse
delegate.
  3.   Il  procedimento  di  conservazione  sostitutiva  puo'  essere
affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati,
i  quali  sono  tenuti  ad  osservare  quanto previsto dalla presente
deliberazione.
  4.  Nelle  amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale
e' svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione
dei  documenti  o  da altri dallo stesso formalmente designati, fatta
eccezione  per  quanto  previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4,
commi  2  e  4,  casi  nei quali si richiede l'intervento di soggetto
diverso della stessa amministrazione.
                               Art. 6.
                        Obbligo di esibizione
  1.  Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque
momento presso il sistema di conservazione sostitutiva e disponibile,
a richiesta, su supporto cartaceo.
  2.  Il  documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche per via
telematica.
  3.  Qualora  un  documento  conservato  venga  esibito  su supporto
cartaceo  fuori  dall'ambiente  in  cui  e'  installato il sistema di
conservazione  sostitutiva, deve esserne dichiarata la conformita' da
parte  di  un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui
conservazione e' previsto il suo intervento.
                               Art. 7.
                         Procedure operative
  1.  A  qualsiasi  soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi
del processo di conservazione sostitutiva dei documenti e' consentita
l'adozione  di  accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto di
quanto stabilito nella presente deliberazione.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  comunicano  preliminarmente  al
Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione le
procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.
                               Art. 8.
                  Altri supporti di memorizzazione
  1.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e della disciplina
dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e' data facolta' alle pubbliche amministrazioni e ai privati,
ove  non  ostino particolari motivazioni, di utilizzare, nei processi
di  conservazione  sostitutiva  e  di  riversamento  sostitutivo,  un
qualsiasi  supporto  di  memorizzazione,  anche  non ottico, comunque
idoneo  a  garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel
rispetto delle modalita' previste dalla presente deliberazione.
                               Art. 9.
                Sistemi di conservazione preesistenti
  1.  Le  regole  tecniche  dettate  con  le  deliberazioni n. 15 del
28 luglio 1994, n. 24 del 30 luglio 1998 e n. 42 del 13 dicembre 2001
continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione sostitutiva gia'
esistenti  o  in corso di acquisizione al momento della pubblicazione
della presente deliberazione.
  2.  I  documenti  conservati  in  osservanza  delle regole tecniche
indicate  al  comma  1  possono  essere  riversati  in  un sistema di
conservazione  sostitutiva tenuto in conformita' alle regole tecniche
dettate con la presente deliberazione.
    Roma, 19 febbraio 2004
                                               Il presidente: Zoffoli


fp04 - gr04