GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 74 DEL 29/3/2004


MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 6 novembre 2003 
Rettifica  al  decreto  19 luglio  2000  recante regole tecniche e di
sicurezza  relative alla carta d'identita' e al documento d'identita'
elettronici.
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visti  il  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 ottobre 1999, n. 437;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000,
concernente  Regole  tecniche  e  di  sicurezza  relative  alla carta
d'identita' e al documento d'identita' elettronici;
  Ritenuta  l'esigenza  di  apportare  talune  modifiche  al  decreto
predetto  in  relazione  all'avvio  della  fase  di  consolidamento e
razionalizzazione   della  sperimentazione  della  carta  d'identita'
elettronica;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione,  che  ha  espresso  il  proprio parere nell'adunanza
tenutasi in data 3 luglio 2003;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali, che ha
espresso il proprio avviso nella seduta del 24 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e' modificato
come segue:
    all'art. 1 - Definizioni - sono aggiunte le lettere:
      b)-bis   per   "C.N.S.D.":  il  Centro  nazionale  dei  servizi
demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002;
      c)-bis   per   "I.N.A.":   l'Indice  nazionale  delle  anagrafi
istituito  con  legge  28 febbraio  2001, n. 26, per la fornitura dei
servizi  di  convalida  anagrafica  durante  l'emissione  e l'uso del
documento;
      c)-ter  per  "Backbone":  il  backbone  INA/SAIA di sicurezza e
certificazione   per   l'accesso   ai   servizi  di  convalida  e  di
aggiornamento dell'INA;
      d)-bis   per  "porta  applicativa":  la  porta  applicativa  di
accesso, attraverso il backbone, ai servizi del C.N.S.D.;
      i)-bis   per  "copia  elettronica":  la  copia  del  cartellino
elettronico   inviata   dal   S.S.C.E.   al   C.N.S.D.   al   momento
dell'emissione  del documento ed identificata mediante codice fiscale
del  titolare del documento, ID carta del documento, codice ISTAT del
comune emittente;
      k)  per "Comitato tecnico permanente" il Comitato istituito con
decreto dirigenziale del Ministero dell'interno in data 20 marzo 2003
con  il  compito di stabilire la perfetta corrispondenza dei supporti
fisici   prodotti   dall'Istituto   alle   caratteristiche   indicate
nell'allegato B al presente decreto, nonche' l'idoneita' tecnica e la
compatibilita'   con   il  sistema  di  rete  delle  attrezzature  da
utilizzare per l'emissione della C.I.E.;
      l)  per "sito": il sito Web della carta d'identita' elettronica
accedibile all'indirizzo Internet www.cartaidentita.it;
    Art. 3 - Modalita' di connessione.
  Le   parole   "dell'indice   nazionale   delle   anagrafi   tramite
collegamento  al SAIA" sono sostituite con le parole "l'aggiornamento
dell'I.N.A.  e all'accesso ai servizi di convalida anagrafica tramite
collegamento su backbone al C.N.S.D.".
  Dopo Capo II - Regole tecniche di base, sono aggiunti:
    Art. 5-bis - Diffusione della documentazione.
  1. Tutta la documentazione ufficiale, normativa e tecnica, relativa
alla carta d'identita' elettronica e' pubblicata sul sito.
  Art. 5-ter - C.N.S.D. e software di sicurezza.
  1.  Il  C.N.S.D.,  con  le  modalita'  di cui all'allegato B, rende
disponibile:
    il  software  della  porta applicativa di accesso al Backbone, ai
fini  dell'utilizzazione  dei servizi dell'I.N.A. da parte degli Enti
emettitori;
    il  software  di  supporto  all'uso  in  rete  del  documento, ai
cittadini, ai comuni e alle amministrazioni ed enti interessati;
    il  servizio di convalida INA dell'ID carta, attraverso backbone,
direttamente dall'INA o dalle anagrafi comunali;
    le  specifiche  del  file  system  del  documento a chi ne faccia
motivata richiesta;
    un  servizio  di  certificazione  dei  server che erogano servizi
tramite  il documento. Tale servizio e' reso disponibile direttamente
dal  Ministero  dell'interno  e  attraverso  strutture  dallo  stesso
riconosciute.
  Dopo l'art. 6 - S.S.C.E. e software di sicurezza, e' aggiunto:
    Art. 6-bis - Utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D. e
S.S.C.E. da parte di altri circuiti di emissione.
  1.  Il  supporto  informatico  del  documento  ne  rende  possibile
l'utilizzo, con le modalita' di cui all'allegato B, da parte di altri
circuiti di emissione.
  2.  Le  modalita'  di accesso e di utilizzo delle infrastrutture di
servizio   C.N.S.D  e  S.S.C.E.  devono  di  volta  in  volta  essere
concordate con il Ministero dell'interno.
  Dopo l'art. 8 - Supporti informatici - e' aggiunto:
    Art. 8-bis - Comitato tecnico permanente.
  1.  E' istituito un Comitato tecnico permanente cui sono affidati i
seguenti compiti:
    definire   e  aggiornare  costantemente  le  linee-guida  per  le
attivita' correlate:
      a) alla produzione e alla formazione dei supporti fisici;
      b) alla personalizzazione e al rilascio del documento presso le
strutture preposte;
    dare  ausilio  alle  strutture del Ministero al fine di risolvere
tutti i punti critici di ordine tecnico aperti dagli emettitori,
    certificare  le  dotazioni delle stazioni di emissione allo scopo
di consentire il buon esito dell'emissione del documento.
  2.   Le   determinazioni  tecniche  assunte  dal  Comitato  tecnico
permanente sono pubblicate nel sito www.cartaidentita.it
  3. Il Comitato tecnico permanente e' composto da rappresentanti del
Ministero  dell'interno  -  C.N.S.D.  e  S.S.C.E.,  dell'Associazione
nazionale  dei comuni d'Italia e dell'Istituto. Qualora necessitasse,
il  Comitato  potra'  avvalersi  di  risorse  esterne  per  risolvere
problematiche di propria competenza.
  4.  In via di prima attuazione del presente articolo, e' confermata
la   costituzione  del  Comitato  come  determinata  con  il  decreto
dirigenziale 20 marzo 2003.
  Il  Capo  IV  -  Sperimentazione,  e  gli  articoli 14 e 15 in esso
compresi sono soppressi.
                               Art. 2.
  L'allegato  B del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000,
e' modificato come segue:
    il  punto 1.1 - Bibliografia di riferimento e standard utilizzati
- e' cosi' modificato:
      Schema  per  il  circuito di emissione della Carta di identita'
elettronica,  Roma 22 dicembre 1999 - AIPA/Associazioni dei fornitori
- Gruppo di lavoro Carta d'identita' elettronica;
      Processo  di  autenticazione  in  rete. Roma 22 dicembre 1999 -
AIPA/Associazioni  dei fornitori - Gruppo di lavoro Carta d'identita'
elettronica;
      Il  Sistema  INA - SAIA: architettura e note per l'attivazione.
Maggioli editore - settembre 2002. ISBN 88.387.2121.1;
      Progetto  del  Centro  nazionale  servizio  demografici - Roma,
dicembre 2002 - Ministero interno/Universita' di Roma Tor Vergata;
      ISO/IEC 9594-8:2001 per il formato dei certificati digitali, le
estensioni e le policy;
      ISO/IEC 10118-3:1998 per la funzione di hash SHA-1;
      ISO/IEC  11694-1-2-3-4  Annex A e Annex B per la parte relativa
alla banda ottica;
      ISO/IEC 7816-1-2-3-4-5-6-7-8-9 per la parte relativa alla smart
card;
      PKCS1 per l'interfacciamento delle smart card;
      Allegato  tecnico al Protocollo d'Intesa in data 13 maggio 2003
Governo - Produttori di microcircuiti.
Il punto 2. (Infrastruttura organizzativa) (fa riferimento all'art. 3
del decreto ministeriale), e' modificato come segue:
  nel  circuito  di  emissione  intervengono  gli  enti  nel  seguito
descritti:
    fornitori    di    microprocessori:   aziende   produttrici   dei
microprocessori.   Provvedono  alla  fornitura  dei  microprocessori,
durante  la  produzione  memorizzano,  in  area  non riscrivibile, un
codice  seriale  composto di un numero progressivo, dal lotto e dalla
data  di  produzione. Il numero deve essere univoco. Ogni consegna di
lotti  di  chip,  deve  essere  accompagnata  da distinta cartacea ed
elettronica  dalla  quale  si  evinca  il  numero  di microprocessori
consegnati  ed  i  relativi  numeri seriali impressi al loro interno.
Acronimo Fp;
    fornitori  di bande laser: aziende produttrici della banda ottica
a  lettura  laser.  Provvedono  alla  fornitura delle bande ottiche a
lettura  laser,  durante il processo di produzione imprimono, tramite
scrittura laser, un codice seriale composto di un numero progressivo,
dal  lotto e dalla data di produzione. Il numero deve essere univoco.
Ogni  consegna di lotti di bande ottiche, deve essere accompagnata da
distinta  cartacea  ed elettronica dalla quale si evinca il numero di
bande  ottiche  consegnate  ed  i  numeri  seriali  impressi  al loro
interno. Acronimo Fb;
    Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: Ente a cui e' riservata
la  produzione  del documento. Provvede alla manifattura delle carte,
all'inserimento  (embedding) della banda ottica e del microprocessore
nel  supporto  fisico,  nonche'  alla  inizializzazione  elettrica di
quest'ultimo.
  Memorizza  nel  chip, ai fini della garanzia di autenticita', nella
banda  ottica  tramite  laser  e  nella  banda  ottica  in  modalita'
"Embedded  hologram"  il  numero  d'identificazione  univoco su scala
nazionale,  fornitogli  dal  Sistema  di  sicurezza  del  circuito di
emissione, ed inscindibilmente legato ad essa.
  Imprime  lo  stesso numero in maniera grafica sul supporto fisico e
stampa gli elementi grafici costanti (logo, sfondo, etc.).
  Contabilizza  i  numeri seriali che identificano il lotto e la data
di produzione del chip e della banda ottica.
  Trasmette   le   informazioni   risultanti   dalle   procedure   di
inizializzazione al Sistema di sicurezza. Acronimo IPZS;
    Ministero  dell'interno  -  Sistema  di sicurezza del circuito di
emissione:   Ente  che  fornisce  le  infrastrutture  tecnologiche  e
garantisce   la  sicurezza  dell'intero  circuito  di  emissione.  In
attuazione  dell'art.  8,  comma  4,  del  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  22 ottobre  1999, n. 437, il Ministero
dell'interno   -   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  mette  a
disposizione  l'infrastruttura  organizzativa,  informatica e di rete
del  Centro  elaborazioni  dati  della  Polizia  scientifica,  per la
realizzazione,  la  gestione  e manutenzione del Sistema di sicurezza
del circuito d'emissione.
  Al fine di garantire la sicurezza dell'intero circuito di emissione
ha   la   responsabilita'   di  verificare  e  certificare  qualunque
operazione che comporti l'inserimento, la modifica o la cancellazione
delle informazioni (in particolare i dati identificativi) memorizzate
sul  microprocessore  o sulla banda ottica, eccezion fatta per i dati
relativi alla predisposizione ed erogazione dei servizi.
  Ai  fini  della  garanzia di autenticita', genera per ogni carta un
numero  di identificazione univoco, su scala nazionale, che trasmette
all'IPZS.
  Tramite  collegamenti  telematici consente alle singole questure di
accedere ai documenti, conservati in forma cifrata presso il sistema.
  Tramite   collegamento  telematico  invia  al  CNSD  la  copia  dei
cartellini   elettronici  (copia  elettronica),  cifrati  con  chiave
pubblica  del  comune,  identificati mediante numero di carta, codice
fiscale e codice ISTAT del comune.
  Tramite  collegamento  telematico richiede al CNSD la convalida dei
dati anagrafici dei cittadini durante la fase di emissione della CIE.
  Ciascuna  questura,  e solo essa, puo' decifrare i documenti di sua
competenza,   ovvero   quelli  rilasciati  dai  comuni  della  stessa
provincia. Acronimo SSCE.
  Ministero  dell'interno  - INA: Indice nazionale delle anagrafi. In
attuazione   della  legge  28 febbraio  2001,  n.  26,  il  Ministero
dell'interno rende disponibile il collegamento telematico al backbone
INA/SAIA  di  sicurezza  e  certificazione,  per  la  convalida delle
informazioni  anagrafiche  dei cittadini durante la fase di emissione
delle   carte.  La  convalida  dell'informazione  anagrafica  durante
l'accesso  ai  servizi  tramite carta puo' essere acquisita accedendo
all'anagrafe   comunale  o  accedendo  ai  servizi  dell'INA  tramite
backbone INA/SAIA.
  I  comuni,  ai  fini  del rilascio e dell'uso del documento, devono
preventivamente  provvedere  all'aggiornamento  dell'INA,  tramite la
porta applicativa per l'accesso, su backbone INA/SAIA, ai servizi del
CNSD. Acronimo INA.
  Ministero   dell'interno  -  CNSD:  Centro  nazionale  dei  servizi
demografici.  Il Ministero dell'interno, con decreto ministeriale del
23 aprile   2002  ha  costituito  il  Centro  nazionale  dei  servizi
demografici, per gestire in modo integrato e razionale i flussi delle
informazioni  anagrafiche necessari al mantenimento dell'allineamento
dei dati dell'anagrafe comunale, requisito essenziale ad una corretta
gestione  dei circuiti di emissione ed uso del documento. I comuni si
collegano  su  rete  Internet  o  Rete unitaria al CNSD attraverso la
porta   applicativa.   Presso   il   CNSD  e'  costituito  l'archivio
crittografato  CIE-COMUNI  contenente  l'elenco  delle  CIE emesse da
ciascun  comune.  Ciascun  comune  e  solo  esso  puo'  decrittare  i
documenti  di  sua competenza. Tramite collegamento telematico riceve
dal  SSCE  la  copia  dei  cartellini elettronici copia elettronica),
cifrati  con chiave pubblica del comune, identificati mediante numero
di  carta,  codice  fiscale  e  codice  ISTAT  del comune. Con queste
infonnazioni   costituisce   l'archivio   crittografato   CIE-COMUNI.
Acronimo: CNSD.
  Centri  servizi:  Centri  servizi.  Le  funzioni  di pertinenza dei
comuni,  per i procedimenti connessi all'emissione della CIE, possono
essere  esercitate  anche in forma associata da unioni di comuni o da
comunita'  montane.  Ai  fini  della  formazione,  secondo  modalita'
asincrone,  del  documento  CIE, i comuni possono avvalersi di centri
servizi  appositamente  costituiti.  La  funzione di attivazione e di
rilascio della CIE al cittadino resta di pertinenza di ciascun comune
emittente. Acronimo: CS.
  Emettitore:  Ente  responsabile della formazione e del rilascio. E'
il  comune  al  quale  il cittadino si rivolge per richiedere la CIE.
Acronimo E.
  Dopo il punto 3. - infrastrutture tecniche e di rete - e' aggiunto:
    3.0  Sito  della  carta d'identita' elettronica. Il sito Internet
del documento e' raggiungibile all'indirizzo www.cartaidentita.it
  Tale sito e' curato dal Ministero dell'interno ed e' il riferimento
ufficiale per le specifiche tecniche di dettaglio del documento.
Il punto 3.1 (Dotazioni del SSCE), e' modificato come segue:
    ai  fini  dell'emissione  della  CIE, il sistema di sicurezza del
circuito d'emissione (SSCE) si compone di:
      connessione alle reti di accesso;
      funzioni   di   "security   service  provider"  per  consentire
l'accesso, con modalita' di sicurezza, dei comuni tramite Internet;
      rete  digitale delle Questure (gia' presente) per consentire la
visualizzazione  e la stampa dei cartellini elettronici alle Questure
competenti;
      connessione    diretta    con    l'IPZS    per   l'interscambio
d'informazioni nella fase d'inizializzazione;
      connessione  alla  rete  del  CNSD  per l'accesso ai servizi di
convalida   anagrafica   dell'INA  e  per  l'invio  delle  copie  dei
cartellini   elettronici  (copia  elettronica),  cifrati  con  chiave
pubblica  del  comune,  identificati mediante numero di carta, codice
fiscale e codice ISTAT del comune;
      software  di  sicurezza  versione  server  per le funzionalita'
connesse alle diverse fasi di formazione della CIE.
  Dopo il punto 3.1 e' aggiunto:
  3.1-bis - Dotazioni del CNSD.
  Ai   fini  dell'emissione  e  dell'uso  del  documento,  il  Centro
Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) si compone di:
    connessione alle reti Internet ed alla Rete unitaria;
    servizi di porta applicativa per l'accesso, su backbone INA/SAIA,
ai  servizi  del CNSD per consentire l'accesso, sicuro e certificato,
ai  comuni  tramite  rete  Internet,  Rete Unitaria o reti regionali,
provinciali e civiche;
    connessione alla rete di SSCE, per consentirgli:
      a) l'accesso  ai  servizi  INA di convalida dei dati anagrafici
delle CIE in fase di emissione;
      b) l'invio   delle  copie  dei  cartellini  elettronici  (copia
elettronica),  cifrati  con  chiave pubblica del comune, identificati
mediante numero di carta, codice fiscale e codice ISTAT del comune.
Il punto 3.2.1 (Dotazioni hardware) e' modificato come segue:
    La configurazione degli apparati hardware e dei prodotti software
necessari  per  la  formazione  della CIE e' riportata presso il sito
della Carta d'identita' elettronica.
  Presso  tale  sito  il  Ministero dell'interno rendera' disponibile
l'elenco   delle  apparecchiature  certificate  come  idonee  per  il
rilascio della Carta d'identita' elettronica.
Il punto 3.2.2 e' soppresso.
Il  punto  3.2.3  (Dotazioni software applicativo) e' modificato come
                               segue:
  I  comuni,  per  le attivita' inerenti la formazione ed il rilascio
delle  CIE,  saranno  dotati  di  specifico  software  applicativo di
sicurezza,  sviluppato  dal  Ministero  dell'interno e distribuito da
SSCE.
  Tale  software  avra' la possibilita' di interoperare con i sistemi
informativi dei comuni.
  Il  Ministero  dell'interno rende disponibile, secondo le modalita'
descritte sul sito, sia il software specifico della porta applicativa
per  l'accesso  su  backbone  INA/SAIA  ai  servizi  del CNSD, sia il
software  di  supporto all'uso del documento da parte dei cittadini e
delle Amministrazioni (librerie dei metacomandi. CSP e PKCS11).
  Il  Ministero  dell'interno,  su  motivata  richiesta  dei soggetti
interessati, che devono garantire i livelli di sicurezza dallo stesso
richiesti, fornisce le specifiche del file system del documento.
  Dopo il punto 3.2.3, sono aggiunti:
    3.2.3-bis  -  Modalita' di accesso ai servizi fruibili tramite il
documento.
  Presso  il  sito della carta d'identita' elettronica sono descritte
le  modalita'  per  accedere ai servizi che richiedono l'utilizzo del
documento.
  3.2.3-ter - Dotazioni per i cittadini.
  Presso  il  sito della Carta d'identita' elettronica sono descritte
le  configurazioni necessarie per accedere ai servizi di e-government
mediante la Carta d'identita' elettronica da postazioni private.
  Presso  tale  sito  e'  inoltre  possibile  reperire e scaricare il
software  di integrazione necessario per utilizzare le funzioni della
Carta  d'identita'  elettronica  con i piu' diffusi ambienti software
per personal computer.
  Dopo il punto 3.2.4, e' aggiunto:
    3.2.4-bis  -  Modalita'  di  connessione  al Centro Nazionale dei
Servizi Demografici.
  L'interconnessione al CNSD avverra' su backbone INA/SAIA attraverso
la  porta  applicativa  di  accesso  ai  servizi  del CNSD secondo le
seguenti modalita':
    tramite Rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA);
    tramite altre reti a cui sono connesse le amministrazioni locali;
    tramite rete Internet.
  In tutti i casi, e' necessario l'utilizzo della porta applicativa.
  I  servizi  forniti  dal  CNSD  consentono di ottenere la convalida
anagrafica dei dati del titolare del documento nella sua fase di uso,
inviare  gli  aggiornamenti  anagrafici  all'INA,  accedere  in  modo
esclusivo  da  parte  del  comune  che  li  ha  emessi alla copia dei
cartellini elettronici dei documenti sull'archivio CIE-comuni.
Il  punto  4 (Materiali e standard di riferimento) e' modificato come
segue:
    4. Materiali e standard di riferimento.
    4.0 Uso del documento.
  In considerazione della natura del certificato CIE che non contiene
informazioni  anagrafiche,  e' necessario prevedere la definizione di
meccanismi standard per garantire l'accesso ai servizi ai cittadini.
  In   particolare,  per  garantire  l'accesso  ai  servizi  verranno
definite  modalita'  operative  che  permettono l'estrazione dei dati
anagrafici  da  inviare  al  web  server  che  eroga  i  servizi, per
implementare  l'accesso basato su CIE, dai client verso i web server.
A  tal  fine verranno forniti da parte del Ministero dell'interno, in
logica open source, gli opportuni codici software.
  In  alternativa,  per  motivi di opportunita' o di incompatibilita'
tecnologica  del  client  del  cittadino richiedente con le modalita'
operative  adottate, al termine della fase di challenge tra il client
ed  il  web  server  nella  quale  viene  scambiato esclusivamente il
certificato  della CIE, i web server possono richiedere, attraverso i
servizi  di  convalida  del  backbone  INA-SAIA,  il  codice  fiscale
corrispondente all'ID carta del cittadino direttamente all'INA o alle
anagrafi comunali.
  Ai   fini   della   possibilita'   da  parte  dei  comuni  e  delle
Amministrazioni   interessate   di   attivare  sulla  CIE  i  servizi
qualificati,   il   Ministero  dell'interno,  su  motivata  richiesta
dell'Amministrazione  o  dell'Ente  interessato  che deve garantire i
livelli  di  sicurezza richiesti dal Ministero dell'interno, fornisce
le specifiche del file system della CIE.
Il  punto  4.3  (Microprocessore) (fa riferimento all'art. 8, comma 1
del decreto ministeriale) e' modificato come segue:
  E'  composto  da  un circuito stampato, che esercita le funzioni di
interfaccia  verso  l'esterno,  e  da  un  circuito integrato (chip),
incastonati sulla scheda.
  Per  la  CIE,  e'  richiesta una memoria EEPROM dalla capacita' non
inferiore a 32 Kb.
  Il  microprocessore  deve  essere  conforme ai seguenti standard di
riferimento:
    ISO 7816-3;
    ISO 7816-4;
    ISO 7816-8,
e comunque deve rispettare le specifiche del sistema operativo (APDU)
pubblicate sul sito della Carta d'identita' elettronica.
Il  punto  5.1.4  [Applicazione  di  elementi Optical Variable Device
(OVD)] e' modificato come segue:
  Sul  retro  del documento, nella fase di produzione, e' applicato a
caldo un ologramma di sicurezza.
Il punto 5.3.2 (Microcircuito) e' modificato come segue:
  Le informazioni memorizzate sul microprocessore sono:
    le informazioni specifiche dell'hw e del sw;
    le informazioni anagrafiche del titolare;
    dati individuali aggiuntivi;
    dati relativi ai singoli servizi.
  L'accesso  a  queste ultime due tipologie di dati e' possibile solo
dopo   il  consenso  del  titolare  espresso  ordinariamente  tramite
digitazione di PIN.
  I   dati  individuali  aggiuntivi  sono  informazioni  relative  al
titolare  che  sono  registrate  sulla  carta,  ad integrazione delle
informazioni  anagrafiche,  e  che  possono essere utilizzate ai fini
dell'erogazione    dei   servizi.   Queste   informazioni   estendono
l'identita'  del  titolare,  non sono specifiche di un servizio e non
sono  modificabili  a  seguito  dell'erogazione  dei servizi. Vengono
registrate  o  modificate  sulla  carta  esclusivamente dal comune su
esplicita  richiesta  del  titolare e, in pratica, abilitano la carta
all'accesso a quei servizi delle amministrazioni locali e centrali la
cui erogazione necessita di tali dati.
  L'elenco  dei dati individuali aggiuntivi e' definito ed aggiornato
dal  Dipartimento  della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.
  I  dati  relativi  ai  singoli servizi sono informazioni registrate
sulla  carta,  eventualmente  modificabili  durante  l'erogazione del
servizio,  e  relative ad attributi del titolare della carta che sono
funzionali esclusivamente all'amministrazione erogante il servizio.
Il punto 5.4.2 (Sicurezza della carta), e' modificato come segue:
  I  rischi  di  utilizzo  fraudolento  e  falsificazione delle carte
d'identita',  anche  a  causa  di  furti  di  carte  "in bianco", con
l'adozione   del  modello  elettronico,  sono  notevolmente  ridotti,
principalmente  in  virtu' della natura del supporto e delle garanzie
di  inalterabilita'  delle informazioni riportate, tanto sul chip che
sulla banda ottica.
  La banda ottica rappresenta l'elemento centrale della sicurezza per
i motivi di seguito riportati.
  La  caratteristica  di  base  della scrittura WORM (Write Once Read
Many)  non permette alterazioni, realizzate mediante la cancellazione
di  dati  e  la loro sostituzione con altri. Infatti, le informazioni
memorizzate   non   sono   cancellabili   e  riscrivibili.  Eventuali
aggiornamenti  consistono  esclusivamente  in  aggiunte, proprio come
avviene per un normale CD-ROM.
  In  ogni  caso  esistono  le  protezioni  inserite nell'hardware di
scrittura,  in  dotazione  esclusivamente  a  E  ed  IPZS,  e di ogni
operazione  effettuata  dal  funzionario  autorizzato  con  modalita'
gestite elettronicamente, si tiene traccia presso SSCE.
  Il  controllo  a  vista  della  carta,  inoltre, e' garantito dalla
presenza  dell'Embedded Hologram che permette di effettuare un'azione
di costante validazione dei dati stampati in chiaro e di evidenziarne
immediatamente il tentativo di manomissione.
  Relativamente  al  microchip,  questi  non  permette  - grazie alla
sicurezza del suo stesso sistema operativo - di modificare o scrivere
informazioni se non in presenza di determinate autorizzazioni.
  Inoltre  tutte  le informazioni sensibili, tanto sul chip che sulla
banda  ottica, sono garantite contro l'alterazione, perche' "firmate"
digitalmente.
Il punto 6. e' modificato come segue:
  6.  Servizi  erogabili  (fa  riferimento  all'art.  5  del  decreto
ministeriale).
  Le tipologie dei servizi erogabili possono, in sostanza, ricondursi
a  due: servizi standard che non necessitano di essere installati sul
documento e servizi qualificati che richiedono l'installazione.
  Nel caso dei servizi standard si accede al servizio con il semplice
riconoscimento   tramite   digitazione   del  PIN  e  l'utilizzo  del
certificato  della  carta  per  la  strong  authentication. I servizi
standard  vengono  erogati  in  piena autonomia dalle amministrazioni
interessate.
  Richiedono  invece l'installazione sulla carta, quei servizi (detti
qualificati)   che   necessitano   di   informazioni   aggiuntive  da
memorizzare  sul  microprocessore.  L'installazione  di  un  servizio
qualificato  e'  effettuata  presso  i  comuni,  con  l'eccezione del
servizio  di  firma  digitale disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che puo' essere effettuata
presso un certificatore accreditato ai sensi del medesimo decreto.
Il punto 6.1 e' modificato come segue:
  6.1 Le liste dei servizi.
  La   predisposizione   e   la  gestione  della  lista  dei  servizi
qualificati  nazionali  e'  affidata  al  Ministero  dell'interno. Le
amministrazioni  centrali  che  intendono offrire servizi qualificati
devono  sottoporre  al Ministero dell'interno, per l'approvazione, un
documento in cui si evidenzia:
    la descrizione del servizio da erogare;
    le  modalita'  tecniche  attraverso  le  quali sara' garantito il
servizio;
    l'organizzazione   a  supporto  del  sistema  di  erogazione  del
servizio.
  Dopo il punto 6.1, e' aggiunto:
    6.1-bis [La lista delle carte interdette (black-list)].
  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'  inoltre mantenuta la lista
delle  carte interdette (black-list), aggiornata secondo le modalita'
descritte   al   capitolo   8.  Il  Ministero  dell'interno  mette  a
disposizione di tutti coloro che erogano servizi l'accesso telematico
alla black-list.
  Le  assunzioni  di  responsabilita'  relative  all'interdizione dei
singoli  servizi  qualificati  saranno  definite  e regolamentate con
apposito decreto ministeriale.
  Il  punto 6.2 (Modalita' di riconoscimento in rete) - e' sostituito
da:
  6.2 Modalita' di erogazione dei servizi.
  Le  specifiche relative alle tecniche ed ai metodi utilizzabili per
l'identificazione  ed  autenticazione  degli  utenti, la verifica dei
privilegi  di  accesso  ai  servizi e l'eventuale utilizzo dei dati e
delle  funzioni presenti sul microprocessore, sono riportate sul sito
della Carta d'identita' elettronica.
  I  punti  6.2.1,  6.2.2,  6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.4.1 sono
soppressi.
  Dopo  il punto 6.5 - (Installazione dei servizi) - sono soppressi i
punti 6.6, 6.7, 6.8.

    ---->  Vedere Tabelle da pag. 16 a pag. 25 della G.U.  <----

  Dopo  il punto 8.2 - Interdizione dell'operativita' della CIE, sono
aggiunti:
  8.3 Carta sanitaria.
  L'installazione  della  componente  sanitaria  (Netlink)  sulla CIE
avviene   in  due  fasi  distinte  che  sono  di  seguito  brevemente
descritte:
    inizializzazione della CIE a cura di IPZS;
    formazione della CIE e caricamento dei dati sanitari.
  Nella  prima  fase  IPZS  predispone le strutture dei dati sanitari
(secondo  le  specifiche  Netlink), compila i file elementari che non
contengono  dati  specifici  del  cittadino  e carica le quantita' di
sicurezza derivate dalle chiavi di gruppo fornite dal Ministero della
salute.
  Per  la  gestione  della seconda fase (formazione e caricamento dei
dati sanitari) le regioni possono costituire centri servizi regionali
omologati per il territorio di competenza.
  La  realizzazione  della  seconda  fase  puo'  avvenire  secondo le
modalita'  che  sono  di  seguito  brevemente descritte e che possono
essere liberamente scelte dai comuni:
    si  utilizza  un centro servizi regionale, delegato dal comune (e
quindi  omologato  dal Ministero dell'interno) il quale, per i comuni
che  intendono  fruire  di  questa  soluzione,  effettua  la  fase di
formazione della CIE e l'installazione dei dati sanitari;
    i  comuni gestiscono autonomamente la formazione della CIE oppure
si   avvalgono   di   un   centro  servizi  omologato  dal  Ministero
dell'interno  ma  diverso da quello regionale; in questo caso durante
la  fase  di  formazione  sono  installati  i  dati  sanitari tramite
collegamento  con  le  ASL  con  cui  i  comuni  hanno  stabilito una
opportuna convenzione;
    i  comuni gestiscono autonomamente la formazione della CIE oppure
si   avvalgono   di   un   centro  servizi  omologato  dal  Ministero
dell'interno  ma  diverso  da  quello  regionale  e,  dopo la fase di
formazione  e prima del rilascio ai cittadini, inviano i lotti di CNS
al  centro servizi regionale affinche' possano essere caricati i dati
sanitari;
    i  Comuni  gestiscono  autonomamente la formazione della CIE e la
rilasciano  senza  i  dati  sanitari;  in  questo caso i cittadini si
recano  presso  l'ASL  di  competenza  per  l'installazione  dei dati
sanitari; le ASL devono essere dotate delle infrastrutture hardware e
software  necessarie  a gestire la CIE e a interfacciare le basi dati
contenenti le informazioni sanitarie.
  8.3.1 Carta sanitaria - Pilota italiano Netlink.
  Le  specifiche  PDC (Patient data card) per la carta sanitaria sono
disponibili  nei  documenti  di riferimento "NETLINK-Pilota italiano,
Specifiche  PDC  -  Inizializzazione" del 30 novembre 2000, "Dati PDC
(pilota  italiano)" del 21 settembre 2000 e "NETLINK-Pilota italiano,
Specifiche PDC - pre-personalizzazione" del 30 novembre 2000.
  8.4 Firma digitale.
  Il  titolare  della CIE puo' richiedere l'installazione della firma
digitale rivolgendosi ad uno dei certificatori accreditati secondo la
normativa vigente.
  Piu'  in  dettaglio,  il  titolare  della  CIE,  utilizzando il PIN
rilasciato  dal  comune  per  l'attivazione  del  servizio  di  firma
digitale  (PIN-SO, si reca presso una certification authority e si fa
installare  la coppia di chiavi che saranno utilizzate per i processi
di   firma.   Si   rileva   che   la   presenza   del   PIN  dedicato
all'installazione  della  firma  digitale  si  rende  necessario  per
attivare  i diritti di scrittura sulla directory dedicata ad ospitare
tale  servizio  (in  pratica  il  titolare  della  CIE e' il security
officer  di  tale  directory). Nel caso in cui il comune attivi delle
convenzioni   con  i  certificatori  di  firma,  non  si  esclude  la
possibilita'  che lo stesso comune svolga le funzioni di registration
authority per le fasi di identificazione del cittadino.
  8.4.1 Certificati di firma digitale.
  In accordo con quanto previsto dalla normativa vigente e successive
modificazioni, il certificato di firma digitale per un utilizzo della
CIE  come  strumento  di  sottoscrizione  dei  documenti, deve essere
conforme    alla    normativa    vigente    anche   in   materia   di
interoperabilita'.
  8.5 Impronta digitale.
  Il  titolare  della CIE puo' richiedere, al momento dell'emissione,
l'installazione del template della propria impronta digitale.
  Il  template  e'  una  rappresentazione  numerica  di  un  elemento
biometrico (in questo caso l'impronta del dito) e viene utilizzato ai
fini  di riconoscimento dell'impronta originale pur non consentendone
una  sua qualsivoglia ricostruzione. Va inoltre messo in evidenza che
tale  riconoscimento non presuppone la presenza di nessuna banca dati
avvenendo il confronto direttamente tra il template memorizzato sulla
CIE  e  quello  generato  durante  la  fase di lettura da parte dello
specifico  reader  utilizzato dalla postazione client che richiede il
servizio.  Nessuna  traccia  dell'operazione  rimane sul client o sul
server.  Un  simile  confronto  garantisce,  per  i  servizi  che  lo
richiedano, la presenza fisica del titolare della CIE.
  Al  fine  di  evitare  qualsivoglia  possibilita'  di manipolazione
successiva, lo spazio dedicato alla memorizzazione del template, dopo
la sua installazione, viene reso non riscrivibile. Piu' in dettaglio,
durante  la  fase di installazione l'impronta assunta tramite lettori
certificati  da  SSCE e' trasformata in template secondo lo specifico
algoritmo  fornito dal Ministero dell'interno e memorizzata nell'area
dedicata assieme ad un progressivo che puo' variare da zero a nove in
funzione  del  dito  utilizzato  per  l'assunzione  dell'impronta. Si
sottolinea  che  anche  la  fase  di  installazione dell'impronta non
richiede  la  memorizzazione  di  dati sulle postazioni del comune (o
centro servizi) emettitore.
  L'indice  dei  contenuti e' modificato in coerenza con le modifiche
effettuate al testo dell'allegato B.

    Roma, 6 novembre 2003

                                                  Il Ministro: Pisanu


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