GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 58 DEL 10/3/2004


DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n.
37, recante: "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri
5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario,
nonche'  al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di  cui  al  decreto  legislativo  n. 385 del 1° settembre 1993, e al
testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  58  del 24  febbraio 1998", corredato delle relative
note.  (Decreto  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2004).
Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
6  febbraio  2004,  n.  37,  corredato  delle relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali   della  Republica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.

Capo I 
COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGISLATIVI 17 GENNAIO 2003, NN. 5 E 6, 
RECANTI LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO CON IL TESTO UNICO DELLE 
LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385, E CON IL TESTO UNICO 
DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 
FEBBRAIO 1998, n. 58 
Sezione I 
Norme generali 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Nei  decreti  legislativi  numero  385 del 1993 e numero 58 del
1998,  le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica", ovunque ricorrano,
sono   sostituite  dalle  parole:  "Ministro  dell'economia  e  delle
finanze"  e  le  parole:  "Ministero  del  tesoro"  e: "Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica", ovunque
ricorrano,  sono  sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e
delle finanze".
Sezione II 
Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 
2003, numero 6, recante riforma organica delle societa' di 
capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 
ottobre 2001, n. 366, con il decreto legislativo 1° settembre 
1993, numero 385, recante testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia 
                               Art. 2.
         Norme di coordinamento con il testo unico bancario
  1.  Dopo  l'articolo  9  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003,
numero  6,  recante  riforma  organica  delle  societa' di capitali e
societa'  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  9.1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero
385 del 1993). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385
del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:
      "h-quater)  `partecipazioni':  le  azioni, le quote e gli altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque  i  diritti  previsti  dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;
      h-quinquies)  `partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che
comportano   il   controllo   della   societa'  e  le  partecipazioni
individuate  dalla  Banca  d'Italia in conformita' alle deliberazioni
del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo
conto  dei  diritti  di  voto e degli altri diritti che consentono di
influire sulla societa'.";
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      "3-bis.  Se  non  diversamente  disposto, le norme del presente
decreto   legislativo   che   fanno   riferimento   al  consiglio  di
amministrazione,  all'organo  amministrativo e agli amministratori si
applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
      3-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le norme del presente
decreto  legislativo  che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci  ed  all'organo  che  svolge  la  funzione  di  controllo  si
applicano  anche  al  consiglio di sorveglianza ed al comitato per il
controllo sulla gestione e ai loro componenti.".
  Art.  9.2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Il  CICR  stabilisce  limiti e criteri, anche con riguardo
all'attivita'  ed  alla  forma  giuridica del soggetto che acquisisce
fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in
ragione di rapporti societari o di lavoro.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si
applica:
        a) agli  Stati  comunitari,  agli organismi internazionali ai
quali  aderiscono  uno  o  piu'  Stati comunitari, agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
        b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati
da speciali disposizioni del diritto italiano;
        c) alle  societa',  per  la  raccolta effettuata ai sensi del
codice  civile  mediante  obbligazioni,  titoli  di  debito  od altri
strumenti finanziari;
        d) alle  altre  ipotesi  di raccolta espressamente consentite
dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.";
    c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
      "4-bis.  Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli
strumenti   finanziari,   comunque   denominati,   la  cui  emissione
costituisce raccolta del risparmio.";
    d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
      "4-ter.  Se  non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti
all'emissione  e,  su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita
la   CONSOB,   puo'  determinare  durata  e  taglio  degli  strumenti
finanziari,  diversi  dalle  obbligazioni, utilizzati per la raccolta
tra il pubblico.
      4-quater.   Il   CICR,   a   fini   di   tutela  della  riserva
dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga
a  quanto  previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai
soggetti  che  esercitano  nei  confronti  del  pubblico attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
      4-quinquies.  A  fini  di tutela del risparmio, gli investitori
professionali,  che  ai  sensi  del  codice  civile  rispondono della
solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli
altri  strumenti  finanziari  emessi  dalla stessa, devono rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di
vigilanza.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4,  lettere c) e d), sono
comunque  precluse  la  raccolta  di  fondi  a vista ed ogni forma di
raccolta  collegata  all'emissione  od  alla  gestione  di  mezzi  di
pagamento a spendibilita' generalizzata.".
  Art.  9.3 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.   L'emissione   delle   obbligazioni   non  convertibili  o
convertibili  in  titoli  di altre societa' e' deliberata dall'organo
amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414,
primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice
civile.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.   Alle  obbligazioni  convertibili  in  azioni  proprie  si
applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.";
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      "4-bis.  I  commi  3  e  4  si  applicano  anche agli strumenti
finanziari  assoggettati  alla disciplina delle obbligazioni prevista
dal codice civile.";
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5.  La  Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del
CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni
non  convertibili  o convertibili in titoli di altre societa' nonche'
degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.".
  Art.  9.4 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo numero
385 del 1993, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
    "d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di
onorabilita'  stabiliti  dall'articolo  25 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e  controllo abbiano i requisiti di professionalita', onorabilita' ed
indipendenza indicati nell'articolo 26.".
  Art.  9.5 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca d'Italia autorizza
preventivamente  l'acquisizione  a qualsiasi titolo di partecipazioni
rilevanti  in  una  banca  e  in ogni caso l'acquisizione di azioni o
quote  di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto
delle  azioni o quote gia' possedute, una partecipazione superiore al
5  per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote
con diritto di voto.
    2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente le variazioni
delle  partecipazioni  rilevanti quando comportano il superamento dei
limiti  dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti,
quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
    3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per
l'acquisizione   del   controllo  di  una  societa'  che  detiene  le
partecipazioni di cui al medesimo comma.
    4.  La  Banca  d'Italia  individua i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti  dalle partecipazioni
rilevanti  spettano  o  sono  attribuiti  ad  un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse.
    5.  La  Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca;
l'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata.
    6.   I  soggetti  che,  anche  attraverso  societa'  controllate,
svolgono  in  misura  rilevante  attivita'  d'impresa  in settori non
bancari  ne'  finanziari  non possono essere autorizzati ad acquisire
partecipazioni  quando  la quota dei diritti di voto complessivamente
detenuta  sia  superiore  al  15  per  cento  o  quando  ne consegua,
comunque,  il  controllo  della banca. A tali fini, la Banca d'Italia
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
    7.  La  Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza
di  accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente,
in   capo   ai   soggetti   indicati   nel  comma  6,  una  rilevante
concentrazione  di potere per la nomina o la revoca della maggioranza
degli  amministratori  o dei componenti del consiglio di sorveglianza
della  banca,  tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della
banca stessa.
    8.  Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1 e 3 partecipano
soggetti  appartenenti  a  Stati  extracomunitari  che non assicurano
condizioni  di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di
autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
    9.  La  Banca  d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del
CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.".
  Art.  9.6 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Chiunque e' titolare di una partecipazione rilevante in una
banca  ne  da'  comunicazione  alla  Banca d'Italia ed alla banca. Le
variazioni  della  partecipazione  sono comunicate quando superano la
misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
    b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" e' soppressa;
    c) al  comma  3,  la  parola: "socio" e' sostituita dalle parole:
"titolare della partecipazione.".
  Art.  9.7 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia puo'
richiedere  alle  banche  ed  alle societa' ed agli enti di qualsiasi
natura   che   possiedono   partecipazioni   nelle   banche  medesime
l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo
quanto  risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da
altri dati a loro disposizione.
    2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori
delle  societa'  e  degli  enti  titolari di partecipazioni in banche
l'indicazione dei soggetti controllanti.
    3.  Le  societa'  fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome
partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.
    4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo possono essere
richieste anche a soggetti stranieri.
    5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle richieste che
interessano  societa'  ed  enti  con  titoli  negoziati in un mercato
regolamentato.".
  Art.  9.8 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.    22    (Partecipazioni   indirette).   -   1.   Ai   fini
dell'applicazione   dei   capi  III  e  IV  del  presente  Titolo  si
considerano  anche  le  partecipazioni acquisite o comunque possedute
per  il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona.".
  Art.  9.9 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 23 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  23  (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo
il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa',  nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,  commi  primo  e
secondo, del codice civile.
    2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante,   salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una  delle
seguenti situazioni:
      1)  esistenza  di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il
diritto  di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o
del   consiglio   di   sorveglianza  ovvero  dispone  da  solo  della
maggioranza  dei  voti  ai  fini  delle  deliberazioni  relative alle
materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
      2)  possesso  di partecipazioni idonee a consentire la nomina o
la   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del  consiglio  di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
      3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di carattere
finanziario  ed  organizzativo  idonei  a conseguire uno dei seguenti
effetti:
        a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
        b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
        c) l'attribuzione   di  poteri  maggiori  rispetto  a  quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
        d) l'attribuzione,  a  soggetti diversi da quelli legittimati
in base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta
degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o
dei dirigenti delle imprese;
      4)   assoggettamento   a   direzione   comune,   in  base  alla
composizione  degli  organi  amministrativi  o  per altri concordanti
elementi.".
  Art. 9.10 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 24 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.   24   (Sospensione   del   diritto  di  voto,  obbligo  di
alienazione).  - 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli  altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti
alle   partecipazioni   per   le  quali  le  autorizzazioni  previste
dall'articolo  19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese
o  revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire  sulla  societa', non possono essere altresi' esercitati per
le  partecipazioni  per  le quali siano state omesse le comunicazioni
previste dall'articolo 20.
    2.  In  caso  di  inosservanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le
previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione puo' essere proposta
anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
    3.  Le  partecipazioni  per  le  quali le autorizzazioni previste
dall'articolo  19  non  sono  state  ottenute  o sono state revocate,
nonche'  quelle  possedute  in  violazione dell'articolo 19, comma 6,
devono   essere  alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo
19,  comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il
tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle
partecipazioni stesse".
  Art. 9.11 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 25 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  25  (Requisiti  di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei
titolari di partecipazioni rilevanti.
    2.   Con   il  regolamento  previsto  dal  comma  1  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per
l'applicazione  del  medesimo  comma  1. A questo fine si considerano
anche   le  partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
    3.  In  mancanza  dei  requisiti  non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa',  inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite.
In  caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  od  il  diverso atto,
adottati   con   il   voto   o   il   contributo  determinanti  delle
partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le
previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione puo' essere proposta
anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
    4.  Le  partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2,
dei  soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilita'  devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".
  Art. 9.12 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "(Requisiti  di
professionalita',   onorabilita'   e   indipendenza  degli  esponenti
aziendali)";
    b) al  comma  1,  le  parole: "e di onorabilita'" sono sostituite
dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.   Il   difetto   dei   requisiti   determina  la  decadenza
dall'ufficio.  Essa  e'  dichiarata dal consiglio di amministrazione,
dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal  consiglio di gestione entro
trenta   giorni   dalla   nomina   o dalla   conoscenza  del  difetto
sopravvenuto.  In  caso  di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla
Banca d'Italia.";
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il
comma 2.".
  Art. 9.13 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
      "2-bis.   Ai  fini  delle  disposizioni  fiscali  di  carattere
agevolativo,  sono considerate cooperative a mutualita' prevalente le
banche   di   credito  cooperativo  che  rispettano  i  requisiti  di
mutualita'   previsti  dall'articolo 2514  del  codice  civile  ed  i
requisiti  di  operativita'  prevalente  con  soci  previsti ai sensi
dell'articolo 35 del presente decreto.".
  Art. 9.14 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali
fini  lo  statuto  della  banca,  indipendentemente  dal  sistema  di
amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che svolge
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
    b) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "Le  societa' che
esercitano   attivita'   di  revisione  contabile  presso  le  banche
comunicano"  sono  sostituite  dalle  parole: "Il soggetto incaricato
della  revisione  o  del controllo contabile comunica" e, nel secondo
periodo,  le  parole:  "Tali  societa' inviano" sono sostituite dalle
parole: "Tale soggetto invia";
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Lo  statuto  delle  banche di credito cooperativo puo'
prevedere  che  il  controllo  contabile  sia  affidato  al  collegio
sindacale.";
    d) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le parole:
", primo periodo,".
  Art. 9.15 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo numero
385 del 1993). - 1. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo
numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel primo periodo le parole: "al capitale" sono soppresse;
    b) nel   terzo   periodo  le  parole:  "i  loro  azionisti"  sono
sostituite dalle parole: "chi detiene una partecipazione rilevante".
  Art. 9.16 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Non  si  puo'  dare  corso all'iscrizione nel registro delle
imprese  del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione
assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non
consti l'autorizzazione di cui al comma 1.".
  Art. 9.17 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 58 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta cessione
mediante  iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo'
stabilire forme integrative di pubblicita'.".
  Art. 9.18 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  Alla  societa'  finanziaria capogruppo si applica l'articolo
52.".
  Art. 9.19 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 62 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nella  rubrica le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite
dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
    b)  nel  comma  1  le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite
dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza".
  Art. 9.20 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero
385  del 1993). - 1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385
del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  63  (Partecipazioni). - 1. In materia di partecipazioni in
societa'  finanziarie  capogruppo  si  applicano  le disposizioni del
titolo II, capi III e IV.
    2.  Nei  confronti  delle  altre  societa' appartenenti al gruppo
bancario  e  dei  titolari  di partecipazioni nelle medesime societa'
sono  attribuiti  alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo
21.".
  Art. 9.21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7.  Alle  banche  non  si  applica  il  titolo  IV  della  legge
fallimentare  e  l'articolo  2409 del codice civile. Se vi e' fondato
sospetto   che   i  soggetti  con  funzioni  di  amministrazione,  in
violazione  dei  propri  doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita'
nella  gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu'
societa'  controllate,  l'organo  con funzioni di controllo od i soci
che  il  codice  civile  abilita  a presentare denuncia al tribunale,
possono  denunciare  i  fatti  alla  Banca  d'Italia,  che decide con
provvedimento motivato.".
  Art. 9.22 (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 71 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono pubblicati per
estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e
del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza per l'iscrizione nel
registro delle imprese.".
  Art. 9.23 (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 72 del decreto legislativo numero
385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  I  commissari  esercitano  le  funzioni  ed  i  poteri  di
amministrazione   della   banca.  Essi  provvedono  ad  accertare  la
situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le
soluzioni  utili  nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del
codice  civile,  statutarie  o  convenzionali  relative  ai poteri di
controllo  dei  titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei   commissari.   In  caso  di  impugnazione  delle  decisioni  dei
commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione   delle   decisioni   dei   commissari   soggette  ad
autorizzazione  o  comunque  attuative  di  provvedimenti della Banca
d'Italia.  I  commissari,  nell'esercizio  delle  loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Il  comitato  di  sorveglianza  esercita  le  funzioni  di
controllo  e  fornisce  pareri  ai commissari nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' contro i
membri  dei  disciolti  organi  amministrativi  e  di controllo ed il
direttore generale, nonche' dell'azione contro il soggetto incaricato
del  controllo  contabile  o  della  revisione,  spetta ai commissari
straordinari,   sentito   il   comitato   di   sorveglianza,   previa
autorizzazione   della   Banca   d'Italia.   Gli   organi   succeduti
all'amministrazione    straordinaria    proseguono   le   azioni   di
responsabilita'  e  riferiscono  alla  Banca  d'Italia in merito alle
stesse.";
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
      "5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per
la durata della procedura stessa.".
  Art. 9.24 (Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.    Quando   il   bilancio   relativo   all'esercizio   chiuso
anteriormente  all'inizio  dell'amministrazione straordinaria non sia
stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio
del  registro  delle  imprese,  in  sostituzione del bilancio, di una
relazione  sulla  situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla
base  delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da
un  rapporto  del  comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni
distribuzione di utili.".
  Art. 9.25 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  La  Banca  d'Italia,  fatto  salvo  quanto  stabilito  negli
articoli precedenti,  puo'  disporre, nei casi indicati nell'articolo
70,  comma  1,  e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che
uno  o  piu'  commissari  assumano  i poteri di amministrazione della
banca.  Le  funzioni  degli  organi di amministrazione e di controllo
sono  frattanto  sospese.  Possono  essere  nominati commissari anche
funzionari  della  Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.".
  Art. 9.26 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 81 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono pubblicati per
estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano   in   copia   gli  atti  di  nomina  degli  organi  della
liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per
l'iscrizione nel registro delle imprese.".
  Art. 9.27 (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  L'esercizio  dell'azione  sociale  di  responsabilita'  e di
quella  dei  creditori  sociali  contro  i  membri dei cessati organi
amministrativi  e  di controllo ed il direttore generale, dell'azione
contro  il  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile  o  della
revisione,  nonche'  dell'azione  del  creditore  sociale  contro  la
societa'   o   l'ente   che   esercita  l'attivita'  di  direzione  e
coordinamento,   spetta   ai   commissari,  sentito  il  comitato  di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.".
  Art. 9.28 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione  delle societa' di capitali, relative alla cancellazione
della societa' ed al deposito dei libri sociali.".
  Art. 9.29 (Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Eseguito  il  concordato, i commissari liquidatori convocano
l'assemblea  dei  soci della banca perche' sia deliberata la modifica
dell'oggetto  sociale  in  relazione  alla revoca dell'autorizzazione
all'attivita'  bancaria.  Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto  sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione  della  societa'  ed  il  deposito  dei  libri  sociali
previsti   dalle   disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di
scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.".
  Art.  9.30  (Modifiche  all'articolo 96-bis del decreto legislativo
numero  385 del 1993). - 1. All'articolo 96-bis, comma 4, del decreto
legislativo   numero   385   del  1993  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
      "c-bis)   gli  strumenti  finanziari  disciplinati  dal  codice
civile;";
    b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
      "i)  i  depositi,  anche effettuati per interposta persona, dei
titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;".
  Art. 9.31 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero
385 del 1993, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    "b)  una  delle societa' del gruppo bancario sia stata sottoposta
alla  procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del
concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa,
dell'amministrazione  straordinaria ovvero ad altra analoga procedura
prevista  da  leggi  speciali,  nonche'  quando  sia  stato  nominato
l'amministratore  giudiziario  secondo  le  disposizioni  del  codice
civile  in  materia  di  denuncia al tribunale di gravi irregolarita'
nella  gestione  e  possa  essere alterato in modo grave l'equilibrio
finanziario o gestionale del gruppo.".
  Art. 9.32 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero
385  del  1993).  - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero
385 del 1993, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.   I  commissari  liquidatori  depositano  annualmente  presso
l'ufficio  del  registro delle imprese una relazione sulla situazione
contabile  e  sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie
sia  sullo  svolgimento  delle  procedure  cui  sono sottoposte altre
societa'  del  gruppo  sia  sugli  eventuali  interventi a tutela dei
depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di
pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.".
  Art.  9.33  (Modifiche  all'articolo  100  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 100 del decreto legislativo
numero  385  del 1993, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal
seguente:
    "2.   Quando   presso  una  societa'  del  gruppo  sia  in  corso
l'amministrazione  controllata  o sia stato nominato l'amministratore
giudiziario  secondo  le disposizioni del codice civile in materia di
denuncia  al  tribunale  di  gravi  irregolarita'  nella gestione, le
relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.".
  Art.  9.34  (Modifiche  all'articolo  106  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 106 del decreto legislativo
numero  385  del  1993, la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla
seguente:
    "d)  possesso,  da  parte  dei titolari di partecipazioni e degli
esponenti  aziendali,  dei  requisiti  previsti  dagli articoli 108 e
109.".
  Art.  9.35  (Modifiche  all'articolo  108  del  decreto legislativo
numero  385  del  1993).  - 1. L'articolo 108 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  108  (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC,  determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  i  requisiti  di
onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari
finanziari.
    2.   Con  il  regolamento  previsto  dal  comma  1,  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai
fini  dell'applicazione  del  medesimo  comma  1.  A  questo  fine si
considerano  anche  le  partecipazioni  possedute  per  il tramite di
societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
    3.  In  mancanza  dei  requisiti  non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa',  inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite.
In  caso  di  inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto,  adottati  con  il  voto  o  il  contributo  determinanti delle
partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le
previsioni  del  codice civile. L'impugnazione della deliberazione e'
obbligatoria   da   parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione  e controllo. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere  esercitato  il  diritto  di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione della relativa assemblea.
    4.   Le   partecipazioni   in  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  speciale,  possedute  da soggetti privi dei requisiti di
onorabilita'  in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2,
devono   essere  alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia.".
  Art.  9.36  (Modifiche  all'articolo  109  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 109 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
      "(Requisiti  di  professionalita', onorabilita' ed indipendenza
degli esponenti aziendali)";
    b) al  comma  1,  le  parole: "e di onorabilita'" sono sostituite
dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.   Il   difetto   dei   requisiti   determina  la  decadenza
dall'ufficio.  Essa  e'  dichiarata dal consiglio di amministrazione,
dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal  consiglio di gestione entro
trenta   giorni   dalla   nomina   o  dalla  conoscenza  del  difetto
sopravvenuto.";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  In  caso  di inerzia del consiglio di amministrazione, del
consiglio  di  sorveglianza  o  del  consiglio  di gestione, la Banca
d'Italia  pronuncia  la  decadenza  o la sospensione dei soggetti che
svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso
gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.";
    e) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
      "4-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza
stabiliti  dal  codice  civile  o  dallo  statuto  dell'intermediario
finanziario si applicano i commi 2 e 4.".
  Art.  9.37  (Modifiche  all'articolo  110  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 110 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di
societa'   fiduciarie  o  per  interposta  persona,  e'  titolare  di
partecipazioni  rilevanti  in  un  intermediario  finanziario  ne da'
comunicazione  all'intermediario  finanziario nonche' all'UIC ovvero,
se   e'  iscritto  nell'elenco  speciale,  alla  Banca  d'Italia.  Le
variazioni  della  partecipazione  sono comunicate quando superano la
misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  I  diritti  di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire  sulla  societa',  inerenti alle partecipazioni per le quali
siano  state  omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati.
In  caso  di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso
atto,  adottati  con  il  voto  o  il  contributo  determinanti delle
partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le
previsioni   del  codice  civile.  Per  gli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale  l'impugnazione  puo' essere proposta
anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.".
  Art.  9.38  (Modifiche  all'articolo  111  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 111 del decreto legislativo
numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Entro  sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di  cancellazione,  l'organo  amministrativo  convoca l'assemblea per
modificare   l'oggetto   sociale  o  per  assumere  altre  iniziative
conseguenti  al  provvedimento  ovvero per deliberare la liquidazione
volontaria della societa'.".
  Art.  9.39  (Modifiche  all'articolo  112  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 112 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero
la  Banca  d'Italia  qualora  si  tratti di un intermediario iscritto
nell'elenco  speciale,  di  tutti gli atti od i fatti, di cui venga a
conoscenza  nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una  irregolarita'  nella  gestione od una violazione delle norme che
disciplinano  l'attivita'  degli intermediari finanziari. A tali fini
lo  statuto  dell'intermediario,  indipendentemente  dal  sistema  di
amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che svolge
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
    b) il comma 2 e' abrogato.
  Art.  9.40  (Modifiche  all'articolo  113  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo
riferimento   ai   requisiti   di  onorabilita'  e  di  indipendenza,
l'articolo 109.".
  Art.  9.41  (Modifiche  all'articolo  129  del  decreto legislativo
numero  385  del  1993).  - 1. All'articolo 129, comma 5, del decreto
legislativo  numero  385  del 1993, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
    "b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;".
  Art.  9.42  (Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo
numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo
numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). -
1.  Se  vi  e'  fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di
raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di
moneta  elettronica  o  attivita'  finanziaria  in  violazione  degli
articoli 130,  131,  131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono
denunziare  i  fatti  al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti  previsti  dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero
possono    richiedere    al   tribunale   l'adozione   dei   medesimi
provvedimenti.   Le   spese  per  l'ispezione  sono  a  carico  della
societa'.".
  Art.  9.43  (Modifiche  all'articolo  135  del  decreto legislativo
numero  385  del  1993).  - 1. L'articolo 135 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  135  (Reati societari). - 1. Le disposizioni contenute nel
titolo  XI  del  libro  V del codice civile si applicano a chi svolge
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e controllo presso banche,
anche se non costituite in forma societaria.".
  Art.  9.44  (Modifiche  all'articolo  136  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 136 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.   Chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo  presso  una  banca  non  puo'  contrarre  obbligazioni  di
qualsiasi  natura  o  compiere atti di compravendita, direttamente od
indirettamente,  con  la banca che amministra, dirige o controlla, se
non   previa   deliberazione  dell'organo  di  amministrazione  presa
all'unanimita'   e   col   voto  favorevole  di  tutti  i  componenti
dell'organo  di  controllo,  fermi restando gli obblighi previsti dal
codice civile in materia di interessi degli amministratori;";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita
con  la  reclusione  da  uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066
euro.".
  Art.  9.45  (Modifiche alla sezione IV del capo III del titolo VIII
del  decreto legislativo 385 del 1993). - 1. Alla sezione IV del capo
III  del  titolo VIII del decreto legislativo numero 385 del 1993, la
rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Partecipazioni)".
  Art.  9.46  (Modifiche  all'articolo  139  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 139 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
      "(Partecipazioni  in banche, in societa' finanziarie capogruppo
e in intermediari finanziari)";
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.   L'omissione  delle  domande  di  autorizzazione  previste
dall'articolo  19,  la  violazione  degli  obblighi  di comunicazione
previsti  dall'articolo  20,  comma  2,  nonche'  la violazione delle
disposizioni  dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3
e  4,  dell'articolo 108,  commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4,
sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 5.164 a
51.645 euro.";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1
e  la  pena  prevista  dal  comma  2  si  applicano  per  le medesime
violazioni  in  materia  di partecipazioni nelle societa' finanziarie
capogruppo.".
  Art.  9.47  (Modifiche  all'articolo  140  del  decreto legislativo
numero  385  del 1993). - 1. All'articolo 140 del decreto legislativo
numero 385 del 1993 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
    "(Comunicazioni   relative  alle  partecipazioni  in  banche,  in
societa'  appartenenti  ad  un  gruppo  bancario  ed  in intermediari
finanziari).".".
Sezione III 
Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 
2003, n. 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e 
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 
366, con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria ai sensi degli articoli 9 e 21 della legge 6 febbraio 
1996, n. 52. 
                               Art. 3.
       Norme di coordinamento con il testo unico della finanza
  1.  Dopo  l'articolo  9.47 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
numero  6,  recante  riforma  organica  delle  societa' di capitali e
societa'  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366, sono inseriti i seguenti:
  "Art. 9.48 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero
58  del  1998). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 58
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
      "b-bis)  gli  strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei
capitali, previsti dal codice civile;";
    b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:
      "6-bis. Per `partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e
gli    altri   strumenti   finanziari   che   attribuiscono   diritti
amministrativi  o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo
comma, del codice civile.
      6-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le norme del presente
decreto   legislativo   che   fanno   riferimento   al  consiglio  di
amministrazione,  all'organo amministrativo ed agli amministratori si
applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
      6-quater.  Se  non diversamente disposto, le norme del presente
decreto  legislativo  che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano
anche  al  consiglio  di  sorveglianza e al comitato per il controllo
sulla gestione e ai loro componenti.".
  Art.  9.49 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo numero
58  del  1998). - 1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 58
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali
fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o
delle  SICAV,  indipendentemente  dal  sistema  di  amministrazione e
controllo  adottato,  assegna  all'organo  che  svolge la funzione di
controllo i relativi compiti e poteri.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo
che  svolge  funzioni  di controllo ed alle societa' incaricate della
revisione  contabile  presso  le  societa' che controllano le SIM, le
societa'  di  gestione  del risparmio o le SICAV o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.".
  Art. 9.50 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo numero 58
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
      "(Requisiti  di  professionalita',  onorabilita' e indipendenza
degli esponenti aziendali)";
    b)  al comma 1, le parole: "e onorabilita'" sono sostituite dalle
parole: ", onorabilita' e indipendenza";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina  la decadenza dalla
carica.  Essa  e'  dichiarata  dal  consiglio di amministrazione, dal
consiglio  di  sorveglianza  o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.";
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      "3-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza
stabiliti  dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e
3.".
  Art. 9.51 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero
58  del  1998).  - 1. L'articolo 14 del decreto legislativo numero 58
del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art.   14   (Requisiti   di   onorabilita)   -  1.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, con regolamento adottato sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei
titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle societa' di gestione del
risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV.
    2.   Con   il  regolamento  previsto  dal  comma  1  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per
l'applicazione  del  comma  1,  tenendo  conto  dell'influenza che la
partecipazione consente di esercitare sulla societa'. Per le SICAV si
fa   riferimento  alle  sole  azioni  nominative  ed  il  regolamento
stabilisce  le  ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto
di  voto,  tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con
riguardo alla data di acquisto.
    3.  Ai  fini  del  comma 2 si considerano anche le partecipazioni
possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'
fiduciarie  o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti
derivanti  dalle  partecipazioni  spettano  o  sono  attribuiti ad un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono
accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
    4.  In  assenza  dei  requisiti  non  possono essere esercitati i
diritti  di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla
societa',  inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito
ai sensi del comma 2.
    5.  In  caso  di inosservanza del divieto, la deliberazione od il
diverso  atto,  adottati  con  il  voto  o,  comunque,  il contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili
secondo  le  previsioni  del  codice civile. Le partecipazioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
    6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia
o   dalla   CONSOB   entro   centottanta   giorni  dalla  data  della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo.
    7.  Le  partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2,
dei  soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilita'  devono essere
alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca d'Italia o dalla
CONSOB.".
  Art. 9.52 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 15 del decreto legislativo numero 58
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Chiunque,  a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una
SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva
comunicazione  alla  Banca  d'Italia.  La comunicazione preventiva e'
dovuta  anche  per  gli  acquisti  e  le  cessioni  da  cui  derivino
variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando
cio'  comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai
sensi  del  comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo
della societa'.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
        a)   le  partecipazioni  qualificate  e  le  relative  soglie
partecipative,   tenendo   conto  dell'influenza  che  consentono  di
esercitare sulla societa';
        b) i  soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i
diritti  derivanti  dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a
un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonche'
quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
        c) le  procedure  ed  i  termini  per  l'effettuazione  delle
comunicazioni.".
  Art. 9.53 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo numero 58
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
      "(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)";
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire  sulla  societa',  inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie  stabilite  ai  sensi  dell'articolo 15,  comma 5, non possono
essere  esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni
previste  dall'articolo  15,  commi  1 e 3, quando sia intervenuto il
divieto  della  Banca  d'Italia  o  non sia ancora decorso il termine
entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando
sia  scaduto  il  termine  massimo  eventualmente  fissato  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2.";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in
ogni  momento  sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che
consentono  di influire sulla societa', inerenti a una partecipazione
qualificata  in  una SIM, in una societa' di gestione del risparmio o
in  una  SICAV,  quando  l'influenza  esercitata  dal  titolare della
partecipazione  possa  pregiudicarne  la  gestione  sana e prudente o
l'effettivo esercizio della vigilanza.";
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
      "4.  La  Banca  d'Italia puo' fissare un termine entro il quale
devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti
ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate
le  comunicazioni  preventive  previste  dall'articolo  15,  comma 1,
ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il
divieto  della  Banca  d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine
massimo per l'acquisizione eventualmente fissato.".
  Art. 9.54 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo numero
58  del  1998).  - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo numero 58
del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  17  (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni). - 1.
La  Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta,
possono richiedere:
      a)  alle  SIM,  alle societa' di gestione del risparmio ed alle
SICAV,  l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni
secondo  quanto  risulta  dal  libro  dei  soci,  dalle comunicazioni
ricevute e da altri dati a loro disposizione;
      b)   alle  societa'  ed  agli  enti  di  qualsiasi  natura  che
possiedono  partecipazioni  nei  soggetti  indicati nella lettera a),
l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo
quanto  risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da
altri dati a loro disposizione;
      c) agli  amministratori delle societa' e degli enti titolari di
partecipazioni  nelle SIM, nelle societa' di gestione del risparmio e
nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
      d)  alle  societa'  fiduciarie  che abbiano intestato a proprio
nome  partecipazioni  in  societa'  indicate  nella  lettera  c),  le
generalita' dei fiducianti.".
  Art. 9.55 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
      "f)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  abbiano  i  requisiti  di  professionalita',
indipendenza ed onorabilita' indicati nell'articolo 13;";
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
      "g)  i  titolari  di  partecipazioni  abbiano  i  requisiti  di
onorabilita' stabiliti dall'articolo 14;".
  Art. 9.56 (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
      "d)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  abbiano  i  requisiti  di  professionalita',
indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;";
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
      "e)  i  titolari  di  partecipazioni  abbiano  i  requisiti  di
onorabilita' stabiliti dall'articolo 14;".
  Art. 9.57 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 2. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
      "d)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  abbiano  i  requisiti  di  professionalita',
indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;";
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
      "e)  i  titolari  di  partecipazioni  abbiano  i  requisiti  di
onorabilita' stabiliti dall'articolo 14;".
  Art. 9.58 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo numero 58
del 1998, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7.  Alle  SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3,
2349,  2350,  commi  2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3,
numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile.".
  Art. 9.59 (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 48 del decreto legislativo numero 58
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn.
4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al
di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1,
lettera c),  e  permane  tale  per  un periodo di sessanta giorni, la
societa'  si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una
procedura di fusione con altra SICAV.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.   Gli   atti   per  i  quali  e'  prevista  la  pubblicita'
dall'articolo  2484,  commi  terzo e quarto, del codice civile devono
essere  anche  pubblicati  sui  quotidiani  previsti  dallo statuto e
comunicati   alla   Banca   d'Italia  nel  termine  di  dieci  giorni
dall'avvenuta  iscrizione  nel registro delle imprese. L'emissione ed
il  rimborso  di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo
2484,  primo  comma,  numero  6  del  codice  civile,  dalla  data di
assunzione  della  delibera,  nei  casi  previsti dall'articolo 2484,
primo  comma,  numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del
presente  articolo,  dal  momento  dell'assunzione della delibera del
consiglio  di  amministrazione  ovvero  dal  momento  dell'iscrizione
presso  il  registro  delle  imprese  del  decreto del presidente del
tribunale.  La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa
anche alla CONSOB nel medesimo termine.";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  La  nomina,  la  revoca  e la sostituzione dei liquidatori
spetta  all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del
codice  civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97
del testo unico bancario.";
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      "7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo
V, capo VIII, del codice civile.".
  Art. 9.60 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo numero
58  del 1998). - 1. All'articolo 49 del decreto legislativo numero 58
del 1998, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    "3.  Il  progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla
base  di  quanto  richiesto  dall'articolo  43,  e  la  deliberazione
assembleare  che  abbia  portato  modifiche ai relativi progetti sono
sottoposti  alla  preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che
la rilascia sentita la CONSOB.
    4.  Se  non  consti  l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si
puo'  dar  corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste
dal codice civile.".
  Art. 9.61 (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo numero
58 del 1998). - 1. All'articolo 85, il comma e' abrogato.
  Art.  9.62  (Modifiche  all'articolo  104  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 104 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "anche in seconda o in
terza   convocazione"   sono   sostituite   dalle  parole:  "in  ogni
convocazione";
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Le  societa'  italiane  con  azioni quotate in mercati
regolamentati  italiani  o di altri Paesi dell'Unione europea possono
emettere  azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di
un'offerta   solo  se,  per  il  verificarsi  della  condizione,  sia
necessaria   un'autorizzazione   assembleare   ai   sensi  del  comma
precedente.".
  Art.  9.63  (Modifiche  all'articolo  105  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. L'articolo 105 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  105  (Disposizioni  generali).  - 1. Le disposizioni della
presente  sezione  si  applicano  alle  societa'  italiane con azioni
ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.
    2.  Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende
una  quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari
o  per  interposta  persona, del capitale rappresentato da azioni che
attribuiscono   diritti   di  voto  nelle  deliberazioni  assembleari
riguardanti  nomina o revoca o responsabilita' degli amministratori o
del consiglio di sorveglianza.
    3.   La  CONSOB  puo'  con  regolamento  includere  nel  capitale
rilevante  categorie  di  azioni che attribuiscono diritti di voto su
uno  o piu' argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di
influenza  sulla  gestione  della  societa'  che  puo'  avere il loro
esercizio anche congiunto.".
  Art.  9.64  (Modifiche  all'articolo  106  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 106 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Chiunque,  a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a
detenere  una  partecipazione  superiore  alla  soglia del trenta per
cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle
azioni  quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Per  ciascuna  categoria  di  azioni  di  cui  al comma 1,
l'offerta  e'  promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore
alla  media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli
ultimi  dodici  mesi  e  quello  piu'  elevato  pattuito nello stesso
periodo   dall'offerente   per  acquisti  di  azioni  della  medesima
categoria;  qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta e'
promossa  al  prezzo  medio  ponderato di mercato degli ultimi dodici
mesi o del minor periodo disponibile.";
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      "3-bis.  La  Consob,  tenuto  conto delle caratteristiche degli
strumenti  finanziari  emessi,  puo'  stabilire  con  regolamento  le
ipotesi  in  cui  l'obbligo  di offerta consegue ad acquisti a titolo
oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti
finanziari   con   diritto   di   voto   sugli   argomenti   indicati
nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo
di  voto  equivalente  a  quella  di  chi  detenga  la partecipazione
indicata nel comma 1.";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  L'obbligo  di  offerta  non  sussiste se la partecipazione
indicata  nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto  diretta a conseguire la totalita' delle azioni previste nel
medesimo comma.";
    e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
      "b)  trasferimento  delle azioni previste dall'articolo 105 tra
soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione.".
  Art.  9.65  (Modifiche  all'articolo  107  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 107 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nell'alinea, le parole: "avente a oggetto almeno il sessanta
per  cento  delle  azioni  ordinarie"  sono  sostituite dalle parole:
"avente  a  oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate
in  mercati  regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105";
      2)  nella  lettera  b),  le  parole:  "azioni  ordinarie"  sono
sostituite  dalle  parole:  "azioni previste dall'articolo 106, comma
1,";
    b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  la  societa'  emittente  abbia  deliberato  operazioni  di
fusione o di scissione.".
  Art.  9.66  (Modifiche  all'articolo  108  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. L'articolo 108 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale). - 1. Chiunque
venga  a  detenere  una partecipazione superiore al novanta per cento
delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita'  delle  azioni  con diritto di voto al prezzo fissato dalla
Consob,  se  non  ripristina  entro  centoventi  giorni  un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
    2.  L'obbligo  di  acquisto  sussiste  anche per chiunque venga a
detenere  una  partecipazione  superiore  al novanta per cento in una
categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati
regolamentati  italiani.  In  tal  caso  l'offerta e' rivolta solo ai
possessori di azioni della medesima categoria.".
  Art.  9.67  (Modifiche  all'articolo  116  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 116 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio
di  esercizio  e  quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una
societa'  di  revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Si  applicano  le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162,
commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.".
  Art.  9.68  (Modifiche  all'articolo  120  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 120 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
      "d-bis)  i  casi  in  cui  le  comunicazioni  sono  dovute  dai
possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti  previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5.  Il  diritto  di  voto inerente alle azioni quotate od agli
strumenti  finanziari  per i quali sono state omesse le comunicazioni
previste  dal  comma  2  non  puo'  essere  esercitato.  In  caso  di
inosservanza,  si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo'
essere   proposta  anche  dalla  Consob  entro  il  termine  indicato
nell'articolo 14, comma 6.".
  Art.  9.69  (Modifiche  all'articolo  122  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 122 del decreto legislativo
numero  58  del  1998,  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto, in fine, il
seguente:
    "5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli
articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.".
  Art.  9.70  (Modifiche  all'articolo  134  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 134 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.   Alle   deliberazioni   di   aumento  di  capitale  previste
dall'articolo  2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile
si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a
condizione  che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del
capitale.".
  Art.  9.71  (Modifiche  all'articolo  135  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. L'articolo 135 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art.   135   (Societa'   cooperative).  -  1.  Per  le  societa'
cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile
per  l'esercizio  di  diritti  da  parte  dei soci sono rapportate al
numero complessivo dei soci stessi.".
  Art.  9.72  (Modifiche  all'articolo  145  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 145 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  3, secondo periodo, la parola: "2355" e' sostituita
dalla parola: "2354";
    b) il comma 4 e' abrogato;
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      "6.  Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di
risparmio   non   si   tiene   conto   ai   fini  della  costituzione
dell'assemblea  e  della  validita'  delle  deliberazioni, ne' per il
calcolo  delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e
quinto  comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del
codice civile.".
  Art.  9.73  (Modifiche  all'articolo  146  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 146 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio
e'  convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio,
ovvero  dagli  amministratori  della  societa', entro sessanta giorni
dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano
necessario  o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di
risparmio  che  rappresentino  almeno l'uno per cento delle azioni di
risparmio della categoria.";
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      "2-bis.  In  caso  di  omissione o di ingiustificato ritardo da
parte  degli  amministratori  l'assemblea  speciale  e' convocata dal
collegio  sindacale  o  dal  consiglio di sorveglianza o, nel caso di
richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal
comitato per il controllo sulla gestione.".
  Art.  9.74  (Modifiche  alla  Sezione IV del Capo II del Titolo III
della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Alla
Sezione  IV  del  Capo  II  del Titolo III della Parte IV del decreto
legislativo n. 58 del 1998 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
    "(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)".
  Art.   9.75   (Introduzione   dell'articolo   147-bis  del  decreto
legislativo numero 58 del 1998). - 1. Dopo l'articolo 147 del decreto
legislativo numero 58 del 1998 e' inserito il seguente:
    "Art.  147-bis  (Assemblee di categoria). - 1. Gli articoli 146 e
147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376,
comma  1,  del  codice  civile,  qualora  le  azioni siano quotate in
mercati   regolamentati   italiani   o  di  altri  Paesi  dell'Unione
europea.".
  Art.  9.76  (Modifiche  alla  Sezione  V del Capo II del Titolo III
della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Alla
Sezione  V  del  Capo  II  del  Titolo III della Parte IV del decreto
legislativo  numero  58 del 1998, nella rubrica, le parole: "collegio
sindacale" sono sostituite dalle parole: "organi di controllo".
  Art.  9.77  (Modifiche  all'articolo  148  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 148 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
      "b)  il  coniuge,  i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli  amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge,
i  parenti  e  gli  affini entro il quarto grado degli amministratori
delle   societa'   da  questa  controllate,  delle  societa'  che  la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
      c)  coloro  che  sono  legati alla societa' od alle societa' da
questa  controllate  od  alle societa' che la controllano od a quelle
sottoposte  a  comune  controllo  da  rapporti  di  lavoro autonomo o
subordinato  ovvero  da  altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.";
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "4-bis.   Al   consiglio   di   sorveglianza  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.
      4-ter.  Lo  statuto  stabilisce  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita' dei componenti del consiglio di sorveglianza.
      4-quater.  Al  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione si
applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, limitatamente alla
lettera d), 2 e 3.".
  Art.  9.78  (Modifiche  all'articolo  149  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 149 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed
alle  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  comitato
esecutivo.  I  sindaci,  che  non assistono senza giustificato motivo
alle  assemblee  o,  durante un esercizio sociale, a due adunanze del
consiglio   d'amministrazione  o  del  comitato  esecutivo,  decadono
dall'ufficio.";
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "4-bis.  Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3
e  4.  Almeno  un  componente del consiglio di sorveglianza partecipa
alle riunioni del consiglio di gestione.
      4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano
i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.".
  Art.  9.79  (Modifiche  all'articolo  150  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. L'articolo 150 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  150  (Informazione).  -  1. Gli amministratori riferiscono
tempestivamente,  secondo  le modalita' stabilite dallo statuto e con
periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate;
in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano
un  interesse,  per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate
dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento.
    2.  L'obbligo  previsto  dal  comma  precedente e' adempiuto, nel
sistema  dualistico,  dal  consiglio  di  gestione  nei confronti del
consiglio  di  sorveglianza  e,  in  quello  monistico,  dagli organi
delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
    3.  Il collegio sindacale e la societa' di revisione si scambiano
tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento
dei rispettivi compiti.
    4.  Coloro  che  sono  preposti  al controllo interno riferiscono
anche  al  collegio  sindacale  di  propria iniziativa o su richiesta
anche di uno solo dei sindaci.
    5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al
consiglio  di  sorveglianza  ed  al  comitato  per il controllo sulla
gestione.".
  Art.  9.80  (Modifiche  all'articolo  151  del  decreto legislativo
numero   del  58  del  1998).  -  1.  All'articolo  151  del  decreto
legislativo   numero   58   del   1998  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  I  sindaci  possono,  anche  individualmente, procedere in
qualsiasi  momento  ad  atti  di  ispezione  e  di controllo, nonche'
chiedere   agli  amministratori  notizie,  anche  con  riferimento  a
societa'  controllate,  sull'andamento  delle operazioni sociali o su
determinati affari.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Il  collegio  sindacale  puo' scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi
di    amministrazione   e   controllo   ed   all'andamento   generale
dell'attivita'   sociale.  Puo'  altresi',  previa  comunicazione  al
presidente  del  consiglio  di amministrazione, convocare l'assemblea
dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed
avvalersi  di  dipendenti  della  societa'  per  l'espletamento delle
proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione  e  di  richiesta  di
collaborazione  possono  essere esercitati anche da almeno due membri
del collegio.".
  Art.  9.81  (Introduzione  degli  articoli 151-bis  e  151-ter  del
decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Dopo l'articolo 151 del
decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  151-bis  (Poteri  del  consiglio  di sorveglianza). - 1. I
componenti    del    consiglio   di   sorveglianza   possono,   anche
individualmente,  chiedere  notizie ai consiglieri di gestione, anche
con   riferimento   a   societa'  controllate,  sull'andamento  delle
operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a
tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.
    2.  I  componenti  del  consiglio  di sorveglianza possono, anche
individualmente,  chiedere al presidente la convocazione dell'organo,
indicando   gli  argomenti  da  trattare.  La  riunione  deve  essere
convocata  senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente
comunicate  al  richiedente  ed  illustrate  al  consiglio alla prima
riunione successiva.
    3.  Il  consiglio  di  sorveglianza puo', previa comunicazione al
presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci,
il  consiglio  di  gestione ed avvalersi di dipendenti della societa'
per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e
di  richiesta  di  collaborazione  possono essere esercitati anche da
almeno due membri del consiglio.
    4.  Il  consiglio  di sorveglianza, od un componente dello stesso
appositamente  delegato,  puo' procedere in qualsiasi momento ad atti
d'ispezione  e  di  controllo  nonche'  scambiare  informazioni con i
corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi
di    amministrazione   e   controllo   ed   all'andamento   generale
dell'attivita' sociale.
    Art.   151-ter  (Poteri  del  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione).  -  1.  I  componenti  del comitato per il controllo sulla
gestione   possono,   anche   individualmente,  chiedere  agli  altri
amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate,
sull'andamento  delle  operazioni sociali o su determinati affari. Le
notizie  sono  fornite  a  tutti  i  componenti  del  comitato per il
controllo sulla gestione.
    2.  I  componenti  del  comitato  per il controllo sulla gestione
possono,   anche   individualmente,   chiedere   al   presidente   la
convocazione  del  comitato,  indicando gli argomenti da trattare. La
riunione  deve  essere  convocata  senza ritardo, salvo che vi ostino
ragioni  tempestivamente  comunicate  al richiedente ed illustrate al
comitato alla prima riunione successiva.
    3.  Il  comitato  per  il  controllo  sulla gestione puo', previa
comunicazione   al   presidente  del  consiglio  di  amministrazione,
convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed
avvalersi  di  dipendenti  della  societa'  per  l'espletamento delle
proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione  e  di  richiesta  di
collaborazione  possono  essere esercitati anche da almeno due membri
del comitato.
    4.  Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente
dello  stesso  appositamente  delegato,  puo'  procedere in qualsiasi
momento   ad  atti  d'ispezione  e  di  controllo  nonche'  scambiare
informazioni  con  i corrispondenti organi delle societa' controllate
in  merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attivita' sociale.".
  Art.  9.82  (Modifiche  all'articolo  152  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 152 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il
comitato  per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che
gli  amministratori,  in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto
gravi  irregolarita'  nella  gestione  che  possono recare danno alla
societa'  o  ad una o piu' societa' controllate, possono denunziare i
fatti  al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In
tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' ed
il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  La  Consob,  se ha fondato sospetto di gravi irregolarita'
nell'adempimento  dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del
consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per il controllo sulla
gestione, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo
2409  del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della
societa'.".
  Art.  9.83  (Modifiche  all'articolo  153  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 153 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Il  collegio  sindacale,  il consiglio di sorveglianza ed il
comitato  per  il controllo sulla gestione riferiscono sull'attivita'
di  vigilanza  svolta  e  sulle  omissioni  e  sui  fatti censurabili
rilevati  all'assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio di
esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice
civile.".
  Art.  9.84  (Modifiche  all'articolo  154  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. L'articolo 154 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   154  (Disposizioni  non  applicabili).  -  1.  Al  collegio
sindacale  delle  societa'  con  azioni  quotate non si applicano gli
articoli 2397,  2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6,
2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
    2. Al consiglio di sorveglianza delle societa' con azioni quotate
non  si  applicano  gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo
comma,  2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice
civile.
    3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societa' con
azioni  quotate  non  si  applicano gli articoli 2399, primo comma, e
2409-septies del codice civile.".
  Art.  9.85  (Modifiche  all'articolo  156  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 156 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.   Le   relazioni   sui   bilanci   sono  depositate  a  norma
dell'articolo  2435  del  codice  civile  e devono restare depositate
presso la sede della societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea  o  la riunione del consiglio di sorveglianza che approva
il bilancio e finche' il bilancio non e' approvato.".
  Art.  9.86  (Modifiche  all'articolo  157  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Salvi  i  casi  previsti  dall'articolo  156,  comma  4,  la
deliberazione  dell'assemblea  o  del  consiglio  di sorveglianza che
approva  il  bilancio  d'esercizio puo' essere impugnata, per mancata
conformita'  del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento
del  capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota
di  capitale  della societa' con azioni quotate possono richiedere al
tribunale  di  accertare la conformita' del bilancio consolidato alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione.".
  Art.  9.87  (Modifiche  all'articolo  158  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 158 del decreto legislativo
numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  La disposizione del comma precedente si applica anche alla
relazione  della  societa'  di revisione prevista dall'articolo 2441,
comma 4, seconda parte, del codice civile.";
    b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
  Art.  9.88  (Modifiche  all'articolo  159  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o
della  convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2,
del  codice  civile,  conferisce l'incarico di revisione del bilancio
d'esercizio  e  del  bilancio consolidato a una societa' di revisione
iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere
del  collegio  sindacale.  Essa  determina il corrispettivo spettante
alla societa' di revisione.";
    b) al  comma  3,  la  parola:  "2469" e' sostituita dalla parola:
"2459".
  Art.  9.89  (Modifiche  all'articolo  164  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto
legislativo  numero  58  del  1998,  le  parole:  "primo  comma" sono
soppresse.
  Art.  9.90  (Modifiche  all'articolo  160  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -  1. All'articolo 160, comma 2, del decreto
legislativo  numero  58  del  1998,  le  parole:  "quarto comma" sono
sostituite dalle parole: "quinto comma".
  Art.  9.91  (Modifiche  all'articolo  166  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998). - 1. All'articolo 166 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi di
investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza
esservi  abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o
la   Consob   denunziano  i  fatti  al  pubblico  ministero  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  2409  del
codice  civile  ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi  provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della
societa'.".
  Art.  9.92  (Modifiche  all'articolo  189  del  decreto legislativo
numero  58  del  1998).  -1. All'articolo 189 del decreto legislativo
numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  La  stessa  sanzione  si  applica  in caso di violazione dei
divieti  di  esercizio  dei diritti ed in caso di inadempimento degli
obblighi  di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16,
commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8."".
Capo II 
DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 
5, RECANTE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO 
SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHE¨ IN MATERIA 
BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 
3 OTTOBRE 2001, n. 366. 
                               Art. 4.
           Modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003
  1.  Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.  al  comma  1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti
parole:  "nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
contabile  per  i  danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti
illeciti  commessi  nei  confronti  della  societa'  che ha conferito
l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.";
      2.  al  comma  3,  dopo le parole: "il tribunale giudica", sono
inserite  le seguenti: "a norma del capo I del titolo II del presente
decreto";
    b) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  "2.  Tutti  i  termini del procedimento possono essere ridotti alla
meta'  con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-bis, comma 2,
del codice di procedura civile.
  3.  I  termini  sono  ridotti  alla meta' nel caso di opposizione a
norma  dell'articolo  645  del  codice  di procedura civile. Ciascuna
delle  parti,  al momento della costituzione, ovvero successivamente,
puo'  chiedere  con  ricorso  che  sia  designato  il  magistrato per
l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui
agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.";
    c)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole: "ovvero entro cinque
giorni  nel  caso  di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo
163-bis,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,"  sono
soppresse;
    d) all'articolo   4,   comma   1,   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1.  dopo  le  parole: "che offre in comunicazione", inserire le
seguenti: "; a pena di decadenza deve";
      2.  dopo  le parole "mezzo di eccezione", inserire la seguente:
"e";
      3.  dopo  le  parole:  "precisandone  le  ragioni", inserire le
seguenti: "; deve";
    e) all'articolo  5,  comma 1, le parole: "scadenza del termine di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c)"  sono sostituite dalle
parole: "notifica della comparsa di risposta";
    f)  all'articolo  6,  comma 2, nelle lettere b) e c), prima delle
parole:   "proporre"  e:  "dichiarare",  inserire,  in  entrambe,  le
seguenti: "a pena di decadenza";
    g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.  al comma 1 dopo le parole: "nuovi documenti e", e' inserita
la seguente: "di";
      2.  al  comma  1  dopo  le parole: "richieste istruttorie,", la
parola: "nonche" e' soppressa;
      3.  al comma 1 le parole: "sedici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "venti giorni";
      4. al comma 1 dopo le parole: "per una ulteriore replica", sono
aggiunte  le  seguenti: ", nonche', a pena di decadenza, le eccezioni
non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed
eccezioni   proposte   dall'attore   a   norma   del   secondo  comma
dell'articolo precedente";
      5. al comma 2, le parole: "sedici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "venti giorni".
      6.  al  comma  3, le parole: "otto giorni", ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle parole: "venti giorni";
    h) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.   le  parole:  "sedici  giorni",  ovunque  ricorrenti,  sono
sostituite dalle parole: "venti giorni";
      2.  al  comma  1, lettera a), le parole: "di costituzione dello
stesso" sono sostituite dalle parole: "per la notifica della comparsa
di risposta";
      3.  al  comma  1,  lettera b) le parole: "di costituzione dello
stesso" sono sostituite dalle parole: "per la notifica della comparsa
stessa";
      4.  al  comma 2, lettera b) le parole: "termine di costituzione
dello stesso" sono sostituite dalle parole: "relativo termine";
      5. al comma 3, dopo le parole: "terzo chiamato sono inserite le
seguenti: ", ovvero intervenuto,";
      6.  al comma 4, primo periodo, le parole: "quindici giorni sono
sostituite   dalle   seguenti:   "venti   giorni";  dopo  le  parole:
"successivi  alla  scadenza" sono inserite le parole: "dei termini di
cui ai commi precedenti o";
    i) all'articolo   10,   comma   2,  le  parole:  "non  rilevabili
d'ufficio" sono soppresse;
    l)   all'articolo  11,  comma  3,  le  parole:  "tre  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
    m) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "ovvero depositare", sono
inserite  le  seguenti:  ",  previa  notifica,"  e le parole: "si sia
tardivamente  costituito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "abbia
tardivamente notificato la comparsa di costituzione".
      2. il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Fermo  quanto  disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei
termini  previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonche' le
decadenze,  sono  rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi
abbia  interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva,
a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.";
    n) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data
di   comparizione   delle   parti,   assegnando  il  termine  per  la
costituzione  del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni
prima  dell'udienza;  il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza,  deve  essere  notificato  al  convenuto  almeno trenta
giorni prima della data di udienza";
      2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti
i  fatti  costitutivi  della  domanda  e  manifestamente infondata la
contestazione   del  convenuto,  pronuncia  ordinanza  immediatamente
esecutiva   di   condanna  e  dispone  sulle  spese  ai  sensi  degli
articoli 91  e  seguenti  del codice di procedura civile. L'ordinanza
costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.";
      3.  al comma 3, dopo le parole: "cognizione non sommaria", sono
inserite  le  parole: "ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a
norma del comma 2-bis,";
    o) all'articolo  29,  dopo  le parole: "2343-bis, secondo comma,"
sono  inserite  le parole: "2347" e, dopo le parole: "2437-ter, sesto
comma," sono inserite le parole: "2468";
    p) all'articolo  32,  comma  1,  le  parole: "dell'udienza di cui
all'articolo 31," sono sostituite dalle parole: "delle udienze di cui
agli articoli 30 o 31";
    q) all'articolo 33, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la parola: "2275";
    r) all'articolo 35, dopo il comma, e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che
decide   sull'impugnazione  devono  essere  iscritti,  a  cura  degli
amministratori, nel registro delle imprese.";
    s) all'articolo  37, comma 2, le parole: "stabilite nello statuto
stesso" sono sostituite dalle parole: "dagli stessi stabilite".
    t) all'articolo  40,  comma  2,  primo  periodo,  le  parole: "Il
procedimento  di  conciliazione,  ove  le  parti  non  raggiungano un
accordo"  sono  sostituite  dalle  parole:  "Se  entrambe le parti lo
richiedono,  il  procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto
l'accordo".
Capo III 
DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 
6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' 
COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366. 
                               Art. 5.
           Modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003
  1.  Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  2325-bis,  primo  comma,  del  codice  civile la
parola: "capo" e' sostituita dalla parola: "titolo";
    b) all'articolo  2325-bis,  secondo  comma,  del codice civile le
parole: "Le norme di questo capo si applicano alle societa' emittenti
di  azioni"  sono sostituite dalle parole: "Le norme di questo titolo
si applicano alle societa' con azioni";
    c) all'articolo  2328, secondo comma, del codice civile al numero
1), dopo le parole: "luogo di nascita o" sono inserite le parole: "lo
Stato"  ed  al  numero  11) dopo la parola "sindaci" sono inserite la
parole: "ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza";
    d) all'articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le
parole:  "i  membri  del  collegio  sindacale"  sono sostituite dalle
parole:   "ed   i  sindaci  ovvero  i  componenti  del  consiglio  di
sorveglianza";
    e) all'articolo  2344,  primo comma, del codice civile le parole:
"della  loro  partecipazione" sono sostituite dalle parole "alla loro
partecipazione"   e  le  parole:  "nei  mercati  regolamentati"  sono
sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati";
    f)  all'articolo  2349,  secondo comma, del codice civile dopo le
parole:  "assegnazione  ai"  sono  inserite le parole: "prestatori di
lavoro"  e  dopo le parole: "diritti patrimoniali o" sono inserite le
parole: "anche di";
    g) all'articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole:
"l'eventuali" sono sostituite dalle parole: "le eventuali";
    h) all'articolo  2354,  primo comma, del codice civile la parola:
"stabiliscano" e' sostituita dalla parola: "stabiliscono";
    i) all'articolo  2357-quater,  primo  comma, del codice civile le
parole:  "comma  secondo"  sono  sostituite  dalle  parole:  "secondo
comma";
    l)  all'articolo  2362,  primo  comma,  del codice civile dopo le
parole: "luogo di nascita o" sono inserite le parole: "lo Stato";
    m) all'articolo   2366,  secondo  comma,  del  codice  civile  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "se i quotidiani indicati
nello  statuto  hanno  cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale";
    n) all'articolo  2369,  quinto comma, del codice civile, in fine,
le  parole:  "e  l'emissione  di azioni privilegiate" sono sostituite
dalle  parole:  "e  l'emissione  delle azioni di cui al secondo comma
dell'articolo 2351.";
    o) all'articolo  2377  del codice civile, e' inserito il seguente
primo comma:
  "Le  deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge
e  dell'atto  sostitutivo,  vincolano  tutti  i  soci,  ancorche' non
intervenuti o dissenzienti";
    p) all'articolo 2378 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1.  al secondo comma, primo periodo, le parole: "secondo comma"
sono sostituite dalle parole: "terzo comma";
      2.  al  quinto  comma,  primo periodo, le parole: "terzo comma"
sono sostituite dalle parole: "quarto comma" e nel secondo periodo le
parole: "quinto comma" sono sostituite dalle parole: "sesto comma";
      3.  in fine, e' aggiunto, il seguente comma: "I dispositivi del
provvedimento   di   sospensione   e   della   sentenza   che  decide
sull'impugnazione    devono    essere    iscritti,   a   cura   degli
amministratori, nel registro delle imprese";
    q) all'articolo 2379 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1.  al  terzo comma, la parola: "tempestivamente" e' sostituita
dalla parola: "preventivamente";
      2.  al  quarto  comma,  le parole: "sesto e settimo comma" sono
sostituite dalle parole: "settimo e ottavo comma";
    r) all'articolo 2381, quinto comma, del codice civile, le parole:
"centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "sei mesi";
    s) all'articolo  2409-terdecies,  primo  comma, del codice civile
dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
      "f-bis)  se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani
strategici,  industriali  e finanziari della societa' predisposti dal
consiglio  di  gestione,  ferma  in  ogni  caso la responsabilita' di
questo per gli atti compiuti.";
    t) all'articolo  2412, quarto comma, del codice civile le parole:
"le cui azioni siano" sono sostituite dalle parole: "con azioni";
    u) all'articolo 2413, secondo comma, del codice civile le parole:
"e  delle  riserve  non  eguagli  l'ammontare  delle  obbligazioni in
circolazione" sono sostituite dalle parole: ", della riserva legale e
delle  riserve  disponibili non eguagli la meta' dell'ammontare delle
obbligazioni in circolazione.";
    v) all'articolo  2414  del  codice  civile,  dopo il numero 5) e'
inserito il seguente:
      "6)   la   data   di   rimborso  del  prestito  e  gli  estremi
dell'eventuale prospetto informativo. ";
    z)  all'articolo 2414-bis del codice civile, dopo il primo comma,
e' aggiunto il seguente:
  "Qualora  un  azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari
si applica il numero 5) dell'articolo 2414".
    aa)  all'articolo 2416, primo comma, del codice civile le parole:
"Le  quote  previste  dall'articolo  2377  s'intendono riferite" sono
sostituite  dalle parole: "Le percentuali previste dall'articolo 2377
sono calcolate con riferimento";
    bb)  all'articolo  2417,  ultimo comma, primo periodo, del codice
civile,  le parole: "ad un triennio" sono sostituite dalle parole: "a
tre esercizi sociali";
    cc)  all'articolo  2437-quater,  quinto  comma, del codice civile
dopo  le  parole:  "commi precedenti" sono inserite le parole: "entro
centottanta giorni dalla comunicazione del recesso";
    dd) all'articolo 2445, ultimo comma, del codice civile le parole:
"la riduzione" sono sostituite dalle parole: "l'operazione";
    ee)  all'articolo  2447-ter,  primo comma, del codice civile alla
lettera  f),  le parole: "assoggettata alla revisione contabile" sono
sostituite  dalle parole: "gia' assoggettata alla revisione contabile
da  parte  di  una  societa'  di  revisione"  ed all'ultimo comma, le
parole:  "dal  consiglio  di  amministrazione  o  di  gestione"  sono
sostituite dalle parole: "dall'organo amministrativo";
    ff)  all'articolo  2447-sexies del codice civile le parole: "o il
consiglio di gestione" sono soppresse;
    gg)  all'articolo  2447-novies, primo comma, del codice civile le
parole: "o il consiglio di gestione" sono soppresse;
    hh)  all'articolo 2447-decies, quarto comma, del codice civile la
parola: "tranne" e' sostituita dalla parola: "salva";
    ii) all'articolo 2463, secondo comma del codice civile, al numero
1), dopo le parole: "luogo di nascita o" sono inserite le parole: "lo
Stato";
    ll) all'articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole:
"proporzione della" sono sostituite dalle parole: proporzione alla";
    mm)  all'articolo  2466,  primo  comma, primo periodo, le parole:
"apposito   registro   albo"  sono  sostituite  dalle  parole:  "albo
speciale.";
    nn)  all'articolo 2469, primo comma, del codice civile la parola:
"trasmissibili" e' sostituita dalla parola: "trasferibili";
    oo) all'articolo 2470, quarto comma, del codice civile le parole:
"l'iscrizione   del   registro"   sono   sostituite   dalle   parole:
"l'iscrizione  nel  registro"  e dopo le parole: "luogo di nascita o"
sono inserite le parole: "lo Stato";
    pp) all'articolo 2473, quarto comma, del codice civile le parole:
"in mancanza" sono sostituite dalle parole: ", in mancanza,";
    qq)  all'articolo  2477  del  codice  civile  l'ultimo  comma  e'
sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal secondo e terzo comma
si  applicano  le  disposizioni  in  tema  di societa' per azioni; se
l'atto  costitutivo  non dispone diversamente, il controllo contabile
e' esercitato dal collegio sindacale.".
    rr)  all'articolo  2478-bis,  quinto  comma, del codice civile la
parola: "distribuzione" e' sostituita dalla parola: "ripartizione";
    ss)  all'articolo  2479  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      1. al primo comma, in fine, il segno grafico: ":" e' sostituito
da: ".";
      2.  al  quarto comma, le parole: "in ogni caso" sono sostituite
dalle  parole:  "comunque"  e dopo le parole: "del presente articolo"
sono  aggiunte le parole: "nonche' nel caso previsto dal quarto comma
dell'articolo 2482-bis";
      3.  il  sesto  comma e' sostituito dal seguente: "Salvo diversa
disposizione  dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese
con  il  voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la
meta' del capitale sociale".
    tt)  all'articolo  2479-ter,  ultimo  comma del codice civile, le
parole:  "quarto,  sesto,  settimo  e  ottavo comma," sono sostituite
dalle parole: "primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma,";
    uu)  all'articolo  2482,  secondo  comma,  del  codice  civile le
parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "novanta giorni";
    vv)  all'articolo  2482-bis,  quarto  comma, del codice civile le
parole:  "l'assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio deve
ridurre  il  capitale  in  proporzione delle perdite accertate." sono
sostituite  dalle  parole:  "deve  essere  convocata  l'assemblea per
l'approvazione  del  bilancio  e  per  la  riduzione  del capitale in
proporzione delle perdite accertate";
    zz)  all'articolo  2497-bis  del  codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
      1. al primo comma, le parole: "la propria soggezione all'altrui
attivita' di direzione e coordinamento" sono sostituite dalle parole:
"la societa' o l'ente alla cui attivita' di direzione e coordinamento
e' soggetta";
      2. al secondo comma, le parole: "sono indicati i soggetti" sono
sostituite dalle parole: "sono indicate le societa' o gli enti";
    aaa) all'articolo 2497-sexies del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
        1.  al  primo comma, le parole: "dalle societa' o enti tenuti
al  consolidamento  dei  loro  bilanci o che comunque le controllano"
sono  sostituite  dalle  parole:  "dalla  societa'  o  ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla";
      2. il secondo comma e' soppresso;
    bbb)dopo  l'articolo 2497-sexies del codice civile e' inserito il
seguente:
  "2497-septies  (Coordinamento  fra  societa).  Le  disposizioni del
presente  capo  si  applicano  altresi' alla societa' o all'ente che,
fuori   dalle  ipotesi  di  cui  all'articolo  2497-sexies,  esercita
attivita'  di  direzione e coordinamento di societa' sulla base di un
contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.";
    ccc)  all'articolo 2501-bis, quinto comma, del codice civile dopo
la parola: "allegata" e' inserita la parola: "una";
    ddd) all'articolo 2501-sexies del codice civile il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
  "L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo
comma  dell'articolo  2409-bis  e,  se  la societa' incorporante o la
societa'  risultante  dalla  fusione  e' una societa' per azioni o in
accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui
ha   sede   la  societa'.  Se  la  societa'  e'  quotata  in  mercati
regolamentati,  l'esperto  e'  scelto  fra  le  societa' di revisione
iscritte nell'apposito albo".
    eee)  all'articolo  2506,  secondo  comma,  secondo  periodo, del
codice  civile  dopo  la  parola:  "azioni",  ovunque  ricorre,  sono
inserite le parole: "o quote";
    fff)  all'articolo  2526,  secondo  comma,  del  codice civile le
parole: "i diritti di amministrazione o patrimoniali" sono sostituite
dalle parole: "i diritti patrimoniali o anche amministrativi";
    ggg)  all'articolo  111-quater delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice civile, le parole: "essa non puo' essere una
persona fisica" sono soppresse;
    hhh)   dopo   l'articolo   111-duodecies  delle  disposizioni  di
attuazione e transitorie del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  111-terdecies.  La  deliberazione prevista dal secondo comma
dell'articolo  2446  del  codice  e'  verbalizzata  ed  iscritta  nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.".
    iii)   all'articolo   218  delle  disposizioni  di  attuazione  e
transitorie  del  codice civile, la parola: "poste", ovunque ricorre,
e' soppressa;
    lll)  all'articolo  223-bis  delle  disposizioni  di attuazione e
transitorie   del   codice   civile,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1.  dopo  il primo comma e' inserito il seguente: "Le decisioni
di  trasformazione  della  societa'  a  responsabilita'  limitata  in
societa'  per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004,
anche  in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti piu' della meta' del capitale sociale";
      2. il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento
dell'atto   costitutivo   e   dello   statuto  a  nuove  disposizioni
inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo
comma,  a  maggioranza  semplice,  qualunque sia la parte di capitale
rappresentata  in  assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il
medesimo    termine   possono   essere   assunte   le   deliberazioni
dell'assemblea  straordinaria  aventi ad oggetto l'introduzione nello
statuto   di   clausole   che   escludono   l'applicazione  di  nuove
disposizioni  di legge, derogabili con specifica clausola statutaria;
fino  alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non
oltre  il  30 settembre  2004,  per  tali societa' resta in vigore la
relativa  disciplina  statutaria  e  di  legge  vigente alla data del
31 dicembre 2003.";
    mmm)   all'articolo  223-quinquiesdecies  delle  disposizioni  di
attuazione e transitorie del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1. dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "In   deroga   all'articolo   2545-quater  del  codice  civile,  le
cooperative  di  cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici
fiscali,  devono  destinare  al  fondo di riserva legale il venti per
cento degli utili netti annuali.";
      2.   al   terzo   comma,   le  parole:  "devolvere  le  riserve
indivisibili  previsto  dall'articolo"  sono sostituite dalle parole:
"cui all'articolo".
Capo IV 
NORME DI COORDINAMENTO TRANSITORIE E FINALI 
                               Art. 6.
                       Disciplina transitoria
  1.   Le   disposizioni   attuative   e  regolamentari  dei  decreti
legislativi  numero  385  del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di
sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonche'
quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di
strumenti  finanziari  sono  emanate rispettivamente entro sei e nove
mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
  2.  Per  le  materie  di  cui  al  comma  1,  le  norme dei decreti
legislativi  numero  385  del 1993 e numero 58 del 1998, modificate o
sostituite  dal  presente  decreto  e  le  correlate norme del codice
civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003,
continuano  a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative
disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma
1.
  3.  All'articolo  2250,  ultimo  comma,  del codice civile, dopo le
parole: "delle societa" sono inserite le parole: "per azioni ed".
                               Art. 7.
           Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992
  1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Per  ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va
allegato  al  bilancio  dell'impresa  e  al  bilancio  consolidato un
separato  rendiconto  redatto  secondo  le disposizioni contenute nel
presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5;";
    b) all'articolo 15 il comma 3 e' abrogato;
    c) all'articolo 39 il comma 2 e' abrogato.
                               Art. 8.
                 Modifiche alla legge n. 91 del 1981
  1.  Alla  legge  23 marzo  1981,  n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  10,  primo  comma,  secondo  periodo, la parola:
"2488" e' sostituita dalla parola: "2477";
    b) all'articolo  11,  primo  periodo,  le  parole:  "entro trenta
giorni   dal   decreto   del  tribunale  previsto  dal  quarto  comma
dell'articolo  2330  del codice civile" sono sostituite dalle parole:
"entro  trenta  giorni  dall'iscrizione  nel registro delle imprese a
norma dell'art. 2330 del codice civile";
    c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "13  (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo
2409  del  codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo
10,  comprese  quelle  aventi  forma  di  societa'  a responsabilita'
limitata;  il  potere  di  denuncia  spetta  anche  alle  federazioni
sportive nazionali.".
                               Art. 9.
                             Abrogazioni
  1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente  decreto  sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto
legislativo numero 58 del 1998:
    a) gli articoli 125, 128, 129 e 131;
    b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 126;
    c) il comma 3 dell'articolo 134;
    d) il comma 2 dell'articolo 147.
  2. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del
1998, il secondo periodo e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.


fp04 - gr04