DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 396
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito
pubblico (Testo B).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999,
n. 50, ed in particolare l'allegato n. 3;
Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi in materia di qualita' della regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi del Governo nell'adunanza del
24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1. (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione,
gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
Art. 2. (L-R)
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e
lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli
emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
l) Conto: "disponibilita' del Tesoro per il servizio di
tesoreria";
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato,
a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie
dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme
di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti
finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso
la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono
esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di
trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto
di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli
strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
r) societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione
aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono
in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
s) societa' di gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli
di Stato -- M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della
societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
v) separazione cedolare: l'operazione di separazione della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle
componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il
mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione
economica e monetaria. (L-R).
Art. 3. (L)
Emissione
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro:
a) di effettuare, nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, operazioni di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine indicandone l'ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la determinazione di
esso, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema del
collocamento e ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la
facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con la
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle
predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati
finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti
attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro
carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di
tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati
all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del
debito fluttuante. Con le stesse modalita' si provvede sul mercato
interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di
cui alla lettera a);
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito
pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a
sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro
puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei
limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4. (L)
Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione
sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli,
di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Art. 5. (L)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo
al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del
mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al
comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto
di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da
assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con
cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti
titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di
emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge
26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli
da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno
rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere
versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui
corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per
interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente
comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene
trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
"Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato
per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul
predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e
utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio
medesimo. (L).
5. Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni
semestre, corrisponde un interesse uguale al tasso medio dei buoni
ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del
Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello
relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il
Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca
d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del
servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e
a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 marzo 1991, n. 104. (L).
6. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla
Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di
tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti
compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita'
deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e
sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo
del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi
di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del
comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i
tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere
utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del
Tesoro. Non dovra' comunque essere superato il limite massimo di
emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente
testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore
del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro
15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve
inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza
del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il
saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il
mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della
insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali
provvedimenti correttivi. (L).
8. Il conto non puo' presentare saldi a debito del Ministero.
Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca
d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca
lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il
debito non risulti estinto. (L).
9. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due
esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del
1992, il Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare
l'importo di cui al comma 7 . Il Ministro puo' altresi', con proprio
decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in
relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili
tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).
Art. 6. (L)
Denominazione del debito pubblico interno
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento
sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7. (L)
Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica
unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la
liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel
periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro,
puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.
(L).
Art. 8. (L)
Pagamenti di debito pubblico
1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle
assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi,
eventuali premi e rimborsi. (L).
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o
assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica
necessita'. (L).
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle
contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di
debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati
dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Capo I
Art. 9. (R)
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta
di uno Stato partecipante
Art. 10. (L)
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla
lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti
finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si
intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre
decimali e sono contestualmente espressi -- ai fini della
negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e
della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente
al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al
momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11. (L)
Sistema di gestione accentrata
1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o
certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti
destinati al mercato interno. (L).
2. Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata
l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini
dell'apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12. (L)
Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla
disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti
patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua
i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i
soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di
gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di
conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari
disposti tramite lo stesso. (L).
3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli
strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il
trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo
15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti
e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza
dell'intermediario stesso. (L).
Art. 13. (L)
Compiti dell'intermediario
1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti
inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia
conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non
trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari. (L).
2. Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere
accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il
deposito di titoli. (L).
Art. 14. (L)
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto e'
legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina
propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con
quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in
base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o
azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15. (L)
Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari
disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la
costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in
essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile
dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione
del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore
del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari. (L).
Art. 16. (L)
Responsabilita' dell'intermediario
1. L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento
degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli
eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di
trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta
dei conti. (L).
Art. 17. (L)
Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate
con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di
richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in
fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del
Tesoro. (L).
Art. 18. (L)
Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono
essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o
regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi
cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo'
essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di
titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli
stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19. (L)
Conservazione dei documenti
1. I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a
giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque
anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le
contabilita' dei pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i
relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20. (L)
Pagamento di valori
1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle
operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini
relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata,
ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento,
per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda
di credito. (L).
Sezione II
Prescrizione
Art. 21. (L)
Prescrizione degli interessi e del capitale
1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni
dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica
qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non
reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'.
(L).
Art. 22. (L)
Interruzione della prescrizione
1. La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli
effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda
o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di
conservare il proprio diritto. (L).
2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal
giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli
uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di
ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di
provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23. (L)
Termini di prescrizione
1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle
norme del Codice civile.
Sezione III
Gestione accentrata
Art. 24. (R)
Individuazione delle societa' di gestione accentrata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 25. (R)
Soggetti ammessi ai sistemi
1.
Art. 26. (R)
Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
1.
2.
3.
Art. 27. (R)
Quadratura dei conti
1.
2.
3.
4.
Capo II
Art. 28. (R)
Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali
1.
2.
3.
Art. 29. (R)
Informazione al pubblico
1.
Art. 30. (R)
Cancellazione dal listino
1.
Sezione II
Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31. (R)
Regolamento del mercato
1.
2.
3.
Art. 32. (R)
Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 33. (R)
Specialisti in titoli di Stato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 34. (R)
Societa' di gestione
1.
2.
Art. 35. (R)
Vigilanza sui mercati
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 36. (R)
Informativa alla CONSOB
1.
2.
Art. 37. (R)
Vigilanza sulle societa' di gestione
1.
2.
3.
4.
Art. 38. (R)
Compensazione e liquidazione
1.
Art. 39. (R)
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle
societa' di gestione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sezione III
Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli Stato
Art. 40. (R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1.
2.
3.
4.
Art. 41. (R)
Modalita' delle operazioni
1.
2.
Art. 42. (R)
Caratteristiche dei titoli
1.
2.
Art. 43. (R)
Lotti minimi di negoziazione
1.
Capo III
Art. 44. (L)
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al
conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla
gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge
25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
Art. 45. (L)
Conferimenti al Fondo
1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne
definisce le categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli
acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni
dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei
limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni
testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita'
del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita' mobiliari e
immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a
somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a
valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1
affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del
Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (L).
Art. 46. (L)
Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato
1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per
l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in
circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f) e g)
dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso
dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995,
nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
(L).
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde
semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 6. (L).
Art. 47. (L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione
della consistenza del debito. (L).
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla
Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Sezione II
Norme procedurali
Art. 48. (R)
Utilizzi del Fondo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 49. (R)
Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari
incaricati
1.
2.
Art. 50. (R)
Contenuto dell'incarico alla Banca d'italia e degli intermediari
incaricati
1.
2.
Art. 51. (R)
Modalita' d'asta
1.
2.
3.
Art. 52. (R)
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
1.
2.
Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo I
Art. 53. (R)
Modalita' di ridenominazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 54. (R)
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
1.
2.
3.
4.
5.
Capo II
Art. 55. (L)
Gestione
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla
disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi
ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto,
trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione
accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli
intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni
previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L).
Capo III
Art. 56. (R)
Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti
1.
2.
3.
4.
Art. 57. (L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di
lire (euro 2.582,28)
1.
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a
persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri
beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o
degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma
qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un
dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
4.
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere
chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero. (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il
pagamento di premi. (L).
Art. 58. (L)
Liberazione dei vincoli
1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di
capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28),
sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o
superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad
altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma
autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma
3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorita' competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne
ordini la cancellazione;
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si
confonde col diritto di proprieta' del titolo;
f) quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del
vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge
o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
Art. 59. (L)
Cancellazione del vincolo di usufrutto
1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di
consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della
parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato
di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento
che comprovi essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del
trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli
interessi nel corso di cinque anni. (L).
2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque
anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la
prescrizione. (L).
Art. 60. (L)
Prova del diritto a succedere
1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi
si prova presentando alla Direzione:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla
quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento
presentato e' l'unico e, nel caso di piu' testamenti, che quelli
esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono
insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni
avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate
dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una
quota di eredita' o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la
quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si
indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la
successione nonche' il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo
domicilio. (L).
Art. 61. (L)
Documenti integrativi
1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la
condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere
presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'. (L).
2. La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere
della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione,
attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel
registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati
comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un
certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della
successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni
assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
Art. 62. (L)
Successione aperta all'estero
1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il
diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli
articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano o
sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini
della legge del luogo. (L).
2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione
europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini
italiani. (L).
3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della
successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla
legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con
quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai
documenti medesimi, la Direzione puo' chiedere un certificato
dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formale e
sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Art. 63. (L)
Provvedimento giudiziale
1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61,
puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal
tribunale del luogo di apertura della successione, con cui
espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione,
determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di
ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto
deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
2. La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione
giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma
indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi
che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
Art. 64. (L)
Successione di eredi del titolare
1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicata
nell'articolo 60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si
siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono
attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di
Tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere
emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle
successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se
alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia
il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i
passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
Art. 65. (L)
Legato di specie
1. Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il
rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque
milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente
attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i
documenti relativi alla successione. (L).
2. Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei
titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura
di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso
di essi. (L).
Art. 66. (L-R)
Successione dell'avente causa
1. Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a
cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente
causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti
sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi
di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi
abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Art. 67. (L)
Riscossione di capitali con reimpiego
1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche
incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del codice
civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti
parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice
civile, nonche titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare,
ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti
considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra
l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore.
(L).
Art. 68. (L)
Titoli al portatore
1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li
possiede. (L).
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel
territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere
domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al
pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la
distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della
data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di
prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il
titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione
dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al
tasso legale vigente. (L).
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L).
6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi. (L).
Art. 69. (L)
Opposizione su iscrizioni nominative
1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi
di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo
certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
b) controversia sul diritto a succedere;
c) fallimento del titolare;
d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di
altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative
possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione
forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di
vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le
opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se
non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento
giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
2. L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto
dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al
quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle
opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le
forme previsti dal presente testo unico. (L).
Art. 70. (L)
Perdita di titoli nominativi
1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenerne il
rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se
appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia,
con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella
quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra
l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo
smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni
di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e
dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali
aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o
la dematerializzazione. (L).
Art. 71. (L)
Esecuzione sui titoli nominativi
1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto
in base a decisione del giudice competente. (L).
2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi
annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche
amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte
per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
Art. 72. (L)
Pignoramento e sequestro di titoli
1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli
al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
Art. 73. (L)
Comunicazione al giudice penale
1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica
del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo
interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita'
senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi.
(L).
Art. 74. (L)
Schede per opposizioni
1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od
opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla
competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente
testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi
numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di
fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia
penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente
alla data della notifica. (L).
Art. 75. (L)
Rifiuto di eseguire operazioni
1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una
operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire i1 tribunale
civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto
pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e
la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata
l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono
interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche
ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con
speciali cautele. (L).
3. Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in
appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse
forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
Art. 76. (L)
Revoca tacita del mandato
1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il
rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza
necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il
mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa
da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi
provvedere personalmente. (L).
2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui
quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di
essi, rilasciata dalla Direzione o dal Dipartimento provinciale del
Tesoro. (L).
Art. 77. (L)
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base
alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita
delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al
portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Art. 78. (L)
Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per
qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o
simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.
(L).
2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata
dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli
istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano,
devono essere confiscati e distrutti. (L).
Capo IV
Disciplina transitoria della prescrizione
Art. 79. (L)
Decorrenza dei termini di prescrizione
1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico
decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro
dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di
entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2, che
ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purche', a norma
delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
(L).
Art. 80. (R)
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
1.
2.
3.
Capo V
Art. 81. (L)
Giurisdizione
1. Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato,
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la
giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo
regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di
appello. (L).
Art. 82. (L)
Abrogazioni di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati
l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli
articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33
al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68,
l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79,
l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88,
dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993,
cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale
5 gennaio 1995.
Art. 83. (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° marzo 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli