GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DEL 9/3/2004


DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 396 
Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di debito
pubblico (Testo B).
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 1  della  legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
  Visto  l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999,
n. 50, ed in particolare l'allegato n. 3;
  Visto  l'articolo  23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante   interventi   in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  del  Governo nell'adunanza del
24 marzo 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
Titolo I 
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO 
                             Art. 1. (L)
                               Oggetto
  1.  Le  norme  del  presente  testo unico disciplinano l'emissione,
gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
                            Art. 2. (L-R)
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto si intendono per:
    a) strumenti   finanziari:   gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'articolo  1,  comma  2, lettere b) e d), del decreto legislativo
24 febbraio   1998,   n.   58,   riguardante  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
    b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
    d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
    e) Capo  del  debito  pubblico:  Dirigente  generale  capo  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
    f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
    g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e
lungo termine emessi in euro;
    h) debito  pubblico  estero:  titoli  emessi  in  valuta e quelli
emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
    i) Fondo:  conto  detenuto  presso la Banca d'Italia e denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
    l) Conto:   "disponibilita'   del   Tesoro  per  il  servizio  di
tesoreria";
    m) titoli  di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato,
a  breve,  medio  e  lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  riconosciuti  come  debiti dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    n) titoli:  documenti, certificati o scritture, anche nelle forme
di  iscrizioni  contabili  rappresentativi  di  diritti  su strumenti
finanziari;
    o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
    p) intermediari:  i soggetti che sono intestatari di conti presso
la  societa'  di  gestione  accentrata  e  tramite  i  quali  possono
esercitarsi  i  diritti  patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di
trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto
di gestione accentrata;
    q) ridenominazione:  rideterminazione  in  euro  dei valori degli
strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
    r) societa'  di  gestione  accentrata:  le  societa'  di gestione
aventi  sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono
in  via  prevalente  o  esclusiva  servizi  di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
    s) societa'  di  gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli
di Stato -- M.T.S. - S.p.a.;
    t) capitale  sociale:  l'ammontare  del  capitale  sociale  della
societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
    u) sistemi:   i  sistemi  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari;
    v) separazione   cedolare:   l'operazione  di  separazione  della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
    z) mantello:  il  valore  di  rimborso  del  titolo privato delle
componenti cedolari;
    aa) ricostituzione  del  titolo:  l'operazione di riunione con il
mantello  delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
    bb) valute  aderenti:  valute  degli  Stati  aderenti  all'Unione
economica e monetaria. (L-R).
                             Art. 3. (L)
                              Emissione
  1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in
ogni  anno  finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro:
    a) di effettuare, nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione  del  bilancio  di previsione dello Stato, operazioni di
indebitamento  sul  mercato interno o estero nelle forme di strumenti
finanziari  a  breve,  medio  e lungo termine indicandone l'ammontare
nominale,  il tasso di interesse o i criteri per la determinazione di
esso,  la  durata,  l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema del
collocamento e ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la
facolta'  di  stipulare  convenzioni  con  la  Banca d'Italia, con la
societa'   di   gestione   accentrata  dei  titoli  di  Stato  e  con
intermediari   finanziari   italiani   ed  esteri,  nonche'  il  foro
competente  e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle
predette operazioni d'indebitamento;
    b) di   disporre,   per   promuovere   l'efficienza  dei  mercati
finanziari,  l'emissione  temporanea  di tranches di prestiti vigenti
attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in  uso  nei  mercati;  tali  operazioni,  in considerazione del loro
carattere  transitorio,  non  modificano  la consistenza dei relativi
prestiti  e  danno  luogo alla movimentazione di un apposito conto di
tesoreria;   i   conseguenti   effetti  finanziari  vengono  imputati
all'entrata  del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del
debito  fluttuante.  Con  le stesse modalita' si provvede sul mercato
interbancario  ad  operazioni  di prestito di strumenti finanziari di
cui alla lettera a);
    c) di  procedere,  ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito
pubblico  interno  ed  estero,  al  rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
  2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro
puo'  derogare  alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei
limiti dei criteri determinati nel comma 1.
                             Art. 4. (L)
                        Strumenti finanziari
  1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione
sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli,
di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
                             Art. 5. (L)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
                    per il servizio di tesoreria
  1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo
al Ministero. (L).
  2.  Il  debito  intrattenuto  sul  conto  corrente  presso la Banca
d'Italia  per  il  servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del
mese  in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al
comma  3,  viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto
di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
30  giorni  in  titoli  di  Stato,  per un importo corrispondente, da
assegnare  alla  Banca  d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con
cedola  annuale.  La  durata ed il piano di ammortamento dei predetti
titoli  sono  stabiliti  dal  Ministro  con  il  relativo  decreto di
emissione. (L).
  3.  Entro  un  mese  dalla  data  di  entrata in vigore della legge
26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli
da  collocare  presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno
30.000  miliardi  di  lire  (euro  15.493.706.973).  I  titoli  hanno
rendimenti  corrispondenti  a  quelli  di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto  all'entrata  del  bilancio  statale  ed  e'  riassegnato ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere
versato  in  un  conto  transitorio  presso  la Banca d'Italia, a cui
corrisponde  un  interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per
interessi  derivante  dall'emissione  dei  titoli  di cui al presente
comma. (L).
  4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene
trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
"Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato
per  assicurare  il  regolare  svolgimento del servizio medesimo. Sul
predetto  conto  vengono  giornalmente  registrate  le  operazioni di
introito  e  di  pagamento  connesse  con  il servizio di tesoreria e
utilizzate  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  servizio
medesimo. (L).
  5. Sul  predetto  conto  la  Banca  d'Italia,  all'inizio  di  ogni
semestre,  corrisponde  un  interesse uguale al tasso medio dei buoni
ordinari  del  tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del
Ministro,  viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della   Banca   d'Italia,   idoneo  ad  assicurare  la  compensazione
dell'onere  dipendente  dallo  scarto tra il tasso anzidetto e quello
relativo  ai  titoli  di  cui  al  comma 3, fino al loro rimborso. Il
Ministro  e'  autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca
d'Italia,  ad  assumere  direttamente  la  gestione,  nell'ambito del
servizio  di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e
a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 marzo 1991, n. 104. (L).
  6. Sul  conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o  altre  misure  cautelari.  Non  sono  altresi'  ammessi sequestri,
pignoramenti,  opposizioni  o  altre misure cautelari notificati alla
Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di
tale  collocamento  non  ancora  affluito al predetto conto. Gli atti
compiuti  in violazione della presente norma sono nulli e la nullita'
deve  essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto  alcun  onere  di  accantonamento sulle giacenze del conto e
sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
  7.  Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo
del  conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi
di  lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del
comma  9,  il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i
tre  mesi  successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere
utilizzate  in  modo  duraturo  per  la  copertura del fabbisogno del
Tesoro.  Non  dovra'  comunque  essere  superato il limite massimo di
emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente
testo  unico.  Ove  il saldo di fine mese del conto risulti inferiore
del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro
15.493.706.973),  il  Ministro  entro  il 5 del mese successivo, deve
inviare  al  Parlamento  una relazione sulle cause dell'insufficienza
del  saldo  e  sugli  eventuali  provvedimenti correttivi; qualora il
saldo  risulti,  per  tre  mesi consecutivi, inferiore all'importo di
30.000  miliardi  di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il
mese   successivo   deve   esporre   al  Parlamento  le  cause  della
insufficienza   del   saldo   medesimo,   indicando   gli   eventuali
provvedimenti correttivi. (L).
  8.  Il  conto  non  puo'  presentare  saldi a debito del Ministero.
Qualora  alla  chiusura  giornaliera  della  contabilita' della Banca
d'Italia  dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca
lo  scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto,  ne  da'  immediata  comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori  pagamenti  per  il  servizio di tesoreria fino a quando il
debito non risulti estinto. (L).
  9.  Qualora  il  fabbisogno  del  settore  statale  risulti, in due
esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del
1992,  il  Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare
l'importo  di cui al comma 7 . Il Ministro puo' altresi', con proprio
decreto,  procedere  ad  una  diminuzione  dell'anzidetto  importo in
relazione  ad  una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili
tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).
                             Art. 6. (L)
              Denominazione del debito pubblico interno
  1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento
sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
                             Art. 7. (L)
    Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica
unita'   di   conto  per  la  negoziazione,  la  compensazione  e  la
liquidazione  sui  mercati  regolamentati,  fermo  restando  che, nel
periodo  transitorio,  la  clientela,  pur conferendo ordini in euro,
puo'  intrattenere  rapporti  con gli intermediari in lire o in euro.
(L).
                             Art. 8. (L)
                    Pagamenti di debito pubblico
  1.  Le  leggi  annuali di approvazione del bilancio provvedono alle
assegnazioni  per  i  pagamenti  di  debito  pubblico  per interessi,
eventuali premi e rimborsi. (L).
  2.  I  pagamenti  di  debito pubblico non sono ridotti, ritardati o
assoggettati  ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica
necessita'. (L).
  3.  Il  controllo  successivo  da parte della Corte dei conti delle
contabilita'  ordinarie  e  straordinarie  relative  ai  pagamenti di
debito  pubblico  e'  eseguito  sugli  elaborati contabili presentati
dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Capo I 
                             Art. 9. (R)
Ridenominazione  dei  prestiti internazionali denominati nella valuta
                      di uno Stato partecipante
                            Art. 10. (L)
Trattamento   dei   riferimenti   alla   lira   degli  strumenti  non
                            ridenominati
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla
lira   e   alle  altre  valute  aderenti,  presenti  negli  strumenti
finanziari  non  ridenominati  durante  il  periodo  transitorio,  si
intendono  riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre
decimali   e   sono   contestualmente   espressi  --  ai  fini  della
negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e
della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente
al  valore  nominale  originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento  al  centesimo  di  euro  deve  essere  applicato al
momento della determinazione del corrispettivo. (L).
                            Art. 11. (L)
                   Sistema di gestione accentrata
  1. Il  Tesoro  non  rilascia  titoli  al  portatore  o nominativi o
certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti
destinati al mercato interno. (L).
  2. Il   Tesoro   comunica  alla  societa'  di  gestione  accentrata
l'ammontare  di  ciascuna  emissione  di strumenti finanziari ai fini
dell'apertura di un apposito conto. (L).
                            Art. 12. (L)
    Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
  1. Il   trasferimento  degli  strumenti  finanziari  soggetti  alla
disciplina  del  presente  Titolo  e l'esercizio dei relativi diritti
patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua
i  requisiti  che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i
soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
  2.  A  nome  e  su  richiesta  degli  intermediari,  la societa' di
gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di
conti  destinati  a registrare i movimenti degli strumenti finanziari
disposti tramite lo stesso. (L).
  3. L'intermediario  registra,  per  ogni  titolare  del  conto, gli
strumenti  finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il
trasferimento,  gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo
15,  disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti
e   separati  anche  rispetto  agli  eventuali  conti  di  pertinenza
dell'intermediario stesso. (L).
                            Art. 13. (L)
                     Compiti dell'intermediario
  1. L'intermediario:
    a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti
inerenti  agli  strumenti  finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia
conferito il relativo mandato;
    b) rilascia,  a  richiesta  dell'interessato,  certificazione non
trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari. (L).
  2. Le  certificazioni  rilasciate  dall'intermediario devono essere
accettate  in  deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il
deposito di titoli. (L).
                            Art. 14. (L)
                   Diritti del titolare del conto
  1. Effettuata   la   registrazione,   il   titolare  del  conto  e'
legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli
strumenti  finanziari  in  esso  registrati,  secondo  la  disciplina
propria  di  ciascuno  di  essi,  e  puo' disporne in conformita' con
quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
  2.  Colui  il  quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in
base  a  titolo  idoneo  e in buona fede, non e' soggetto a pretese o
azioni da parte di precedenti titolari. (L).
                            Art. 15. (L)
                       Costituzione di vincoli
  1. I   vincoli   di   ogni   genere,   sugli  strumenti  finanziari
disciplinati  dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
  2.  Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la
costituzione  di  vincoli  sull'insieme degli strumenti finanziari in
essi   registrati;   in  tal  caso  l'intermediario  e'  responsabile
dell'osservanza  delle  istruzioni  ricevute all'atto di costituzione
del  vincolo  in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore
del  vincolo  ed  all'esercizio  dei  diritti relativi agli strumenti
finanziari. (L).
                            Art. 16. (L)
                 Responsabilita' dell'intermediario
  1. L'intermediario  e'  responsabile  per  il  puntuale adempimento
degli  obblighi  posti  dal  presente  testo  unico  nonche'  per gli
eventuali   danni   derivanti   dall'esercizio   delle  attivita'  di
trasferimento,  suo  tramite,  degli strumenti finanziari e di tenuta
dei conti. (L).
                            Art. 17. (L)
Ammissibilita'  del  servizio  di  riproduzione  in  fac-simile nella
            partecipazione alle aste dei titoli di Stato
  1. Nella  partecipazione  alle  aste dei titoli di Stato effettuate
con  ricorso  a  mezzi  telematici, e' consentita la presentazione di
richieste  mediante  servizio  pubblico  o privato di riproduzione in
fac-simile,  nei  casi  e  con le modalita' stabiliti con decreto del
Tesoro. (L).
                            Art. 18. (L)
      Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
  1. I  titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono
essere  accettati  tutte le volte che, per disposizioni legislative o
regolamentari,  siano  richieste  prestazioni  o  prescritti depositi
cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
  2.  Il  prezzo  dovuto  per  la  vendita  di  beni  del  patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta  la  dismissione  ai  sensi delle disposizioni vigenti, puo'
essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
  3.  Il  Ministro  stabilisce,  con proprio decreto, le categorie di
titoli  di  Stato  di  cui al comma 1 e le modalita' di computo degli
stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
                            Art. 19. (L)
                     Conservazione dei documenti
  1.  I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a
giustificazione  delle  operazioni eseguite, per un periodo di cinque
anni. (L).
  2.  Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le
contabilita'  dei  pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i
relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
                            Art. 20. (L)
                         Pagamento di valori
  1.  Il  pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle
operazioni  di  debito  pubblico  viene  eseguito  dalle  sezioni  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  contro  quietanza degli ordini
relativi  e  previo  ritiro  dell'apposita  ricevuta,  se rilasciata,
ovvero  su  richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento,
per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda
di credito. (L).
Sezione II 
Prescrizione 
                            Art. 21. (L)
             Prescrizione degli interessi e del capitale
  1.  Le  rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni
dalla  scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica
qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
  2.  E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non
reclamato  nel  corso  dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'.
(L).
                            Art. 22. (L)
                   Interruzione della prescrizione
  1.  La  prescrizione  puo'  essere  interrotta  nei  modi e con gli
effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda
o  altro  atto  valevole  a  dimostrare  la  volonta' dell'istante di
conservare il proprio diritto. (L).
  2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal
giorno  in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli
uffici  che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di
ricevere  domande  per  operazioni  su titoli di debito pubblico o di
provvedere al pagamento degli interessi. (L).
                            Art. 23. (L)
                       Termini di prescrizione
  1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle
norme del Codice civile.
Sezione III 
Gestione accentrata 
                            Art. 24. (R)
        Individuazione delle societa' di gestione accentrata
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
                            Art. 25. (R)
                     Soggetti ammessi ai sistemi
  1.
                            Art. 26. (R)
      Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
  1.
  2.
  3.
                            Art. 27. (R)
                        Quadratura dei conti
  1.
  2.
  3.
  4.
Capo II 
                            Art. 28. (R)
Ammissione   a   quotazione   sul   mercato  interno  e  sui  mercati
                           internazionali
  1.
  2.
  3.
                            Art. 29. (R)
                      Informazione al pubblico
  1.
                            Art. 30. (R)
                      Cancellazione dal listino
  1.
Sezione II 
Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato 
                            Art. 31. (R)
                       Regolamento del mercato
  1.
  2.
  3.
                            Art. 32. (R)
     Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
                            Art. 33. (R)
                   Specialisti in titoli di Stato
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
                            Art. 34. (R)
                        Societa' di gestione
  1.
  2.
                            Art. 35. (R)
                        Vigilanza sui mercati
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
                            Art. 36. (R)
                       Informativa alla CONSOB
  1.
  2.
                            Art. 37. (R)
                Vigilanza sulle societa' di gestione
  1.
  2.
  3.
  4.
                            Art. 38. (R)
                    Compensazione e liquidazione
  1.
                            Art. 39. (R)
Provvedimenti  straordinari  a  tutela  del  mercato  e  crisi  delle
                        societa' di gestione
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
Sezione III 
Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli Stato 
                            Art. 40. (R)
          Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
  1.
  2.
  3.
  4.
                            Art. 41. (R)
                     Modalita' delle operazioni
  1.
  2.
                            Art. 42. (R)
                     Caratteristiche dei titoli
  1.
  2.
                            Art. 43. (R)
                    Lotti minimi di negoziazione
  1.
Capo III 
                            Art. 44. (L)
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
   1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo
per  l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo   le   modalita'   previste  dal  presente  testo  unico,  la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
  2.  L'amministrazione  del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
    a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
    b) dal Ragioniere generale dello Stato;
    c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
    d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
  3.  Il  Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al
conto  consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla
gestione  del  Fondo  non  si  applicano  le disposizioni della legge
25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
                            Art. 45. (L)
                        Conferimenti al Fondo
  1. Sono conferiti al Fondo:
    a) i  titoli  di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne
definisce  le  categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli
acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
    b) gli  altri  proventi  relativi  alla vendita di partecipazioni
dello   Stato;  da  tali  proventi  sono  escluse  in  ogni  caso  le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei
limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
    d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
    e) i   proventi   derivanti   da   donazioni  o  da  disposizioni
testamentarie,  comunque  destinate  al conseguimento delle finalita'
del Fondo;
    f) i  proventi  derivanti  dalla vendita di attivita' mobiliari e
immobiliari  confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a
somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
    g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a
valere  sull'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3, comma 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
  2.  Gli  importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui  al  comma  1
affluiscono   ad   appositi   capitoli   dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  essere  riassegnati  allo  stato di previsione del
Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
  3.  Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (L).
                            Art. 46. (L)
       Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato
  1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
    a) per  il  caso  previsto  alla lettera a) dell'articolo 45, per
l'equivalente  riduzione  della  consistenza  dei  titoli di Stato in
circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
    b) con  riferimenti  alle  lettere  b),  c),  d),  e),  f)  e  g)
dell'articolo  45,  nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso
dei  titoli  che  vengono  a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995,
nonche'  per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute da
societa'  delle  quali  il  Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione. (L).
  2.  Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il  tramite  della  Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette  operazioni  sono  esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del
regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
(L).
  3.   Sulle   giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente  un  tasso  di interesse pari a quello medio dei buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
  4.  Al  Fondo  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 6. (L).
                            Art. 47. (L)
              Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
  1.  I  titoli  di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
possono  essere  incassati  ne'  negoziati e sono portati a riduzione
della consistenza del debito. (L).
  2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla
Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Sezione II 
Norme procedurali 
                            Art. 48. (R)
                         Utilizzi del Fondo
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
                            Art. 49. (R)
Adempimenti  a  carico  della  Banca  d'Italia  e  degli intermediari
                             incaricati
  1.
  2.
                            Art. 50. (R)
Contenuto  dell'incarico  alla  Banca  d'italia  e degli intermediari
                             incaricati
  1.
  2.
                            Art. 51. (R)
                          Modalita' d'asta
  1.
  2.
  3.
                            Art. 52. (R)
          Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
  1.
  2.
Titolo II 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Capo I 
                            Art. 53. (R)
                    Modalita' di ridenominazione
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
                            Art. 54. (R)
     Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
Capo II 
                            Art. 55. (L)
                              Gestione
  1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla
disciplina  del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi
ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto,
trasmettendo   i   relativi   documenti  alla  societa'  di  gestione
accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
  2.   Le  operazioni  di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  dagli
intermediari  senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni
previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L).
Capo III 
                            Art. 56. (R)
Rimborso  dei  titoli  e delle frazioni di importo inferiore a cinque
   milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti
  1.
  2.
  3.
  4.
                           Art. 57. (L-R)
Rimborso  dei  titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di
                        lire (euro 2.582,28)
  1.
  2.  Qualora  i  titoli  siano intestati ad enti o societa' oppure a
persone  fisiche  che non abbiano la libera disponibilita' dei propri
beni,  il  rimborso  del capitale ha luogo su domanda del titolare, o
degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
  3.  Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma
qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
    a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
    b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
    c) dichiarazione   resa   presso   la   Direzione   o  presso  un
dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
  4.
  5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere
chieste  alla  Direzione  o,  fuori  dalla  sua sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero. (L).
  6.  Il  presente  articolo si applica anche qualora sia previsto il
pagamento di premi. (L).
                            Art. 58. (L)
                       Liberazione dei vincoli
  1. Ai  fini  del  rimborso,  lo  svincolo  dei titoli nominativi di
capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28),
sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o
superiore  a  cinque  milioni  di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad
altro vincolo, si esegue:
    a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma
autenticata  ovvero  in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma
3, lettere a), b) e c);
    b) per provvedimento dell'autorita' competente;
    d) per  sentenza,  passata  in  giudicato,  che  espressamente ne
ordini la cancellazione;
    e) quando  il  diritto  inerente  al  vincolo  si  consolida o si
confonde col diritto di proprieta' del titolo;
    f) quando  e'  decorso  il  termine  o  e'  cessata  la causa del
vincolo,  salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge
o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
                            Art. 59. (L)
               Cancellazione del vincolo di usufrutto
  1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di
consolidamento  o  di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della
parte:
    a) se  l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato
di morte dell'usufruttuario;
    b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento
che comprovi essere venuta meno la condizione;
    c)  se  l'usufrutto  e'  a  favore  di  un ente, allo scadere del
trentennio;
    d)  per  prescrizione,  quando  non  siano  stati  richiesti  gli
interessi nel corso di cinque anni. (L).
  2.  Per  il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque
anni   decorre  dal  giorno  in  cui  puo'  essere  fatta  valere  la
prescrizione. (L).
                            Art. 60. (L)
                    Prova del diritto a succedere
  1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi
si prova presentando alla Direzione:
    a) nel caso di successione testamentaria:
      1)   l'estratto  dell'atto  di  morte,  o,  ove  possibile,  la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
      2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
      3)  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla
quale  risulti  quali  sono notoriamente gli eredi, che il testamento
presentato  e'  l'unico  e,  nel  caso di piu' testamenti, che quelli
esibiti  rappresentano  l'ultima volonta' del testatore, che non sono
insorte  vertenze  in  rapporto  alla  eredita' o mosse contestazioni
avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate
dal  testatore  non  ve ne sono altre alle quali la legge riservi una
quota di eredita' o altri diritti alla successione;
    b) nel caso di successione intestata:
      1) l'estratto   dell'atto   di   morte  o,  ove  possibile,  la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
      2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la
quale  si  dichiari  che non esistono disposizioni testamentarie e si
indichino  tutte  le  persone  alle  quali  e'  devoluta per legge la
successione  nonche'  il  luogo  in  cui  il  defunto  ebbe  l'ultimo
domicilio. (L).
                            Art. 61. (L)
                        Documenti integrativi
  1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la
condizione   degli  aventi  diritto  alla  successione,  deve  essere
presentata   una   nuova   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'. (L).
  2.  La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere
della  pretura  nella  cui giurisdizione si e' aperta la successione,
attestante  se  e  quali  atti o dichiarazioni risultino annotati nel
registro  delle  successioni  e  se  e  quali  testamenti siano stati
comunicati   alla   pretura  medesima.  Puo'  chiedere,  inoltre,  un
certificato,  rilasciato  dal  sindaco  del  luogo  di apertura della
successione  in  base  alle  risultanze anagrafiche e ad informazioni
assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
                            Art. 62. (L)
                    Successione aperta all'estero
    1.  Se  la  successione del titolare si sia aperta all'estero, il
diritto   a  succedere  si  prova  con  i  documenti  indicati  negli
articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  puo'  essere  formata  innanzi  al console italiano o
sostituita  da  equivalente  documento probatorio, redatto ai termini
della legge del luogo. (L).
  2.  Nel  caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive  di cui agli
articoli precedenti   siano   presentate   da  cittadini  dell'Unione
europea,  si  applicano  le stesse modalita' previste per i cittadini
italiani. (L).
  3.  Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della
successione  deve  essere  fornita  con  i documenti prescritti dalla
legge  nazionale  del  defunto,  ovvero, se si tratti di apolide, con
quelli  della  legge  del  luogo  di ultima residenza. In aggiunta ai
documenti   medesimi,  la  Direzione  puo'  chiedere  un  certificato
dell'autorita'  consolare,  che  attesti  la  regolarita'  formale  e
sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
                            Art. 63. (L)
                      Provvedimento giudiziale
  1.  In  sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61,
puo'  essere  prodotto  un decreto, emesso in camera di consiglio dal
tribunale   del   luogo   di  apertura  della  successione,  con  cui
espressamente   si   attribuiscano   i   titoli  a  chi  di  ragione,
determinando,  qualora  piu'  siano  gli  assegnatari,  la  quota  di
ciascuno.  Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto
deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
  2.  La  Direzione  puo'  chiedere  direttamente all'amministrazione
giudiziaria  che  la  prova della successione sia fornita nella forma
indicata  nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi
che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
                            Art. 64. (L)
                  Successione di eredi del titolare
  1.  Se,  oltre  al  titolare,  sia  deceduto alcuno degli eredi, la
dichiarazione    sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   indicata
nell'articolo  60  puo' essere unica, purche' tutte le successioni si
siano  aperte  nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono
attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
  2.  Qualora  le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di
Tribunali  diversi,  il  decreto  di  cui all'articolo 63 puo' essere
emesso  dal  tribunale  del  luogo  nel  quale si e' aperta una delle
successioni.  Occorre  il  decreto della Corte di appello di Roma, se
alcuna  delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia
il  tribunale  che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i
passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
                            Art. 65. (L)
                          Legato di specie
  1. Il  legatario  puo'  ottenere,  senza  intervento dell'erede, il
rimborso  di  titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque
milioni  di  lire  (euro  2.582,28) che gli siano stati espressamente
attribuiti  dal  testatore,  purche'  presenti  i  titoli  stessi e i
documenti relativi alla successione. (L).
  2. Nel  caso  pero'  di  smarrimento, sottrazione o distruzione dei
titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura
di  ammortamento  se non documenti che era legittimamente in possesso
di essi. (L).
                           Art. 66. (L-R)
                    Successione dell'avente causa
  1.  Se  il  capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a
cinque  milioni  le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano  anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente
causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti
sulle  iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi
di  svincolo  di  iscrizioni  divenute libere per effetto delle leggi
abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
                            Art. 67. (L)
                Riscossione di capitali con reimpiego
  1.  Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche
incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del codice
civile,   atti   di   riscossione   di  capitale,  sempre  che  siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
  2. Le  stesse  operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti
parte  di  patrimoni  amministrati  da  curatori  a  norma del codice
civile,  nonche  titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare,
ovvero  correlativamente  ipotecati  a  garanzia,  sempre  che  siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti
considerate  come  atti  di  riscossione  di  capitale e, ove occorra
l'autorizzazione  giudiziale,  questa  puo'  essere data dal pretore.
(L).
                            Art. 68. (L)
                         Titoli al portatore
  1.  I  titoli  al  portatore  sono  a  rischio e pericolo di chi li
possiede. (L).
  2.  Non  si  rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli  al  portatore  smarriti,  sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia  denunciato  alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel
territorio  nazionale,  o  all'estero,  hanno  facolta'  di  ricevere
domande  per  operazioni  su  titoli  di  Stato  o  di  provvedere al
pagamento  degli  interessi,  lo  smarrimento,  la  sottrazione  o la
distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della
data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di
prescrizione  e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a  favore  della  Direzione,  chiederne  il  pagamento,  con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
  3.  Qualora  sia  decorso  il termine di prescrizione, senza che il
titolo   risulti   rimborsato,   il   termine  per  la  presentazione
dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
  4.  In  tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole,  si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al
tasso legale vigente. (L).
  5.   In   nessun   caso  sono  ammessi  sequestri,  impedimenti  od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L).
  6.  L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei  titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi. (L).
                            Art. 69. (L)
                Opposizione su iscrizioni nominative
  1.  Le  iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi
di:
    a) smarrimento,    sottrazione   o   distruzione   del   relativo
certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
    b) controversia sul diritto a succedere;
    c) fallimento del titolare;
    d) controversia  od  esecuzione  per  effetto  della ipoteca o di
altro  vincolo  annotati  sulle  iscrizioni. Le iscrizioni nominative
possono  essere  soggette  a  sequestro,  impedimento  od  esecuzione
forzata  solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di
vincolo  a  favore  dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le
opposizioni  di  cui  alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se
non   siano   state  preventivamente  autorizzate  con  provvedimento
giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
  2.  L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto
dall'erede  del  titolare  o  dal suo avente causa e dal legatario al
quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
  3.   La   Direzione  prende  nota  negli  appositi  registri  delle
opposizioni  sulle  iscrizioni  nominative, ammesse nei casi e con le
forme previsti dal presente testo unico. (L).
                            Art. 70. (L)
                    Perdita di titoli nominativi
  1.  Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo,  l'intestatario  o  l'avente  diritto  puo'  ottenerne il
rimborso,  se  scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se
appartenente  ad  un prestito vigente, presentando apposita denunzia,
con  firma  autenticata,  ove occorra regolarmente documentata, nella
quale,  se  trattasi  di  persona fisica, espressamente dichiari, tra
l'altro,  sotto  la  propria personale responsabilita', che il titolo
smarrito,  sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni
di  trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi  per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
  2.  La  Direzione  fa  pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e
dispone  l'affissione  dell'avviso  stesso,  per sei mesi, nei locali
aperti  al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato  e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o
la dematerializzazione. (L).
                            Art. 71. (L)
                  Esecuzione sui titoli nominativi
  1. La  esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto
in base a decisione del giudice competente. (L).
  2. Le  iscrizioni,  ai  fini  del  rimborso  dei  titoli nominativi
annotati  di  ipoteca  nell'interesse  dello  Stato o delle pubbliche
amministrazioni,  sono  rese  libere e trasferite in tutto o in parte
per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
                            Art. 72. (L)
                 Pignoramento e sequestro di titoli
  1.  E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli
al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
                            Art. 73. (L)
                   Comunicazione al giudice penale
  1. Qualora  i  titoli siano presentati posteriormente alla notifica
del  provvedimento  di  sequestro  la  Direzione  si limita, nel solo
interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita'
senza  tuttavia  sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi.
(L).
                            Art. 74. (L)
                       Schede per opposizioni
  1. Per  i  titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od
opposizione  di  qualsiasi  specie,  autorizzati  od  ordinati  dalla
competente  autorita'  e regolarmente notificati a norma del presente
testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi
numeri  di  iscrizione  e  le  opportune annotazioni, al solo fine di
fornire  all'autorita'  competente,  nell'interesse  della  giustizia
penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente
alla data della notifica. (L).
                            Art. 75. (L)
                   Rifiuto di eseguire operazioni
  1. Nel  caso  in  cui  la  Direzione  si  rifiuti  di  eseguire una
operazione  di rimborso, la parte richiedente puo' adire i1 tribunale
civile  del  luogo  del  suo domicilio, il quale provvede con decreto
pronunziato  in  camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e
la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
  2. Il  tribunale,  se  non  ritenga  sufficientemente  giustificata
l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono
interessate,  o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche
ordinare  pubblicazioni  o disporre la esecuzione dell'operazione con
speciali cautele. (L).
  3. Contro  il  provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in
appello,  anche  da  parte  dell'amministrazione, osservate le stesse
forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
                            Art. 76. (L)
                      Revoca tacita del mandato
  1. Salva  dichiarazione  contraria,  il  mandato  a  richiedere  il
rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza
necessita'  di  comunicazione  della  revoca al mandatario, quando il
mandante  deleghi  alla operazione o alla riscossione persona diversa
da  quella  precedentemente  incaricata  ovvero  dichiari  di volervi
provvedere personalmente. (L).
  2.  In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui
quali  l'operazione  va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di
essi,  rilasciata  dalla Direzione o dal Dipartimento provinciale del
Tesoro. (L).
                            Art. 77. (L)
                            Pubblicazioni
  1.  Le  pubblicazioni  di cui all'articolo 70 e quelle che, in base
alle  norme  vigenti,  devono  essere effettuate in seguito a perdita
delle  ricevute  rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al
portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
                            Art. 78. (L)
        Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
  1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per
qualsiasi   scopo,   di  qualunque  genere  di  stampati  imitanti  o
simulanti,  in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.
(L).
  2.   Le   contravvenzioni   sono  punite  con  l'ammenda  comminata
dall'articolo 142  del  testo  unico  28 aprile  1910,  n. 204, sugli
istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
  3.  Gli  stampati  e i materiali relativi, a chiunque appartengano,
devono essere confiscati e distrutti. (L).
Capo IV 
Disciplina transitoria della prescrizione 
                            Art. 79. (L)
               Decorrenza dei termini di prescrizione
  1.  I  termini  di  prescrizione  indicati nel presente testo unico
decorrono,  per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro
dal  1° gennaio  1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449,  mentre  per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di
entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2, che
ha  integrato  l'articolo  2948  del  codice civile, purche', a norma
delle  leggi  anteriori,  non  rimanga a decorrere un termine minore.
(L).
                            Art. 80. (R)
        Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
  1.
  2.
  3.
Capo V 
                            Art. 81. (L)
                            Giurisdizione
  1. Per  le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato,
o  le  leggi  relative  ad  essi  o  comunque sul debito pubblico, la
giurisdizione  esclusiva  e'  esercitata dal tribunale amministrativo
regionale  in  primo  grado,  e  dal  Consiglio  di Stato in grado di
appello. (L).
                            Art. 82. (L)
                        Abrogazioni di norme
  1.  Con  l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati
l'articolo  1,  gli  articoli dal  4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli
articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33
al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68,
l'articolo  70,  l'articolo  72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79,
l'articolo  81,  gli  articoli  83  e  84,  dall'articolo  86 all'88,
dall'articolo 90  al  95  del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio  1963,  n.  1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993,
cosi'   come  modificato  dall'articolo 3  del  decreto  ministeriale
5 gennaio 1995.
                            Art. 83. (L)
                  Entrata in vigore del testo unico
  1.  Le  disposizioni  del  presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° marzo 2004.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


fp04 - gr04