GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 73 DEL 27/3/2004


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16 
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  22 del 28 gennaio 2004), coordinato con la
legge  di conversione 27 marzo 2004, n. 77 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale  alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti concernenti i
settori dell'agricoltura e della pesca".
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 15 aprile 2004 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
              Disposizioni previdenziali in agricoltura
  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
  "7.  A  decorrere  dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 375, e
successive   modificazioni,   e'   presentata   su  apposito  modello
predisposto  dall'INPS.  ((Qualora,  a seguito della stima tecnica di
cui  all'articolo  8,  comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della   prestazione   lavorativa,  l'I.N.P.S.  disconosce  la  stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale".))
                               Art. 2.
               Disposizioni in materia di quote latte
  1.   A   favore  dei  singoli  produttori,  ai  quali  deve  essere
restituito,   in   applicazione   dell'articolo   1,  comma  13,  del
decreto-legge  1° marzo  1999,  n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato
per   i   periodi   dal  1995-1996  al  2002-2003  e  successivamente
riconosciuto  come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla
restituzione  dei  relativi  importi,  ((comprensivi  degli interessi
legali  maturati,))  salvo  che gli stessi siano stati recuperati dai
produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e' autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004.
  2.  All'onere  derivante  dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l'anno   2004,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999,   n.   165,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350.
((  2-bis.  Per  favorire  un  piu'  elevato livello di efficienza ed
efficacia,  su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle
azioni  di  contrasto  alle  frodi  nel  settore  agroalimentare, ivi
comprese  le  funzioni  di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge  28 marzo  2003, n. 49, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119, la dotazione
organica  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi prevista dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
15 novembre  2002,  n.  278,  e' incrementata di 239 unita', di cui 4
dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica
C2,  140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2,
10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
  2-ter.  Per  la  copertura  dei  posti derivanti dall'incremento di
organico  di  cui  al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione
frodi  e'  autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  e  al  divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di personale, avvalendosi
anche  delle  graduatorie  ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli
oneri  derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis
sono  determinati  nel  limite  della  misura  massima complessiva di
1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005,
di  7.000.000  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006. Per la relativa
copertura   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))
  3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e' sostituito dai seguenti:
  "36.  I  produttori interessati aderiscono al versamento rateale di
cui  al  comma  34  presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma   di  appartenenza,  nella  quale  dichiarano  di  accettare
espressamente    le    imputazioni    del    prelievo   supplementare
complessivamente  dovuto.  L'istanza  vale  come  rinuncia ai ricorsi
ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale
adito.
  36-bis.  I  giudizi  pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi
agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto  gli  importi  imputati  e  non  pagati  a titolo di prelievo
supplementare  per  i periodi di commercializzazione compresi tra gli
anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione
delle  spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione   da  parte  della  regione  o  provincia  autonoma  di
appartenenza,  da  comunicare  a  cura  delle  medesime al competente
organo giurisdizionale.".
                               Art. 3.
      Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
  1.  L'importo  di  cui  all'articolo  52,  comma  81,  della  legge
28 dicembre   2001,   n.   448,   da   destinare  ad  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno 2004,
di 5 milioni di euro.
  2.  E'  istituita,  per  gli  anni  2005  e  2006,  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse  ittiche,  disposta  dal Ministro delle
politiche  agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui
all'articolo  3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e'
stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006.
  3.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono  definite  le  modalita'  di  partecipazione del Ministero delle
politiche  agricole  e forestali agli oneri di funzionamento relativi
ai  sistemi  di  localizzazione e controllo satellitare delle navi da
pesca  nazionali,  in  applicazione  dell'articolo 22 del regolamento
(CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno
2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
((  3-bis.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE)
n.  2371/2002,  alle  navi  abilitate  alla  pesca  costiera locale e
ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005
continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di sicurezza previste dal
regolamento  di  cui  al decreto del Ministro della marina mercantile
22 giugno  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200 del
22 luglio  1982,  nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto del
Ministro   delle  politiche  agricole  e  forestali  19 aprile  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  1° giugno 2000,
recante  regime  definitivo  di  operativita'  delle  navi  da  pesca
costiera locale.))
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di
euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e    2006,    si    provvede    mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 267, ((come determinata dalla tabella C della
legge  24 dicembre  2003,  n.  350. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.))
                               Art. 4.
             Credito agrario e contributi previdenziali
  1.  Agli  imprenditori  agricoli  che  abbiano  conferito  prodotti
agricoli  alle  imprese  ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n. 347,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
o  ad  imprese  da  queste  controllate o partecipate,)) nei sei mesi
precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione
straordinaria,  possono  essere  concessi  finanziamenti  di  credito
agrario,  ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
legislativo  1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale
circolante.
  2.  I  finanziamenti  di  cui al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della
garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di  garanzia di cui
all'articolo  45  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  nei  limiti dell'85 per cento del loro
importo.
((  2-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
agli  imprenditori  agricoli  che hanno ceduto ad imprese di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore,
i  crediti  relativi  alla consegna di prodotti agricoli alle imprese
ammesse  all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori
agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici
delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
  2-ter.  Le  banche  che concedono i finanziamenti di cui al comma 1
possono  avanzare,  in  via  anticipata, istanza di rimborso al Fondo
interbancario  di  garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  dopo il
manifestarsi  del  primo  inadempimento  da  parte  dell'imprenditore
agricolo finanziato.
  2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  puo'  concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il
50  per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata
alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo
finanziato,  fatto  salvo  il  conguaglio  che  ha  luogo,  sempre su
richiesta  della  banca,  dopo il recupero della garanzia primaria di
cui  al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a
tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti
in garanzia ai sensi del comma 2.))
  3.  Alla  riscossione  dei  contributi  previdenziali  dovuti dagli
imprenditori  agricoli  ((di  cui  ai  commi 1 e 2-bis, nonche' dalle
imprese  di  autotrasporto  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,)) si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine e'
autorizzata,  per  ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di
1,327  milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma,
pari  a  1,327  milioni  di  euro  per gli anni 2004, 2005 e 2006, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, ((quanto a 1,05
milioni   di  euro,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  e quanto a 0,277 milioni di euro,
l'accantonamento   relativo   al   Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.))  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
((  3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1
e  2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
relativi  ai  crediti  sorti  durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa,  si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o
altra  domanda  giudiziale  da parte dei creditori e della procedura,
anche in caso di fallimento successivo.))
                               Art. 5.
          Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
  1.  Alle  imprese  di  autotrasporto,  ((alle piccole imprese, come
definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione,
del  3 aprile 1996,)) che vantino crediti nei confronti delle imprese
ammesse  all'amministrazione  straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge   23 dicembre   2003,   n.   347,   ((convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39,)) nei sei mesi
precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro
del capitale circolante.
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1 hanno durata massima di
sessanta  mesi,  sono  concessi  e  garantiti  nei limiti dei crediti
vantati  dalle  imprese  di  autotrasporto ((e dalle piccole imprese,
come   definite  ai  sensi  della  raccomandazione  96/280/CE,  della
Commissione, del 3 aprile 1996,)) nei confronti delle imprese ammesse
alla  procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria
((dei  fondi  di garanzia)) di cui all'articolo 2, comma 100, lettere
a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per
cento del loro importo.
                                Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


fp04 - gr04