GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.15 DEL 20/1/2004

 DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344 
Ripubblicazione  del  testo del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n.   344,   recante:  "Riforma  dell'imposizione  sul  reddito  delle
societa',  a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80",
corredato  delle  relative  note. (Decreto legislativo pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
291 del 16 dicembre 2003).
Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
12  dicembre  2003,  n.  344, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
         Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

  1.  Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' modificato
come segue:

                              Titolo I
              IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.

                      Presupposto dell'imposta
                        ....................

                               Art. 2.
                          Soggetti passivi
                        ....................

                               Art. 3.
                           Base imponibile
                        ....................

                               Art. 4.
                       Coniugi e figli minori
                        ....................

                               Art. 5.
                 Redditi prodotti in forma associata
                        ....................

                               Art. 6.
                     Classificazione dei redditi
                        ....................

                               Art. 7.
                         Periodo di imposta
                        ....................

                               Art. 8.
               Determinazione del reddito complessivo

  1.  Il  reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio  di  impre-se  commerciali  di  cui  all'articolo 80 e
quelle derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni. Non concorrono a formare il
reddito  complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
  2. ........
  3. ........

                               Art. 9.
             Determinazione dei redditi e delle perdite

  1.  I  redditi  e  le  perdite  che concorrono a formare il reddito
complessivo  sono  determinati  distintamente per ciascuna categoria,
secondo  le  disposizioni  dei  successivi capi, in base al risultato
complessivo  netto  di  tutti  i  cespiti  che rientrano nella stessa
categoria.
  2.   Per   la   determinazione   dei  redditi  e  delle  perdite  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati  secondo  il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti  o  del  giorno  antecedente  piu' prossimo e, in mancanza,
secondo  il  cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
quelli  in  natura sono valutati in base al valore normale dei beni e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in  societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore  normale  dei  beni  e dei crediti conferiti. Se le azioni o i
titoli  ricevuti  sono  negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri   e   il   conferimento   o  l'apporto  e'  proporzionale,  il
corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato
a norma del successivo comma 4, lettera a).
  3.  Per  valore  normale,  salvo quanto stabilito nel comma 4 per i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato  per  i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni   di   libera   concorrenza   e   al  medesimo  stadio  di
commercializzazione,  nel  tempo  e nel luogo in cui i beni o servizi
sono  stati  acquisiti  o  prestati,  e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo  piu'  prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento,  in  quanto  possibile,  ai  listini  o alle tariffe del
soggetto  che  ha  fornito  i  beni  o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali  e  ai  listini  delle  camere di commercio e alle tariffe
professionali,  tenendo  conto  degli  sconti  d'uso.  Per i beni e i
servizi  soggetti  a  disciplina  dei  prezzi  si  fa  riferimento ai
provvedimenti in vigore.
  4. Il valore normale e' determinato:
    a) per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri  titoli  negoziati in
mercati   regolamentati   italiani  o  esteri,  in  base  alla  media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
    b) per  le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e
per  i  titoli  o quote di partecipazione al capitale di enti diversi
dalle  societa',  in proporzione al valore del patrimonio netto della
societa'   o   ente,   ovvero,  per  le  societa'  o  enti  di  nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
    c) per  le  obbligazioni  e  gli  altri  titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli   aventi   analoghe   caratteristiche   negoziati  in  mercati
regolamentati  italiani  o  esteri  e,  in mancanza, in base ad altri
elementi determinabili in modo obiettivo.
  5.  Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che  importano  costituzione  o  trasferimento  di  diritti  reali di
godimento e per i conferimenti in societa'.

                              Art. 10.
                          Oneri deducibili
                        ....................

                              Art. 11.
     Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione

  1.  Dal  reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
  2. ........
  3. ........
  4. ........
  5.  La  deduzione  di  cui  ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente  al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di  cui  all'articolo  10,  e  diminuito  del  reddito complessivo, e
l'importo  di  26.000  euro.  Se  il  predetto rapporto e' maggiore o
uguale  a  1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o
minore  di  zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini
del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

                              Art. 12.
                     Determinazione dell'imposta
  1. ........
  1-bis. ........
  2. ........
  3.  Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta
spettanti  al  contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare
dei  crediti  di  imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente  ha  diritto,  a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione  dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

                              Art. 13.
                 Detrazioni per carichi di famiglia
                        ....................

                              Art. 14.
                          Altre detrazioni
                        ....................

                              Art. 15.
                        Detrazione per oneri
                        ....................


                              Art. 16.
                 Detrazioni per canoni di locazione
                        ....................

                               Art. 17
                         Tassazione separata
                        ....................

                              Art. 18.
   Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

  1.  I  redditi  di capitale corrisposti da soggetti non residenti a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a  titolo  di  imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
commi  1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
sono  soggetti  ad  imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi
con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  d'imposta.  Il
contribuente   ha   la  facolta'  di  non  avvalersi  del  regime  di
imposizione  sostitutiva  ed in tal caso compete il credito d'imposta
per  i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo
precedente  non  si  applica  alle  distribuzioni  di  utili  di  cui
all'articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2.  Si  considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi  ed  altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
di  cui  all'articolo  31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

                              Art. 19.
                     Indennita' di fine rapporto
                        ....................

                              Art. 20.
                     Prestazioni pensionistiche
                        ....................

                              Art. 21.
                 Determinazione dell'imposta per gli
                 altri redditi tassati separatamente

  1.  Per  gli  altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di
quelli  in  cui  alla  lettera  g)  del comma 1 dell'articolo 17 e di
quelli   imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche
concorsuale,   di   cui   alla   lettera l)   del  medesimo  comma  1
dell'articolo  17,  l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
percepito,   l'aliquota   corrispondente   alla   meta'  del  reddito
complessivo  netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in
cui  e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e
le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del  comma  1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i
redditi  di  cui  alla  lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per
quelli   imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche
concorsuale,   di   cui   alla   lettera  l)  del  medesimo  comma  1
dell'articolo  17,  l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
conseguito  o  imputato,  l'aliquota  corrispondente  alla  meta' del
reddito  complessivo  netto  del  contribuente  nel biennio anteriore
all'anno  in  cui  i  redditi sono stati rispettivamente conseguiti o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera  n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la
detrazione,  l'imposta  e'  determinata  applicando  un'aliquota  non
superiore al 27 per cento.
  2. ........
  3. ........
  4. ........
  5. ........

                              Art. 22.
                       Scomputo degli acconti

  1.  Dall'imposta  determinata  a  norma  dei precedenti articoli si
scomputano  nell'ordine:  a)  l'ammontare  dei crediti per le imposte
pagate  all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b) i
versamenti  eseguiti  dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le
ritenute  alla  fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  sui  redditi  che
concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  e su quelli tassati
separatamente.  Le  ritenute  operate  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  si  scomputano  dall'imposta relativa al
periodo  di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
sui   redditi   delle   societa',  associazioni  e  imprese  indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
  2.   Se   l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  dei
versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare   l'eccedenza   in  diminuzione  dell'imposta  del  periodo
d'imposta   successiva   o  di  chiederne  il  rimborso  in  sede  di
dichiarazione  dei  redditi.  Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a  quello  dell'imposta  netta  di  cui  agli  articoli 19  e  21, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

                              Art. 23.
             Applicazione dell'imposta ai non residenti

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
    a) i redditi fondiari;
    b) i  redditi  di  capitale  corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti  nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio  stesso  di  soggetti  non residenti, con esclusione degli
interessi  e  altri  proventi  derivanti da depositi e conti correnti
bancari e postali;
    c) i  redditi  di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
    e) i  redditi  d'impresa  derivanti  da  attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
    f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello  Stato  e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche'
le   plusvalenze   derivanti  dalla  cessione  a  titolo  oneroso  di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
      1)  delle  plusvalenze  di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo   67,   derivanti  da  cessione  a  titolo  oneroso  di
partecipazioni   in   societa'   residenti   negoziate   in   mercati
regolamentati, ovunque detenute;
      2)  delle  plusvalenze  di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  di  certificati  di massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
      3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo  articolo  derivanti da contratti conclusi, anche attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
  2. ........

                              Art. 24.
        Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
                        ....................

                               Capo II
                          Redditi fondiari

                              Art. 25.
                          Redditi fondiari
                        ....................

                              Art. 26.
                  Imputazione dei redditi fondiari
                        ....................

                              Art. 27.
                   Reddito dominicale dei terreni
                        ....................

                              Art. 28.
                Determinazione del reddito dominicale
                        ....................

                              Art. 29.
                  Variazioni del reddito dominicale
                        ....................

                              Art. 30.
               Denuncia e decorrenza delle variazioni
                        ....................

                              Art. 31.
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
                        ....................

                              Art. 32.
                           Reddito agrario
                        ....................

                              Art. 33.
                   Imputazione del reddito agrario
                        ....................

                              Art. 34.
                 Determinazione del reddito agrario
                        ....................

                              Art. 35.
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
                        ....................

                              Art. 36.
                       Reddito dei fabbricati
                        ....................

                              Art. 37.
              Determinazione del reddito dei fabbricati
                        ....................

                              Art. 38.
                Variazioni del reddito dei fabbricati
                        ....................

                              Art. 39.
                     Decorrenza delle variazioni
                        ....................

                              Art. 40.
                   Fabbricati di nuova costruzione
                        ....................

                              Art. 41.
                    Unita' immobiliari non locate
                        .....................

                              Art. 42.
                         Costruzioni rurali
                        ....................

                              Art. 43.
            Immobili non produttivi di reddito fondiario
                        ....................

                              Capo III
                         Redditi di capitale
                              Art. 44.
                         Redditi di capitale

  1. Sono redditi di capitale:
    a) gli  interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e
conti correnti;
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari,  degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche' dei certificati di massa;
    c) le  rendite  perpetue  e  le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
    d) i   compensi  per  prestazioni  di  fideiussione  o  di  altra
garanzia;
    e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al capitale o al
patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa',   salvo   il   disposto   della  lettera  d)  del  comma  2
dell'articolo  53;  e'  ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
finanziamenti  eccedenti  di cui all'articolo 98 direttamente erogati
dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
    f) gli  utili  derivanti  da associazioni in partecipazione e dai
contratti  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo 2554 del codice
civile,  salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo
53;
    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di  denaro  e  beni  affidati  da  terzi  o  provenienti dai relativi
investimenti;
    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
    g-quater)   i   redditi  compresi  nei  capitali  corrisposti  in
dipendenza   di   contratti   di   assicurazione   sulla  vita  e  di
capitalizzazione;
    g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche  di  cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo
50  erogate  in  forma  periodica  e  delle  rendite vitalizie aventi
funzione previdenziale;
    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi  per  oggetto  l'impiego  del  capitale,  esclusi  i  rapporti
attraverso  cui  possono  essere  realizzati differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi:
    a) si  considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti
finanziari  la  cui  remunerazione  e'  costituita  totalmente  dalla
partecipazione  ai  risultati economici della societa' emittente o di
altre  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo  o dell'affare in
relazione  al  quale  i  titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
    b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate
e    non   rappresentate   da   titoli,   si   considerano   similari
rispettivamente   alle   azioni   o   alle   quote   di   societa'  a
responsabilita' limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se
corrisposta  da  una  societa'  residente  sarebbe  stata  totalmente
indeducibile  nella  determinazione del reddito d'impresa per effetto
di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;
    c) si considerano similari alle obbligazioni:
      1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a
rate  di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge   15 marzo   1927,   n.  436,  convertito  nella  legge
19 febbraio 1928, n. 510;
      2)   i   titoli   di   massa   che   contengono  l'obbligazione
incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una somma non inferiore a
quella  in  essi  indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici,  e  che  non  attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione   diretta   o  indiretta  alla  gestione  dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.

                              Art. 45.
               Determinazione del reddito di capitale
                        ....................

                              Art. 46.
                         Versamenti dei soci

  1.  Le  somme  versate alle societa' commerciali e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano  date  a  mutuo  se  dai bilanci o dai rendiconti di tali
soggetti  non  risulta  che  il  versamento  e'  stato fatto ad altro
titolo.
  2. ........

                              Art. 47.
                       Utili da partecipazione

  1.  Salvi  i  casi  di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli
utili  distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle  societa'  o  dagli  enti  indicati  nell'articolo 73, anche in
occasione  della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito
imponibile  complessivo  limitatamente  al  40  per  cento  del  loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente  distribuiti  l'utile  dell'esercizio  e  le riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta.
  2.  Gli  utili  derivanti  dai  contratti  di  cui  alla lettera f)
dell'articolo  44  concorrono  alla formazione del reddito imponibile
complessivo  nella  stessa  percentuale di cui al comma 1, qualora il
valore  dell'apporto  sia  superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del
contratto  secondo  che  si  tratti  di  societa'  i  cui titoli sono
negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di altre partecipazioni; se
l'associante  determina  il  reddito in base alle disposizioni di cui
all'articolo  66,  gli  utili di cui al periodo precedente concorrono
alla  formazione  del  reddito  imponibile complessivo dell'associato
nella  misura  del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25
per  cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e  93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con
i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
  3.  Nel  caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura,  il valore
imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.
  4.  Nonostante  quanto  previsto  dai  commi precedenti, concorrono
integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili
provenienti  da  societa'  residenti  in  Paesi  o territori a regime
fiscale  privilegiato  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel
caso  in  cui  gli  stessi  non siano gia' stati imputati al socio ai
sensi  del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se
ivi  residenti  sia  avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera b), dello
stesso  articolo 167,  del  rispetto  delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
  5.  Non  costituiscono  utili  le  somme e i beni ricevuti dai soci
delle  societa'  soggette  all'imposta  sul  reddito delle societa' a
titolo  di  ripartizione  di  riserve  o  altri  fondi costituiti con
sopraprezzi  di  emissione  delle  azioni  o  quote, con interessi di
conguaglio  versati  dai  sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti  fatti  dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o  il  valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  6.  In  caso  di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve  o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di nuova
emissione  e  l'aumento  gratuito  del valore nominale delle azioni o
quote  gia'  emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e
nella  misura  in  cui  l'aumento  e'  avvenuto  mediante passaggio a
capitale  di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
la  riduzione  del  capitale esuberante successivamente deliberata e'
considerata  distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa con
precedenza  alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel  comma  5,  a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme
delle  leggi  in  materia  di  rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
  7.  Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso
di  recesso,  di  esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono  utile  per  la  parte  che eccede il prezzo pagato per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,  in  quanto
applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti,  diversi  dalle societa', soggetti all'imposta di cui al titolo
II.

                              Art. 48.
                 Redditi imponibili ad altro titolo
  1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli  altri  proventi  di  cui ai precedenti articoli conseguiti dalle
societa'  e  dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b),  e  dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera
d)  del  medesimo  comma, nonche' quelli conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali.
  2.  I  proventi  di  cui  al  comma  1,  quando non sono soggetti a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  come componenti del
reddito d'impresa.

                               Capo IV
                    Redditi di lavoro dipendente

                              Art. 49.
                    Redditi di lavoro dipendente
                        ....................

                              Art. 50.
          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
                        ....................

                              Art. 51.
           Determinazione del reddito di lavoro dipendente
                        ....................

                              Art. 52.
Determinazione  dei  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
                        ....................

                               Capo V
                     Redditi di lavoro autonomo
                              Art. 53.

                     Redditi di lavoro autonomo
                        ....................

                              Art. 54.
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo
                        ....................

                               Capo VI
                          Redditi d'impresa

                              Art. 55.
                          Redditi d'impresa

  1.  Sono  redditi  d'impresa  quelli che derivano dall'esercizio di
imprese  commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l'esercizio  per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita'  indicate  nell'art.  2195 c.c., e delle attivita' indicate
alle  lettere  b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
  2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
    a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in
forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'art. 2195 c.c.;
    b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
    c) i  redditi  dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio
delle  attivita'  agricole  di cui all'articolo 32, pur se nei limiti
ivi  stabiliti,  ove  spettino  alle societa' in nome collettivo e in
accomandita  semplice  nonche' alle stabili organizzazioni di persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
  3.  Le  disposizioni  in  materia  di imposte sui redditi che fanno
riferimento  alle  attivita' commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.

                              Art. 56.
                Determinazione del reddito d'impresa
  1.  Il  reddito  d'impresa  e'  determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel
presente  capo.  Le  disposizioni  della predetta sezione I, relative
alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
e  b),  valgono  anche  per  le  societa'  in  nome  collettivo  e in
accomandita semplice.
  2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al
netto  dei  proventi  esenti  dall'imposta  per  la  parte  del  loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 96  e  109,  commi  5  e  6, e' computata in diminuzione del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8.
  3.  Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91,
non concorrono alla formazione del reddito:
    a) le  indennita'  per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle societa' di persone;
    b) le  plusvalenze,  le  indennita'  e gli altri redditi indicati
alle  lettere  da  g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne e'
richiesta  la  tassazione  separata  a norma del comma 2 dello stesso
articolo.
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente
dei  proventi  di  cui  all'articolo  87,  determinata secondo quanto
previsto nel presente capo.
  5.   Nei   confronti  dei  soggetti  che  esercitano  attivita'  di
allevamento  di  animali  oltre  il limite di cui alla lettera b) del
comma  2  dell'articolo  32  il reddito relativo alla parte eccedente
concorre  a  formare  il reddito d'impresa nell'ammontare determinato
attribuendo  a  ciascun  capo  un  reddito  pari  al valore medio del
reddito  agrario  riferibile  a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi  non  sono  ammessi  in  deduzione.  Il  valore  medio  e il
coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del
presente  comma  non  si  applicano  nei confronti dei redditi di cui
all'articolo  55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore
non  si  applica  agli  allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente
dell'opera  di  propri  familiari quando, per la natura del rapporto,
non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in
sede   di   dichiarazione   dei   redditi,  di  non  avvalersi  delle
disposizioni  del  presente  comma.  Ai  fini  del  rapporto  di  cui
all'articolo  96,  i  proventi  dell'allevamento di animali di cui al
presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito.

                              Art. 57.
                               Ricavi
  1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore
normale  dei  beni  ivi  indicati  destinati  al  consumo personale o
familiare dell'imprenditore.

                              Art. 58.
                             Plusvalenze

  1.  Per  le  plusvalenze  derivanti  da  cessione delle aziende, le
disposizioni  del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e'
richiesta  la  tassazione  separata a norma del comma 2 dell'articolo
17.  Il  trasferimento  di  azienda  per  causa  di  morte o per atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda  e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti  del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si
applicano  anche  qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni  dall'apertura  della  successione, della societa' esistente tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
  2.  Le  plusvalenze  di  cui  all'articolo  87  non concorrono alla
formazione  del  reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al
60 per cento del loro ammontare.
  3.  Le  plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa  concorrono a
formare  il  reddito  anche  se  i  beni vengono destinati al consumo
personale  o  familiare  dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa.

                              Art. 59.
                              Dividendi

  1.  Gli  utili  distribuiti  in  qualsiasi  forma e sotto qualsiasi
denominazione  dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,
comma  1,  lettere  a)  e  b)  concorrono alla formazione del reddito
complessivo   nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti.  Si  applica
l'articolo 47.
  2.  Gli  utili  derivanti  dai contratti di cui alla lettera f) del
comma  1  dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito
complessivo  dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi,
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

                              Art. 60.
                   Spese per prestazioni di lavoro

  1.  Non  sono  ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro
prestato  o  dell'opera  svolta  dall'imprenditore,  dal coniuge, dai
figli,  affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili
al  lavoro  e  dagli  ascendenti,  nonche' dai familiari partecipanti
all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.

                              Art. 61.
                          Interessi passivi

  1.  Gli  interessi  passivi  non computati nella determinazione del
reddito  non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

                              Art. 62.
                        Pro rata patrimoniale

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore
di  libro  delle  partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella
stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.

                              Art. 63.
                Contrasto all'utilizzo fiscale della
                 sottocapitalizzazione delle imprese

  1.  Per  l'applicazione  della  norma  di  cui all'articolo 98 alle
imprese    individuali   il   riferimento   al   socio   si   intende
all'imprenditore  e  nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui
all'articolo 5, comma 5.

                              Art. 64.
        Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa

  1.  Le  minusvalenze  realizzate  relative  a  partecipazioni con i
requisiti  di  cui all'articolo 87 ed i costi specificamente inerenti
al  realizzo  di  tali  partecipazioni,  sono  indeducibili in misura
corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.
  2.   Le   spese   relative  all'acquisto  di  beni  mobili  adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  e  all'uso  personale  o
familiare   dell'imprenditore   sono   ammortizzabili,  o  deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche  finanziaria  e  di noleggio e le spese relativi all'impiego di
tali  beni.  Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile
una  somma  pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga  di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
dell'impresa.

                              Art. 65.
                      Beni relativi all'impresa

  1.  Per  le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,
si  considerano  relativi  all'impresa,  oltre  ai beni indicati alle
lettere  a)  e  b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali
per   l'esercizio   dell'impresa   stessa  ed  ai  crediti  acquisiti
nell'esercizio    dell'impresa    stessa,    i    beni   appartenenti
all'imprenditore   che  siano  indicati  tra  le  attivita'  relative
all'impresa  nell'inventario  tenuto  a  norma dell'articolo 2217 del
codice  civile.  Gli  immobili  di cui al comma 2 dell'articolo 43 si
considerano  relativi  all'impresa  solo se indicati nell'inventario;
per  i  soggetti  indicati  nell'articolo  66,  tale indicazione puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le  modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica  7  dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
  2. ..........
  3. ..........
  3-bis ..........

                              Art. 66.
                           Imprese minori
  1. ..........

  2.  Le  quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
disposizioni  degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali
quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo
13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435,  e  dell'articolo  2,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e
le  perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non
e'  ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti  di  cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione
che  risultino  iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
  3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni  di  cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100,
108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera
b)  e  110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento
ai  ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa  pur  non  risultando  dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri  di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.
  4.  Per  gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli
esercenti  le  attivita'  indicate al primo comma dell'articolo 1 del
decreto  del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato  a  norma  dei  precedenti  commi e' ridotto, a titolo di
deduzione  forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle  seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi  fino  a  euro  6.197,48;  1  per  cento dei ricavi oltre euro
6.197,48  e  fino  a  euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
  5.  Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto
di  terzi  il  reddito  determinato  a  norma dei precedenti commi e'
ridotto,  a  titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate,
di    euro    7,75   per   i   trasporti   personalmente   effettuati
dall'imprenditore  oltre  il  comune  in  cui  ha  sede  l'impresa ma
nell'ambito  della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49
per  quelli  effettuati  oltre  tale  ambito. Per le medesime imprese
compete,  altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per
ciascun  motoveicolo  e  autoveicolo avente massa complessiva a pieno
carico  non  superiore  a  3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una
sola   volta   per   ogni  giorno  di  effettuazione  del  trasporto,
indipendentemente   dal  numero  dei  viaggi.  Il  contribuente  deve
predisporre  e  conservare  un  prospetto  recante  l'indicazione dei
viaggi  effettuati  e  della  loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o,  delle  fatture  o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56
della  legge  6  giugno  1974,  n.  298; i documenti di trasporto, le
fatture  e  le  lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento.

                              Capo VII
                           Redditi diversi

                              Art. 67.
                           Redditi diversi

  1.  Sono  redditi  diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero  se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di  imprese  commerciali  o  da  societa'  in  nome  collettivo  e in
accomandita  semplice,  ne'  in relazione alla qualita' di lavoratore
dipendente:
    a) le   plusvalenze   realizzate  mediante  la  lottizzazione  di
terreni,  o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
    b) le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di  beni  immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
esclusi  quelli  acquisiti  per  successione  o donazione e le unita'
immobiliari  urbane  che  per la maggior parte del periodo intercorso
tra  l'acquisto  o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione  principale  del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni  caso,  le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
    c) le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e  di  ogni  altra  partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa'  di  cui  all'articolo  5, escluse le associazioni di cui al
comma  3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di  diritti o titoli
attraverso  cui  possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora  le  partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente,  una  percentuale  di  diritti di voto esercitabili
nell'assemblea  ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione  al  capitale  od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli negoziati in mercati
regolamentati  o  di  altre  partecipazioni.  Per  i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle  predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte le cessioni effettuate nel
corso  di  dodici  mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi.
Tale  disposizione  si applica dalla data in cui le partecipazioni, i
titoli  ed  i  diritti  posseduti  rappresentano  una  percentuale di
diritti  di  voto  o  di  partecipazione  superiore  alle percentuali
suindicate.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui alla presente
lettera quelle realizzate mediante:
      1)  cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del
comma  2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione
al patrimonio;
      2)  cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo
44  qualora  il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al
25  per  cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di
stipula  del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
      3)  cessione  dei contratti di cui al numero precedente qualora
il  valore  dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare
dei  beni  dell'associante  determinati  in  base  alle  disposizioni
previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;
    c-bis)  le  plusvalenze,  diverse  da  quelle imponibili ai sensi
della  lettera  c),  realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni  e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di
societa'  di  cui  all'articolo  5, escluse le associazioni di cui al
comma  3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche'
di  diritti  o  titoli  attraverso  cui  possono  essere acquisite le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
      1)  cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo
44  qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o
al  25  per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data
di  stipula  del  contratto  secondo  che si tratti di societa' i cui
titoli   sono   negoziati   in   mercati  regolamentati  o  di  altre
partecipazioni;
      2)  cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera precedente
qualora  il  valore  dell'apporto  sia  non superiore al 25 per cento
dell'ammontare  dei  beni  dell'associante  determinati  in base alle
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;
    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di  titoli  non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o  conti  correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad  organismi
d'investimento   collettivo.  Agli  effetti  dell'applicazione  della
presente  lettera  si  considera  cessione  a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
    c-quater)  i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui deriva il diritto o
l'obbligo  di  cedere  od  acquistare a termine strumenti finanziari,
valute,  metalli  preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine  uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a
quotazioni  o  valori  di  strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli  preziosi  o  di  merci  e  ad ogni altro parametro di natura
finanziaria.  Agli  effetti  dell'applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
    c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente  indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero rimborso di crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli  realizzati
mediante   rapporti   attraverso   cui   possono   essere  conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
    d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle  scommesse  organizzati  per il pubblico e i premi derivanti da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in
riconoscimento   di   particolari  meriti  artistici,  scientifici  o
sociali;
    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
    f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
    g) i  redditi  derivanti  dall'utilizzazione  economica  di opere
dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule e
informazioni  relativi  ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale  o  scientifico,  salvo  il disposto della lettera b) del
comma 2 dell'articolo 53;
    h) i  redditi  derivanti  dalla  concessione in usufrutto e dalla
sublocazione  di  beni  immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore    non    si   considerano   fatti   nell'esercizio
dell'impresa,  ma  in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze  realizzate  concorrono  a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
    h-bis)  le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
    i) i  redditi  derivanti  da attivita' commerciali non esercitate
abitualmente;
    l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro  autonomo non
esercitate  abitualmente  o dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere;
    m) le  indennita'  di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi  e  i  compensi  erogati  nell'esercizio  diretto  di attivita'
sportive   dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni  sportive
nazionali,  dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE),  dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi in favore
di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
    n) le   plusvalenze   realizzate   a  seguito  di  trasformazione
eterogenea  di  cui  all'articolo  171,  comma  2,  ove  ricorrono  i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
  1-bis. ......
  1-ter. ......
  1-quater. ......

                              Art. 68.
                             Plusvalenze

  1.  Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti  nel  periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di  costruzione  del  bene  ceduto,  aumentato  di  ogni  altro costo
inerente al bene medesimo.
  2.  Per  i  terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67
acquistati  oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o
delle  opere  si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto   anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi  acquisiti
gratuitamente  e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente  sono  determinati tenendo conto del valore normale del
terreno  alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a   quella   di  inizio  della  costruzione.  Il  costo  dei  terreni
suscettibili  d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma  1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di acquisto
aumentato  di  ogni  altro  costo  inerente,  rivalutato in base alla
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  e  impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di
valore  degli  immobili.  Per  i  terreni  acquistati  per effetto di
successione  o  donazione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato  nelle  relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro  costo successivo
inerente,  nonche'  dell'imposta  comunale  sull'incremento di valore
degli immobili e di successione.
  3.  Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
67,   per   il   40  per  cento  del  loro  ammontare,  sono  sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se  le  minusvalenze  sono  superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata   in  deduzione,  fino  a  concorrenza  del  40  per  cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il  quarto,  a  condizione  che  sia indicata nella dichiarazione dei
redditi  relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono
state realizzate.
  4.  Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente
alla  formazione  del  reddito  imponibile le plusvalenze di cui alla
lettera  c) del comma 1 dell'articolo 67 se relative a partecipazioni
in   societa'  residenti  in  paesi  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato  di  cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo l'avvenuta
dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio  dell'interpello secondo le
modalita'  del  comma  5,  lettera b), dello stesso articolo 167, del
rispetto  delle  condizioni  indicate  nella  lettera  c) del comma 1
dell'articolo 87.
  5.  Le  plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1
dell'articolo   67   sono   sommate   algebricamente   alle  relative
minusvalenze,  nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
c-quater)  e  alle  plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies)  del  comma  1  dello stesso articolo 67; se l'ammontare
complessivo   delle   minusvalenze   e  delle  perdite  e'  superiore
all'ammontare  complessivo  delle  plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza  puo'  essere  portata  in deduzione, fino a concorrenza,
dalle  plusvalenze  e  dagli  altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
successivi  ma  non  oltre  il  quarto, a condizione che sia indicata
nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
  6.  Le  plusvalenze  indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma  1  dell'articolo  67  sono  costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati  ed  il  costo  od  il  valore  di acquisto assoggettato a
tassazione,  aumentato  di  ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa  l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
interessi  passivi.  Nel  caso di acquisto per successione, si assume
come  costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli
effetti  dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da
tale   imposta,  il  valore  normale  alla  data  di  apertura  della
successione.  Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo
il  costo  del  donante.  Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite  sulla  base  di  aumento  gratuito  del  capitale il costo
unitario  e'  determinato  ripartendo  il costo originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni  nelle  societa' indicate dall'articolo 5, il costo e'
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal  costo  si  scomputano,  fino  a  concorrenza  dei  redditi  gia'
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute
a  termine  si  assume  come costo il valore della valuta al cambio a
pronti  vigente  alla  data  di stipula del contratto di cessione. Il
costo  o  valore  di acquisto e' documentato a cura del contribuente.
Per  le  valute  estere  prelevate  da  depositi e conti correnti, in
mancanza  della  documentazione  del  costo,  si assume come costo il
valore  della  valuta  al minore dei cambi mensili accertati ai sensi
dell'articolo   110,  comma  9,  nel  periodo  d'imposta  in  cui  la
plusvalenza  e'  realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
  7.   Agli   effetti   della   determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze:
    a) dal  corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche'
dal  costo  o  valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati   ma   non  riscossi,  diversi  da  quelli  derivanti  dalla
partecipazione  in  societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa';
    b) qualora  vengano  superate le percentuali di diritti di voto o
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
67,  i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel
quale   si   e'   verificato  il  superamento  delle  percentuali  si
considerano percepiti in tale periodo;
    c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
    d) per  le  cessioni  di  metalli  preziosi,  in  mancanza  della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
    e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei   rapporti   indicati   nella  lettera  c-quater),  del  comma  1
dell'articolo  67,  il  corrispettivo  e'  costituito  dal  prezzo di
cessione,  eventualmente  aumentato  o  diminuito  dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
    f) nei   casi   di  dilazione  o  rateazione  del  pagamento  del
corrispettivo  la  plusvalenza  e'  determinata  con riferimento alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta.
  8.   I   redditi   di  cui  alla  lettera  c-quater)  del  comma  1
dell'articolo   67,   sono   costituiti  dalla  somma  algebrica  dei
differenziali  positivi  o  negativi, nonche' degli altri proventi od
oneri,  percepiti  o  sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e
degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6
e  7.  I  premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia  stata  chiusa  anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il
reddito  nel  periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero
scade  il  termine  stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito
dell'esercizio  dell'opzione  siano  cedute  le attivita' di cui alle
lettere  c),  c-bis)  o  c-ter),  dell'articolo  67, i premi pagati o
riscossi   concorrono   alla   determinazione   delle  plusvalenze  o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze  derivanti  dalla cessione a titolo oneroso di merci non
concorrono  a  formare  il  reddito, anche se la cessione e' posta in
essere  in  dipendenza  dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
  9.  Le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla lettera
c-quinquies)  del  comma  1  dell'articolo  67, sono costituiti dalla
differenza  positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od
il  valore  normale  dei  beni  rimborsati  ed i corrispettivi pagati
ovvero  le  somme  corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla
loro   produzione,   con  esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
corrispettivo  percepito  e  dalla  somma  rimborsata si scomputano i
redditi  di  capitale  derivanti  dal rapporto ceduto maturati ma non
riscossi  nonche'  i  redditi  di  capitale  maturati  a  favore  del
creditore  originario  ma  non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7.

                              Art. 69.
                     Premi vincite ed indennita'
                        ....................

                              Art. 70.
                     Redditi di natura fondiaria
                        ....................

                              Art. 71.
                            Altri redditi
                        ....................

                              Titolo II
                 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

                               Capo I
              Soggetti passivi e disposizioni generali

                              Art. 72.
                      Presupposto dell'imposta


  1.  Presupposto  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e' il
possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell'articolo 6.

                              Art. 73.
                          Soggetti passivi

  1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
    a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per  azioni, le
societa'  a  responsabilita'  limitata,  le societa' cooperative e le
societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
    b) gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel  territorio  dello  Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
    c) gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel  territorio  dello  Stato,  che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
    d) le  societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
    2.  Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e
c)  del  comma  1,  si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le
associazioni  non  riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il  presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra  le  societa'  e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono
comprese  anche  le societa' e le associazioni indicate nell'articolo
5.
  3.  Ai  fini  delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa'  e  gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato.
  4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  residente  e'
determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,
se  esistenti  in  forma  di  atto  pubblico  o  di scrittura privata
autenticata   o   registrata.   Per  oggetto  principale  si  intende
l'attivita'  essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
  5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme,  l'oggetto  principale  dell'ente  residente e' determinato in
base  all'attivita'  effettivamente  esercitata  nel territorio dello
Stato;  tale  disposizione  si  applica  in  ogni  caso agli enti non
residenti.

                              Art. 74.
                       Stato ed enti pubblici

  1.  Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento  autonomo,  anche  se dotati di personalita' giuridica, i
comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le  associazioni e gli enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta.
  2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:
    a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
    b)   l'esercizio  di  attivita'  previdenziali,  assistenziali  e
sanitarie  da  parte  di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine, comprese le aziende sanitarie locali.

                              Art. 75.
                           Base imponibile

   1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato
secondo  le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa'
e  gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73,
del  capo  III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e
dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla
lettera d).
  2.  Le  societa'  residenti  di  cui  alla  lettera  a) del comma 1
dell'articolo  73  e  quelle  non  residenti  di  cui alla lettera d)
possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.

                              Art. 76.
                          Periodo d'imposta

  1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde   una   obbligazione  tributaria  autonoma  salvo  quanto
stabilito negli articoli 80 e 84.
  2.  Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di
gestione  della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge o
dall'atto  costitutivo.  Se  la  durata  dell'esercizio  o periodo di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata  in  due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.
  3.  Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi
i  redditi  di  cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati
alla  durata  di  esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e
107, commi 1 e 2.

                              Art. 77.
                        Aliquota dell'imposta

  1.  L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo  netto con
l'aliquota del 33 per cento.

                              Art. 78.
                   Detrazione d'imposta per oneri

  1.  Dall'imposta  lorda  si  detrae  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare  un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti
di  cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti
nei  quali  vi  sia  una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
negoziati  in  mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti,  ovvero  ne  siano  controllati  o  siano controllati dalla
stessa  societa'  o  ente  che controlla i soggetti medesimi, nonche'
dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

                              Art. 79.
                       Scomputo degli acconti

  1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e
le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta
a  norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo.
  2.  Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  all'articolo  1  del  decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel  quale  i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo  ancorche'  non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta.   L'importo  da  scomputare  e'  calcolato  in  proporzione
all'ammontare  degli  interessi  e  altri  proventi  che concorrono a
formare il reddito.

                              Art. 80.
                 Riporto o rimborso delle eccedenze
  1.  Se  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  delle
ritenute  d'acconto  e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto,  a  sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza  in diminuzione
dell'imposta  relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare
la  stessa  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

                               Capo II
             Determinazione della base imponibile delle
             societa' e degli enti commerciali residenti
                              Sezione I
                Determinazione della base imponibile

                              Art. 81.
                         Reddito complessivo

  1.  Il  reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali
di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1 dell'articolo 73, da
qualsiasi  fonte  provenga,  e'  considerato  reddito d'impresa ed e'
determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

                              Art. 82.
           Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

  1.  Alle  plusvalenze  imponibili  relative  alle  azioni  o  quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo
comma,  e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  si  applicano  le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.

                              Art. 83.
               Determinazione del reddito complessivo

  1.  Il  reddito  complessivo  e' determinato apportando all'utile o
alla  perdita  risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso   nel  periodo  d'imposta,  le  variazioni  in  aumento  o  in
diminuzione  conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione.

                              Art. 84.
                        Riporto delle perdite

  1.  La  perdita  di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata   in   diminuzione   del   reddito  dei  periodi  d'imposta
successivi,  ma  non  oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza  nel  reddito  imponibile di ciascuno di essi. La perdita e'
diminuita  dei  proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo  87,  per  la  parte  del  loro  ammontare  che eccede i
componenti  negativi  non  dedotti  ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi  5  e  6.  Detta differenza potra' tuttavia essere computata in
diminuzione  del  reddito  complessivo  in  misura tale che l'imposta
corrispondente  al reddito imponibile risulti compensata da eventuali
crediti  di  imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
  2.  Le  perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono,
con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione
del  reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun
limite di tempo.
  3.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza   delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto  nelle
assemblee  ordinarie  del  soggetto  che  riporta  le  perdite  venga
trasferita  o  comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e,   inoltre,   venga  modificata  l'attivita'  principale  in  fatto
esercitata  nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  momento  del trasferimento od
acquisizione  ovvero  nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
    a) le  partecipazioni  siano  acquisite  da  societa' controllate
dallo  stesso  soggetto  che  controlla  il  soggetto  che riporta le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
    b) le  partecipazioni  siano  relative a societa' che nel biennio
precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno  avuto  un  numero di
dipendenti  mai  inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino   un   ammontare   di   ricavi  e  proventi  dell'attivita'
caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui  all'articolo 2425 del
codice  civile,  superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori.

                              Art. 85.
                               Ricavi

  1. Sono considerati ricavi:
    a) i  corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi  alla  cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di  semilavorati  e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
    c) i   corrispettivi   delle   cessioni  di  azioni  o  quote  di
partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da titoli, al capitale di
societa'  ed  enti  di  cui  all'articolo  73,  che non costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da  quelle  cui  si  applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al   cui   scambio   e'   diretta  l'attivita'  dell'impresa.  Se  le
partecipazioni  sono  nelle  societa'  o enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
    d) i   corrispettivi   delle  cessioni  di  strumenti  finanziari
similari  alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed
enti  di  cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie,  diversi  da  quelli  cui  si applica l'esenzione di cui
all'articolo  87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa;
    e) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e
d)  precedenti  che  non  costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche  se  non  rientrano  fra  i  beni  al  cui  scambio  e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
    f) le  indennita'  conseguite  a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere;
    g) i  contributi  in  denaro,  o  il valore normale di quelli, in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
    h) i  contributi  spettanti  esclusivamente  in conto esercizio a
norma di legge.
  2.  Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di
cui  al  comma  1  assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
  3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c),
d)  ed  e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio.

                              Art. 86.
                      Plusvalenze patrimoniali

  1.  Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati  nel  comma  1  dell'articolo  85,  concorrono  a formare il
reddito:
    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
    b) se  sono  realizzate  mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
    c) se  i  beni  vengono assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 1 la
plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza fra il corrispettivo o
l'indennizzo  conseguito,  al  netto degli oneri accessori di diretta
imputazione,  e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante  cessione  a  titolo
oneroso.   Se   il   corrispettivo   della   cessione  e'  costituito
esclusivamente  da  beni  ammortizzabili,  anche  se  costituenti  un
complesso   o  ramo  aziendale,  e  questi  vengono  complessivamente
iscritti  in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni  ceduti,  si  considera  plusvalenza  soltanto  il conguaglio in
denaro eventualmente pattuito.
  3.  Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza
e'  costituita  dalla differenza tra il valore normale e il costo non
ammortizzato dei beni.
  4.   Le  plusvalenze  realizzate,  diverse  da  quelle  di  cui  al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state  realizzate  ovvero,  se  i  beni  sono  stati posseduti per un
periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  o  a  un anno per le societa'
sportive  professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in quote
costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi, ma non oltre il
quarto.  La  predetta  scelta  deve risultare dalla dichiarazione dei
redditi;  se  questa  non  e'  presentata  la  plusvalenza concorre a
formare  il  reddito  per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e'
stata  realizzata.  Per  i  beni  che  costituiscono immobilizzazioni
finanziarie,  diverse  da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni  dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i
beni acquisiti in data piu' recente.
  5.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di concordato
preventivo  non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze
dei  beni,  comprese  quelle  relative  alle rimanenze e il valore di
avviamento.

                              Art. 87.
                         Plusvalenze esenti

  1.  Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo
86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni
in  societa'  ed  enti  indicati nell'articolo 5, escluse le societa'
semplici  e  gli  enti  alle  stesse  equiparate, e nell'articolo 73,
comprese   quelle   non  rappresentate  da  titoli,  con  i  seguenti
requisiti:
    a) ininterrotto  possesso  dal  primo  giorno del dodicesimo mese
precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  considerando  cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
    b) classificazione   nella   categoria   delle   immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
    c) residenza  fiscale  della  societa' partecipata in uno Stato o
territorio  diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto  ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o,
alternativamente,  l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera b), dello
stesso   articolo 167,   che   dalle  partecipazioni  non  sia  stato
conseguito,  sin  dall'inizio  del  periodo di possesso, l'effetto di
localizzare  i  redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
    d) esercizio  da  parte  della societa' partecipata di un'impresa
commerciale  secondo  la  definizione  di  cui all'articolo 55. Senza
possibilita'  di  prova contraria si presume che questo requisito non
sussista  relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta  l'attivita'  dell'impresa,  dagli  impianti e dai fabbricati
utilizzati  direttamente  nell'esercizio  d'impresa.  Si  considerano
direttamente   utilizzati   nell'esercizio   d'impresa  gli  immobili
concessi  in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
  2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e d), devono
sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del  realizzo,  almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi  previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86,
commi  1  e  2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle
azioni  ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b).
  4.  Fermi  rimanendo  quelli  di  cui  alle lettere a), b) e c), il
requisito  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma 1 non rileva per le
partecipazioni  in  societa'  i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di   vendita   si   applica  l'esenzione  di  cui  ai  commi  1  e  3
indipendentemente  dal verificarsi del requisito di cui alla predetta
lettera d).
  5.  Per  le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in
via  esclusiva  o  prevalente  nell'assunzione  di  partecipazioni, i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle
societa'  indirettamente  partecipate  e  si  verificano  quando tali
requisiti    sussistono   nei   confronti   delle   partecipate   che
rappresentano  la  maggior  parte  del  valore del patrimonio sociale
della partecipante.
  6.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  47, comma 5, alle somme ed al
valore  normale  dei  beni  ricevuti  a  titolo di ripartizione delle
riserve  ivi  previste  per la parte che eccede il valore fiscalmente
riconosciuto  della  partecipazione  si  applica  quanto previsto nei
precedenti commi.
  7.  Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al
presente  articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi
precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni
ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui
all'articolo 47,  comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.

                              Art. 88.
                        Sopravvenienze attive

  1.  Si  considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi
conseguiti  a  fronte  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
passivita'  iscritte  in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri  proventi  conseguiti  per  ammontare superiore a quello che ha
concorso  a  formare  il  reddito  in precedenti esercizi, nonche' la
sopravvenuta  insussistenza  di  spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
  2.   Se   le  indennita'  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo  86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello
che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti  esercizi,
l'eccedenza  concorre  a  formare  il reddito a norma del comma 4 del
detto articolo.
  3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
    a) le  indennita'  conseguite  a titolo di risarcimento, anche in
forma  assicurativa,  di  danni  diversi  da  quelli considerati alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
    b) i  proventi  in  denaro  o  in  natura  conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
g)  e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili  indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali  proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono  stati  incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati  incassati  e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve  le  agevolazioni  connesse  alla realizzazione di investimenti
produttivi   concesse   nei  territori  montani  di  cui  alla  legge
31 gennaio  1994,  n.  97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano  contributi  o  liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato,  dalle  Regioni  e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione   e   manutenzione  straordinaria  ed  ordinaria  di
immobili  di  edilizia  residenziale  pubblica concessi agli Istituti
autonomi  per  le  case popolari, comunque denominati, nonche' quelli
erogati   alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  e  di
abitazione   per  la  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
  4.  Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli  enti  di  cui  all'articolo  73,  comma 1, lettere a) e b), dai
propri  soci  e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei
debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o
per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato
in partecipazione.
  5.  In  caso  di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

                              Art. 89.
                       Dividendi ed interessi

  1.  Per  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'
semplici,  in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
  2.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione,  anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle
societa'  ed  enti  di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
non  concorrono  a  formare  il  reddito  dell'esercizio  in cui sono
percepiti  in  quanto  esclusi  dalla  formazione  del  reddito della
societa'  o  dell'ente  ricevente  per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare.   La  stessa  esclusione  si  applica  alla  remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma
9,  lettera  b),  e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di
cui  all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti
correlate, anche in sede di accertamento.
  3.  Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2,
lettera  b),  la  stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili
distribuiti dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma
1,  lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a
regime   fiscale   privilegiato   di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato ai sensi dell'articolo 167,
comma  4,  o  se  ivi  residenti  relativamente  ai  quali, a seguito
dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita'  del comma 5,
lettera  b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
  4.  Si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove
compatibili.
  5.  Se  la  misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
  6.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
"pronti  contro  termine"  che  prevedono  l'obbligo  di  rivendita a
termine  dei  titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario
per  l'ammontare  maturato  nel  periodo  di durata del contratto. La
differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello
a  termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione  nel  periodo  di  durata  del  contratto, concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
  7.  Per  i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate  in  conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per
servizi  resi  intrattenuti  tra  aziende  e  istituti di credito, si
considerano  maturati anche gli interessi compensati a norma di legge
o di contratto.

                              Art. 90.
                        Proventi immobiliari

  1.  I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali
per  l'esercizio  dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il
reddito  nell'ammontare  determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e
a   norma  dell'articolo  70  per  quelli  situati  all'estero.  Tale
disposizione  non  si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei
terreni  derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'  agricole di cui
all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
  2.  Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi relativi ai beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

                              Art. 91.
  Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

  1. Non concorrono alla formazione del reddito:
    a) i   proventi   dei   cespiti   che   fruiscono   di  esenzione
dall'imposta;
    b) i  proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva;
    c) in   caso   di   riduzione   del   capitale  sociale  mediante
annullamento  di  azioni  proprie,  acquistate  in  attuazione  della
relativa  deliberazione  o  precedentemente, la differenza positiva o
negativa  tra  il  costo  delle  azioni annullate e la corrispondente
quota del patrimonio netto;
    d) i  sopraprezzi  di  emissione  delle  azioni  o  quote  e  gli
interessi  di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote.

                              Art. 92.
                     Variazioni delle rimanenze

  1.   Le   variazioni  delle  rimanenze  finali  dei  beni  indicati
all'articolo  85,  comma  1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze
iniziali,  concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine
le  rimanenze  finali,  la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici  o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non
inferiore  a  quello  che  risulta  raggruppando  i beni in categorie
omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore  non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
  2.  Nel  primo  esercizio  in  cui si verificano, le rimanenze sono
valutate  attribuendo  ad  ogni  unita'  il  valore  risultante dalla
divisione  del  costo  complessivo  dei  beni  prodotti  e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
  3.  Negli  esercizi  successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata  rispetto  all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate  a  norma  del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte per
esercizi  di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione
si  imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal piu' recente.
  4.  Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con
il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o
con  varianti  di  quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono
assunte  per  il  valore  che  risulta  dall'applicazione  del metodo
adottato.
  5.   Se  in  un  esercizio  il  valore  unitario  medio  dei  beni,
determinato  a  norma  dei  commi  2,  3  e 4, e' superiore al valore
normale  medio  di  essi  nell'ultimo  mese dell'esercizio, il valore
minimo  di  cui  al  comma  1,  e' determinato moltiplicando l'intera
quantita'  dei  beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
per  il  valore  normale.  Per le valute estere si assume come valore
normale   il   valore   secondo  il  cambio  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio.   Il   minor  valore  attribuito  alle  rimanenze  in
conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi  successivi  sempre  che le rimanenze non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
  6.  I  prodotti  in  corso  di  lavorazione e i servizi in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese
sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo
93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
  7.  Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal
contribuente   costituiscono  le  esistenze  iniziali  dell'esercizio
successivo.
  8.  Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano
le  rimanenze  delle  merci  con il metodo del prezzo al dettaglio si
tiene  conto  del  valore  cosi'  determinato  anche  in  deroga alla
disposizione  del  comma  1, a condizione che nella dichiarazione dei
redditi  o  in  apposito  allegato  siano  illustrati  i criteri e le
modalita'   di   applicazione   del  detto  metodo,  con  riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

                              Art. 93.
          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

    1.  Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e
servizi  pattuiti  come  oggetto  unitario  e con tempo di esecuzione
ultrannuale,  rispetto  alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il  reddito  dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, che
costituiscono  esistenze  iniziali  dell'esercizio  successivo,  sono
assunte   per   il  valore  complessivo  determinato  a  norma  delle
disposizioni  che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
  2.  La  valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle   maggiorazioni   di   prezzo   richieste  in  applicazione  di
disposizioni  di  legge  o  di  clausole contrattuali si tiene conto,
finche'  non  siano  state  definitivamente  stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta  da  stati  di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
    3.  Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere ridotto
per  rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non
superiore  al  2  per  cento. Per le opere, le forniture ed i servizi
eseguiti  all'estero,  se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non
residenti,  la  misura  massima  della  riduzione e' elevata al 4 per
cento.
  4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono  tra  i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di   liquidazione   parziale,  e'  limitata  alla  parte  non  ancora
liquidata.  Ogni  successiva variazione dei corrispettivi e' imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
  5.  In  deroga  alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze  al  costo  e  imputando  i corrispettivi all'esercizio nel
quale  sono  consegnate  le opere o ultimati i servizi e le forniture
possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del  reddito;
l'autorizzazione  ha  effetto  a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui e' rilasciata.
  6.   Alla   dichiarazione   dei   redditi   deve  essere  allegato,
distintamente  per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto
recante  l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita'
e  della  residenza  del  committente, della scadenza prevista, degli
elementi  tenuti  a  base  per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.
  7.  Per  i  contratti  di  cui al presente articolo i corrispettivi
pattuiti  in  valuta  estera  non ancora riscossi si considerano come
crediti ancorche' non risultanti in bilancio.

                              Art. 94.
                       Valutazione dei titoli

  1.  I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed
e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni  dell'articolo  92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto
stabilito nei seguenti commi.
    2.  Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di
"pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita  a  termine  dei  titoli,  non determinano variazioni delle
rimanenze dei titoli.
    3.  Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
  4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per
la  valutazione  dei  titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera
e); a tal fine il valore minimo e' determinato:
    a) per  i  titoli  negoziati in mercati regolamentati, in base ai
prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla
media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati  nell'ultimo  mese.  Non  si
applica,  comunque,  l'articolo  109,  comma  4,  lettera b), secondo
periodo;
    b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9,
comma 4, lettera c).
  5.  In  caso  di  aumento  del  capitale  della  societa' emittente
mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il numero delle azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute
in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria  e  il  valore  unitario  si  determina, per ciascuna voce,
dividendo  il  costo  complessivo  delle azioni gia' possedute per il
numero complessivo delle azioni.
  6.  L'ammontare  dei  versamenti  fatti  a fondo perduto o in conto
capitale  alla  societa'  dai propri soci o della rinuncia ai crediti
nei  confronti della societa' dagli stessi soci, si aggiunge al costo
dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c),
in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria;  la  stessa  disposizione  vale relativamente agli apporti
effettuati  dei  detentori  di  strumenti  finanziari assimilati alle
azioni.
  7.  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la
valutazione  delle  quote  di  partecipazione in societa' ed enti non
rappresentate  da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera
c).

                              Art. 95.
                   Spese per prestazioni di lavoro

  1.  Le  spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione  del  reddito  comprendono  anche  quelle sostenute in
denaro  o  in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.
  2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese  relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o   a  servizi  di  alloggio  destinati  a  dipendenti  in  trasferta
temporanea.  I  canoni  di  locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione  dei  fabbricati  concessi  in  uso  ai  dipendenti sono
deducibili  per  un  importo  non  superiore a quello che costituisce
reddito  per  i  dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4,
lettera  c).  Qualora  i  fabbricati  di  cui  al primo periodo siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui  prestano
l'attivita',   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica  il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili.
  3.  Le  spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute  per  le trasferte
effettuate  fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e
dai  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
sono  ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore
ad  euro  180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le
trasferte  all'estero.  Se  il  dipendente o il titolare dei predetti
rapporti  sia  stato  autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprieta'  ovvero  noleggiato  al  fine di essere utilizzato per una
specifica    trasferta,    la    spesa    deducibile   e'   limitata,
rispettivamente,  al  costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio
relative  ad  autoveicoli  di  potenza  non  superiore  a  17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
  4.  Le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di merci, in luogo
della  deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione
alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale,  possono  dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno,
elevate  a  euro  95,80  per  le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
  5.  I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti
di  cui  all'articolo  72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in
cui  sono  corrisposti;  quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli  utili,  anche  spettanti  ai  promotori  e soci fondatori, sono
deducibili anche se non imputati al conto economico.
  6.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  109, comma 9,
lettera  b)  le  partecipazioni  agli  utili  spettanti ai lavoratori
dipendenti,  e  agli  associati  in  partecipazione sono computate in
diminuzione     del    reddito    dell'esercizio    di    competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

                              Art. 96.
                          Interessi passivi

  1.  La  quota  di interessi passivi che residua dopo l'applicazione
delle  disposizioni  di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per
la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra l'ammontare dei ricavi e
degli   altri   proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
    a) non  si  tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a
norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo   di   imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  e  dei  saldi  di
rivalutazione  monetaria  che  per disposizione di legge speciale non
concorrono a formare il reddito;
    b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano  per  la  sola  parte  che  eccede i relativi costi e senza
tenere conto delle rimanenze;
    c) le  plusvalenze  realizzate si computano per l'ammontare che a
norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
    d) le  plusvalenze  di  cui  all'articolo 87, si computano per il
loro intero ammontare;
    e) gli   interessi  di  provenienza  estera  ed  i  dividendi  si
computano  per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso
alla formazione del reddito;
    f) i  proventi  immobiliari  di  cui all'articolo 90 si computano
nella misura ivi stabilita;
    g) le  rimanenze  di  cui  agli articoli 92 e 93 si computano nei
limiti degli incrementi formati nell'esercizio.
  3.  Se  nell'esercizio  sono  stati  conseguiti  interessi  o altri
proventi  esenti  da  imposta  derivanti  da obbligazioni pubbliche o
private  sottoscritte,  acquistate  o ricevute in usufrutto o pegno a
decorrere  dal  28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente
dai  titoli  a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non
sono   ammessi   in   deduzione  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
complessivo  degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che  eccedono  tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2
ma   senza   tenere   conto,  ai  fini  del  rapporto  ivi  previsto,
dell'ammontare  degli  interessi  e  proventi esenti corrispondente a
quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

                              Art. 97.
                        Pro rata patrimoniale

  1.  Nel  caso  in  cui alla fine del periodo d'imposta il valore di
libro  delle  partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del
patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua
dopo  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 98, al
netto   degli   interessi   attivi,  e'  indeducibile  per  la  parte
corrispondente   al   rapporto   fra  tale  eccedenza  ed  il  totale
dell'attivo   patrimoniale  ridotto  dello  stesso  patrimonio  netto
contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata
ai  sensi  del periodo precedente e' ridotta in misura corrispondente
alla  quota  imponibile  dei dividendi percepiti relativi alle stesse
partecipazioni di cui all'articolo 87.
  2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
    a) il   patrimonio   netto   contabile,   comprensivo  dell'utile
dell'esercizio,  e' rettificato in diminuzione con gli stessi criteri
di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
    b) non rilevano:
      1)  le  partecipazioni  in  societa'  il  cui  reddito concorre
insieme  a  quello della partecipante alla formazione dell'imponibile
di  gruppo  di  cui  alle  sezioni  II e III del presente capo, salvo
quanto  previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera
a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;
      2)  quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai soci anche
per  effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso
in  cui  entro  il  terzo  anno  successivo  all'acquisto  avvenga la
cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e' rettificato
in  aumento  dell'importo  corrispondente  a  quello  degli interessi
passivi  dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione
di cui al primo periodo.

                              Art. 98.
     Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

  1.  La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4,
direttamente  o  indirettamente  erogati  o  garantiti  da  un  socio
qualificato  o  da  una sua parte correlata, computata al netto della
quota  di  interessi  indeducibili  in  applicazione dell'articolo 3,
comma  115  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' indeducibile dal
reddito  imponibile  qualora  il  rapporto  tra  la consistenza media
durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la
quota  di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo
e  delle  sue  parti  correlate,  aumentato degli apporti di capitale
effettuati  dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione
dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,  comma 9, lettera b), sia
superiore a quello di quattro a uno.
  2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
    a) l'ammontare  complessivo  dei  finanziamenti di cui al comma 4
non  eccede  quattro  volte il patrimonio netto contabile determinato
con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
    b) il   contribuente   debitore  fornisce  la  dimostrazione  che
l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e' giustificato dalla
propria  esclusiva  capacita'  di  credito e che conseguentemente gli
stessi  sarebbero  stati  erogati  anche da terzi indipendenti con la
sola garanzia del patrimonio sociale.
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
    a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per
la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al
comma 1;
    b) si   considerano  parti  correlate  al  socio  qualificato  le
societa' da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile  e  se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5,
comma 5;
    c) il socio e' qualificato quando:
      1.   direttamente   o   indirettamente   controlla   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
      2.  partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una
percentuale  pari  o  superiore  al 25 per cento, alla determinazione
della  quale  concorrono  le  partecipazioni  detenute  da  sue parti
correlate.  Non  si  considerano  soci  qualificati i soggetti di cui
all'articolo 74;
    d) ai  finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si
aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
    e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato
e  di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile,
cosi' come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente,
comprensivo   dell'utile  dello  stesso  esercizio  non  distribuito,
rettificato in diminuzione per tenere conto:
      1)  dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad
obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
      2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
      3)  delle  perdite  subite nella misura in cui entro la data di
approvazione  del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a
quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del
patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di
conferimenti in danaro o in natura;
      4)  del  valore  di  libro o, se minore del relativo patrimonio
netto  contabile,  delle  partecipazioni  in  societa'  controllate e
collegate  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettera a) e di cui
all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;
    f) la  consistenza  media  dei finanziamenti di cui al comma 4 si
determina  sommando  il  relativo  ammontare complessivo esistente al
termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma
per  il  numero  dei  giorni  del periodo stesso. Non concorrono alla
determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati
o  garantiti  dai  soci  qualificati  o  da  sue  parti  correlate  a
condizione  che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia
superiore  al  tasso  ufficiale di riferimento maggiorato di un punto
percentuale;
    g) la  remunerazione  dei  finanziamenti  eccedenti  e' calcolata
applicando  agli  stessi  il tasso che corrisponde al rapporto tra la
remunerazione  complessiva  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  4
maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.
  4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a)
del  comma  1  rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio
qualificato  o  da  sue  parti  correlate  intendendo per tali quelli
derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di
natura finanziaria.
  5.  Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non
rilevano   i   finanziamenti  assunti  nell'esercizio  dell'attivita'
bancaria  o dell'attivita' svolta dai soggetti indicati nell'articolo
1  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 87, con esclusione
delle   societa'   che  esercitano  in  via  esclusiva  o  prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni.
  6.  Si  intendono  garantiti  dal  socio o da sue parti correlate i
debiti  assistiti  da garanzie reali, personali e di fatto fornite da
tali  soggetti  anche  mediante  comportamenti ed atti giuridici che,
seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia,
ottengono lo stesso effetto economico.
  7.  Il  presente  articolo  non  si  applica ai contribuenti il cui
volume  di  ricavi  non  supera le soglie previste per l'applicazione
degli  studi  settore.  Si  applica,  in ogni caso, alle societa' che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni.

                              Art. 99.
                    Oneri fiscali e contributivi

  1.  Le  imposte  sui  redditi  e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa,  anche  facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
  2.  Gli  accantonamenti  per  imposte  non  ancora  definitivamente
accertate  sono  deducibili  nei limiti dell'ammontare corrispondente
alle  dichiarazioni  presentate,  agli  accertamenti  o provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
  3.  I  contributi  ad  associazioni  sindacali  e di categoria sono
deducibili  nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in    cui    sono   dovuti,   in   base   a   formale   deliberazione
dell'associazione.

                              Art. 100.
                      Oneri di utilita' sociale

  1.  Le  spese  relative  ad  opere  o  servizi  utilizzabili  dalla
generalita'  dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute   per   specifiche  finalita'  di  educazione,  istruzione,
ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili
per   un   ammontare   complessivo  non  superiore  al  5  per  mille
dell'ammontare  delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
  2. Sono inoltre deducibili:
    a) le  erogazioni  liberali  fatte a favore di persone giuridiche
che  perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi,
le  donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
g),  per  un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
    b) le  erogazioni  liberali  fatte a favore di persone giuridiche
aventi  sede  nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita'
di   ricerca  scientifica,  per  un  ammontare  complessivamente  non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
    c) le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore di universita' e di
istituti    di    istruzione    universitaria,   per   un   ammontare
complessivamente  non  superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
    d) le  erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per
la  radiodiffusione  sonora  a carattere comunitario per un ammontare
complessivo  non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
    e) le  spese  sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione  o  restauro  delle  cose  vincolate  ai sensi del decreto
legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490  e del decreto del Presidente
della   Repubblica   30 settembre   1963,   n.   1409,  nella  misura
effettivamente  rimasta  a  carico. La necessita' delle spese, quando
non   siano  obbligatorie  per  legge,  deve  risultare  da  apposita
certificazione   rilasciata   dalla   competente  soprintendenza  del
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, previo accertamento
della  loro  congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia  del  territorio.  La  deduzione  non  spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione  per i beni e le attivita' culturali, di mancato
assolvimento  degli  obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e  mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione  per  i beni e le attivita' culturali da' immediata
comunicazione  al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle
violazioni   che  comportano  la  indeducibilita'  e  dalla  data  di
ricevimento  della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
    f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o  istituzioni  pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di  studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione  o  il  restauro  delle  cose indicate nell'articolo 2 del
decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  e  nel decreto del
Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le   erogazioni  effettuate  per  l'organizzazione  di  mostre  e  di
esposizioni,   che   siano   di  rilevante  interesse  scientifico  o
culturale,  delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi e le ricerche
eventualmente  a  tal  fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
studi  e  le  ricerche  devono  essere autorizzati, previo parere del
competente  comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni
culturali  e  ambientali,  dal  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali,  che  dovra'  approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce
i  tempi  necessari  affinche'  le  erogazioni  fatte  a favore delle
associazioni  legalmente  riconosciute,  delle  istituzioni  e  delle
fondazioni  siano  utilizzate  per gli scopi preindicati, e controlla
l'impiego  delle  erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola volta. Le
erogazioni   liberali   non   integralmente  utilizzate  nei  termini
assegnati,  ovvero  utilizzate  non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
    g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2  per  cento  del  reddito  d'impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute   che  senza  scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente
attivita'  nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle strutture
esistenti,   nonche'   per  la  produzione  nei  vari  settori  dello
spettacolo.  Le  erogazioni  non  utilizzate  per  tali finalita' dal
percipiente  entro  il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
    h) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
2.065,83  euro  o  al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a
favore  delle  ONLUS,  nonche'  le iniziative umanitarie, religiose o
laiche,   gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti
individuati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  i-bis),  nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
    i) le   spese  relative  all'impiego  di  lavoratori  dipendenti,
assunti  a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate   a  favore  di  ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille
dell'ammontare  complessivo  delle  spese  per  prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
    l) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
1.549,37  euro  o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a
favore  di  associazioni  di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
    m) le  erogazioni  liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni,  degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o istituzioni
pubbliche,  di  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per   lo   svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e  per  la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello  spettacolo.  Il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali
individua  con  proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti  e  le  categorie  di soggetti che possono beneficiare delle
predette  erogazioni  liberali;  determina, a valere sulla somma allo
scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto
beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di informazione da parte dei
soggetti  erogatori  e  dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello   di  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate,  l'elenco  dei
soggetti  erogatori  e  l'ammontare delle erogazioni liberali da essi
effettuate.  Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate  abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata,
i  singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore  della  quota  assegnata  dal  Ministero  per  i  beni  e le
attivita'  culturali  versano all'entrata dello Stato un importo pari
al 37 per cento della differenza;
    n) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e   regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela  speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale  e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private  indicate  nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per  sostenere  attivita'  di  conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca  e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle  finalita' di
interesse   generale  cui  corrispondono  tali  ambiti  protetti.  Il
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio individua con
proprio  decreto,  periodicamente,  i  soggetti  e  le  categorie  di
soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata,  le quote
assegnate  a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo  scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che
abbiano  ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  versano
all'entrata  dello  Stato  un  importo  pari  al  37  per cento della
differenza;
    o) le  erogazioni  liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni   e   di  associazioni  legalmente  riconosciute,  per  la
realizzazione  di  programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita'  autorizzate  dal  Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28 agosto   1997,   n.  281,  i  soggetti  che  possono
beneficiare  delle  predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
indicate,   l'ammontare   delle  erogazioni  deducibili  per  ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della  salute  vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle  entrate,  l'elenco  dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
  3.  Alle  erogazioni  liberali  in  denaro di enti o di istituzioni
pubbliche,  di  fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate  per  il  pagamento  delle  spese  di  difesa dei soggetti
ammessi  al  patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite
di  cui  al  comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
  4.  Le  erogazioni  liberali  diverse  da  quelle  considerate  nei
precedenti  commi  e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in
deduzione.

                              Art. 101.
     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

  1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri  stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze, sono
deducibili  se  sono  realizzate  ai sensi dell'articolo 86, commi 1,
lettere a), b) e c), e 2.
  2.  Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera   e),  che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze
sono  deducibili  in misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente  riconosciuto  e  quello  determinato  in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
  3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in  imprese  controllate  o  collegate,  iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e'  deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di
acquisto   eccedente   il  valore  corrispondente  alla  frazione  di
patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo  bilancio  dell'impresa
partecipata.
  4.  Si  considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti  esercizi,  il  sostenimento  di spese, perdite od oneri a
fronte  di  ricavi  o  altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito  in  precedenti  esercizi  e la sopravvenuta insussistenza di
attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti esercizi diverse da
quelle di cui all'articolo 87.
  5.  Le  perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato  di  essi,  e  le  perdite su crediti sono deducibili se
risultano  da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su  crediti,  se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali.
Ai  fini  del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza dichiarativa del
fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina la liquidazione coatta
amministrativa   o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura  di
concordato  preventivo  o  del  decreto  che  dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in societa' in
nome   collettivo   e   in   accomandita  semplice  si  applicano  le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.
  7.  I  versamenti  in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia  degli  stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione
ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

                              Art. 102.
                   Ammortamento dei beni materiali

  1.   Le   quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
  2.  La  deduzione  e'  ammessa  in  misura  non  superiore a quella
risultante  dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei coefficienti
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo
esercizio.  I  coefficienti  sono  stabiliti  per  categorie  di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi.
  3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in
proporzione  alla  piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono  entrati  in  funzione  per la prima volta e nei due successivi;
nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto  nell'esercizio  in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, la indicata
misura  massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei
limiti  di  un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei
beni in particolari processi produttivi.
  4.  In  caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
  5.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro
e'  consentita  la  deduzione  integrale  delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
  6.   Le   spese  di  manutenzione,  riparazione,  ammodernamento  e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del  costo  dei  beni  ai  quali  si riferiscono, sono deducibili nel
limite  del  5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti i beni
materiali  ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro   dei   beni   ammortizzabili;   per  le  imprese  di  nuova
costituzione   il   limite  percentuale  si  calcola,  per  il  primo
esercizio,   sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla  fine
dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti  nel  corso  dell'esercizio  la
deduzione  spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso ed e'
commisurata,   per   il   cessionario,   al  costo  di  acquisizione.
L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote  costanti nei cinque esercizi
successivi.   Per   specifici   settori   produttivi  possono  essere
stabiliti,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze,
diversi   criteri   e   modalita'   di   deduzione.  Resta  ferma  la
deducibilita'  nell'esercizio  di  competenza  dei compensi periodici
dovuti  contrattualmente  a  terzi per la manutenzione di determinati
beni,  del  cui  costo  non  si  tiene conto nella determinazione del
limite percentuale sopra indicato.
  7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  le quote di
ammortamento  sono  determinate  in  ciascun  esercizio  nella misura
risultante  dal  relativo  piano di ammortamento finanziario e non e'
ammesso  l'ammortamento  anticipato; la deduzione dei canoni da parte
dell'impresa  utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del
contratto  non  sia  inferiore  a otto anni, se questo ha per oggetto
beni   immobili,   e   alla   meta'   del   periodo  di  ammortamento
corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in
relazione   all'attivita'   esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il
contratto  ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto
dal  comma  3,  il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare  o  diminuire,  nel  limite della meta', la predetta durata
minima  dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora
venga   rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la  misura  massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
  8.  Per  le  aziende  date  in  affitto  o in usufrutto le quote di
ammortamento   sono   deducibili  nella  determinazione  del  reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario.
  9.   Le   quote  di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre
1995,  sono  deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di  cui  al  precedente  periodo  e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

                              Art. 103.
                  Ammortamento dei beni immateriali

  1.  Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione
di  opere  dell'ingegno,  dei  brevetti  industriali,  dei  processi,
formule  e  informazioni  relativi  ad  esperienze acquisite in campo
industriale,  commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore  a  un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa  sono  deducibili  in misura non superiore ad un decimo del
costo.
  2.  Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in  misura  corrispondente  alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
  3.  Le  quote  di  ammortamento  del  valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
decimo del valore stesso.
  4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.

                              Art. 104.
     Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

  1.  Per  i  beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza di una
concessione  e'  consentita,  in  luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 102  e  103,  la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.
  2.  La  quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente,  per  il  numero  degli anni di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata  a  partire  dall'esercizio  in  cui  la  modifica e' stata
convenuta.
  3.  In  caso  di incremento o di decremento del costo dei beni, per
effetto   di   sostituzione   a   costi  superiori  o  inferiori,  di
ampliamenti,  ammodernamenti  o  trasformazioni, di perdite e di ogni
altra  causa,  la  quota  di  ammortamento  finanziario deducibile e'
rispettivamente  aumentata  o  diminuita, a partire dall'esercizio in
cui  si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al
relativo  ammontare  diviso  per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
  4.  Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di
opere  pubbliche  sono  ammesse  in  deduzione  quote di ammortamento
finanziario  differenziate da calcolare sull'investimento complessivo
realizzato.  Le  quote  di  ammortamento sono determinate nei singoli
casi  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze in
rapporto    proporzionale    alle    quote    previste    nel   piano
economico-finanziario   della   concessione,   includendo  nel  costo
ammortizzabile   gli   interessi   passivi   anche   in  deroga  alle
disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.

                              Art. 105.
              Accantonamenti di quiescenza e previdenza

  1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai  fondi  di  previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dell'articolo   2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in  conti
individuali  dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle
quote   maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle  disposizioni
legislative  e  contrattuali  che  regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
  2.  I  maggiori  accantonamenti  necessari  per  adeguare i fondi a
sopravvenute  modificazioni  normative  e retributive sono deducibili
nell'esercizio  dal  quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
  3.  E'  deducibile  un  importo  non superiore al 3 per cento delle
quote   di   accantonamento   annuale   del  TFR  destinate  a  forme
pensionistiche complementari.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  valgono  anche  per  gli
accantonamenti  relativi  alle  indennita'  di  fine  rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).

                              Art. 106.
   Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

  1.   Le  svalutazioni  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,  per
l'importo  non  coperto  da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni  di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'articolo  85,  sono  deducibili  in ciascun esercizio nel limite
dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale  o di acquisizione dei
crediti  stessi.  Nel  computo  del  limite  si  tiene conto anche di
accantonamenti  per  rischi  su  crediti.  La  deduzione  non e' piu'
ammessa  quando  l'ammontare  complessivo  delle svalutazioni e degli
accantonamenti  ha  raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione   dei   crediti   risultanti   in   bilancio  alla  fine
dell'esercizio.
  2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al comma 1, determinate con
riferimento  al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,
sono  deducibili  a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte
che   eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e  degli
accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti
dedotti  eccede  il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
  3.   Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87,  le  svalutazioni dei crediti
risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da  garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla  clientela,  compresi  i  crediti  finanziari  concessi a Stati,
banche  centrali  o  enti  di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del
valore  dei  crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare
delle  svalutazioni  dell'esercizio.  L'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni  che  supera  lo  0,60  per cento e' deducibile in quote
costanti  nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni  si  assumono  al  netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti  in  bilancio.  Se in un esercizio l'ammontare complessivo
delle  svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono
ammessi  in  deduzione,  fino  al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
il  loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
  4.  Per  gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti
si  comprendono  anche  quelli  impliciti  nei contratti di locazione
finanziaria   nonche'   la   rivalutazione  delle  operazioni  "fuori
bilancio"  iscritte  nell'attivo  in  applicazione dei criteri di cui
all'articolo 112.
  5.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al comma 3, determinate con
riferimento  al  valore  di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai
sensi   dell'articolo   101,  limitatamente  alla  parte  che  eccede
l'ammontare  dell'accantonamento  per  rischi  su crediti dedotto nei
precedenti  esercizi.  Se  in  un  esercizio l'ammontare del predetto
accantonamento   eccede  il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
risultanti  in  bilancio,  l'eccedenza  concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.

                              Art. 107.
                        Altri accantonamenti

  1.  Gli  accantonamenti  a fronte delle spese per lavori ciclici di
manutenzione   e   revisione  delle  navi  e  degli  aeromobili  sono
deducibili  nei  limiti  del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile  quale  risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni  ammortizzabili.  La differenza tra l'ammontare complessivamente
dedotto  e  la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il
reddito,  o  e'  deducibile  se  negativa,  nell'esercizio  in cui ha
termine il ciclo.
  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di  opere  pubbliche  e  le  imprese subconcessionarie di queste sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione  dei  beni  gratuitamente devolvibili allo scadere della
concessione  e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102.
La  deduzione  e'  ammessa,  per ciascun bene, nel limite massimo del
cinque  per  cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto  l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene
medesimo  sostenute  negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute
in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e'
deducibile  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi ma non oltre il
quinto.  L'ammontare  degli  accantonamenti non utilizzati concorre a
formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
  3.  Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni
a  premio  e  da  concorsi  a  premio  sono  deducibili in misura non
superiore,  rispettivamente,  al  30  per  cento  e  al  70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano  distinti  per  esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura
degli  oneri  relativi  ai  singoli esercizi deve essere effettuato a
carico  dei  corrispondenti  accantonamenti  sulla  base  del  valore
unitario  di  formazione  degli  stessi  e  le  eventuali  differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare  dei  fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo  a  quello  di  formazione  concorre  a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
  4.  Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

                              Art. 108.
                   Spese relative a piu' esercizi

  1.   Le   spese   relative  a  studi  e  ricerche  sono  deducibili
nell'esercizio  in  cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non oltre il quarto. Le
quote  di  ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia'  dedotto.  Per  i  contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato  o  da  altri  enti  pubblici a fronte di tali costi si applica
l'articolo 88, comma 3.
  2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono  deducibili
nell'esercizio  in  cui  sono  state  sostenute  o  in quote costanti
nell'esercizio   stesso   e  nei  quattro  successivi.  Le  spese  di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del
loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in
cui  sono  state  sostenute  e nei quattro successivi. Si considerano
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente,    nche  se  recano  emblemi,  denominazioni  o  altri
riferimenti  atti  a  distinguerli  come  prodotti  dell'impresa, e i
contributi  erogati  per  l'organizzazione  di  convegni e simili. Le
predette  limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario
non eccedente euro 25,82.
  3.  Le  altre  spese  relative  a  piu' esercizi, diverse da quelle
considerate  nei  commi  1 e 2 sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio.
   4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova  costituzione,  comprese  le spese di impianto, sono deducibili
secondo  le  disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.

                              Art. 109.
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

  1.  I  ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente,  concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio  di  competenza  non  sia  ancora  certa l'esistenza o
determinabile  in  modo  obiettivo  l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
  2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese  di  acquisizione  dei beni si considerano sostenute, alla data
della  consegna  o  spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto  per  gli  immobili  e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva,  alla  data  in  cui  si  verifica l'effetto traslativo o
costitutivo  della  proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene
conto  delle  clausole  di riserva della proprieta'. La locazione con
clausola  di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
    b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si considerano
conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle  dipendenti  da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi;
    c) per  le  societa'  e  gli enti che hanno emesso obbligazioni o
titoli  similari  la  differenza  tra le somme dovute alla scadenza e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo  di imposta per una quota determinata in conformita' al piano
di ammortamento del prestito.
  3.  I  ricavi,  gli  altri  proventi  di ogni genere e le rimanenze
concorrono  a  formare  il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
  4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione  se  e  nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico   relativo   all'esercizio  di  competenza.  Sono  tuttavia
deducibili:
    a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se  la  deduzione  e'  stata  rinviata in conformita' alle precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
    b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili  per  disposizione  di  legge.  Gli  ammortamenti dei beni
materiali  ed  immateriali,  le  altre  rettifiche  di  valore  e gli
accantonamenti   sono  deducibili  se  in  apposito  prospetto  della
dichiarazione  dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i
valori  civili  e  fiscali  dei  beni  e quelli dei fondi. In caso di
distribuzione,   le   riserve   di   patrimonio  netto  e  gli  utili
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta
cui  si  riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e
nella  misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio
netto,  diverse  dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a
nuovo  risulti  inferiore  all'eccedenza  degli  ammortamenti,  delle
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli
imputati  a  conto  economico,  al  netto del fondo imposte differite
correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto
degli   ammortamenti,   delle   plusvalenze   o  minusvalenze,  delle
rettifiche   di   valore   relativi   agli   stessi   beni   e  degli
accantonamenti,  nonche'  delle  riserve  di patrimonio netto e degli
utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri  proventi,  che  pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
  5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
sociale,  sono  deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attivita'  o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi che
concorrono  a  formare  il  reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi.  Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attivita'  o beni
produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito  sono  deducibili  per la parte corrispondente al rapporto di
cui  ai  commi  1,  2,  e  3  dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui
all'articolo  87,  non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo
precedente.
  6.  Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i
proventi   di   cui  al  comma  3  dell'articolo  1996  che  eccedono
l'ammontare  degli  interessi  passivi,  fino  a  concorrenza di tale
eccedenza  non  sono  deducibili  le  spese  e  gli  altri componenti
negativi  di  cui  al secondo periodo del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
  7.  In  deroga  al  comma  1  gli interessi di mora concorrono alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  o
corrisposti.
  8.  In  deroga  al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto   del   diritto   d'usufrutto   o  altro  diritto  analogo
relativamente  ad una partecipazione societaria da cui derivino utili
esclusi ai sensi dell'articolo 89.
  9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
    a) su  titoli,  strumenti  finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo   44,   per   la   quota  di  essa  che  direttamente  o
indirettamente  comporti  la  partecipazione  ai  risultati economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo  o  dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
    b) relativamente  ai  contratti di associazione in partecipazione
ed  a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

                              Art. 110.
                  Norme generali sulle valutazioni

  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
    a) il  costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia'
dedotte;
    b) si  comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione,  esclusi  gli  interessi  passivi  e  le spese generali.
Tuttavia   per  i  beni  materiali  ed  immateriali  strumentali  per
l'esercizio  dell'impresa  si  comprendono nel costo, fino al momento
della  loro  entrata  in  funzione  e  per  la  quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione,  interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi
sui  prestiti  contratti  per  la loro acquisizione, a condizione che
siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo
di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i
costi  diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli
immobili  alla  cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono  nel  costo  gli interessi passivi sui prestiti contratti
per la loro costruzione o ristrutturazione;
    c) il  costo  dei  beni  rivalutati,  diversi  da  quelli  di cui
all'articolo  85,  lettere  a)  e b) non si intende comprensivo delle
plusvalenze  iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito;
    d) il   costo   delle  azioni,  delle  quote  e  degli  strumenti
finanziari  similari  alle  azioni  si  intende  non  comprensivo dei
maggiori  o  minori  valori  iscritti  i  quali  conseguentemente non
concorrono  alla  formazione del reddito, ne' alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti;
    e) per    i   titoli   a   reddito   fisso,   che   costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie  e sono iscritti come tali in bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di  rimborso  concorre  a  formare  il  reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
  2.  Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
e,  con  riferimento  alla  data  in  cui si considerano conseguiti o
sostenuti,  per  la  valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri  in  natura  o  in  valuta  estera, si applicano, quando non e'
diversamente  disposto,  le  disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi,  i  proventi,  le  spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti  o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con  riferimento  a  tale  data.  La conversione in euro dei saldi di
conto  delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio  alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto
ai  saldi  di  conto  dell'esercizio  precedente  non concorrono alla
formazione  del  reddito.  Per  le  imprese che intrattengono in modo
sistematico  rapporti  in valuta estera e' consentita la tenuta della
contabilita'  plurimonetaria  con  l'applicazione  del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
  3.   La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto
forma  di  obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni  ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati  non  iscritti  fra le immobilizzazioni deve riguardare la
totalita'  di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i
quali  il  rischio  di  cambio  e'  coperto  qualora  i  contratti di
copertura  non  siano  anch'essi valutati in modo coerente secondo il
cambio di chiusura dell'esercizio.
  4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti
in  valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si
applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le
immobilizzazioni  sono  deducibili  per un importo non superiore alla
differenza  tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito
secondo   il  cambio  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  la
valutazione  dello  stesso  debito  o  credito  secondo il cambio del
giorno  in  cui  e' sorto o del giorno antecedente piu' prossimo e in
mancanza  secondo  il  cambio  del  mese  in  cui  e' sorto. Non sono
deducibili  le  minusvalenze  relative a crediti o debiti per i quali
esiste  la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di
copertura  non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta
concorre  alla  formazione  del  reddito  imponibile  quando  per due
esercizi  consecutivi  il  cambio  medio  risulta  piu' favorevole di
quello  utilizzato  per la determinazione della minusvalenza dedotta.
Ai   fini   della   determinazione  dell'importo  da  assoggettare  a
tassazione  si  tiene  conto del cambio meno favorevole rilevato alla
fine dei due esercizi considerati.
  5.  I  proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e
106  e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
  6.   In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri  di
valutazione  adottati  nei  precedenti  esercizi il contribuente deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato.
  7.  I  componenti  del reddito derivanti da operazioni con societa'
non   residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente  o
indirettamente  controllano  l'impresa,  ne  sono  controllate o sono
controllate  dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa, sono
valutati  in  base  al  valore  normale  dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2,  se  ne  deriva  aumento  del  reddito;  la stessa disposizione si
applica  anche  se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto
in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con le autorita' competenti
degli  Stati  esteri  a seguito delle speciali "procedure amichevoli"
previste   dalle   convenzioni   internazionali   contro   le  doppie
imposizioni  sui  redditi.  La presente disposizione si applica anche
per  i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel
territorio  dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa esplica
attivita'  di  vendita  e  collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti.
  8.  La  rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente  in  un  esercizio  ha  effetto  anche  per gli esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate  e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
  9.  Agli  effetti  delle  norme  del  presente  titolo che vi fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato,  su  conforme  parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con
provvedimento  dell'Agenzia  delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.
  10.  Non  sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi  derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed
imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano
privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di tassazione
sensibilmente  inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza  di  un  adeguato  scambio  di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
  11.  Le  disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse  economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione,  prima  di  procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento   d'imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve  notificare
all'interessato  un  apposito  avviso  con il quale viene concessa al
medesimo  la  possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le  prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso  di
accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli altri componenti
negativi  di  cui  al  comma 10 e' comunque subordinata alla separata
indicazione  nella  dichiarazione  dei redditi dei relativi ammontari
dedotti.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le
operazioni   intercorse   con  soggetti  non  residenti  cui  risulti
applicabile  gli  articoli 167  o  168,  concernente  disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.

                              Art. 111.
                      Imprese di assicurazioni

  1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano  attivita'  assicurative  concorre  a  formare  il reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla  misura  massima  stabilita  a  norma  di  legge,  salvo  quanto
stabilito nei commi successivi.
  2.  La  variazione  delle  riserve tecniche iscritte in bilancio ai
sensi  dell'articolo  38  del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173,  relative  ai contratti di assicurazione dei rami vita allorche'
il  rischio  dell'investimento  e'  sopportato  dagli  assicurati, e'
diminuita  o  aumentata  dei  maggiori  o  dei minori valori iscritti
relativi  alle  azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti
finanziari  di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche'
delle  plusvalenze  e delle minusvalenze realizzate, se relative alle
partecipazioni   di  cui  all'articolo  87,  e  degli  utili  di  cui
all'articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.
  3.  La  variazione  della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di  lungo  periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al 90
per   cento   dell'importo   iscritto  in  bilancio;  l'eccedenza  e'
deducibile  in  quote  costanti  nei  nove  esercizi  successivi.  E'
considerato  componente  di  lungo  periodo  il  50  per  cento della
medesima riserva sinistri.
  4.  Le  provvigioni  relative  all'acquisizione  dei  contratti  di
assicurazione  di  durata poliennale stipulati nel periodo di imposta
sono  deducibili  in  quote  costanti  nel  periodo  stesso e nei due
successivi;  tuttavia  per  i  contratti  di assicurazione sulla vita
possono  essere  dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo.
Le  provvigioni  stesse,  se  iscritte tra gli elementi dell'attivo a
copertura  delle  riserve  tecniche,  sono  deducibili nei limiti dei
corrispondenti  caricamenti  dei  premi e per un periodo massimo pari
alla  durata  di  ciascun  contratto e comunque non superiore a dieci
anni.

                              Art. 112.
                      Operazioni fuori bilancio

  1.  Alla  formazione  del reddito degli enti creditizi e finanziari
indicati  nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87,  concorrono  i componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione  delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di
chiusura dell'esercizio, diverse da:
    a) quelle   poste  in  essere  esclusivamente  con  finalita'  di
copertura  dei  rischi  di  variazione del valore delle azioni, delle
quote  e  degli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere c) e d);
    b) quelle   i   cui   rischi   di   variazione   di  valore  sono
esclusivamente  coperti  dalle  medesime  azioni,  quote  o strumenti
finanziari.
  2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui
alle   lettere   precedenti   diversi   da  quelli  risultanti  dalla
valutazione   concorrono  alla  formazione  del  reddito  secondo  le
disposizioni dell'articolo 109.
  3.  Alla  formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non
concorrono  i  componenti  positivi e negativi delle operazioni fuori
bilancio  poste  in  essere anche non esclusivamente con finalita' di
copertura  dei  rischi  di  variazione  di valore delle azioni, delle
quote  e  degli  strumenti  finanziari  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono
coperti  anche  non  esclusivamente  dalle  medesime  azioni, quote o
strumenti finanziari.
  4.  Ai  fini  del presente articolo si considerano operazioni fuori
bilancio:
    a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute;
    b) i contratti derivati con titolo sottostante;
    c) i contratti derivati su valute;
    d) i  contratti  derivati  senza  titolo  sottostante collegati a
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'.
  5. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri
previsti  dagli  articoli 15,  comma  1, lettera c), 18, comma 3, 20,
comma  3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori
alla  differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla
data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e
il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la
determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
    a) per  i  contratti  uniformi  a  termine  negoziati  in mercati
regolamentati  italiani  o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro
la chiusura dell'esercizio;
    b) per   i   contratti  di  compravendita  di  titoli  il  valore
determinato  ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo
94;
    c) per   i  contratti  di  compravendita  di  valute,  il  valore
determinato  ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
    d) in  tutti  gli  altri  casi,  il  valore determinato secondo i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
  6.  Se  le  operazioni  di  cui al comma 1 sono poste in essere con
finalita'  di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita'
produttive  di  interessi,  i relativi componenti positivi e negativi
concorrono  a  formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso criterio di
imputazione  degli  interessi,  se  le  operazioni hanno finalita' di
copertura  di  rischi  connessi  a specifiche attivita' e passivita',
ovvero  secondo  la  durata  del  contratto,  se  le operazioni hanno
finalita'  di  copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e
passivita'.
  7.  Ai  fini  del  presente  articolo l'operazione si considera con
finalita'  di  copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio
di  avverse  variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o
dei  prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in
bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in
bilancio o "fuori bilancio".
  8.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei
conti  annuali  le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma
restando, in ogni caso, l'applicazione dei commi 2 e 3.

                              Art. 113.
     Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

  1.  Gli  enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate,
secondo  la  procedura  di  cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il
regime  di  cui  all'articolo  87 non si applichi alle partecipazioni
acquisite  nell'ambito  degli  interventi  finalizzati al recupero di
crediti  o  derivanti  dalla conversione in azioni di nuova emissione
dei  crediti  verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di
cui  all'articolo  4,  comma  3,  del decreto del Ministro del tesoro
22 giugno 1993, n. 242632.
  2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:
    a) nel  caso  di  acquisizioni  di partecipazioni per recupero di
crediti,  l'indicazione  dei  motivi di convenienza di tale procedura
rispetto  ad  altre  forme alternative di recupero dei crediti, delle
modalita'  e  dei  tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di
partecipazioni  dirette nella societa' debitrice, la precisazione che
l'operativita'  di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con
il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
    b) nel  caso  di  conversione  di  crediti,  l'indicazione  degli
elementi   che  inducono  a  ritenere  temporanea  la  situazione  di
difficolta'  finanziaria  del debitore, ragionevoli le prospettive di
riequilibrio   economico   e   finanziario   nel   medio  periodo  ed
economicamente   conveniente   la   conversione   rispetto   a  forme
alternative  di  recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate
le   caratteristiche  del  piano  di  risanamento,  che  deve  essere
predisposto  da  piu'  enti creditizi o finanziari rappresentanti una
quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta';
    c) la   rinuncia,   in  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  ad
avvalersi,  nei  confronti  della  societa'  in  cui si acquisisce la
partecipazione,  delle  opzioni  di  cui  alle  sezioni  II e III del
presente  capo  e  della  facolta'  prevista  dall'articolo  115 fino
all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui
sopra.
  3.  L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell'applicazione  degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli
originari  creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti
delle  partecipazioni  acquisite  e  delle  quote  di  partecipazioni
successivamente  sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo
diritto  d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti
sia trasferito alle azioni ricevute.

                              Art. 114.
             Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

  1.   Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca  d'Italia  e
dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:
    a) degli   utili   e  dei  proventi  da  versare  allo  Stato  in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni  del  Comitato  interministeriale  per  il credito e il
risparmio  o  a  convenzioni  con  il Ministero dell'economia e delle
finanze;
    b) delle  plusvalenze  e sopravvenienze relative a valute estere,
titoli,  crediti  e  debiti  in valuta estera iscritte in bilancio in
base  all'andamento  dei  cambi  e  accantonate in apposito fondo del
passivo.
  2.  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2,
terzo periodo, 106, comma 2, e 112.

                              Art. 115.
                 Opzione per la trasparenza fiscale

  1.  Esercitando  l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile
dei  soggetti  di  cui  all'articolo  73, comma 1, lettera a), al cui
capitale  sociale  partecipano  esclusivamente  soggetti  di cui allo
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale
del  diritto  di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'articolo  2346  del codice civile e di partecipazione agli utili
non  inferiore  al  10  per cento e non superiore al 50 per cento, e'
imputato    a   ciascun   socio,   indipendentemente   dall'effettiva
percezione,  proporzionalmente  alla sua quota di partecipazione agli
utili.  I  requisiti di cui al periodo precedente devono sussistere a
partire  dal  primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in
cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere  ininterrottamente sino al
termine  del  periodo  di  opzione.  L'esercizio  dell'opzione non e'
consentito nel caso in cui la societa' partecipata:
    a) abbia   emesso   strumenti  finanziari  partecipativi  di  cui
all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile;
    b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.
  2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non
siano  residenti  nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione
e'  consentito  a  condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla
fonte sugli utili distribuiti.
  3.  L'imputazione  del  reddito avviene nei periodi d'imposta delle
societa'  partecipanti  in corso alla data di chiusura dell'esercizio
della  societa'  partecipata.  Le ritenute operate a titolo d'acconto
sui  redditi  di  tale  societa',  i relativi crediti d'imposta e gli
acconti  versati  si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo  la  percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le
perdite  fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui
e'  efficace  l'opzione  sono  imputate  ai  soci in proporzione alle
rispettive  quote  di partecipazione ed entro il limite della propria
quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
  4.  L'opzione  e'  irrevocabile  per  tre  esercizi  sociali  della
societa'  partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e
comunicata  all'Amministrazione  finanziaria,  entro il primo dei tre
esercizi  sociali  predetti,  secondo  le  modalita'  indicate  in un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non modifica il
regime  fiscale  in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa'
partecipata  utilizzando  riserve  costituite con utili di precedenti
esercizi  o  riserve  di  cui  all'articolo  47,  comma  5.  Ai  fini
dell'applicazione  del presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione,  salva  una  diversa esplicita volonta' assembleare, si
considerano  prioritariamente  distribuiti gli utili imputati ai soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente  utilizzati  gli utili imputati ai soci ai sensi del
comma 1.
  6.   Nel   caso   vengano   meno   le  condizioni  per  l'esercizio
dell'opzione,    l'efficacia    della    stessa   cessa   dall'inizio
dell'esercizio  sociale  in  corso  della  societa'  partecipata. Gli
effetti  dell'opzione  non  vengono  meno nel caso di mutamento della
compagine  sociale  della societa' partecipata mediante l'ingresso di
nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
  7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di
acconto   permangono   anche   in   capo  alla  partecipata.  Per  la
determinazione  degli  obblighi di acconto della partecipata stessa e
dei  suoi  soci  nel  caso  venga  meno  l'efficacia dell'opzione, si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  124,  comma  2. Nel caso di
mancato  rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano
senza  considerare  gli  effetti  dell'opzione  sia  per  la societa'
partecipata, sia per i soci.
  8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun
socio   per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli  interessi  conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito.
  9.  Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.
  10.  Ai  soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  11.   Il   socio  ridetermina  il  reddito  imponibile  oggetto  di
imputazione   rettificando   i  valori  patrimoniali  della  societa'
partecipata  secondo  le modalita' previste dall'articolo 128, fino a
concorrenza   delle   svalutazioni   determinatesi   per  effetto  di
rettifiche  di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al  netto  delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal
socio  medesimo  nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale
ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
  12.  Per  le  partecipazioni  in  societa'  indicate nel comma 1 il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e  delle  perdite  imputati  ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

                              Art. 116.
              Opzione per la trasparenza fiscale delle
               societa' a ristretta base proprietaria

  1.  L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le
stesse  modalita'  ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle
indicate  nel  comma  1  del  medesimo articolo 115, dalle societa' a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste  per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  e  con  una
compagine  sociale  composta  esclusivamente  da  persone  fisiche in
numero  non  superiore  a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
L'opzione   non   puo'  essere  esercitata,  o  se  esercitata  perde
efficacia,  nel  caso di possesso o di acquisto di una partecipazione
con i requisiti di cui all'articolo 87.
  2.  Si  applicano  le  disposizioni  del  terzo periodo del comma 3
dell'articolo  115  e  quelle  del  primo e terzo periodo del comma 3
dell'articolo 8.

                             Sezione II
                        Consolidato nazionale
                              Art. 117.
             Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
                  di imprese controllate residenti.

  1.   La   societa'   o  l'ente  controllante  e  ciascuna  societa'
controllata  rientranti  fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma
1,  lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di
cui  all'articolo  2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i
requisiti  di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
  2.  I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di
controllanti ed a condizione:
    a) di  essere  residenti  in  Paesi  con  i quali e' in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione;
    b) di   esercitare   nel   territorio  dello  Stato  un'attivita'
d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile
organizzazione  alla  quale  la  partecipazione  in ciascuna societa'
controllata sia effettivamente connessa.
  3.  Permanendo  il requisito del controllo di cui all'articolo 120,
l'opzione  ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel
caso  venga  meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.

                              Art. 118.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione

  1.  L'esercizio  dell'opzione  per  la  tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale  corrispondente  alla somma algebrica dei redditi complessivi
netti  da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto  controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a
nuovo  della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli
imponibili,  la  liquidazione  dell'unica imposta dovuta o dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
  2.  Le  perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio
della  tassazione  di  gruppo  di  cui  alla presente sezione possono
essere   utilizzate  solo  dalle  societa'  cui  si  riferiscono.  Le
eccedenze  d'imposta  riportate a nuovo relative agli stessi esercizi
possono  essere  utilizzate  dalla  societa'  o  ente  controllante o
alternativamente   dalle   societa'   cui   competono.   Resta  ferma
l'applicabilita'  delle  disposizioni  di cui all'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3.  Gli  obblighi  di  versamento  a  saldo ed in acconto competono
esclusivamente  alla  controllante.  L'acconto  dovuto e' determinato
sulla  base  dell'imposta  relativa  al  periodo precedente, al netto
delle  detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
come  indicata  nella  dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo   122.   Per   il  primo  esercizio  la  determinazione
dell'acconto  dovuto  dalla  controllante  e'  effettuata  sulla base
dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei crediti d'imposta e
delle  ritenute  d'acconto,  corrispondente  alla somma algebrica dei
redditi   relativi   al   periodo   precedente  come  indicati  nelle
dichiarazioni  dei  redditi  presentate  per  il periodo stesso dalle
societa'  singolarmente  considerate.  Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
  4.  Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
escluse  le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

                              Art. 119.
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione

  1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in  qualita'  di  controllante o solo in qualita' di controllata e la
sua   efficacia   e'   subordinata   al  verificarsi  delle  seguenti
condizioni:
    a) identita'   dell'esercizio   sociale   di   ciascuna  societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante;
    b) esercizio   congiunto   dell'opzione   da  parte  di  ciascuna
controllata e dell'ente o societa' controllante;
    c) elezione  di domicilio da parte di ciascuna controllata presso
la  societa'  o ente controllante ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione  prevista  dall'articolo  117.  L'elezione  di domicilio e'
irrevocabile  fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di
accertamento  o  di  irrogazione  delle  sanzioni relative all'ultimo
esercizio  il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui
all'articolo 122;
    d) l'avvenuto   esercizio   congiunto  dell'opzione  deve  essere
comunicato  all'Agenzia  delle  entrate entro il sesto mese del primo
esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129.
  2.  Non  viene  meno  l'efficacia  dell'opzione nel caso in cui per
effetto  di  operazioni  di  fusione,  di scissione e di liquidazione
volontaria  si  determinano  all'interno  dello stesso esercizio piu'
periodi  d'imposta.  Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le
modalita'  e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale.

                              Art. 120.
               Definizione del requisito di controllo

  1.  Agli  effetti della presente sezione si considerano controllate
le  societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata:
    a) al  cui  capitale  sociale  la  societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al  50  per  cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla  catena  societaria  di  controllo, senza considerare le azioni
prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
    b) al  cui  utile  di  bilancio la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al  50  per  cento  da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante,   tenendo   conto   della  eventuale  demoltiplicazione
prodotta  dalla catena societaria di controllo e senza considerare la
quota  di  utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto
esercitabile  nell'assemblea  generale  richiamata dall'articolo 2346
del codice civile.
  2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve
sussistere  sin  dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale
la  societa'  o  ente  controllante  e  la  societa'  controllata  si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

                              Art. 121.
                 Obblighi delle societa' controllate

  1.   Per  effetto  dell'esercizio  congiunto  dell'opzione  di  cui
all'articolo  117,  ciascuna  societa'  controllata,  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
    a) compilare  il  modello della dichiarazione dei redditi al fine
di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio  reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni
e  dei  crediti  d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  degli  acconti  autonomamente  versati.  Al  modello  deve  essere
allegato  il  prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b),
con  le  indicazioni  richieste  relative  ai  componenti negativi di
reddito dedotti;
    b) fornire  alla  societa'  controllante  i dati relativi ai beni
ceduti  ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo  123,  specificando  la differenza residua tra valore di
libro e valore fiscale riconosciuto;
    c) fornire   ogni   necessaria   collaborazione   alla   societa'
controllante   per  consentire  a  quest'ultima  l'adempimento  degli
obblighi   che   le   competono  nei  confronti  dell'Amministrazione
finanziaria   anche   successivamente   al   periodo   di   validita'
dell'opzione.

                              Art. 122.
            Obblighi della societa' od ente controllante
                   e rettifiche di consolidamento

  1.  La societa' o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi  del  consolidato  e  calcola  il reddito complessivo globale
apportando  alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti
partecipanti le seguenti variazioni:
    a) in  diminuzione  per  un  importo  corrispondente  alla  quota
imponibile  dei  dividendi  distribuiti dalle societa' controllate di
cui  all'articolo  117,  comma  1,  anche  se  provenienti  da  utili
assoggettati  a  tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio
dell'opzione;
    b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione
del  pro-rata  patrimoniale  di  cui  all'articolo 97, secondo quanto
previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
    c) in  diminuzione  per un importo corrispondente alla differenza
tra  il  valore  di  libro  e  quello  fiscale  riconosciuto dei beni
assoggettati al regime di neutralita' di cui all'articolo 123.

                              Art. 123.
        Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo

  1.  Fra  le  societa'  che  hanno  esercitato l'opzione di cui alla
presente  sezione,  le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli
articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori
fiscali  riconosciuti  su  opzione congiunta della societa' cedente e
cessionaria  risultante  dal  relativo  contratto  stipulato in forma
scritta  ed  a  condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui
all'articolo  122  risulti la differenza tra il valore di libro ed il
valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
  2.   Salvo   l'accoglimento   dell'istanza   di   cui  al  comma  8
dell'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  le perdite fiscali di cui all'articolo
118,  comma  2,  non  possono  essere  utilizzate  per  compensare le
plusvalenze  realizzate  dal cessionario con la successiva cessione o
il  successivo  conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui al comma 1.

                              Art. 124.
               Interruzione della tassazione di gruppo
                  prima del compimento del triennio

  1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito  della  societa'  o  dell'ente  controllante,  per il periodo
d'imposta  in  cui  viene meno tale requisito, viene aumentato per un
importo corrispondente:
    a) agli  interessi  passivi  dedotti  nei precedenti esercizi del
triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;
    b) alla  residua  differenza  tra  il  valore  di  libro e quello
fiscale  riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente
controllante  o  da  altra  societa' controllata secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si
applica  nel  caso in cui il requisito del controllo venga meno anche
nei  confronti  della  sola  societa'  cedente  o della sola societa'
cessionaria.
  2.  Nel  caso  di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno
del requisito del controllo:
    a) la  societa'  o  l'ente  controllante  deve  integrare  quanto
versato   a   titolo  d'acconto  se  il  versamento  complessivamente
effettuato  e'  inferiore a quello dovuto relativamente alle societa'
per le quali continua la validita' dell'opzione;
    b) ciascuna  societa'  controllata deve effettuare l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.
  3.  Ai  fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con
le  modalita'  stabilite  dal  decreto  di  cui  all'articolo 129, la
societa'  o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte,
i  versamenti  gia'  effettuati,  per  quanto  eccedente  il  proprio
obbligo,  alle  controllate  nei  cui  confronti  e'  venuto  meno il
requisito del controllo.
  4.  Le  perdite  fiscali  risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo  122,  i  crediti  chiesti  a  rimborso  e, salvo quanto
previsto  dal  comma  3,  le  eccedenze  riportate a nuovo permangono
nell'esclusiva  disponibilita' della societa' o ente controllante. Il
decreto  di  cui all'articolo 129 puo' prevedere appositi criteri per
l'attribuzione  delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione
di  cui  all'articolo  123, alle societa' che le hanno prodotte e nei
cui confronti viene meno il requisito del controllo.
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso
di  fusione  di  una  societa'  controllata  in altra non inclusa nel
consolidato.  Nel  caso di fusione della societa' o ente controllante
con  societa'  o  enti  non  appartenenti  al consolidato puo' essere
richiesta,    mediante    l'esercizio    dell'interpello   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione
del  consolidato.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  129  sono
disciplinati  gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata
del consolidato.
  6.  L'articolo  118,  comma  4, si applica anche relativamente alle
somme  percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare
gli  oneri  connessi  con  l'interruzione  della tassazione di gruppo
relativi all'imposta sulle societa'.

                              Art. 125.
                    Mancato rinnovo dell'opzione

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  124,  comma  1, lettera b), si
applicano  sia  nel  caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione  di cui
all'articolo  117,  sia  nel  caso  in  cui  l'opzione  rinnovata non
riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b).
  2.  Nel  caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione,  gli obblighi di
acconto  si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente
considerata  con  riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti
dalle   comunicazioni   di   cui  all'articolo  121.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 124, comma 4.
  3.  L'articolo  118,  comma  4, si applica anche relativamente alle
somme  percepite  o  versate  tra  le  societa' di cui al comma 1 per
compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione
di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.

                              Art. 126.
         Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione

  1.  Non  possono  esercitare  l'opzione  di cui all'articolo 117 le
societa'  che  fruiscono  di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui
redditi delle societa'.
  2.  Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa,
l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa
dall'inizio  dell'esercizio  in  cui  interviene la dichiarazione del
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

                              Art. 127.
                           Responsabilita'

  1.  Ciascuna  societa'  controllata che partecipa al consolidato e'
responsabile   per   le   maggiori  imposte  accertate,  sanzioni  ed
interessi,  riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che
risultano  dovute,  con  riferimento  alla  propria  dichiarazione, a
seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  per  le  violazioni  degli  obblighi  strumentali per la sua
determinazione.
  2.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e'  responsabile  per le
maggiori  imposte  accertate,  sanzioni  ed  interessi,  riferite  al
proprio  reddito  complessivo, per le somme che risultano dovute, con
riferimento  alla  propria dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo  prevista  dall'articolo  36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per l'adempimento
degli  obblighi  connessi alla determinazione del reddito complessivo
globale   di   cui  all'articolo  122  ed  e'  altresi'  solidalmente
responsabile  per  le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna
societa' controllata.
  3.  Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione
dei  redditi  di  cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute
sono richieste prioritariamente alla societa' o ente controllante.
  4.  L'eventuale  rivalsa  della  societa'  o  ente controllante nei
confronti  delle  societa'  controllate  perde  efficacia  qualora il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia  degli  atti  e  dei  provvedimenti  entro  il ventesimo giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 119.

                              Art. 128.
                          Norma transitoria

  1.  Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di   rettifiche   di   valore   ed   accantonamenti  fiscalmente  non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a  quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla
societa'  o  ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se  non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali
degli  elementi  dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se,  rispettivamente,  superiori  o inferiori a quelli contabili sono
ridotti  o  aumentati  dell'importo  delle  predette  svalutazioni in
proporzione  ai  rapporti  tra  la  differenza dei valori contabili e
fiscali  dell'attivo  e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.

                              Art. 129.
                      Disposizioni applicative
  1.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.

                             Sezione III
                        Consolidato mondiale

                              Art. 130.
          Soggetti ammessi alla determinazione della unica
       base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

  1.  Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente
nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione,
i  redditi  conseguiti  da  tutte  le proprie societa' controllate ai
sensi  dell'articolo  2359, primo comma, numero 1), del codice civile
non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133.
  2.  L'esercizio  dell'opzione  di cui al comma 1 e' consentito alle
societa' ed agli enti:
    a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
    b) controllati  ai  sensi  dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del
codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da
persone  fisiche  residenti  che  non  si  qualifichino a loro volta,
tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate,
quali  soggetti  controllanti  ai  sensi dell'articolo 2359, comma 1,
numeri  1)  e  2),  del  codice  civile  di  altra  societa'  o  ente
commerciale residente o non residente.
  3.  Per  la  verifica  della  condizione di cui alla lettera b) del
comma   2,   le   partecipazioni   possedute  dai  familiari  di  cui
all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
  4.  La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per l'esercizio
dell'opzione  di cui al comma 1 non puo' quale controllata esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione precedente.

                              Art. 131.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione

  1.  L'esercizio  dell'opzione  consente  di  imputare  al  soggetto
controllante  indipendentemente  dalla  distribuzione  i redditi e le
perdite  prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo
133  per  la  quota parte corrispondente alla quota di partecipazione
agli  utili  dello  stesso  soggetto  controllante  e  delle societa'
controllate  residenti  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto  della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  in  una controllata non
residente  sia  detenuta  in tutto o in parte per il tramite di una o
piu'  controllate  residenti,  per  la  validita' dell'opzione di cui
all'articolo  130  e'  necessario  che  la  societa'  controllante  e
ciascuna  di  tali  controllate residenti esercitino l'opzione di cui
alla  sezione  II.  In tal caso la quota di reddito della controllata
non   residente   da  includere  nella  base  imponibile  del  gruppo
corrisponde  alla  somma  delle  quote  di partecipazione di ciascuna
societa' residente di cui al presente comma.
  3.  L'imputazione  di  cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta
del  soggetto  controllante  e  delle  societa' controllate di cui al
comma  2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa'
non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione  annuale  del  bilancio  d'esercizio, l'imputazione avviene
l'ultimo  giorno  del periodo cui si riferisce il bilancio volontario
di cui all'articolo 132, comma 2.
  4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli
utili  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  della  societa'  non
residente  o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione
del relativo bilancio.
  5.  Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa  al  periodo  precedente,  al  netto  delle detrazioni e dei
crediti  d'imposta  e  delle  ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione  dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per
il  primo  esercizio  la  determinazione  dell'acconto  dovuto  dalla
controllante  e'  effettuata  sulla base dell'imposta, al netto delle
detrazioni,   dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute  d'acconto,
corrispondente  alla  somma  algebrica  degli  imponibili relativi al
periodo  precedente,  come  indicati  nelle dichiarazioni dei redditi
presentate   per   il   periodo   stesso   dalle  societa'  residenti
singolarmente   considerate.   Si   applicano,   in   ogni  caso,  le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.

                              Art. 132.
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione

  1.  Permanendo  il  requisito  del  controllo,  cosi' come definito
nell'articolo  133, l'opzione di cui all'articolo 131 e' irrevocabile
per  un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto
controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a
tre esercizi.
  2.  L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
    a) il  suo  esercizio  deve  avvenire  relativamente  a  tutte le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133;
    b) identita'   dell'esercizio   sociale   di   ciascuna  societa'
controllata  con quello della societa' o ente controllante, salvo nel
caso  in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni
locali;
    c) revisione  dei  bilanci  del soggetto controllante residente e
delle  controllate  residenti  di cui all'articolo 131, comma 2, e di
quelle  non  residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti
iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  o,  per quanto riguarda le controllate non residenti,
anche  da  altri  soggetti  a condizione che il revisore del soggetto
controllante  utilizzi  gli  esiti  della  revisione  contabile dagli
stessi  soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale
o  consolidato.  Nel  caso  in cui la controllata non abbia l'obbligo
della  redazione  annuale  del bilancio, redazione a cura dell'organo
sociale  cui  compete l'amministrazione della societa' di un bilancio
volontario  riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui
al primo periodo;
    d) attestazione  rilasciata  da ciascuna societa' controllata non
residente   secondo   le   modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo 142 dalla quale risulti:
      1)  il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla
lettera c);
      2)   l'impegno   a   fornire   al   soggetto   controllante  la
collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per
adempiere  entro  un  periodo  non  superiore  a 60 giorni dalla loro
notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.
  3.  Entro  il  primo  esercizio  di  cui  al  comma  1  la societa'
controllante    interpella   l'Agenzia   delle   entrate   ai   sensi
dell'articolo  11  della  legge  27 agosto  2000,  n. 212, recante lo
statuto  dei  diritti  del  contribuente,  al  fine  di verificare la
sussistenza  dei  requisiti  per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
    a) la   qualificazione   soggettiva   del  soggetto  controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;
    b) la  puntuale descrizione della struttura societaria estera del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;
    c) la   denominazione,   la  sede  sociale,  l'attivita'  svolta,
l'ultimo  bilancio  disponibile di tutte le controllate non residenti
nonche'   la   quota  di  partecipazione  agli  utili  riferita  alla
controllante  ed  alle  controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale  diversa  durata  dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
    d) la   denominazione   dei  soggetti  cui  e'  stato  attribuito
l'incarico  per  la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta
accettazione di tali incarichi;
    e) l'elenco   delle   imposte  relativamente  alle  quali  verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.
  4.  La  risposta  positiva  dell'Agenzia  delle entrate puo' essere
subordinata   all'assunzione   da  parte  del  soggetto  controllante
dell'obbligo  ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela
degli  interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3
il  soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia'  previste,  ulteriori  semplificazioni per la determinazione del
reddito  imponibile  fra  le  quali anche l'esclusione delle societa'
controllate  di  dimensioni  non  rilevanti  residenti in uno Stato o
territori  diversi  da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4.
  5.  Le  variazioni  dei  dati  di  cui  al  comma 3 sono comunicate
all'Agenzia  delle  entrate  con  le  modalita' previste dallo stesso
comma  3  entro  il  mese  successivo alla fine del periodo d'imposta
durante il quale si sono verificate.

                              Art. 133.
               Definizione del requisito di controllo

  1.  Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate
le  societa'  e  gli  enti  di  ogni  tipo  con  o senza personalita'
giuridica  non  residenti  nel  territorio dello Stato le cui azioni,
quote,  diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti
direttamente  o indirettamente dalla societa' o ente controllante per
una   percentuale   superiore   al   50  per  cento  da  determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate
residenti  di  cui  all'articolo  131,  comma  2, tenendo conto della
eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena  societaria  di
controllo.
  2.  Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine
dell'esercizio   del   soggetto  controllante.  Tuttavia  il  reddito
prodotto  dalle  societa'  cui  tali partecipazioni si riferiscono e'
escluso  dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in
cui  il  requisito  del  controllo  di cui al comma precedente si sia
verificato  entro  i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della
societa' controllante.

                              Art. 134.
            Obblighi della societa' od ente controllante
                   e rettifiche di consolidamento

  1.  L'ente  o  la  societa'  controllante  provvede  a calcolare il
reddito  imponibile  di  ciascuna controllata estera. A tale scopo il
reddito   risultante  dai  bilanci  revisionati  viene  rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo
III  in  quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e
con le rettifiche di seguito previste:
    a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da
societa'  incluse  nella tassazione di gruppo anche se provenienti da
utili  di  esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui
all'articolo 130;
    b) indipendentemente  dai  criteri  adottati per la redazione dei
singoli  bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei
componenti  positivi  e  negativi  di reddito dagli stessi risultanti
secondo  i  criteri  di  cui  alla  predetta  sezione  I, consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non  solo  se imputati al conto economico di un esercizio precedente,
ma anche successivo;
    c) i  valori  risultanti  dal  bilancio  relativo all'esercizio o
periodo   di   gestione  anteriore  al  primo  cui  si  applicano  le
disposizioni   della  presente  sezione  sono  riconosciuti  ai  fini
dell'imposta  sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli
derivanti   dall'applicazione  dei  criteri  contabili  adottati  nei
precedenti  esercizi  e  che  siano  adempiuti  gli  obblighi formali
eventualmente  previsti  dal  decreto  di  cui all'articolo 142 salvo
quanto di seguito previsto:
      1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo  capo  si  considerano  riconosciuti  ai fini dell'imposta sul
reddito  fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo  per  gli stessi
previsto;
      2)  qualora  le  norme  della  sezione  I  di  questo  capo non
prevedano  un  importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente
riconosciuti  per  intero  o  nel minor ammontare corrispondente agli
accantonamenti  che sarebbero stati deducibili secondo le norme della
predetta  sezione  I  a  condizione  che  tale  minore  ammontare sia
rideterminato dal soggetto controllante;
      3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti  con  finalita'  diverse  a  quelli  previsti  dalla stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
      4)  il  valore  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente
riconosciuto  in  misura  non  superiore  al  valore  normale  di cui
all'articolo 92, comma 5.
    d) esclusione  dal reddito imponibile degli utili e delle perdite
di  cambio  relativi  a  finanziamenti  attivi  e  passivi  di durata
superiore  a  diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o
fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica
base  imponibile  di  cui  alla  presente sezione se denominati nella
valuta  utilizzata  dal debitore o in quella utilizzata dal creditore
per  la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma
2;
    e) i  redditi  rideterminati  secondo  i  criteri di cui ai punti
precedenti  concorrono  alla  formazione  dell'imponibile  convertiti
secondo  il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione della societa' non residente;
    f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 95, commi 2,
3  e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108,
comma 2, secondo periodo e 164;
    g) relativamente  al  reddito imponibile delle controllate estere
l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe
deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni
locali.  In  tal  caso,  e'  ammessa  la deducibilita' dei componenti
negativi  ivi  previsti  fino  a concorrenza del minor importo tra la
misura  prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente
dedotto  dalla  controllata  estera  secondo  le  modalita'  ed  alle
condizioni  di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza
della  predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando
quanto  previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal
reddito  complessivo  del  gruppo i componenti negativi di reddito di
cui  al  predetto  articolo  non  imputati  al  conto economico della
controllata estera cui si riferiscono.
  2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
130.

                              Art. 135.
  Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo

  1.  Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti dalle cessioni,
inclusi   i   conferimenti,   di   beni  diversi  da  quelli  di  cui
all'articoli 85  e 87, fra le societa' non residenti cui si riferisce
l'opzione  di  cui  alla presente sezione, concorrono alla formazione
del  reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra
la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante
e delle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma
2,  nella  controllata  cedente  e quella se minore nella controllata
acquirente.
  2.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  del  bene trasferito alla
societa'  acquirente  sara' pari a quello precedente il trasferimento
maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione
del reddito imponibile ai sensi del comma 1.

                              Art. 136.
                 Determinazione dell'imposta dovuta

  1.  La  societa'  controllante,  effettuando la somma algebrica del
proprio  imponibile  e di quelli delle controllate estere determinati
secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  precedente,  determina il
reddito   imponibile   complessivo  relativamente  al  quale  calcola
l'imposta corrispondente.
  2.   Dall'imposta  determinata  secondo  il  comma  1,  oltre  alle
detrazioni,  alle  ritenute  ed  ai  crediti  d'imposta  relativi  al
soggetto  controllante,  sono  ammesse  in  detrazione le imposte sul
reddito  pagate  all'estero  a titolo definitivo secondo i criteri di
cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
  3.  Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al
reddito  estero  oggetto  di  imputazione alla formazione del reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i  redditi  prodotti  dalle controllate estere, e la quota di imposta
italiana  fino  a  concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera  e'  calcolata  con riferimento a ciascuna controllata estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta  precedenti  o  successivi  secondo  le disposizioni di cui
all'articolo 165.
  4.  Fino  a  concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al
reddito  prodotto  da  ciascuna  controllata  estera  successivamente
all'esercizio  dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo  di  ulteriori  imposte  estere sullo stesso reddito anche
perche' distribuito.
  5.   Ai   fini   dell'applicazione  del  comma  4,  si  considerano
prioritariamente  distribuiti  i redditi prodotti negli esercizi piu'
recenti.
  6.  Nel  caso  in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu'
societa'  controllate  e  la legislazione locale preveda una forma di
tassazione  di  gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione,
nonostante  l'esercizio  dell'opzione  di  cui  all'articolo 130, gli
imponibili  negativi  delle  societa'  predette  non rilevano ai fini
della  determinazione  del  reddito  complessivo  se, ricorrendone in
concreto  le  condizioni,  la  societa' controllante non si avvale di
tale  forma  di  tassazione  di  gruppo nel Paese estero. Le societa'
ammesse  alla  tassazione  di  gruppo in tale Paese costituiscono, ai
fini  della  presente  sezione,  una o piu' societa' a seconda che la
compensazione  dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita
in modo totale o parziale.

                              Art. 137.
            Interruzione della tassazione di gruppo prima
        del compimento del periodo di validita' dell'opzione

  1.  Nel  caso  in  cui,  prima  del  compimento  del periodo di cui
all'articolo  132,  comma  1, venga meno la qualificazione soggettiva
della  societa' o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2,
gli  effetti  dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta  del  soggetto controllante successivo a quello in corso al
momento  del  venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il
periodo  precedente  non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto
controllante  abbia  a  sua  volta  esercitato  l'opzione di cui alla
presente sezione.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1, primo periodo, le perdite del
soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine
del  periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva
si  riducono  della  misura corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte  nel  periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'
non  residenti  il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico
imponibile  e  quelle  prodotte  nello  stesso  periodo  da  tutte le
societa'.

                              Art. 138.
        Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente
               ad una o piu' controllate non residenti

  1.  Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito
del  controllo  venga  meno  relativamente  ad  una  o  piu' societa'
controllate  non  residenti  prima  del compimento del periodo di cui
all'articolo  132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in
misura  corrispondente  agli  interessi  passivi  dedotti per effetto
della  disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi
precedenti  rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma
1.
  2.   Nel  caso  in  cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno
relativamente  ad  oltre  due  terzi  delle  societa' controllate non
residenti  oltre  a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di
cui  all'articolo  137,  comma 2, da calcolare proporzionalmente alle
perdite  fiscali  delle  societa'  non  residenti  di cui al presente
comma.

                              Art. 139.
                    Mancato rinnovo dell'opzione

  1. Nel  caso  di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto
di cui al comma 2 dell'articolo 137.

                              Art. 140.
                  Coordinamento con l'articolo 167

  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  167  non  si  applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso
in quello della societa' controllante per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 130.

                              Art. 141.
                          Norma transitoria

  1. Fino  a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di   rettifiche   di   valore   ed   accantonamenti  fiscalmente  non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a  quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla
societa'  o  ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se  non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali
degli  elementi  dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se,  rispettivamente,  superiori  o inferiori a quelli contabili sono
ridotti  o  aumentati  dell'importo  delle  predette  svalutazioni in
proporzione  ai  rapporti  tra  la  differenza dei valori contabili e
fiscali  dell'attivo  e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.

                              Art. 142.
                      Disposizioni applicative

  1. Con   decreto   di   natura   non   regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.
  2. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma 1, possono essere
stabiliti   i   criteri   per   consentire   la  rivalutazione  degli
ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del  reddito  delle
societa'  controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo
scopo,   saranno   considerati  tali  quelli  in  cui  la  variazione
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo e' superiore di almeno 10 punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
  3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica
quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).

                              Capo III
                   Enti non commerciali residenti
                              Art. 143.
                         Reddito complessivo

  1. Il  reddito  complessivo  degli enti non commerciali di cui alla
lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  73  e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di  quelli  soggetti  a  ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali  le  prestazioni  di servizi non rientranti nell'articolo
2195   del   codice   civile   rese  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali   dell'ente  senza  specifica  organizzazione  e  verso
pagamento  di  corrispettivi  che  non  eccedono  i  costi di diretta
imputazione.
  2. Il  reddito  complessivo  e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
  3. Non  concorrono  in  ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
73:
    a) i  fondi  pervenuti  ai  predetti  enti  a seguito di raccolte
pubbliche  effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di  modico  valore  o  di  servizi  ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    b) i  contributi  corrisposti  da  Amministrazioni  pubbliche  ai
predetti  enti  per  lo  svolgimento  convenzionato  o  in  regime di
accreditamento   di   cui   all'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
9,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.

                              Art. 144.
                     Determinazione dei redditi

  1. I  redditi  e  le  perdite  che  concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per  ciascuna  categoria  in base al risultato complessivo di tutti i
cespiti  che  vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e'
diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del  titolo I relative ai
redditi delle varie categorie.
  2. Per  l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
  3. Per  l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
  4. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi relativi a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali
e  di  altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che  corrisponde  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi e altri
proventi  che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente  e'  deducibile  la  rendita  catastale o il canone di
locazione  anche  finanziaria  per  la  parte  del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
  5. Per  gli  enti  religiosi  di  cui  all'articolo  26 della legge
20 maggio  1985,  n.  222,  che  esercitano attivita' commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri
sono determinate con i criteri ivi previsti.
  6. Gli  enti  soggetti alle disposizioni in materia di contabilita'
pubblica  sono  esonerati  dall'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
separata  qualora  siano  osservate  le  modalita'  previste  per  la
contabilita'  pubblica  obbligatoria  tenuta  a  norma di legge dagli
stessi enti.

                              Art. 145.
            Regime forfetario degli enti non commerciali
                        ....................

                              Art. 146.
                          Oneri deducibili

  1. Dal  reddito  complessivo  si  deducono,  se non sono deducibili
nella  determinazione  del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10.  In  caso  di  rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo,  le  somme  corrispondenti  concorrono a formare il reddito
complessivo  del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.

                              Art. 147.
         Detrazione d'imposta per oneri ....................

                              Art. 148.
                      Enti di tipo associativo

  1. Non  e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli   associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali,  dalle  associazioni,  dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o  partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
  2. Si  considerano  tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo  periodo  del comma 1
dell'articolo  143,  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli  associati  o  partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in  funzione  delle  maggiori  o diverse prestazioni alle quali danno
diritto.  Detti  corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo  come  componenti  del  reddito di impresa o come redditi
diversi  secondo  che  le  relative  operazioni  abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
  3. Per   le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,
religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si  considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli    scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli iscritti, associati o
partecipanti,   di   altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima
attivita'  e  che  per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno  parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale, dei
rispettivi  associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni  nazionali,  nonche'  le  cessioni  anche  a  terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
  4. La  disposizione  del  comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per  le  erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni  alberghiere,  di  alloggio, di trasporto e di deposito e
per  le  prestazioni  di  servizi  portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
    a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    d) pubblicita' commerciale;
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  5. Per  le  associazioni  di  promozione sociale ricomprese tra gli
enti  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  lettera e),  della  legge
25 agosto   1991,  n.  287,  le  cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute   dal   Ministero   dell'interno,   non  si  considerano
commerciali,  anche  se  effettuate  verso pagamento di corrispettivi
specifici,  la  somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata,
presso  le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici,   sempreche'  le  predette  attivita'  siano  strettamente
complementari  a  quelle  svolte  in  diretta  attuazione degli scopi
istituzionali  e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
  6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5  non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche,   sindacali   e  di  categoria,  nonche'  da  associazioni
riconosciute  dalle  confessioni  religiose  con le quali lo Stato ha
stipulato  patti,  accordi  o  intese,  sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  7. Per   le   organizzazioni   sindacali  e  di  categoria  non  si
considerano  effettuate  nell'esercizio  di  attivita' commerciali le
cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in deroga al limite di cui al
comma  3,  riguardanti  i  contratti  collettivi  di  lavoro, nonche'
l'assistenza  prestata  prevalentemente  agli  iscritti,  associati o
partecipanti  in  materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione  sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
  8. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione   che  le  associazioni  interessate  si  conformino  alle
seguenti  clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
    b) obbligo  di  devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe  o  ai  fini  di  pubblica  utilita', sentito l'organismo di
controllo  di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative  volte  a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo  espressamente  la temporaneita' della partecipazione alla
vita  associativa  e  prevedendo  per  gli  associati  o partecipanti
maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per  l'approvazione  e  le
modificazioni  dello  statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
    d) obbligo  di  redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    e) eleggibilita'  libera  degli  organi amministrativi, principio
del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,  comma 2, del codice
civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e  i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di   pubblicita'   delle  convocazioni  assembleari,  delle  relative
deliberazioni,  dei  bilanci  o  rendiconti;  e'  ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al   1° gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo  2532,  ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse  abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive di
organizzazione a livello locale;
    f) intrasmissibilita'  della  quota  o  contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
  9. Le  disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano  alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con  le  quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

                              Art. 149.
           Perdita della qualifica di ente non commerciale
                        ....................

                              Art. 150.
          Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
                        ....................

                               Capo IV
             Societa' ed enti commerciali non residenti

                              Art. 151.
                         Reddito complessivo

  1. Il  reddito  complessivo delle societa' e degli enti commerciali
non  residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e'
formato  soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione  di  quelli  esenti  dall'imposta  e  di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si  considerano  prodotti  nel  territorio dello stato i redditi
indicati  nell'articolo  23,  tenendo conto, per i redditi d'impresa,
anche  delle  plusvalenze  e  delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque   relativi   alle   attivita'   commerciali  esercitate  nel
territorio  dello  Stato,  ancorche'  non  conseguite  attraverso  le
stabili  organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed
enti  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le
plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).

                              Art. 152.
               Determinazione del reddito complessivo

  1. Per   le   societa'   e   gli   enti   commerciali  con  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato, eccettuate le societa'
semplici,   il   reddito   complessivo   e'  determinato  secondo  le
disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di
apposito   conto  economico  relativo  alla  gestione  delle  stabili
organizzazioni   e   alle   altre  attivita'  produttive  di  redditi
imponibili in Italia.
  2. In  mancanza  di  stabili  organizzazioni  nel  territorio dello
Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati  secondo  le  disposizioni  del  Titolo  I, relative alle
categorie  nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
In  caso  di  rimborso  degli  oneri  dedotti  ai  sensi del presente
articolo,  le  somme  corrispondenti  concorrono a formare il reddito
complessivo  del  periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.
  3. Dall'imposta  lorda  si  detrae,  fino  alla concorrenza del suo
ammontare,  un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere  a),  g),  h),  h-bis),  i),  i-bis)  e i-quater) del comma 1
dell'articolo  15.  In  caso  di  rimborso di oneri per i quali si e'
fruito  della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la
societa'  o  l'ente  ha  conseguito  il  rimborso  e' aumentata di un
importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
  4. Per  le  societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

                               Capo V
                 Enti non commerciali non residenti

                              Art. 153.
                         Reddito complessivo

  1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti
di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 73 e' formato
soltanto   dai  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,  ad
esclusione  di  quelli  esenti  dall'imposta  e  di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si  considerano  prodotti  nel  territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i
redditi  d'impresa,  anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei
beni   destinati  o  comunque  relativi  alle  attivita'  commerciali
esercitate  nel  territorio  dello  Stato,  ancorche'  non conseguite
attraverso  le  stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti
da  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1
dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1,
lettera f).

                              Art. 154.
               Determinazione del reddito complessivo

  1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo  le  disposizioni  del  Titolo  I. Dal reddito complessivo si
deducono,  se  non  sono  deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a)
e  g)  del  comma  1  dell'articolo  10.  Si  applica la disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
  2. Dall'imposta  lorda  si  detrae,  fino  alla concorrenza del suo
ammontare,  un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere  a),  g),  h),  h-bis),  i),  i-bis)  e i-quater) del comma 1
dell'articolo  15.  La  detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
  3. Agli   enti  non  commerciali  che  hanno  esercitato  attivita'
commerciali  mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio dello
Stato,  si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo
144.
  4. Sono altresi' deducibili:
    a) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello Stato, di
altri  enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di  fondazioni private
legalmente  riconosciute,  le quali, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono  attivita'  dirette alla tutela del patrimonio ambientale,
effettuate  per  l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate  alle  lettere  a)  e b), del comma 1, dell'articolo 139 del
decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490, facenti parte degli
elenchi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 140 del medesimo decreto
legislativo  o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base
ai  piani  di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e
al   decreto-legge   27 giugno   1985,   n.   312,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985, n. 431, ivi comprese le
erogazioni  destinate  all'organizzazione di mostre e di esposizioni,
nonche'  allo  svolgimento  di  studi e ricerche aventi ad oggetto le
cose  anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati
alla   lettera   c)   del   presente   comma,   senza  la  preventiva
autorizzazione   del  Ministro  dell'ambiente,  e  della  tutela  del
territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge
per  consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui
beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal
reddito.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da'
immediata   comunicazione   ai   competenti  uffici  tributari  delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per
il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
    b) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e   regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela  speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale  e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private  indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita'
di  conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette
al   conseguimento   delle   finalita'   di  interesse  generale  cui
corrispondono tali ambiti protetti;
    c) le  spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e
alla  protezione  degli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  decreto
legislativo  29 ottobre  1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di
cui  al  comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o
assoggettati  al  vincolo  della inedificabilita' in base ai piani di
cui   all'articolo   149  dello  stesso  decreto  legislativo,  e  al
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  5. Il  Ministro  dell'ambiente  e  la  tutela  del  territorio e la
regione,  secondo  le  rispettive attribuzioni e competenze, vigilano
sull'impiego  delle  erogazioni  di  cui alle lettere a), b) e c) del
comma  4  del  presente  articolo  effettuate  a  favore  di soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni  stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e siano
rispettati  i  termini  per l'utilizzazione concordati con gli autori
delle  erogazioni.  Detti  termini  possono essere prorogati una sola
volta  dall'autorita'  di  vigilanza,  per  motivi  non imputabili ai
beneficiari.

                               Capo VI
  Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

                              Art. 155.
                   Ambito soggettivo ed oggettivo

  1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma
1,  lettera  a),  derivante  dall'utilizzo in traffico internazionale
delle  navi  indicate  nell'articolo 8-bis,  comma 1, lettera a), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di
cui  al  decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' determinato ai
sensi  della  presente  sezione  qualora  il  contribuente  comunichi
un'opzione  in  tal  senso  all'Agenzia  delle entrate entro tre mesi
dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne
con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  previsto dall'articolo 161.
L'opzione  e'  irrevocabile  per dieci esercizi sociali e puo' essere
rinnovata.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  deve  essere esercitata
relativamente  a  tutte  le  navi  aventi  i  requisiti  indicati nel
medesimo  comma  1,  gestite  dallo stesso gruppo di imprese alla cui
composizione  concorrono la societa' controllante e le controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  2. L'opzione  consente  la determinazione dell'imponibile secondo i
criteri  di  cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un
tonnellaggio  superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate
all'attivita' di:
    a) trasporto merci;
    b) trasporto passeggeri;
    c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti
ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
  3. Sono  altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere
precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di
cui all'articolo 161.

                              Art. 156.
                Determinazione del reddito imponibile

  1. Il  reddito  imponibile  e'  determinato  in  via  forfetaria ed
unitaria  sulla  base  del reddito giornaliero di ciascuna nave con i
requisiti predetti:
    a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per
i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
      1) da  0  a  1.000  tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per
tonnellata;
      2) da  1.001  a  10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro
per tonnellata;
      3) da  10.001  a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro
per tonnellata;
      4) da  25.001  tonnellate  di  stazza  netta:  0,0020  euro per
tonnellata;
    b) e  successivamente  moltiplicato per i coefficienti di seguito
previsti in relazione all'eta' del naviglio:
      1) da 0 a 5 anni: 0,90;
      2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
      3) da 11 a 25 anni: 1,05;
      4) oltre 25 anni: 1,10.
  2. Agli  effetti  del comma precedente, non sono computati i giorni
di  mancata  utilizzazione  a  causa  di  operazioni di manutenzione,
riparazione    ordinaria    o    straordinaria,    ammodernamento   e
trasformazione  della  nave;  sono  altresi'  esclusi dal computo dei
giorni  di  operativita'  quelli  nei  quali  la  nave  e' in disarmo
temporaneo.
  3. Dall'imponibile  determinato  secondo  quanto previsto dai commi
precedenti   non   e'   ammessa   alcuna   deduzione.   Resta   ferma
l'applicazione dell'articolo 84.

                              Art. 157.
       Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia

  1.  L'opzione  di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e
se  esercitata  viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso
nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate
viene  locato  dal  contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore,  per  ciascuna  unita',  al  50  per  cento  dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
  2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la
determinazione  del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui
le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico
per  quanto  attiene  ai costi specifici, e secondo la proporzione di
cui  all'articolo  159  per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
  3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresi', nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
  4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende
i  ricavi  e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via
esclusiva  dall'esercizio  delle navi di cui all'articolo 155 e delle
attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
  5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione
esercitata,  il  nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima
del decorso del decennio originariamente previsto.

                              Art. 158.
                     Plusvalenze e minusvalenze

  1. Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso  di  una o piu' navi
relativamente  alle  quali  e' efficace l'opzione di cui all'articolo
155,  l'imponibile  determinato  ai sensi dell'articolo 156 comprende
anche  la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la
cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore
in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del
presente  regime,  all'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo
156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito,
al  netto  degli  oneri  di  diretta  imputazione,  ed  il  costo non
ammortizzato  dell'ultimo  esercizio  antecedente  a  quello di prima
applicazione  del  regime  di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione.
  2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione  del  regime  di determinazione dell'imponibile previsto
dalla  presente  sezione,  al  reddito  prodotto dalla nave ceduta si
rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma
precedente  e'  aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento
del suo ammontare.
  3. Nel  caso  in  cui  le  navi  cedute  costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino  l'80  per  cento  del valore dell'azienda al lordo dei
debiti finanziari.

                              Art. 159.
                         Obblighi contabili

  1. Il  reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita'
imprenditoriali  diverse  da quelle indicate nell'articolo 155 non e'
ricompreso  nell'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo 156 e
deve  essere  determinato  secondo  le  disposizioni  contenute nella
sezione I del capo II.
  2. Agli  effetti  del  comma  1  le  spese  e  gli altri componenti
negativi  assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad
attivita'  o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da
quelli  ricompresi  nella  determinazione  dell'imponibile, secondo i
criteri   di   cui   all'articolo 156;  a  tal  fine  e'  tenuta  una
contabilita'  separata  secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui all'articolo 161.
  3. Le  spese  e  gli  altri  componenti negativi che si riferiscono
indistintamente  a  componenti  positivi  di reddito ricompresi e non
ricompresi  nell'imponibile  determinato  ai  sensi dell'articolo 156
sono   deducibili   per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
l'ammontare  complessivo  dei ricavi ed altri proventi non ricompresi
nell'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.

                              Art. 160.
            Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

  1. I  soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non
possono  esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II
ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.
  2. Alle  cessioni  di  beni  ed  alle prestazioni di servizi fra le
societa'  il  cui  reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi
dell'articolo  156  e  le  altre  imprese si applica, ricorrendone le
altre   condizioni,   la   disciplina  del  valore  normale  prevista
dall'articolo 110, comma 7.

                              Art. 161.
                      Disposizioni applicative

  1. Con   decreto   di   natura   non   regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.
  2. Per  tutto  quanto  non  disciplinato  nella presente sezione si
applicano le disposizioni di cui alla sezione I.

                             Titolo III
                         DISPOSIZIONI COMUNI

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                              Art. 162.
                       Stabile organizzazione

  1. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  di  cui  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'espressione  "stabile  organizzazione"  designa  una  sede fissa di
affari  per  mezzo  della  quale  l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
  2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
    a) una sede di direzione;
    b) una succursale;
    c) un ufficio;
    d) un'officina;
    e) un laboratorio;
    f) una  miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava  o  altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone
situate  al  di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita'
al   diritto  internazionale  consuetudinario  ed  alla  legislazione
nazionale  relativa  all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse
naturali,  lo  Stato  puo'  esercitare  diritti relativi al fondo del
mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
  3.  Un  cantiere  di costruzione o di montaggio o di installazione,
ovvero  l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e'
considerato  "stabile  organizzazione"  soltanto  se  tale  cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
  4.  Una  sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile
organizzazione se:
    a) viene  utilizzata  una installazione ai soli fini di deposito,
di   esposizione   o   di  consegna  di  beni  o  merci  appartenenti
all'impresa;
    b) i  beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
    c) i  beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
    d) una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
    e) viene  utilizzata  ai  soli  fini  di svolgere, per l'impresa,
qualsiasi   altra   attivita'  che  abbia  carattere  preparatorio  o
ausiliario;
    f) viene  utilizzata  ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita'  menzionate  nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita'
della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione,
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  5. Oltre  a  quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se'
stabile  organizzazione  la  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  di
elaboratori  elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano
la  raccolta  e  la  trasmissione di dati ed informazioni finalizzati
alla vendita di beni e servizi.
  6. Nonostante  le  disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto
previsto   dal   comma  7,  costituisce  una  stabile  organizzazione
dell'impresa  di  cui  al  comma  1  il  soggetto,  residente  o  non
residente,  che  nel  territorio dello Stato abitualmente conclude in
nome  dell'impresa  stessa contratti diversi da quelli di acquisto di
beni.
  7. Non   costituisce   stabile   organizzazione   dell'impresa  non
residente  il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato
la  propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale,  o  di  ogni  altro  intermediario  che  goda di uno status
indipendente,  a  condizione  che  dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attivita'.
  8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce
stabile  organizzazione  dell'impresa  il  solo  fatto  che la stessa
eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di
un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
o  di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa.
  9.  Il  fatto  che  un'impresa  non  residente  con o senza stabile
organizzazione   nel  territorio  dello  Stato  controlli  un'impresa
residente,  ne  sia  controllata,  o  che  entrambe  le imprese siano
controllate  da  un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa
non  costituisce  di  per  se' motivo sufficiente per considerare una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

                              Art. 163.
                  Divieto della doppia imposizione
                        ....................

                              Art. 164.
Limiti  di  deduzione  delle  spese e degli altri componenti negativi
relativi   a   taluni   mezzi   di  trasporto  a  motore,  utilizzati
 nell'esercizio di imprese, arti e professioni ....................

                               Capo II
              Disposizioni relative ai redditi prodotti
              all'estero ed ai rapporti internazionali

                              Art. 165.
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

  1. Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti  all'estero,  le  imposte  ivi pagate a titolo definitivo su
tali  redditi  sono  ammesse  in detrazione dall'imposta netta dovuta
fino   alla  concorrenza  della  quota  d'imposta  corrispondente  al
rapporto  tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo
al  netto  delle  perdite  di precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.
  2. I  redditi  si  considerano  prodotti  all'estero  sulla base di
criteri  reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare
quelli prodotti nel territorio dello Stato.
  3. Salvo   quanto   previsto   dal   comma  6,  ultimo  periodo,  e
dall'articolo  136,  commi  3  e 6, se concorrono redditi prodotti in
piu'  Stati  esteri,  la  detrazione  si  applica  separatamente  per
ciascuno Stato.
  4. La  detrazione  di  cui  al  comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto  all'estero  al  quale  si  riferisce  l'imposta di cui allo
stesso  comma  1,  a  condizione che il pagamento a titolo definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo  definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto
dal comma 7.
  5. Per  i  redditi  d'impresa  prodotti all'estero mediante stabile
organizzazione  o da societa' controllate di cui alla sezione III del
capo   II   del  Titolo  II,  la  detrazione  puo'  essere  calcolata
dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo
definitivo   avviene   entro   il   termine  di  presentazione  della
dichiarazione   relativa   al  primo  periodo  d'imposta  successivo.
L'esercizio   della   facolta'   di  cui  al  periodo  precedente  e'
condizionato  all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle
imposte  estere  detratte  per  le  quali  ancora  non e' avvenuto il
pagamento a titolo definitivo.
  6. Nel  caso  di  reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti,
nello  stesso  Paese  estero,  l'imposta  estera  ivi pagata a titolo
definitivo  su  tale  reddito  eccedente  la quota d'imposta italiana
relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta
fino  a  concorrenza  della  eccedenza della quota d'imposta italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso  reddito  estero,  verificatasi negli esercizi precedenti fino
all'ottavo.  Nel  caso  in  cui  negli esercizi precedenti non si sia
verificata  tale  eccedenza,  l'eccedenza  dell'imposta  estera  puo'
essere  riportata  a  nuovo  fino  all'ottavo esercizio successivo ed
essere  utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza  della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa  allo  stesso  reddito  di cui al primo periodo del presente
comma.  Le  disposizioni di cui al presente comma relative al riporto
in  avanti  ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi
d'impresa  prodotti  all'estero dalle singole societa' controllate di
cui  alla  sezione  III  del capo II del Titolo II anche se residenti
nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.
  7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il  reddito  estero  ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia'
liquidata,  si  procede  a  nuova  liquidazione  tenendo  conto anche
dell'eventuale  maggior  reddito  estero,  e  la  detrazione si opera
dall'imposta  dovuta  per  il  periodo  d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione  nella  quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il
termine  per  l'accertamento,  la  detrazione  e' limitata alla quota
dell'imposta  estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia.
  8. La  detrazione  non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata.
  9. Per  le  imposte  pagate  all'estero  dalle  societa'  che hanno
esercitato  l'opzione  di  cui  agli articoli 115 e 116 la detrazione
spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
  10. Nel  caso  in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero  concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente.

                              Art. 166.
        Trasferimento all'estero della residenza o della sede

  1. Il  trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui
all'articolo  2  ed  all'articolo  72,  comma 1, lettera a) e b), che
comporti  la  perdita  della  residenza  ai  fini  delle  imposte sui
redditi,  costituisce  realizzo,  al  valore  normale, dei componenti
dell'azienda  o  del  complesso  aziendale,  salvo che gli stessi non
siano  confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello  Stato.  La stessa disposizione si applica se successivamente i
componenti   confluiti   nella  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio  dello  Stato  ne vengano distolti. Si considerano in ogni
caso  realizzate,  al  valore  normale,  le plusvalenze relative alle
stabili  organizzazioni  all'estero.  Per le imprese individuali e le
societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettera g).
  2. .........

                              Art. 167.
        Disposizioni in materia di imprese estere controllate
  1. .........
  2. .........
  3. .........
  4. .........

  5. Le  disposizioni  del  comma  1  non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
    a) la  societa'  o  altro  ente non residente svolga un'effettiva
attivita'  industriale  o commerciale, come sua principale attivita',
nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
    b) dalle  partecipazioni  non consegue l'effetto di localizzare i
redditi  in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati  di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma,
il  contribuente  deve interpellare preventivamente l'amministrazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
  6. .........
  7. .........
  8. .........

                              Art. 168.
          Disposizioni in materia di imprese estere collegate

  1. Salvo  quanto  diversamente  disposto  dal presente articolo, la
norma  di  cui  all'articolo  167 si applica anche nel caso in cui il
soggetto  residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche  tramite  societa'  fiduciarie  o  per  interposta persona, una
partecipazione   non   inferiore  al  20  per  cento  agli  utili  di
un'impresa,  di una societa' o di altro ente, residente o localizzato
in   Stati   o   territori  con  regime  fiscale  privilegiato;  tale
percentuale  e'  ridotta  al  10 per cento nel caso di partecipazione
agli  utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al presente
comma  non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti
negli  Stati  o territori predetti relativamente ai redditi derivanti
da   loro   stabili  organizzazioni  assoggettati  a  regimi  fiscali
privilegiati.
  2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
    a) l'utile  prima  delle  imposte risultante dal bilancio redatto
dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
    b) un   reddito   induttivamente   determinato   sulla  base  dei
coefficienti  di  rendimento  riferiti  alle  categorie  di  beni che
compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.
  3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano
i seguenti coefficienti:
    a) l'1  per  cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85,
comma   1,   lettere   c),   d)   ed   e),   anche  se  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
    b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni  immobili  e  da  beni  indicati  nell'articolo  8-bis, comma 1,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  633,  e  successive  modificazioni,  anche  in  locazione
finanziaria;
    c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche
in locazione finanziaria.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo.

                              Art. 169.

                       Accordi internazionali
                        ....................

                              Capo III
                      Operazioni straordinarie

                              Art. 170.
                    Trasformazione della societa'

  1. .........
  2. In  caso  di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di  cui  al  Titolo  II  in  societa'  non soggetta a tale imposta, o
viceversa,  il  reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di  imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  trasformazione e'
determinato   secondo   le   disposizioni   applicabili  prima  della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
  3. Nel   caso  di  trasformazione  di  una  societa'  non  soggetta
all'imposta  di  cui al Titolo II in societa' soggetta a tale imposta
le  riserve  costituite prima della trasformazione con utili imputati
ai  soci  a  norma  dell'articolo  5, se dopo la trasformazione siano
state  iscritte  in  bilancio con indicazione della loro origine, non
concorrono  a  formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e
l'imputazione  di  esse  a  capitale  non comporta l'applicazione del
comma 6 dell'articolo 47.
  4. Nel  caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di  cui  al  titolo  II  in  societa'  non soggetta a tale imposta le
riserve  costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al  comma  5  dell'articolo  47,  sono  imputate  ai  soci,  a  norma
dell'articolo 5:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per  scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione  siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
    b) nel  periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano  iscritte  in  bilancio  o  vi  siano  iscritte  senza la detta
indicazione.
  5. Le  riserve  di  cui  al  comma  4  sono assoggettate ad imposta
secondo  il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle
societa' di cui all'articolo 73.

                              Art. 171.
                      Trasformazione eterogenea

  1. In  caso  di  trasformazione,  effettuata ai sensi dell'articolo
2500-septies  del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa' si
considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano
confluiti  nell'azienda  o  complesso  aziendale dell'ente stesso. Le
riserve  costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al  comma  5  dell'articolo  47,  sono  assoggettate a tassazione nei
confronti dei soci o associati:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per  scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione  sono  iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
    b) nel  periodo  d'imposta successivo alla trasformazione, se non
iscritte  in  bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In
caso  di  trasformazione  in  comunione  di  azienda  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  67, comma 1, lettera h). Si applicano le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.
  2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies
del  codice  civile,  di un ente non commerciale in societa' soggetta
all'imposta   di   cui   al   Titolo  II  si  considera  conferimento
limitatamente  ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.

                              Art. 172.
                         Fusione di societa'

  1. La  fusione  tra  piu'  societa'  non  costituisce  realizzo ne'
distribuzione   delle  plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni  delle
societa'  fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
  2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione  o  incorporante  non  si tiene conto dell'avanzo o disavanzo
iscritto  in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni
o  quote  o  dell'annullamento  delle  azioni o quote di alcuna delle
societa'  fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori valori iscritti in
bilancio   per   effetto  dell'eventuale  imputazione  del  disavanzo
derivante  dall'annullamento  o  dal concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o
fusa,  non  sono  imponibili  nei confronti dell'incorporante o della
societa'  risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
valutati  fiscalmente  in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione  della  dichiarazione  dei  redditi i dati esposti in
bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
  3.  Il  cambio  delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo  ne'  distribuzione  di  plusvalenze  o  di minusvalenze ne'
conseguimento  di  ricavi  per i soci della societa' risultante dalla
fusione  o  incorporante,  fatta  salva  l'applicazione,  in  caso di
conguaglio,  dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni,
degli articoli 58 e 87.
  4.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante
dalla  fusione  o  incorporante subentra negli obblighi e nei diritti
delle  societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
  5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte nell'ultimo
bilancio  delle  societa'  fuse o incorporate concorrono a formare il
reddito  della  societa' risultante dalla fusione o incorporante se e
nella  misura  in  cui  non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente  utilizzando  l'eventuale  avanzo da fusione. Questa
disposizione  non si applica per le riserve tassabili solo in caso di
distribuzione  le  quali,  se  e  nel  limite in cui vi sia avanzo di
fusione  o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo  delle  societa' partecipanti alla fusione al netto delle
quote  del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o
da  altre,  concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla  fusione  o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di  distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla
fusione  sono  state  imputate  al  capitale  delle  societa'  fuse o
incorporate  si  intendono  trasferite  nel  capitale  della societa'
risultante  dalla  fusione  o incorporante e concorrono a formarne il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
  6.  All'aumento  di  capitale,  all'avanzo  da  annullamento  o  da
concambio  che  eccedono  la  ricostituzione  e  l'attribuzione delle
riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale delle
riserve  della  societa'  incorporata  o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma precedente, che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione.
  7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la  societa'  incorporante, possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte  del  loro  ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio  netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,
dalla  situazione  patrimoniale  di  cui all'articolo 2501-quater del
codice  civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli  ultimi  ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce
la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa'
le  cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello  risultante  dalla  media degli ultimi due esercizi anteriori.
Tra  i  predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a
norma  di  legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o
quote  della  societa'  la cui perdita e' riportabile erano possedute
dalla  societa'  incorporante  o  da altra societa' partecipante alla
fusione,  la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza  dell'ammontare  complessivo  della  svalutazione di tali
azioni  o  quote  effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla  societa'  partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute
dopo  l'esercizio  al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto
di fusione.
  8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso  tra  l'inizio  del  periodo  di imposta e la data in cui ha
effetto   la   fusione   e'   determinato,  secondo  le  disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.
  9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a  quella  in  cui  si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
societa'  fuse  o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
  10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di versamento,
inclusi  quelli  relativi  agli  acconti  d'imposta  ed alle ritenute
operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto
delle  operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino
alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2,  del  codice civile; successivamente a tale data, i predetti
obblighi  si  intendono  a tutti gli effetti trasferiti alla societa'
incorporante o comunque risultante dalla fusione.

                              Art. 173.
                        Scissione di societa'

  1.  La  scissione  totale  o  parziale  di  una  societa'  in altre
preesistenti  o  di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione  di  plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa'
scissa,  comprese  quelle  relative  alle  rimanenze  e  al valore di
avviamento.
  2.  Nella  determinazione  del  reddito delle societa' partecipanti
alla  scissione  non  si  tiene  conto  dell'avanzo  o  del disavanzo
conseguenti  al  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o  quote ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del
codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per
effetto   dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
all'annullamento   o   al   concambio   di  una  partecipazione,  con
riferimento  ad elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono
imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti
sono  valutati  fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
fini  delle  imposte  sui  redditi,  facendo  risultare  da  apposito
prospetto  di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
  3.  Il  cambio  delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo  ne'  distribuzione  di  plusvalenze  o  di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione,  in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
  4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11,
le  posizioni  soggettive  della societa' scissa, ivi compresa quella
indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali
sono  attribuiti  alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale,
alla  stessa  societa'  scissa, in proporzione delle rispettive quote
del  patrimonio  netto  contabile  trasferite  o  rimaste,  salvo che
trattisi  di  posizioni  soggettive  connesse  specificamente  o  per
insiemi  agli  elementi  del patrimonio scisso, nel qual caso seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari.
  5.  Gli  obblighi  di  versamento  degli  acconti relativi sia alle
imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla  societa'  scissa,  in  caso  di  scissione  parziale, ovvero si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in    relazione   alle   quote   di   patrimonio   netto   imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
  6.  Il  valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento
della  societa'  scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie,
oltre  che,  in  caso di scissione parziale, dalla suddetta societa',
per  importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
  7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del
precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le
voci  individuate  per  periodo  di  formazione in capo alla societa'
scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove
esistano,   all'inizio   del  periodo  medesimo  presso  le  societa'
beneficiarie.
  8.  In  caso  di  scissione  parziale  e  in  caso di scissione non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si  assumono  nella  misura risultante alla data in cui ha effetto la
scissione. In particolare:
    a) i  beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono,  in  proporzione  alle quantita' rispettivamente ricevute,
provenienti  proporzionalmente  dalle  voci delle esistenze iniziali,
distinte  per  esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
    b) le  quote  di  ammortamento  dei  beni materiali e immateriali
nonche'  le  spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni
trasferiti  vanno  ragguagliate  alla  durata  del  possesso dei beni
medesimi   da   parte   della   societa'   scissa  e  delle  societa'
beneficiarie;  detto  criterio  e'  altresi'  applicabile  alle spese
relative a piu' esercizi e agli accantonamenti.
  9.   Le  riserve  in  sospensione  d'imposta  iscritte  nell'ultimo
bilancio  della  societa'  scissa  debbono  essere ricostituite dalle
beneficiarie  secondo  le quote proporzionali indicate al comma 4. In
caso  di  scissione  parziale,  le  riserve  della societa' scissa si
riducono  in  corrispondenza.  Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi  che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa'
scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che
acquisiscono  tali  elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini
della  ricostituzione  delle riserve in sospensione d'imposta e delle
altre  riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate  per  le  fusioni  dai  commi 5  e 6 dell'articolo 172 per la
societa' incorporante o risultante dalla fusione.
  10. Alle  perdite  fiscali  delle  societa'  che  partecipano  alla
scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172,
riferendosi  alla  societa'  scissa  le  disposizioni  riguardanti le
societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
societa'  risultante  dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o,    se    inferiore,    dal    progetto   di   scissione   di   cui
all'articolo 2506-bis  del  codice  civile,  ovvero  dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.
  11.  Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti
della  scissione  e'  regolata  secondo  le  disposizioni del comma 1
dell'articolo 2506-quater  del  codice  civile,  ma la retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello
stesso  codice,  opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di  imposta  della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase
posteriore a tale periodo.
  12.  Gli  obblighi  tributari  della  societa'  scissa riferibili a
periodi  di  imposta  anteriori alla data dalla quale l'operazione ha
effetto  sono  adempiuti  in  caso di scissione parziale dalla stessa
societa'  scissa  o  trasferiti,  in  caso  di scissione totale, alla
societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
  13.  I  controlli,  gli  accertamenti  e  ogni  altro  procedimento
relativo  ai  suddetti  obblighi  sono  svolti  nei  confronti  della
societa'   scissa   o,  nel  caso  di  scissione  totale,  di  quella
appositamente  designata,  ferma  restando la competenza dell'ufficio
dell'Agenzia  delle entrate della societa' scissa. Se la designazione
e'  omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima
nell'atto   di   scissione.   Le  altre  societa'  beneficiarie  sono
responsabili  in  solido  per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi  e  ogni  altro  debito  e anche nei loro confronti possono
essere  adottati  i  provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le
societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di  partecipare  ai  suddetti
procedimenti  e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
  14.  Ai  fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella
designata    debbono    indicare,    a    richiesta    degli   organi
dell'Amministrazione  finanziaria,  i  soggetti  e  i luoghi presso i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale,  le  scritture contabili e la documentazione amministrativa e
contabile   relative   alla   gestione  della  societa'  scissa,  con
riferimento  a  ciascuna  delle parti del suo patrimonio trasferite o
rimaste.   In  caso  di  conservazione  presso  terzi  estranei  alla
operazione   deve   essere  inoltre  esibita  l'attestazione  di  cui
all'articolo 52,   comma 10,   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633. Se la societa' scissa o quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati
si  oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto
ad  essi  richiesto,  si  applicano  le  disposizioni del comma 5 del
suddetto articolo.
  15.   Nei  confronti  della  societa'  soggetta  all'imposta  sulle
societa'  beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a
tale  imposta  e  nei  confronti  della  societa'  del  secondo  tipo
beneficiaria  della  scissione  di  una  societa'  del  primo tipo si
applicano   anche,   in   quanto   compatibili,   i   commi 3, 4  e 5
dell'articolo 171,  considerando  a  tal fine la societa' scissa come
trasformata   per  la  quota  di  patrimonio  netto  trasferita  alla
beneficiaria.

                              Art. 174.
                       Applicazione analogica

    1.  Le  disposizioni  degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto
applicabili,  anche  nei  casi di fusione e scissione di enti diversi
dalle societa'.

                              Art. 175.
Conferimenti  di  aziende  o  di  partecipazioni  di  controllo  o di
                            collegamento

  1.   Ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   di  cui
all'articolo 86,   fatti   salvi   i   casi   di   esenzione  di  cui
all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di
controllo  o  di  collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile,  contenente disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio
di  imprese  commerciali,  si  considera  valore  di  realizzo quello
attribuito  alle  partecipazioni,  ricevute  in  cambio  dell'oggetto
conferito,  nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero,
se  superiore,  quello  attribuito  all'azienda o alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano ed il valore di
realizzo   e'  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9  nel  caso  di
conferimento  di  partecipazioni di controllo o di collegamento prive
dei   requisiti   per   l'esenzione  di  cui  all'articolo 87  se  le
partecipazioni  ricevute  non  sono  anch'esse  prive  dei  requisiti
predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1
del medesimo articolo 87.
  3.  Per  i  conferimenti  di  aziende  situate nel territorio dello
Stato,   le  disposizioni  del  comma 1  si  applicano  anche  se  il
conferente  o  il  conferitario  e'  un  soggetto  non  residente nel
territorio stesso.
  4.  Qualora  il  conferimento  abbia  ad  oggetto  l'unica  azienda
dell'imprenditore   individuale,   la   successiva   cessione   delle
partecipazioni  ricevute  a seguito del conferimento, e' disciplinata
dagli  articoli 67,  comma 1,  lettera c)  e  68 assumendo come costo
delle  partecipazioni  il  valore attribuito alle stesse ai sensi del
presente articolo.

                              Art. 176.
 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

  1.  I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio  dello  Stato  nell'esercizio  di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che
il  soggetto  conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73,
comma 1,  lettere a)  e b).  Tuttavia  il  soggetto  conferente  deve
assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente   riconosciuto   dell'azienda  conferita  e  il  soggetto
conferitario  subentra nella posizione di quello conferente in ordine
agli  elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare    da   apposito   prospetto   di   riconciliazione   della
dichiarazione  dei  redditi  i  dati  esposti  in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
  2.  In  luogo  dell'applicazione  delle disposizioni del comma 1, i
soggetti  ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per
l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.
  3.   Non  rileva  ai  fini  dell'articolo 37-bis  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  il
conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori
fiscali  riconosciuti  di  cui  al  presente articolo e la successiva
cessione  della  partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione
totale  di  cui  all'articolo 87,  o  di  quella parziale di cui agli
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
  4. Le  aziende  acquisite  in dipendenza di conferimenti effettuati
con  il  regime  di cui al presente articolo si considerano possedute
dal  soggetto  conferitario  anche  per  il  periodo  di possesso del
soggetto  conferente.  Le  partecipazioni  ricevute  dai soggetti che
hanno  effettuato  i  conferimenti  di cui al periodo precedente o le
operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci
in  cui  risultavano  iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui
risultavano  iscritte,  come immobilizzazioni, le partecipazioni date
in cambio.
  5.    L'eccedenza    in    sospensione   di   imposta,   ai   sensi
dell'articolo 109,    comma 4,   lettera b),   relativa   all'azienda
conferita  non  concorre  alla  formazione  del  reddito del soggetto
conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che
questi  istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla
norma predetta.
  6.   Quando  il  conferimento  abbia  ad  oggetto  l'unica  azienda
dell'imprenditore    individuale    si    applica    l'ultimo   comma
dell'articolo 175.

                              Art. 177.
                      Scambi di partecipazioni

  1.  La  permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati
nell'articolo 73,  comma 1,  lettere  a) e b), acquista o integra una
partecipazione  di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa'
controllate  e  collegate,  in altro soggetto indicato nelle medesime
lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni o
quote,  non  da'  luogo  a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile  a  condizione  che  il costo delle azioni o quote date in
permuta  sia  attribuito  alle  azioni  o  quote  ricevute in cambio.
L'eventuale  conguaglio  in  denaro concorre a formare il reddito del
percipiente  ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale   di  cui  all'articolo 87  e  quella  parziale  di  cui  agli
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
  2.  Le  azioni  o  quote  ricevute  a  seguito  di  conferimenti in
societa',  mediante  i  quali  la societa' conferitaria acquisisce il
controllo  di  una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione
del  reddito  dell'impresa  conferente,  in  base alla corrispondente
quota   delle   voci  di  patrimonio  netto  formato  dalla  societa'
conferitaria per effetto del conferimento.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.

                               Capo IV
           Operazioni straordinarie fra soggetti residenti
             in Stati membri diversi dell'Unione europea

                              Art. 178.
          Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi
       di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
    a) alle  fusioni  tra  societa'  per  azioni,  in accomandita per
azioni,   a   responsabilita'   limitata,   cooperative  e  di  mutua
assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale   l'esercizio  di  attivita'  commerciali,  residenti  nel
territorio  dello  Stato,  e soggetti residenti in altri Stati membri
della  Comunita'  economica  europea, purche' non si considerino, per
convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  con  Stati  terzi,
residenti  fuori  della  Comunita',  che  appartengano alle categorie
indicate  nella  tabella A  allegata  al  presente  testo  unico,  da
considerare  automaticamente  aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche  dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee  n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle
imposte  indicate  nella tabella B allegata al presente testo unico o
ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione,
sempre   che  nel  concambio  l'eventuale  conguaglio  in  danaro  ai
partecipanti  dei  soggetti  fusi o incorporati non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta;
    b) alle  scissioni  attuate  mediante  trasferimento  dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti  indicati  nella  stessa  lettera,  preesistenti  o di nuova
costituzione,  alcuno  dei  quali  sia  residente  in uno Stato della
Comunita'  diverso  da  quello  del primo, e limitatamente alla parte
corrispondente  dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti
delle  azioni  o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura
proporzionale  alle  rispettive  partecipazioni  nel soggetto scisso,
sempre  che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti
nel  territoriodello  Stato,  che la quota di patrimonio trasferita a
ciascun  beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali
relativi  a  singoli  rami  dell'impresa  del  conferente  e  che nel
concambio  l'eventuale  conguaglio  in  danaro  ai partecipanti della
societa'  scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
    c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a),  residenti  in  Stati diversi della Comunita', sempre che
uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
    d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di  cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con
riguardo  alle  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato
oggetto delle operazioni stesse;
    e) alle  permute  e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i
quali  uno  dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri
una   partecipazione   di  controllo,  ai  sensi  dell'articolo 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella
stessa  lettera,  residente  in  uno Stato della Comunita' diverso da
quello  del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote
in  cambio  di  quelle  ricevute  in  permuta  o  conferimento  ed un
eventuale  conguaglio  in  danaro  non  superiore  al  10% del valore
nominale  delle  suddette  azioni  o  quote,  sempre  che  alcuno dei
partecipanti  che  effettuano lo scambio sia residente nel territorio
dello  Stato  ovvero  la partecipazione scambiata sia relativa ad una
stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato di un soggetto
indicato nella lettera a).

                              Art. 179.
                    Regime di neutralita' fiscale

  1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 178
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
  2.   Ai   conferimenti   di   cui   alla   lettera c)  del  comma 1
dell'articolo 178  si  applica  l'articolo 176.  Le  disposizioni del
comma 1  si  applicano  anche  nei  confronti  del  beneficiario  non
residente  con  riferimento  alla  stabile organizzazione nello Stato
italiano,  limitatamente  agli  elementi  patrimoniali del conferente
residente   o,  nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera d)  del  comma 1
dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
  3.  Nelle  operazioni  indicate  al  comma 1,  le plusvalenze della
stabile  organizzazione  del  conferente  residente sono imponibili a
titolo  di  realizzo  al valore normale, con deduzione dalla relativa
imposta,  fino  al  suo  totale  assorbimento,  dell'ammontare  della
imposta  che  lo  Stato,  dove  e' situata la stabile organizzazione,
avrebbe   effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
direttiva  comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non
residente  subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli
obblighi tributari.
  4.  Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni
mediante  permuta  o  conferimento,  indicate  nell'articolo 178, non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote  date  in  cambio,  il  cui  valore fiscale viene assunto dalle
azioni  o  quote  ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei
valori  alle  stesse  attribuiti  ai  fini  della  determinazione del
rapporto  di  cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito  dei  percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,
l'esenzione  totale  di  cui all'articolo 87 e quella parziale di cui
agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
  5.  Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata  in  un  altro  Stato  membro,  le  relative plusvalenze sono
imponibili  nei  confronti  del  conferente  residente  a  titolo  di
realizzo  al  valore  normale,  con deduzione dalla relativa imposta,
fino  al  suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato  dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in
assenza  delle  norme  della  direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n.
90/434.   In   tal   caso  la  partecipazione  ricevuta  e'  valutata
fiscalmente  in  base  all'ultimo  valore  riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli  effetti  della  disposizione  di cui al precedente comma, di un
importo  pari  all'imponibile  corrispondente  all'imposta  dovuta  a
saldo.
  6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i  componenti
dell'azienda  o  del  complesso aziendale che abbiano formato oggetto
delle  operazioni  indicate  alle  lettere  da  a)  a  d) del comma 1
dell'articolo 178,  non confluiti in seguito a tali operazioni in una
stabile  organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti   conferiti   nella  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello Stato ne vengano distolti.

                              Art. 180.
                  Riserve in sospensione d'imposta

  1.  Nelle  fusioni,  nelle  scissioni  e  nei  conferimenti  di cui
all'articolo 178   i   fondi   in  sospensione  di  imposta  iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito  della  stabile organizzazione nel territorio dello Stato del
soggetto  non  residente  beneficiario  nella misura in cui non siano
stati   ricostituiti   nelle   scritture   contabili   della  stabile
organizzazione.

                              Art. 181.
                           Perdite fiscali

  1.  Nelle  operazioni  di  cui  alle  lettere a) e b), del comma 1,
dell'articolo 181,  le  perdite  fiscali sono ammesse in deduzione da
parte  del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui
all'articolo 172,  comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli
elementi  dell'attivo  e  del  passivo  effettivamente  connessi alla
stabile  organizzazione  sita  nel  territorio dello Stato risultante
dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

                               Capo V
           Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

                              Art. 182.
                       Liquidazione ordinaria

  1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio  della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
economico,   ovvero   a  norma  dell'articolo 66  o  dell'articolo 3,
comma 177,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in  conformita'  alle  risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo 2277  del  codice civile. Per le imprese individuali la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e'  quella  indicata  nella  dichiarazione di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.  Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e  in  accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui  all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio
in  cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di
tale  esercizio  e  a  ciascun  successivo  esercizio  intermedio  e'
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero
a  norma  dell'articolo 66  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  salvo
conguaglio  in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
per  piu'  di  tre  esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,
nonche'  in  caso  di  omessa  presentazione  del  bilancio finale, i
redditi  cosi'  determinati,  ancorche'  gia' tassati separatamente a
norma  degli  articoli 17  e 21,  si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche concorrono a formare
il  reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa  o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione  si  chiude  in  perdita  si  applicano  le disposizioni
dell'articolo 8.
  3.  Per  le  societa'  soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione  e'  determinato  in  base  al  bilancio  finale.  Se la
liquidazione  si  protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il
reddito  relativo  alla  residua frazione di tale esercizio e ciascun
successivo  esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in
base  al  rispettivo  bilancio,  liquidando la relativa imposta salvo
conguaglio  in  base  al  bilancio  finale;  le  perdite di esercizio
anteriori  all'inizio  della liquidazione non compensate nel corso di
questa  ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede
di  conguaglio.  Se  la  liquidazione  si  protrae per piu' di cinque
esercizi,  compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di
omessa  presentazione  del  bilancio finale, i redditi determinati in
via  provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul
reddito   delle  persone  fisiche  i  redditi  compresi  nelle  somme
percepite  o  nei  beni  ricevuti  dai  soci,  ancorche' gia' tassati
separatamente  a  norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

                              Art. 183.
                  Fallimento e liquidazione coatta
                        ....................

                              Art. 184.
                       Applicazione analogica

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli 182  e 183 valgono, in quanto
applicabili,  anche  nei  casi  di  liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle societa'.

                              Titolo IV
              DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 185.
         Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
                        ....................

                              Art. 186.
                           Societa' civili
                        ....................

                              Art. 187.
                          Eredita' giacente

  1.  Se  la  giacenza  dell'eredita'  si protrae oltre il periodo di
imposta  nel  corso del quale si e' aperta la successione, il reddito
dei  cespiti  ereditari  e' determinato in via provvisoria secondo le
disposizioni  del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e'
persona  fisica,  o  non  e'  noto,  e  secondo quelle del titolo II,
capo III,  se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo l'accettazione
dell'eredita'  il  reddito  di  tali  cespiti  concorre  a formare il
reddito  complessivo  dell'erede  per  ciascun  periodo  di  imposta,
compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla
liquidazione  definitiva  delle  relative  imposte.  I redditi di cui
all'articolo 7,  comma 3,  se  il  chiamato  all'eredita'  e' persona
fisica  o  non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente
con  l'aliquota  stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di
reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1  si  applicano anche nei casi di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.

                              Art. 188.
                          Campione d'Italia
                        ....................

                              Art. 189.
             Riferimenti legislativi ad imposte abolite
                        ....................

                              Art. 190.
                       Redditi dei fabbricati
                        ....................

                              Art. 191.

         Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
  1.  Restano  ferme  le agevolazioni tributarie previste dal decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  e
successive modificazioni, e da leggi speciali. ....................
                               Art. 2.
                       Norme di coordinamento

  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 26-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.   Qualora   i   rapporti   di   cui  all'articolo 44,  comma 1,
lettere g-bis)  e  g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  abbiano  ad  oggetto azioni o strumenti finanziari similari
alle  azioni  di  cui  allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al
comma 1  non  si  applica  sulla  quota  del  provento corrispondente
all'ammontare  degli  utili  messi in pagamento nel periodo di durata
del contratto.";
    b) nell'articolo 27,  i  commi  da  1  a  5  sono  sostituiti dai
seguenti:
  "1.  Le  societa'  e  gli  enti  indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1  dell'articolo 73  del  testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50
per   cento  a  titolo  d'imposta  sugli  utili  in  qualunque  forma
corrisposti,  anche  nei  casi  di  cui all'articolo 47, comma 7, del
predetto  testo  unico,  a  persone  fisiche residenti in relazione a
partecipazioni  non  qualificate  ai  sensi  della lettera c-bis) del
comma 1  dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative  all'impresa  ai  sensi  dell'articolo 65 del medesimo testo
unico.  La  ritenuta  di  cui  al  periodo precedente si applica alle
condizioni   ivi   previste  agli  utili  derivanti  dagli  strumenti
finanziari   di   cui  all'articolo 44,  comma 2,  lettera a)  e  dai
contratti  di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9,  lettera b),  del  predetto  testo  unico  qualora il valore
dell'apporto  non  sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato  prima  della data di stipula del contratto nel caso in cui
si  tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati  regolamentati  o  di  altre  partecipazioni,  ovvero non sia
superiore  al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo
del   comma 2   dell'articolo 47   del  citato  testo  unico  qualora
l'associante    determini    il   reddito   di   impresa   ai   sensi
dell'articolo 66 del medesimo testo unico.
  1-bis.  Nei  casi  di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1
si   applica   sull'intero   ammontare   delle  somme  o  dei  valori
corrisposti,   qualora   il   percettore   non  comunichi  il  valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
  2.  In  caso  di  distribuzione di utili in natura i singoli soci o
partecipanti,  per  conseguirne  il  pagamento, sono tenuti a versare
alle  societa'  ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73  del  predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare  della  ritenuta  di  cui  al  comma 1,  determinato in
relazione  al  valore  normale  dei  beni  ad  essi attribuiti, quale
risulta  dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data
individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato
testo unico.
  3.  La  ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del
27  per  cento  sugli  utili corrisposti a soggetti non residenti nel
territorio   dello  Stato  in  relazione  alle  partecipazioni,  agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai
contratti  di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9,  lettera b),  non  relative  a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50
per  cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti
non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al
rimborso,  fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,
dell'imposta   che  dimostrino  di  aver  pagato  all'estero  in  via
definitiva  sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero.
  4.  Sugli  utili  corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella
lettera d)  del  comma 1  dell'articolo 73  del  citato testo unico a
persone  fisiche  residenti  in  relazione  a  partecipazioni  e agli
associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
non   qualificate   ai   sensi   della  lettera  c-bis)  del  comma 1
dell'articolo 67  del  medesimo testo unico, non relative all'impresa
ai  sensi  dell'articolo 65  dello stesso testo unico, e' operata una
ritenuta,  del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui
al   primo   comma  dell'articolo 23,  che  intervengono  nella  loro
riscossione.  La  ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili
corrisposti  e' a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai
contratti  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del
citato    testo    unico    non   relative   all'impresa   ai   sensi
dell'articolo 65.  La  ritenuta  dei periodi precedenti e' operata al
netto  delle  ritenute  applicate  dallo  Stato  estero.  In  caso di
distribuzione  di utili in natura si applicano le disposizioni di cui
al comma 2.
  5.  Le  ritenute  di  cui  ai  commi 1 e 4, primo periodo, non sono
operate  qualora  le  persone  fisiche  residenti  e gli associati in
partecipazione  dichiarino  all'atto  della  percezione che gli utili
riscossi   sono   relativi   all'attivita'   di   impresa  o  ad  una
partecipazione  qualificata  ai  sensi  della  lettera c) del comma 1
dell'articolo 67  del  citato  testo  unico.  Le  ritenute  di cui ai
commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta  nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle societa'.";
    c) all'articolo  27-bis  i  commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  "1.  Le  societa'  che  detengono  una  partecipazione  diretta non
inferiore   al   25   per  cento  del  capitale  della  societa'  che
distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se:
    a) rivestono   una   delle  forme  previste  nell'allegato  della
direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
    b) risiedono,  ai  fini  fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
europea;
    c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilita' di
fruire   di   regimi   di   opzione   o  di  esonero  che  non  siano
territorialmente  o  temporalmente  limitati,  ad  una  delle imposte
indicate nell'allegato della predetta direttiva;
    d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un
anno.
  2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una
certificazione,  rilasciata  dalle competenti autorita' fiscali dello
Stato  estero,  che  attesti che la societa' non residente possiede i
requisiti  indicati  nel comma 1 nonche' la documentazione attestante
la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.";
    d) all'articolo 27-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari  alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito
accentrato  gestito  dalla  Monte  Titoli S.p.A. ai sensi della legge
19 giugno  1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte
sui  redditi  con  le  stesse  aliquote  ed  alle medesime condizioni
previste dal predetto articolo.";
    e) all'articolo 37-bis, comma 3:
      1) alla lettera f) dopo le parole "incluse le valutazioni" sono
inserite le seguenti: "e le classificazioni di bilancio";
      2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) cessioni
di  beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione
di  gruppo  di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi.".
  2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) il comma 1 e' abrogato;
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
plusvalenze  e  gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di
cui  al  comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del
testo  unico  delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri
di    cui   all'articolo 68   sono   distintamente   indicati   nella
dichiarazione annuale dei redditi.";
      3)  al  comma  4,  nel  primo  periodo  le  parole: "Le imposte
sostitutive  di  cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte" sono sostituite
dalle   seguenti:   "L'imposta   sostituiva  di  cui  al  comma 2  e'
corrisposta";
    b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), le parole: "non negoziate
in   mercati   regolamentati"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"qualificate  ai  sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67
del testo unico delle imposte sui redditi".
  3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,   non   modificate   in  conseguenza  del  presente  decreto,  i
riferimenti  a  disposizioni contenute in articoli del medesimo testo
unico  recanti  la numerazione vigente prima della data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   si   intendono   effettuati  alle
corrispondenti  disposizioni  contenute  negli articoli che recano la
numerazione disposta con il medesimo decreto.
  4.   Quando   leggi,   regolamenti,   decreti,  od  altre  norme  o
provvedimenti,   fanno   riferimento   a  disposizioni  contenute  in
articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, vigenti
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento,
salvo  che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della
entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,   si  intende  alle
corrispondenti  disposizioni  contenute  negli articoli che recano la
numerazione disposta con il presente decreto.
                               Art. 3.
                             Abrogazioni

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, nel testo
vigente  antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed
il comma 3 dell'articolo 131.
  2.  Sono  abrogati  gli  articoli  da 1 a 6 del decreto legislativo
8 ottobre  1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti
effettuati   nonche'   alle   operazioni   di   fusione  e  scissione
perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
  3.  E'  abrogato  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante  riordino  delle  imposte  personali  sul reddito, al fine di
favorire  la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3,
comma 162,  lettere  a),  b),  c),  d) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  4.  Per  i  proventi  derivanti  da  depositi  di denaro, di valori
mobiliari  e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati
e   di   loro  parti  correlate,  maturati  nei  periodi  di  imposta
dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004,
le  disposizioni  contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano limitatamente alla
quota  di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti
erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'articolo 98
e  l'intero  importo  dei  finanziamenti  erogati  o  garantiti.  Per
l'eventuale  prelievo  del  20  per  cento  effettuato  dal sostituto
d'imposta  che  eccede  l'importo  che deriva dall'applicazione delle
disposizioni  del  periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo
d'imposta   successivo,   un   credito   d'imposta   utilizzabile  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
                               Art. 4.
            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il 1° gennaio 2004. Le
disposizioni  di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e
3,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  hanno inizio a
decorrere da tale data; tuttavia:
    a) resta   ferma  l'applicazione  dell'articolo 6,  comma 2,  del
decreto  legislativo  8 ottobre  1997,  n.  358,  relativamente  alle
operazioni  di  fusione  e scissione deliberate dalle assemblee delle
societa' partecipanti fino al 30 aprile 2004;
    b) per  il  primo  periodo  di imposta che inizia a decorrere dal
1° gennaio  2004,  ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina  di
contrasto  della  sottocapitalizzazione  di  cui  all'articolo 98 del
citato  testo  unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato
dal  presente  decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del
medesimo articolo e' fissato nella misura di cinque a uno;
    c) non   rientrano   nell'esenzione  di  cui  all'articolo 87  ed
all'articolo 58  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi'   come   modificato   dal   presente  decreto  legislativo,  le
plusvalenze  relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo
periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2003
fino  a  concorrenza  delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
    d) corrispondentemente  le  svalutazioni  delle  stesse  azioni o
quote  di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo
d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2003  e  nel  precedente  sono
deducibili   se   realizzate   entro  il  secondo  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;
    e) le  norme  di  cui  al  capo VI del titolo II del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto  legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano
successivamente   all'ottenimento   dell'autorizzazione   dell'Unione
europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;
    f) l'eventuale    eccedenza    delle    minusvalenze    di    cui
all'articolo 68,  comma 3,  del  citato testo unico delle imposte sui
redditi,  cosi'  come  modificato  dal  presente decreto legislativo,
ancora  non  utilizzate  alla  fine del periodo d'imposta in corso al
2003  puo' essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella
stessa percentuale di cui al medesimo comma;
    g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti
di  cui  all'articolo 87,  commi 1 e 3, del testo unico delle imposte
sui  redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo,
gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui
si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui
redditi,  cosi'  come modificato dal presente decreto legislativo, il
requisito  di  cui  allo  stesso  articolo 87,  comma 1,  lettera b),
sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti
dei   contratti   risultano   classificati   nella   categoria  delle
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta  precedente a quello cui si applicano per la prima volta le
disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo
d'imposta  anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni
del  testo  unico,  come modificate dal presente decreto, il medesimo
requisito  sussiste  se  ne  e'  effettuata  la classificazione nella
medesima   categoria   nel  bilancio  relativo  al  predetto  periodo
d'imposta;
    h) le  disposizioni  dell'articolo 109, comma 4, del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre
rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:
      1)  in  esercizi  precedenti  a quello di entrata in vigore del
decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato
articolo  2426,  secondo  comma,  del  codice civile ed eliminati dal
bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
      2)  nell'esercizio  in  corso  al  31 dicembre 2003 che termina
successivamente alla medesima data;
    i) in  deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
27  luglio  2000,  n.  212, l'articolo 109, comma 7, del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto  legislativo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in
corso  all'8 agosto  2002.  Dalla  predetta  data e fino alla data di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto  sono  fatti  salvi  i
comportamenti  tenuti  sulla  base delle disposizioni del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  vigenti  fino  alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
    l) per  il  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in
vigore  delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi,
come  modificate  dal  presente  decreto,  l'acconto dell'imposta sul
reddito  delle  societa'  dovuto  dall'ente  o  societa' controllante
secondo  le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del
titolo  II,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi'
come  modificato  dal  presente  decreto  legislativo,  e' effettuato
assumendo  come  imposta del periodo precedente quella indicata nella
dichiarazione  dei  redditi  presentata  per  il periodo stesso dalle
societa' singolarmente considerate;
    m) le  opzioni  di  cui  agli articoli 117 e 130 del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto  legislativo,  possono  essere  revocate  con  effetto  dagli
esercizi  relativamente  ai  quali le norme per la determinazione del
reddito  d'impresa sono adeguate ai principi contabili internazionali
di cui al Regolamento (CE), n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
    n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli
fini  dell'imposta sul reddito delle societa', la misura dell'acconto
e' aumentata dal 99 al 102,5 per cento;
    o) il  limitato  concorso  alla formazione del reddito imponibile
dell'associato    delle    remunerazioni   dei   contratti   di   cui
all'articolo 109,  comma 9,  lettera b), del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
legislativo,    e    l'applicabilita'    delle    ritenute   previste
dall'articolo 27   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte
nella  determinazione  del reddito imponibile dell'associante in base
alle  norme  del  citato  testo unico delle imposte sui redditi prima
delle  modifiche  recate  dal presente decreto per le quali rimane il
previgente regime fiscale;
    p) per  le  svalutazioni  delle  azioni  o  quote operate fino al
periodo   di  imposta  antecedente  a  quello  cui  si  applicano  le
disposizioni   dell'articolo 1   continuano   ad   applicarsi   anche
successivamente   i   criteri   di   deduzione  pro  quota  stabiliti
dall'articolo 1,  comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre
2002,  n.  209,  convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; ai
fini   dell'applicazione   delle  lettere  c)  e  d),  le  stesse  si
considerano  integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2003;
    q) fino  a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
della  legge  7 aprile  2003, n. 80, non verra' attuata l'inclusione,
tra  i  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito, degli enti non
commerciali  di  cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, cosi' come modificato dal
presente    decreto   legislativo,   gli   utili   percepiti,   anche
nell'esercizio  di  impresa,  dagli  enti  stessi non concorrono alla
formazione  del  reddito  imponibile, in quanto esclusi, nella misura
del  95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli
utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che
inizia  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  le  societa' e gli enti
indicati  nel  comma  1  dell'articolo  23 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.
  2.  Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli
enti   locali   delle   minori   entrate  derivanti  dall'abrogazione
dell'articolo  14,  comma 1-bis,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi.


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