GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.3 DEL 5/1/2004


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 12 dicembre 2003 
Bando  FIRB  - Progetti strategici di ricerca per la costituzione, il
potenziamento  e  la  messa  in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

    Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(legge finanziaria 2001);
    Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge n. 388/2000 con
i  quali,  al  fine  di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric. dell'8 marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del
3 settembre 2001;
    Visto  il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric.,
con  cui  e'  stata  nominata  la  commissione  incaricata,  ai sensi
dell'art.  4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare
i progetti da ammettere al finanziamento;
    Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del
Governo    approvate    dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002;
    Viste  le  indicazioni  dell'Unione  europea  nella comunicazione
489-2003   della  Commissione  "Investire  nella  ricerca:  un  piano
d'azione   per   l'Europa",   riguardanti  il  lancio  di  iniziative
caratterizzate  come  "European  Technology  Platforms"  sulle  quali
convergono  interessi della comunita' scientifica pubblica e privata,
dell'industria e delle piccole e medie imprese;
    Visto   l'ASSE  2  delle  predette  linee  guida  della  politica
scientifica  e  tecnologica  del  Governo, dedicato agli interventi a
sostegno  della ricerca di base orientata allo sviluppo di tecnologie
chiave  abilitanti  a  carattere  multisettoriale  e  finalizzato, in
particolare, a favorire:
      la   concentrazione   di   competenze  multidisciplinari  e  di
strumentazione sofisticata e multiuso di alto valore scientifico;
      l'integrazione  tra  il  sistema  pubblico  della ricerca ed il
sistema delle imprese;
      l'attrattivita'  di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o
ricercatori presenti su scala internazionale;
      lo  sviluppo  di  competenze  tecnologiche  e di valorizzazione
commerciale dei risultati della ricerca;
    Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289: "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2003);
    Visto  l'art.  56  della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che   ha  previsto  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, di un fondo finalizzato al
finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico,
anche  con  riguardo  alla  tutela  della  salute  e  all'innovazione
tecnologica,  e  con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 aprile   2003   (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  133
dell'11 giugno  2003),  adottato  ai sensi del predetto art. 56 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la
predetta  quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175
milioni  di  euro al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca
per  interventi  da  realizzare  secondo gli strumenti del FIRB e del
Fondo  per  le  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR)  di cui al decreto
legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;
    Considerato  che il predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  prevede,  tra  l'altro,  il finanziamento dei seguenti
interventi:
      ricerche   a   carattere   interdisciplinare  finalizzate  allo
sviluppo   di   tecnologie   abilitanti   nell'aree   delle   nano  e
microtecnologie   applicate   alla   post-genomica,   ai  sistemi  di
diagnostica medica avanzata;
      realizzazione di grandi infrastrutture scientifiche, promozione
di laboratori pubblico-privato e di distretti tecnologici;
    Vista  la  proposta,  trasmessa  in data 27 giugno 2003, prot. n.
268, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero
dell'economia  e  delle finanze, di assegnazione del predetto importo
di  175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per
93 Meuro;
    Visto  il  decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, n. 1692/Ric.,
con  il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del
FIRB, secondo le ivi indicate finalita';
    Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale
del  2 ottobre 2003, n. 1692-Ric., il quale destina, tra l'altro, una
quota  pari  a  59  milioni  di  euro  al  finanziamento  di proposte
progettuali   da   presentarsi  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo  2001,  nelle  seguenti aree
tematiche e secondo la seguente ripartizione:
      34  Meuro  per:  costituzione, potenziamento e messa in rete di
laboratori    pubblico-privati   specializzati   sullo   sviluppo   e
l'utilizzazione  di  piattaforme  tecnologiche  abilitanti  nell'area
delle  nano  e  microtecnologie  applicate  alla  post-genomica  e ai
sistemi di diagnostica avanzata;
      25  Meuro  per:  costituzione, potenziamento e messa in rete di
laboratori    pubblico-privati   specializzati   sullo   sviluppo   e
l'utilizzazione di piattaforme tecnologiche abilitanti nelle seguenti
aree:
        bioinformatica;
        biologia strutturale;
        recettori di membrana;
        diagnostica genomica avanzata in campo animale e vegetale;
        agenti antinfettivi;
        basi molecolari delle malattie neurologiche;
    Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1692/Ric. del
2 ottobre   2003,  all'art.  4  dispone  che  con  specifici  decreti
direttoriali  si  provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai
sensi   delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale  n.  199/Ric.
dell'8 marzo 2001;
    Ritenuta  la  necessita' di procedere all'adozione del decreto di
cui  al  comma  1  del  richiamato art. 8 del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001;
    Sentito,  nella  seduta  del  17 luglio  2003,  il  parere  della
commissione  istituita  con il richiamato decreto ministeriale n. 449
Ric. dell'11 maggio 2001;
    Acquisito  in  relazione  agli  interventi  cosi' definiti, nella
seduta  dell'8 ottobre  2003, il parere positivo della commissione di
cui  all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Ambito operativo e modalita' di intervento
    1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n.
199-Ric.,  il  FIRB,  in coerenza con le "Linee guida per la politica
scientifica  e  tecnologica  del  Governo",  cofinanzia,  nel  limite
massimo  di 59 milioni di euro, progetti strategici di ricerca per la
costituzione,  il  potenziamento e la messa in rete di centri di alta
qualificazione   scientifica,   pubblico-privati   anche   su   scala
internazionale (nel presente bando denominati "laboratori").
    2.  I  laboratori  da  promuovere attraverso i progetti di cui al
precedente  comma  1  sono unita' organizzative basate su piattaforme
tecnologiche in grado di realizzare:
      la   concentrazione   di   competenze  multidisciplinari  e  di
strumentazione sofisticata e multiuso di alto valore scientifico;
      l'integrazione  tra  il  sistema  pubblico  della ricerca ed il
sistema delle imprese;
      l'attrattivita'  di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o
ricercatori presenti su scala internazionale;
      lo  sviluppo  di  competenze  tecnologiche  e di valorizzazione
economica dei risultati della ricerca;
      la  convergenza  e l'integrazione di competenze e di tecnologie
afferenti le aree scientifiche di cui al successivo art. 2.
    3.  Il FIRB concede un contributo alla spesa nella misura pari al
70% dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, con eccezione dei
costi  dei  contratti  triennali  per  il  reclutamento  dei  giovani
ricercatori   e/o   dei   ricercatori   di   chiara  fama  a  livello
internazionale,  che  ai  sensi  dell'art.  8, comma 5, del succitato
decreto ministeriale, sono a totale carico del FIRB.
    4. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 5, comma
1, lettere a), b) ed e) del decreto ministeriale di cui al precedente
comma 1.
                               Art. 2.
     Articolazione dell'intervento e disponibilita' finanziarie
    1.   L'importo   di   34   milioni   di   euro  e'  destinato  al
cofinanziamento  di  progetti strategici di ricerca che comportino la
realizzazione  ed il potenziamento di laboratori di cui al precedente
art. 1, specializzati nelle seguenti aree scientifiche:
    1a)   Nanobiotecnologie  per  dispositivi  e  sensori  innovativi
applicabili  a  genomica e post-genomica quali ad esempio dispositivi
opto-elettronici  e  nano-biosensori  ibridi  a  lettura  ottica  e/o
elettronica - 18 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      metodologie  nanolitografiche ad altissima risoluzione, disegno
e fabbricazione di micro e nanodispositivi ottici ed elettronici;
      metodologie  microfluidiche  accoppiate ad "arrays" di proteine
e/o DNA;
      metodologie    di    funzionalizzazione    di   superfici   per
immobilizzazione di biomolecole;
      tecniche   innovative   per   il   sequenziamento   su  sistemi
miniaturizzati,  paralleli,  di  DNA  e  tecnologie  di "Whole genome
amplification";
      tecniche di misura ottiche ed elettroniche ad alta sensibilita'
e  risoluzione  spaziale  per la fabbricazione di microdevices per la
determinazione in "real time" di reazioni di PCR.
    1b)  Piattaforme  micro e nanotecnologiche per diagnostica medica
avanzata e nuove procedure terapeutiche - 16 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      microarrays a DNA per lo studio della variabilita' genetica;
      terapie biologiche innovative per l'infarto del miocardio.
    2.   Il  finanziamento  richiesto  per  ciascuna  delle  proposte
relative  ai precedenti punti 1a) e 1b) non puo' essere inferiore a 5
milioni di euro.
    3.   L'importo   di   25   milioni   di   euro  e'  destinato  al
cofinanziamento  di  programmi  di  ricerca  per  la realizzazione di
laboratori  specializzati  nello  sviluppo ed utilizzo di piattaforme
tecnologiche abilitanti nelle seguenti aree:
    2a) Bioinformatica - 7 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      metodologie  e  piattaforme tecnologiche per la costruzione, il
mantenimento  e  l'analisi  di  banche  dati  di interesse genomico e
proteomico;
      metodologie e piattaforme per la predizione e l'analisi di geni
in genomi di vari organismi;
      metodologie  per  lo  sviluppo e il mantenimento di banche dati
specializzate  su:  genomi  di  microorganismi e virus e patogeni per
l'uomo, animali e piante, geni esogeni in organismi OGM;
      sviluppo e mantenimento di una banca dati sul ciclo cellulare.
    2b) Biologia strutturale - 4 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      delucidazione    di   strutture   proteiche   con   metodologie
diffrattive;
      piattaforme NMR per lo studio dell'interazione proteine-leganti
di interesse farmacologico;
      piattaforme    "high   throughtput"   per   la   purificazione,
l'espressione e la cristallizzazione di proteine.
    2c) Recettori di membrana - 3 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      piattaforme per la purificazione di proteine di membrana;
      piattaforme  per  lo  studio dei rapporti struttura-funzione di
recettori di membrana;
      piattaforme  per  lo  studio  delle  interazioni  recettori  di
membrana e leganti;
      piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e la caratterizzazione
di  nuove  molecole attive sui recettori di membrana e sui meccanismi
di   comunicazione  diretta  cellula-cellula,  o  indiretta,  mediata
dall'interazione tra molecole-segnale e recettori di membrana.
    2d) Diagnostica genomica avanzata in campo animale e vegetale - 3
Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      metodologie  per  l'analisi  ad  alta  risoluzione di genomi di
specie agronomiche di interesse produttivo;
      metodologie per la determinazione di aplotipi e di screening ad
alta resa;
      metodologie  automatizzate per la determinazione di sequenze di
DNA in microorganismi di interesse agrario e agroalimentare.
    2e) Agenti infettivi ed antinfettivi - 6 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      sviluppo   di   banche   dati   di  microorganismi  antibiotico
resistenti;
      metodologie basate su microarray in fase solida e/o liquida per
la determinazione di microorganismi patogeni o virus di interesse per
la patologia umana;
      metodologie volte ad identificare nuovi agenti antiinfettivi;
      peghilazione  o  altre  modifiche  strutturali  di  proteine  o
peptidi per utilizzi terapeutici nell'uomo.
    2f) Basi molecolari delle malattie neurologiche - 2 Meuro.
    I  progetti  dovranno  prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
      sviluppo di modellistica per lo studio di reti neuronali;
      metodologie  di  studio innovative per lo studio dello sviluppo
cerebrale;
      produzione  di  mutanti  condizionali  di  geni coinvolti nello
sviluppo ed in patologie nervose;
      proteomica  per  lo  studio del differenziamento e di patologie
neurodegenerative;
    4.   Il  finanziamento  richiesto  per  ciascuna  delle  proposte
relative  ai  precedenti punti da 2a) a 2f) non puo' essere inferiore
ai 2 milioni di euro.
                               Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti, parametri di valutazione
  1.  Le  proposte  dovranno  fare riferimento ad una sola delle aree
scientifiche di cui al precedente art. 2.
  2.  Per il cofinanziamento, i soggetti ammissibili presentano entro
le  ore  17  del  13 febbraio  2004,  secondo  le modalita' di cui al
successivo art. 6, i progetti strategici di ricerca, nel quale devono
essere esplicitati:
      a) obiettivi  e  tematiche  delle  attivita'  di ricerca e loro
collegamento  funzionale con il laboratorio di cui al precedente art.
1;
      b) la   visione,   le  strategie,  gli  obiettivi,  i  processi
organizzativi  del  laboratorio  cui il progetto e' finalizzato ed il
piano economico-finanziario;
      c) il   gruppo   di   "leaders"   che  garantisca  l'eccellenza
scientifica   secondo   standards   internazionali   (direttore   del
laboratorio e comitato guida);
      d) l'esistenza   di  comprovate  competenze  di  management  di
progetti  di  ricerca  complessi  richiedenti  azioni  di promozione,
integrazione   e  coordinamento  di  attivita'  di  ricerca,  nonche'
attivita' di alta formazione;
      e) la  preesistenza  di logistica ambientale idonea ad ospitare
piattaforme  tecnologiche  abilitanti  ed  a  supportare attivita' di
promozione e coordinamento;
      f) la  preesistenza  di  attrezzature  scientifiche di base con
adeguata   scala   dimensionale,   caratteristica   del   settore  di
riferimento;
      g) il  collegamento con strutture di alta formazione (dottorati
di ricerca o post-doc);
      h) l'esistenza   di  progetti  di  collaborazione  con  imprese
produttive;
      i) l'esistenza   di  un  portafoglio  di  progetti  di  ricerca
valutati   ed   approvati,  secondo  procedure  coinvolgenti  esperti
internazionali;
      l) l'esistenza di rapporti contrattuali con imprese del settore
di  riferimento, nonche' di esperienza nella formazione di spin off e
di incubatore di impresa;
      m) l'esistenza  di  competenze  sulla  tutela  della proprieta'
intellettuale;
      n) la  durata  temporale  prevista  per  la  messa a regime del
laboratorio;
      o) le   procedure   regolanti   l'accesso   e   l'utilizzo  del
laboratorio  da  parte  dei  soggetti  proponenti  e  di utilizzatori
esterni.
    3. Le proposte debbono prevedere una significativa partecipazione
di soggetti privati operanti nel settore di riferimento.
    4.  La  partecipazione di imprese industriali produttrici di beni
e/o  servizi  dovra' essere prevista nel rispetto di quanto stabilito
dall'art.   5,   comma   4,  del  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.
dell'8 marzo  2001,  indicando nella proposta l'opzione prescelta tra
le due modalita' attuative ivi indicate.
    5.  Ciascuna  unita'  di  ricerca,  afferente  ad  un determinato
soggetto   istituzionale,  puo'  partecipare  ad  una  sola  proposta
progettuale,  ed  il  suo apporto non puo' risultare inferiore al 10%
del costo totale della proposta.
    6.  La  durata del progetto strategico non puo' eccedere i cinque
anni  e  deve garantire una continuita' operativa del laboratorio non
inferiore ai successivi 5 anni.
    7.  Ogni  proposta  progettuale  deve  prevedere, con particolare
riguardo alle pari opportunita' di genere, l'inserimento, all'interno
delle  unita'  di  ricerca  coinvolte,  di giovani ricercatori e/o di
ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme
di  legge  e  per una durata almeno triennale; il relativo costo, non
inferiore  al  10%  del costo totale del progetto, e' a totale carico
del MIUR.
                               Art. 4.
                      Selezione delle proposte
    1.  La  selezione delle proposte verra' effettuata sulla base dei
seguenti parametri:
      1) rilevanza  e/o originalita' dei risultati di ricerca attesi,
innovativita' delle metodologie proposte - max punti 15;
      2) visione,   strategia,   obiettivi,  processi  organizzativi,
attivita'  e  piattaforme  tecnologiche  previste,  piano economico e
finanziario del programma proposto - max punti 15;
      3) qualita'  scientifica  del  gruppo  di "leaders" garanti del
progetto  (direttore  del  laboratorio  e  comitato guida) e relativo
portafoglio  di  progetti scientifici e di collaborazioni industriali
acquisiti competitivamente - max punti 20;
      4) potenziale  di  brevettabilita' delle attivita' di ricerca -
max punti 20;
      5) grado  di  coinvolgimento  delle imprese partecipanti e loro
qualita' tecnologica ed innovativa - max punti 15;
      6) grado di coinvolgimento nei programmi europei - max punti 5;
      7) capacita'   manageriale   e  competenza  nel  settore  della
protezione della proprieta' intellettuale - max punti 5;
      8) grado  di  coinvolgimento di giovani talenti da addestrare o
valorizzare - max punti 10;
      9) attrattivita' verso altri ricercatori e/o utilizzatori delle
piattaforme tecnologiche abilitanti - max punti 10.
    2.  Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di
quanto  previsto  al  comma  3  del successivo art. 5, i progetti che
avranno  totalizzato  il  punteggio minimo di 85, dei quali almeno 60
dovranno   derivare   dalla   valutazione   complessiva  relativa  ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4).
    3.  Ai  sensi  dell'art.  56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita'
alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni
precedenti,  un  eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita'
di   spesa  delle  risorse  comunitarie  assegnate  e  delle  risorse
finanziarie  provenienti  dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai fondi strutturali.
                               Art. 5.
                     Procedure per l'istruttoria
    1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale
della  commissione  di  cui  all'art.  4  del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8 marzo  2001.  La commissione valuta l'ammissibilita'
delle  proposte  progettuali  acquisendo  il  parere di esperti anche
internazionali all'uopo nominati dal MIUR.
    2.  La  commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte
progettuali da ammettere al finanziamento.
    3.  Il  MIUR  adotta  la relativa determinazione nei limiti delle
disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.
                               Art. 6.
                        Indicazioni operative
    1.  Le  proposte  di  cui  al  presente  decreto  dovranno essere
presentate,   entro   il   termine  di  cui  al  precedente  art.  3,
utilizzando,  secondo  le modalita' ivi indicate il servizio Internet
al seguente indirizzo: firb.miur.it, alla voce "Bandi".
    2.  Il  predetto  servizio  Internet  consentira' la stampa delle
domande  che,  debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere  inviate,
corredate  degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7
giorni,  a  mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   (MIUR)  -
Dipartimento  per  la  programmazione,  il coordinamento e gli affari
economici   -   Servizio   per   lo   sviluppo   e  il  potenziamento
dell'attivita'  di ricerca - Ufficio V - Piazzale J. F. Kennedy, 20 -
00144 Roma.
    3.  In  caso  di  difformita'  fara' fede esclusivamente la copia
inoltrata  per  il tramite del servizio Internet di cui al precedente
comma 1.
    4.  Ogni proposta deve indicare il coordinatore scientifico ed il
soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.
    5.   Tutto  il  materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente
riservato,  verra'  utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli
adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
    6.  I  proponenti  dovranno  fornire  in  qualsiasi  momento,  su
richiesta   del   MIUR,   tutti   i  chiarimenti,  le  notizie  e  la
documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 12 dicembre 2003

                                   Il capo del dipartimento: D'Addona

Allegato n.1
Allegato n.2
Allegato n.3
Allegato n.4
Allegato n.5
Allegato n.6
Allegato n.7
Allegato n.8
Allegato n.9
Allegato n.10
Allegato n.11
Allegato n.12
Allegato n.13
Allegato n.14
Allegato n.15
Allegato n.16


fp03-gr03