GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 6 DEL 9/1/2004


LEGGE 24 dicembre 2003, n. 368 
Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  14
novembre  2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta,
lo  smaltimento  e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza,
dei rifiuti radioattivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il   decreto-legge   14   novembre   2003,   n.  314,  recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in  condizioni  di  massima  sicurezza,  dei  rifiuti radioattivi, e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
    2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 4493):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),   dal  Ministro  dell'interno  (Pisanu),  dal
          Ministro   della   difesa  (Martino),  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive (Marzano) e dal Ministro dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio (Matteoli) il 18 novembre
          2003.
              Assegnato  alla  commissione  VIII  (Ambiente), in sede
          referente, il 19 novembre 2003 con pareri delle commissioni
          I, V, X, XII, XIV, del Comitato per la legislazione e della
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
          25, 26 novembre 2003; il 2 dicembre 2003.
              Esaminato in aula il 2, 3 dicembre 2003 ed approvato il
          4 dicembre 2003.
          Senato della Repubblica (atto n. 2624):
              Assegnato  alla  13ª  commissione (Territorio), in sede
          referente,  il 5 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
          1ª,   4ª,  5ª,  7ª,  10ª,  12ª,  14ª  e  della  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 9 dicembre 2003.
              Esaminato  dalla 13ª commissione, in sede referente, il
          9 e 10 dicembre 2003.
              Esaminato  in  aula  l'11  dicembre 2003 e approvato il
          16 dicembre 2003.
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  14  novembre  2003, n. 314, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          268 del 18 novembre 2003.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.
                                                             ALLEGATO
           MODIFICAZIONI APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE
               DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314

All'articolo 1:
al  comma  1,  le  parole  da: "opera di difesa" fino a: "sito," sono
sostituite   dalle  seguenti:  "riservato  ai  soli  rifiuti  di  III
categoria,  che  costituisce  opera  di difesa militare di proprieta'
dello  Spato.  Il  sito." e le parole: "e' individuato nel territorio
del   comune  di  Scanzano  Jonico,  in  provincia  di  Matera"  sono
sostituite  dalle seguenti: "e' individuato, entra un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dal  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2, sentita la
Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa
in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Qualora  l'intesa  non  sia
raggiunta   entro   il   termine   di   cui  al  periodo  precedente,
l'individuazione  definitiva  del  sito  e'  adottata con decreto del
presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri";
al   comma  2,  dopo  le  parole:  "Deposita  nazionale  dei  rifiuti
radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 1":
al  comma  3,  dopo  le parole: "Deposito nazionale" sono inserite le
seguenti:   "di  cui  al  comma  1"  e  le  parole:  "possono  essere
utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzate";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione
e  la  costruzione  del  Deposito  nazionale  di  cui al comma 1 e le
attivita'  di  supporto  di  cui all'articolo 3 sono finanziate dalla
SOGIN  Spa  attraverso  i  prezzi  o  le  tariffe di conferimento dei
rifiuti  radioattivi  al  Deposito  nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione";
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  La  validazione  del sito e' effettuata, entro un anno dalla
data  di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri,
sulla  base  degli  studi  effettuati  dalla Commissione istituita ai
sensi  dell'articolo  2,  comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la
protezione   dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT),  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR) e dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)".

All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea,  dopo  le  parole:  "Deposito nazionale" sono inserire le
seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1";
la lettera a) e' soppressa;
la lettera b) e' soppressa;
al  comma  2, primo periodo, la parola:"sollecita e' soppressa e dopo
le  parole:  "Deposito  nazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui
all'articolo  1,  comma  1";  il  secondo  periodo  e' sostituita dai
seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del territorio in materia di valutazione di impatto
ambientale  in  conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre
2001,  n.  443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo
20  agosto  2002,  n.  190. Sono, altresi', fatte salve le competenze
dell'  APAT,  che  si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento
della  richiesta  dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII
del   decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  successive
modificazioni, in quanto applicabile";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione  tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del  presente  decreto  e per le iniziative operative del Commissario
straordinario.  La  predetta  Commissione  e'  composta da diciannove
esperti di elevata e comprovata qualificazione tacnico-scientifica, d
cui  tre  nominati  dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
uno  con  funzioni  di  presidente,  due dal Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  due  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive,  uno  dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro
della  salute,  uno  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi
dalle  regionii  e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno
dal  CNR  e  uno  dall'APAT.  Il  Commissario straordinario si avvale
altresi',  di  una  struttura di supporto individuata con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3".

All'articolo 3:
al  comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono
inserire  le  seguenti  "di cui all'articolo 1, comma 1" e le parole:
"Il  e"  sono  soppresse;  il  secondo periodo e' soppresso; il terzo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Fino alla data della messa in
esercizio    del   Deposito   nazionale,   il   trattamento   ed   il
condizionamento   dei   rifiuti  radioattivi,  nonche'  la  messa  in
sicurezza  del  combustibile  irraggiato e dei materiali nucleari, al
fine  di  trasformarli  in  manufatti  certificati, pronti per essere
trasferiti  al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis.  Con  decreto  dei  Presidente dei Consiglio dei ministri, da
adottare  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto con i Ministri dell'interno delle attivita'
produttive  e  della  salute,  si  provvede, avvalendosi del supporto
operativo  della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio
dei  rifiuti  radioattivi  di  I  e  II  categoria.  Per  la messa in
sicurezza  dei  rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione  per  quelle  previste  dall'articolo  1,  comma  3,  primo
periodo.
1-ter.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva
dei  materiali  nucleari  di  III  categoria  al  di  fuori dei Paesi
dell'Unione  europea,  fatto  salvo  quanto  previsto dalla normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III   categoria   e'  autonzzata  ai  fini  del  loro  trattamento  e
riprocessamento".

All'Articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1.  Misure  di  compensazione  territoriale  sono stabilite, fino al
definitivo  smantellamento  degli  impianti,  a  favore  dei siti che
ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del ciclo del combustibile
nucleare.  Alla  data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  le  misure  sono  trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi.
1-bis.  L'ammontare  complessivo  annuo  del  contributo ai sensi del
comma  1  e' definita mediante la determinazione di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni  kilowattora  consumata,  con  aggiornamento  annuale sulla base
degli  indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato
annualmente  con  deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione   economica  sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico   dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, su proposta
dell'APAT,  valutata  la  pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito,
per  ciascun  territorio, in pari misura tra il comune e la provincia
che  ospitano  centrali  nucleari e impianti del ciclo del combustine
nucleare.  Alla  data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di  cui  all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione
dei  rifiuti  radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20
per  cento  in  favore  del  comune  nel cui territorio e' ubicato il
Deposito,  in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo
confinanti,  proporzionalmente  alla popolazione residente, in misura
del  25  per  cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia";
il comma 2 e' sostituito dal seguente
"2.  Il  Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi".

fp04-gr04