GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 11 DEL 15/1/2004


DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 3 
Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali,
ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
  Visto  l'articolo  11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il
Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti legislativi correttivi o
modificativi   dei   decreti   legislativi   gia'  emanati  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Modifiche all'articolo 54 del decreto
                 legislativo 30 luglio 1999, n. 300
  1.  L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  54  (Ordinamento).  - 1. Il Ministero si articola in quattro
dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle
dieci  unita'  in  cui  si  articolano i dipartimenti, nonche' in due
uffici  dirigenziali  generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono
inoltre  conferiti  ai  sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, due
incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello generale presso il
collegio   di   direzione  del  Servizio  di  controllo  interno  del
Ministero.
  2.  I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle
seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:
    a) beni culturali e paesaggistici;
    b) beni archivistici e librari;
    c) ricerca, innovazione e organizzazione;
    d) spettacolo e sport.
  3.  Il  Ministero  si  articola,  altresi',  in  diciassette uffici
dirigenziali  generali,  costituiti  dalle  direzioni regionali per i
beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.
  4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell'articolo 4.".
                               Art. 2.
                             Il Ministro
  1.  Al  comma  2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n. 368, e successive modificazioni, le parole: "dal segretario
generale del Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dal Capo del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici".
                               Art. 3.
                          Organi consultivi
  1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Organi  consultivi).  -  1.  Sono  organi consultivi del
Ministero:
    a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
    b) i Comitati tecnico-scientifici;
    c) i Comitati regionali di coordinamento;
    d) gli   altri  organi  istituiti  in  attuazione  delle  vigenti
disposizioni di legge.
  2.  La  composizione,  i  compiti  e le incompatibilita' dei membri
degli  organi  consultivi  sono  stabiliti ai sensi dell'articolo 11,
comma 1.".
                               Art. 4.
                    Organizzazione del Ministero
  1.  L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6  (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del
Ministero   e'   stabilita  ai  sensi  dell'articolo 54  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
  2.  Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello
Stato,  alla  Biblioteca  nazionale  Vittorio  Emanuele  II  ed  agli
istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 dicembre  1975, n. 805, nonche' agli
istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
  3.  Presso  il  Ministero  e' istituito l'Istituto centrale per gli
archivi  con  compiti  di  definizione  delle  modalita' tecniche per
l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio,
di  applicazione  di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto  sono  disciplinate  con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i
medesimi  provvedimenti  possono  essere  riordinati gli organi e gli
istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati
quelli  di  cui  all'articolo  8 e possono essere costituiti istituti
speciali   per   lo   svolgimento  di  compiti  di  studio,  ricerca,
sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle
amministrazioni  pubbliche  e  ai  privati,  elaborazione  di norme e
standard metodologici per il settore di appartenenza.".
                               Art. 5.
      Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
  1.  L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici).
-  1.  In  ogni  regione  a  statuto ordinario, nonche' nelle regioni
Friuli-Venezia   Giulia  e  Sardegna,  sono  istituite  le  direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici.
  2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono
articolazioni  territoriali,  di  livello  dirigenziale generale, del
dipartimento  per  i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel
capoluogo della rispettiva regione.
  3.  L'incarico  di  direttore  regionale  per  i  beni  culturali e
paesaggistici  e'  conferito  ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  previa  comunicazione  al  presidente  della regione,
sentito   il   capo   del   dipartimento   per  i  beni  culturali  e
paesaggistici.
  4.  Le  direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali
operanti  in  ambito  regionale,  nei limiti della relativa dotazione
organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
  5.  Il  direttore  regionale  coordina  e dirige le attivita' degli
uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo
16  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e successive
modificazioni,  e  conferisce  gli  incarichi  dirigenziali  ai sensi
dell'articolo  19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito
il direttore generale competente per materia.
  6.  I  compiti  e  le  funzioni  dei direttori regionali per i beni
culturali  e  paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11,
comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali
possono   essere  contemporaneamente  titolari  delle  soprintendenze
dotate  di  autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai
sensi dell'articolo 8.".
                               Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  come  modificato  dall'articolo  1  del  presente  decreto,
continuano  ad  applicarsi  le norme sull'organizzazione degli uffici
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3.  Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente
decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Per  un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della
relativa  dotazione  organica,  a dirigenti appartenenti al ruolo del
Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il
Ministero  medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche
presso  enti  od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
  5.  Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui
al  comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1
del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita'
della   dotazione  organica  dei  dirigenti  di  seconda  fascia  del
Ministero,  vigente  alla  data  prevista  dall'articolo 34, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal
comma  4  del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile,
con  decreto  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del
conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di
funzione  dirigenziale,  anche  di  livello generale, equivalente sul
piano finanziario.
  6.  All'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n.  368,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Ai
dirigenti  preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento  economico  di  cui all'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".
                               Art. 7.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle norme
regolamentari   di   cui   all'articolo  54,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1
del   presente   decreto,   e'  abrogato  l'articolo  5  del  decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
  2.  E'  abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999,
n. 237.
  3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'articolo  6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368,  come  modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi
all'individuazione  ed  alla  organizzazione  degli istituti previsti
dall'articolo 8  del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e'
abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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