GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 29 DEL 5/2/2004


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO 
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 15 gennaio 2004 
Accordo  tra  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni
e  le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli
standard  formativi  minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito
in  Conferenza Unificata il 19 giugno 2003. Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
  Visti  l'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  e  l'art.  4 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  che  prevedono  tra i compiti
attribuiti  a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto   l'Accordo   quadro   tra   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali,  le  regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano,  le  province  i  comuni  e  le  comunita'  montane  per  la
realizzazione  dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa
sperimentale  d'istruzione  e  formazione  professionale  nelle  more
dell'emanazione  dei  decreti  legislativi di cui alla legge 28 marzo
2003,  n.  53,  sancito  dalla Conferenza unificata, nella seduta del
19 giugno 2003 (rep. atti n. 660/CU);
  Ritenuto necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal
punto  4  del  citato  Accordo del 19 giugno 2003, con il quale si e'
convenuto  sulla  esigenza  di  attivare  un percorso di partenariato
istituzionale,  a  livello  nazionale, entro il 15 settembre 2003, in
raccordo  con  il  livello regionale, alla definizione degli standard
formativi  minimi,  a  partire  da quelli relativi alle competenze di
base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei
crediti,  delle  certificazioni  e  dei  titoli,  anche  ai  fini dei
passaggi tra i diversi percorsi formativi;
  Vista  la  nota  del  27 novembre  2003,  con la quale il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, ha trasmesso la
proposta di accordo di cui all'oggetto;
  Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio u.s. il rappresentante
del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ha
illustrato alcune modifiche al testo del provvedimento, gia trasmesso
con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  e  i  rappresentanti delle regioni, nel
convenire   sulle   stesse,   hanno  altresi'  avanzato  proposte  di
modifiche,  che  sono  state accolte dai rappresentanti del Ministero
dell'istruzione,    dell'universita'    e   della   ricerca   e   dai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Acquisito  nell'odierna  seduta di questa Conferenza, l'assenso del
Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
                    Sancisce il seguente accordo
  tra  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
                            Si conviene:
  di  sviluppare  il percorso di partenariato istituzionale di cui al
punto  4  dell'Accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata
il  19 giugno  2003,  sulla  base  di  quanto  previsto nell'allegato
documento  tecnico,  che  fa parte integrante del presente accordo, a
partire  dagli  standard formativi minimi relativi alle competenze di
base  inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento
della qualifica professionale;
  di  considerare  tali standard il riferimento comune per consentire
la   "spendibilita"  nazionale  degli  esiti  formativi  certificati,
intermedi e finali.
    Roma, 15 gennaio 2004
                                             Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
                                                             Allegato
DOCUMENTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI, DI CUI
ALL'Art.  4  DELL'ACCORDO  QUADRO  SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL
19 GIUGNO  2003, TRA IL MINISTRO DEL-L'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA  RICERCA,  IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE
REGIONI,  LE  PROVINCE  AUTONOME  DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I
                   COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE.
1. Premessa.
    L'attivazione  del  "percorso  di  partenariato  istituzionale, a
livello  nazionale,  entro  il  15 settembre 2003, in raccordo con il
livello  regionale,  per  la  definizione  degli  standard  formativi
minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine
di  consentire  il  riconoscimento  a  livello nazionale dei crediti,
delle  certificazioni  e  dei titoli, compresi i crediti acquisiti in
apprendistato,  anche  ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici" previsto al punto 4 dell'Accordo sancito in sede
di  Conferenza  unificata  il  19 giugno 2003 per la realizzazione di
un'offerta   formativa   sperimentale   di  istruzione  e  formazione
professionale,  nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui  alla  legge 28 marzo 2003, n. 53, va inquadrata nel rispetto del
dettato  di  cui  al  punto  9  del  citato  accordo,  nella  duplice
prospettiva:
      1)  del  piu'  ampio  assetto  dei  sistemi  dell'istruzione  e
dell'istruzione  e  formazione professionale introdotto dalla riforma
del  titolo V  della Costituzione e dalla stessa legge 28 marzo 2003,
n.  53;  assetto  che,  peraltro,  necessita  di  un rapido lavoro di
elaborazione  delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale
e  regionali,  al  fine  di  ridurre  il piu' possibile l'impatto del
periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo;
      2)   della   necessita',  richiamata  dal  citato  Accordo,  di
garantire    al   singolo   cittadino   l'effettivo   esercizio   del
diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione, a partire dal corrente
anno.
    Ancorche' l'elaborazione degli standard formativi minimi relativi
ai percorsi sperimentali rappresenti, in questa fase, la soluzione ad
una  situazione  contingente,  si ritiene opportuno procedere di pari
passo  con  l'elaborazione  e  la  declinazione  operativa  del nuovo
sistema, che e' in corso di definizione con riferimento alla legge n.
131/2003   (Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica  alla  legge  Costituzionale  n.  3/2001),  alla  legge n.
30/2003  (Delega  al  Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro) e al relativo decreto legislativo n. 276/2003, oltre che alla
legge  n. 53/2003 (Definizione delle norme generali sull'istruzione e
sui  livelli  essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale).
    Questa  complessa fase di transizione richiede un'azione di ampio
respiro  che - a partire da un approfondimento sulle competenze e sui
ruoli  fissati  dal  nuovo  assetto  normativo  per i diversi livelli
istituzionali   ed   operativi   -   possa   offrire   un  contributo
all'elaborazione  ed  alla  declinazione  culturale,  metodologica  e
tecnica  dei  contenuti  del complessivo processo riformatore e degli
elementi  che  identificheranno e qualificheranno l'offerta educativa
del nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale.
    I  processi  sopra  descritti, seppur di natura differente, vanno
sviluppati  e  raccordati  attraverso  una  profonda  interazione per
valorizzare  appieno  le  esperienze  in  atto  e  per  far si che il
percorso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda
unitarieta'  nella sua sostanza e nella sua percezione da parte degli
operatori e dei destinatari.
    Il  percorso  di partenariato istituzionale prende avvio, quindi,
da  una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilita' e
funzioni  per pervenire, con riferimento al sistema dell'istruzione e
formazione    professionale,   ivi   compreso   l'apprendistato,   al
riconoscimento  delle  certificazioni  dei  titoli  e  dei  crediti a
livello nazionale. Tale ricognizione va considerata, al momento, come
un'ipotesi  di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione
sulla   definizione   del   suddetto   sistema   e,  dall'altro,  per
contestualizzare la presente proposta sugli standard formativi minimi
in una provvisoria cornice di riferimento sistemico.
    L'ipotesi di lavoro riguarda i seguenti aspetti:
      a) ambito nazionale:
        la  definizione del sistema generale di classificazione delle
competenze professionali;
        la definizione di criteri generali uniformi di certificazione
delle competenze (libretto formativo personale);
        la  definizione  di criteri generali uniformi di accertamento
dei     crediti     (formazione/formazione,    formazione/istruzione,
istruzione/formazione);
        la   definizione   degli   standard  formativi  minimi  delle
competenze;
        l'individuazione  degli standard minimi di accreditamento dei
soggetti   erogatori   dei   percorsi   di  istruzione  e  formazione
professionale;
      b) ambito regionale:
        il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonche'
dei relativi servizi di supporto;
        la contestualizzazione territoriale delle competenze;
        le  modalita'  e  le  procedure  di  verifica,  valutazione e
certificazione  delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e
in uscita dai percorsi;
        gli standard di progettazione;
        la  definizione  di  dettaglio  dei  requisiti  dei  soggetti
erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
    Il  percorso  e'  finalizzato ad assicurare garanzie al cittadino
per  il  riconoscimento  e  la  certificazione  delle  competenze  in
ingresso,  nelle  fasi  intermedie  e  in  uscita  con riferimento ai
percorsi  formali,  non formali e quale esito di esperienze acquisite
in ambiti informali nonche' per il riconoscimento dei crediti ai fini
dei passaggi tra percorsi diversi.
    In questa fase si procede ad una prima definizione degli standard
formativi  minimi  in  un  quadro  di  sistema,  a  partire da quelli
relativi  alle  competenze  di  base,  che  sara'  accompagnata da un
glossario  essenziale che un apposito gruppo di lavoro, costituito da
esperti designati dalle strutture tecniche del MIUR, del MLPS e delle
regioni, mettera' a punto nei tempi piu' brevi.
    Nello  sviluppo  del  percorso  di  partenariato istituzionale si
fara' costante riferimento agli impegni assunti in sede UE dal nostro
Paese  per  sostenere  una  maggiore  cooperazione  tra  i sistemi di
istruzione  e  formazione  professionale  (Education  and  Vocational
Training),   con   particolare   riferimento   alla   qualita'  della
formazione, alla trasparenza della certificazione e al riconoscimento
del crediti.
  2. Standard formativi minimi relat1vi alle competenze di base.
    In  attuazione  di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro
del   19 giugno   2003  per  la  realizzazione  dall'anno  scolastico
2003-2004  di  un'offerta  formativa  sperimentale  di  istruzione  e
formazione  professionale,  nelle  more  dell'emanazione  dei decreti
legislativi  di  cui  alla  legge  28 marzo  2003,  n. 53, vengono di
seguito   definiti   gli  standard  formativi  minimi  relativi  alle
competenze  di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il
conseguimento  della  qualifica  professionale. Essi rappresentano il
riferimento  comune  per  consentire la spendibilita' nazionale degli
esiti  formativi  certificati,  intermedi  e  finali;  possono essere
declinati  e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica
nell'ambito   dell'azione   di   monitoraggio   e  valutazione  della
sperimentazione.
    I  piani  di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in
modo  da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base
e  sostenere  i  processi  di  scelta  dello studente in ingresso, in
itinere ed in uscita dai percorsi formativi.
    Gli standard di cui sopra sono cosi' articolati:
      1) area dei linguaggi;
      2) area scientifica;
      3) area tecnologica;
      4) area storico-socio-economica.
    Gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base
piu'  ampia  di  quella  tradizionalmente utilizzata nella formazione
professionale,  in  quanto  non  sono  concepiti solo con riferimento
all'occupabilita'  delle  persone,  ma  anche  al fine di garantire i
pieni  diritti  di  cittadinanza  a partire dal possesso di un quadro
culturale di formazione di base.
  La  divisione tra le aree ha la funzione di accorpare le competenze
in  esito  ai  percorsi  formativi e non coincide necessariamente con
l'articolazione  scolastica  delle discipline. Gli schemi che seguono
esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere,
in  quanto  la  modulazione  dei  percorsi va costruita sui centri di
interesse  dei  giovani,  legati  allo  sviluppo  della  persona,  al
contesto    di    riferimento,   allo   sviluppo   delle   competenze
professionali.
  Le  indicazioni  contenute nel seguente documento costituiscono una
prima  elaborazione  da  validare  attraverso  la sperimentazione dei
percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna
di  sinistra  l'elencazione  degli  standard minimi di competenza per
ciascuna  area,  mentre  nella  colonna di destra riportano una prima
declinazione  degli  stessi, che costituisce l'ipotesi sulla quale le
regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione.
  Per   il   suddetto  processo  di  validazione  assume  particolare
importanza   l'analisi   dei   risultati   del   monitoraggio   della
sperimentazione a livello regionale e nazionale.

   

VEDRE ALLEGATI

Allegato pag.74
Allegato pag.75
Allegato pag.76
Allegato pag.77
Allegato pag.78
Allegato pag.79




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