UNIVERSITA' DI PARMA
DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000,
con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di
Parma e successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data
1° dicembre 2003 con cui sono state approvate ulteriori modifiche
allo statuto dell'Universita' di Parma, trasmesse, con nota in data 7
gennaio 2004, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per il controllo di legittimita' e di merito a norma
dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;
Preso atto della nota in data 28 gennaio 2004 con la quale il MIUR
comunica di non avere osservazioni da formulare;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;
Decreta:
1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato
come segue:
Articolo 8 - Il rettore;
comma 10 - aggiuntivo.
Il rettore e i professori di cui all'art. 13 comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980 hanno diritto a una
limitazione dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con
decreto rettorale e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso
ufficiale.
Articolo 16 - Collegio dei revisori dei conti;
comma 1 - sostitutivo.
Il collegio dei revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, e'
composto da cinque membri scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili, ovvero tra i funzionari del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o del Ministero
dell'economia e delle finanze, dotati di particolare competenza e
esperienza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti
universitari.
Articolo 28 - Corsi di dottorato di ricerca;
comma 3 - aggiuntivo.
Il numero dei posti complessivamente disponibili per i corsi di
dottorato di ricerca viene stabilito dagli organi accademici
competenti, indipendentemente dalle risorse destinate alla copertura
finanziaria delle borse di studio.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Parma, 3 febbraio 2004
Il rettore: Ferretti