GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 45 DEL 24/2/2004


AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

CIRCOLARE 13 febbraio 2004, n. 1 
Integrazione  alla  circolare  AGEA  n.  26 del 20 maggio 2003 e alla
circolare  AGEA  n.  50  del 4 novembre 2003, inerente i programmi di
attivita'  delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per
le  campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, presentati
ai sensi del regolamento n. 1334/02.
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali
                              Alle regioni assessorati agricoltura
                              Alle province autonome
                              All'Agecontrol
                              Alle Unioni nazionali olivicole
                              Alle       Associazioni       olivicole
                              indipendenti
                              A tutte le associazioni olivicole
                              Alle   Associazioni  tra  le  industrie
                              olearie
                              Alle Associazioni di frantoiani
                              A tutte le organizzazioni di categoria
                              A tutti gli operatori del settore
  Ad  ulteriore  precisazione  di  quanto  gia'  specificato  con  le
circolari  AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e n. 50 del 4 novembre 2003,
e'   stata   ravvisata  la  necessita'  di  chiarire  alcuni  aspetti
interpretativi inerenti le problematiche connesse alla riformulazione
finanziaria   dei   programmi,   nonche'  alcuni  aspetti  di  natura
contabile,   anche   sulla  base  di  quanto  emerso  in  esito  agli
approfondimenti  congiunti con i diversi rappresentanti della filiera
olivicola.
  A tale riguardo si ritiene necessario precisare quanto segue:
1. Riformulazione dei piani finanziari.
  In  seguito alla riduzione degli importi del programma inizialmente
presentato dall'organizzazione proponente, determinata, in esito alla
prevista   riconciliazione  dei  dati  finanziari,  dal  comitato  di
valutazione, si rende necessario riformulare il prospetto delle spese
ripartito,  secondo le attivita' e i relativi settori ed il prospetto
riassuntivo  relativo  al  finanziamento  per  i  suddetti settori di
attivita'.
  Tale   riformulazione  dovra'  avere  come  obiettivo  primario  la
salvaguardia  del  raggiungimento  delle  finalita'  stabilite per le
attivita'  previste  nei programmi approvati dal comitato, ma dovra',
comunque, mantenere inalterato il budget finanziario complessivamente
approvato  dallo  stesso  e  la ripartizione del finanziamento (quota
comunitaria,  quota  nazionale,  quota del proponente), che, ai sensi
del  regolamento (CE) n. 1334/02, e' gia' stato comunicato ai servizi
della Commissione europea.
  A  tale  riguardo, al fine di assicurare la massima snellezza nella
prosecuzione  del relativo procedimento amministrativo e di mantenere
inalterate  le percentuali minime attribuite dal decreto ministeriale
n.  1070  del  16 maggio  2003  a  ciascuna  delle  quattro  previste
tipologie   di  attivita',  la  riduzione  determinata  dal  comitato
sull'importo   complessivo  del  programma  dovra'  essere  applicata
proporzionalmente  ai  diversi  settori  di  attivita'  previsti  dal
programma  stesso.  Pertanto, l'importo relativo a ciascun settore di
attivita'   dovra'   essere   rideterminato  applicando,  all'importo
inizialmente   indicato   nel   programma   presentato  all'AGEA,  la
percentuale  di  abbattimento  determinata  dal comitato per l'intero
ammontare del progetto (riformulazione proporzionale).
  Considerato  che per talune voci di spesa (ad esempio l'acquisto di
beni   durevoli)   potrebbe   risultare   difficoltoso   operare  una
rimodulazione proporzionale sulla base dell'importo rideterminato dal
comitato   e   che  tale  difficolta'  incrementerebbe  ulteriormente
l'indisponibilita' di risorse finanziarie per le altre voci di spesa,
si  precisa  che  saranno  ammissibili  variazioni nella modalita' di
spesa  che  prevedano  soluzioni  meno costose di quelle indicate nel
progetto  (ad  es.: la locazione del bene anziche' l'acquisto), ferma
rimanendo la natura dell'attivita' connessa a tali spese.
  Gli   importi   cosi'   rideterminati   costituiranno  elemento  di
riferimento  anche  ai  fini  delle  previste  verifiche  contabili e
tecniche da parte dell'Agecontrol.
  Nei  casi  di  riformulazione del programma che prevedano diverse e
non  proporzionali  rimodulazioni  tra  le  diverse  attivita'  o una
diversa distribuzione temporale degli interventi previsti (variazione
dei  cronogrammi),  si dovra' fare riferimento alle disposizioni gia'
impartite dalla circolare n. 26 del 20 maggio 2003, paragrafo 4.
  In   particolare,   per   le   riformulazioni   del  programma  che
costituiscono,  secondo  la  definizione di cui al paragrafo 4, della
succitata  circolare  n.  26  "varianti  sostanziali",  connesse alla
natura  delle  attivita'  o  alla  tempistica  di  realizzazione  dei
progetti, l'organizzazione dovra' far pervenire all'AGEA il programma
riformulato, che verra' inoltrato al comitato tecnico di valutazione,
per   l'approvazione   dell'eventuale   modifica  delle  ripartizioni
previste al comma 4 dello stesso decreto n. 1070.
  Indipendentemente   dalla  tipologia  di  riformulazione  proposta,
dovra' pervenire all'AGEA e, limitatamente ai programmi di competenza
regionale  ai  sensi  del  decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio
2003,  alla regione territorialmente competente, entro e non oltre il
27 febbraio  2004, un'apposita comunicazione scritta motivata, in cui
sia  chiaramente specificato nell'oggetto, a pena di non accettazione
dell'istanza, la tipologia di riformulazione proposta, utilizzando le
diciture
di   seguito   specificate:   "riformulazione  proporzionale"  oppure
"variante formale" oppure "variante sostanziale".
  Per  le  sole  "varianti sostanziali", che richiedono una specifica
valutazione  di  merito  da  parte  del  comitato,  verra'  inoltrata
all'organizzazione  interessata  un'apposita  comunicazione  scritta,
recante l'esito della suddetta valutazione.
2. Cauzione dell'anticipo.
  Ai  sensi dell'art. 8 del regolamento 1334/02, paragrafo 3, ai fini
della  corresponsione  dell'anticipo  nella misura massima del 90 per
cento,  dovra'  essere  presentata una cauzione di un importo pari al
110% della somma complessivamente richiesta a titolo di anticipo, che
verra'  erogata  nelle  due previste rate di un terzo e di due terzi,
secondo le modalita' previste dal paragrafo 2, del suddetto articolo.
  In  considerazione  del  termine  ultimo per la presentazione della
domanda  del  finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art.
9,  punto  1),  del citato regolamento (CE) n. 1334/02 al 25 febbraio
2005   e   del  connesso  termine  per  il  versamento  del  relativo
contributo,  di  cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della
determinazione  del  periodo di durata della garanzia, all'art. 2 del
testo  della cauzione, dovra' essere riportata la dicitura di seguito
specificata:
  "La  presente  garanzia  avra'  durata  fino al 31 maggio 2005, con
automatica  rinnovazione  per  ulteriori 6 mesi. L'AGEA, con motivata
richiesta,  inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della
durata massima, puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il
fideiussore si impegna a concedere, nel limite di 6 semestri".
3. Tenuta della contabilita' separata.
  Secondo  quanto  previsto al paragrafo 5 della circolare AGEA n. 26
del 20 maggio 2003, il soggetto beneficiario del finanziamento dovra'
tenere  una  contabilita'  separata  per tutte le operazioni inerenti
l'applicazione  del  regolamento.  A  tale  scopo,  fatti  salvi  gli
obblighi derivanti dalla normativa civilistica, fiscale e tributaria,
dovra' essere prevista, in aggiunta alla contabilita' generale:
    a) l'istituzione  di  un  registro  sezionale (stralcio del libro
giornale) nel quale registrare esclusivamente le operazioni contabili
relative alla realizzazione del programma approvato;
    b) l'apertura,  nell'ambito  della  contabilita'  generale, di un
conto  mastro  nel  quale  rilevare  tutte  le operazioni riferite al
programma approvato.
  In  entrambi  i  casi, le registrazioni aggiuntive debbono comunque
indicare  i riferimenti della registrazione in contabilita' generale.
Inoltre,  su ogni documento di spesa inerente il programma approvato,
dovra'  essere  riportata, con un timbro, la dicitura "regolamento CE
1334/02".
4. Quietanze dei pagamenti effettuati.
  Ai   fini   della  giustificazione  delle  spese  rendicontate  per
l'ottenimento  del  rimborso,  e' necessario, come noto, conservare e
rendere   disponibili  ai  controlli  gli  originali  delle  fatture,
ricevute   o   documenti   contabili   riconosciuti   e  regolarmente
quietanzati   attraverso   bonifici  bancari.  Viene  illustrata,  di
seguito,   la   metodologia   che   deve   essere   adottata  per  la
giustificazione di alcune specifiche tipologie di spesa, per le quali
l'utilizzo   del   bonifico  puo'  risultare  non  sempre  di  facile
realizzazione:
    pagamento  di  quota  parte  degli  stipendi dei dipendenti delle
organizzazioni, per attivita' riferite al regolamento CE n. 1334/02.
  Nel  caso  in  cui  la gestione delle "buste paga" sia unificata e,
pertanto,  non  risulti  possibile  effettuare  un  bonifico per ogni
dipendente in relazione alla sola quota di competenza del progetto, i
dipendenti  dovranno essere pagati secondo le modalita' in uso presso
ciascuna  organizzazione  e  dovra'  essere  effettuato  con  cadenza
mensile  un  bonifico/"giro  conto"  dal  "conto  dedicato"  a quello
dell'organizzazione,  per una somma complessiva pari alla quota parte
delle competenze del personale dipendente, connesse - per il medesimo
periodo  -  all'attivita'  di  cui  al  regolamento  CE  n.  1334/02.
Ovviamente   tali   specifiche  attivita'  del  personale  dipendente
dovranno  essere  dettagliatamente  indicate  in  appositi  fogli  di
presenza,  conformemente  a quanto previsto dal punto 1 dell'allegato
11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003;
    pagamento  delle  spese  di  missione per il personale dipendente
(carburante,     biglietti    treno/aereo/nave,    pasti,    ricevute
pernottamenti, diaria, ecc.).
  Le  spese  di  missione,  liquidate  con  anticipazioni  di  cassa,
dovranno  essere  giustificate,  una volta sostenute, con un'apposita
nota  spese.  Gli  importi anticipati dalla cassa dovranno essere con
cadenza   mensile  girati,  con  bonifico/"giro  conto",  dal  "conto
dedicato" a quello dell'organizzazione;
    pagamento  di  piccoli  importi  per  l'acquisto  di materiali di
consumo (francobolli, materiale di cancelleria, etc.).
  Le  spese  sostenute  per  l'acquisto  di  materiali di consumo nel
limite  massimo  di  250 euro e liquidate con anticipazioni di cassa,
dovranno  essere  giustificate,  una volta sostenute, con un'apposita
nota  spese.  Gli  importi anticipati dalla cassa dovranno essere con
cadenza   mensile  girati,  con  bonifico/"giro  conto",  dal  "conto
dedicato" a quello dell'organizzazione.
5. Criteri di ammortamento dei beni durevoli.
  Al  paragrafo  4  dell'allegato  11  della circolare AGEA n. 26 del
20 maggio  2003  si  precisa  che  il  calcolo  del rimborso dei beni
durevoli  potra'  essere  effettuato o in unica soluzione, vincolando
l'utilizzo  del  bene  ai  futuri  programmi, oppure in un periodo di
ammortamento valutato secondo quanto di seguito specificato: a 3 anni
ove  si  tratti  di  materiale  informatico  avente  un valore pari o
inferiore a Euro 12.000, a 5 anni negli altri casi. In considerazione
dell'attuale  tempistica  prevista per la realizzazione dei programmi
entro  il  termine fissato dal regolamento, che rende particolarmente
complicata  l'applicazione di criteri di ammortamento per il rimborso
frazionato dei costi, ai fini del riconoscimento delle spese connesse
all'acquisto  di  beni  durevoli  funzionali  alla  realizzazione del
programma,   e'   necessario   vincolare   i   beni  acquistati  alla
destinazione  d'uso  ed  alla  non cedibilita' prima di un periodo di
cinque  anni,  in  analogia  con  quanto  previsto per i programmi di
miglioramento della qualita' dell'olio d'oliva.
  L'organismo  proponente  dovra',  ovviamente,  tenere uno specifico
elenco  dei beni acquistati e/o utilizzati per la realizzazione delle
azioni  progettuali, con apposizione a margine di ciascuno del numero
di matricola.
6. Attivita' delegate e/o appaltate.
  Le  organizzazioni operanti a livello nazionale prevedono, nei loro
progetti,  la  possibilita'  di  delega  e/o  appalto  di parte delle
attivita' contenute nei programmi. Per lo svolgimento di tali servizi
e'   previsto   il   pagamento   di   un   corrispettivo   da   parte
dell'organizzazione  committente,  con  il  rilascio  della  relativa
fattura   di   pagamento   e/o   ricevuta   di   rimborso  spese.  La
responsabilita'  della  corretta attuazione dell'attivita' delegata o
appaltata  rimane  in  capo all'organizzazione titolare del progetto,
anche  per  quanto  attiene  gli obblighi di rendicontazione previsti
dalla  circolare  AGEA  n.  26  del 20 maggio 2003. La documentazione
contabile    relativa   alla   liquidazione   di   tali   servizi   -
fattura/ricevuta  di  rimborso spese - dovra' quindi essere corredata
da  una dettagliata rendicontazione del fornitore per singola voce di
spesa   approvata   e   da   copia  della  documentazione  di  spesa,
conformemente  a quanto previsto dalla suddetta circolare AGEA n. 26.
L'organizzazione  proponente,  inoltre, dovra' tenere a disposizione,
per  gli  eventuali controlli da parte degli organi competenti, tutta
la   documentazione  tecnica  e  contabile  (elenco  aziende,  schede
aziendali,  schede di attivita', elenco tecnici, materiali impiegati,
schede  chilometriche,  fatture di acquisto materiali, giustificativi
di  spesa  ecc.),  sempre  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
circolare AGEA n. 26.
7. Costi misti.
  Per  i beni e/o strumenti utilizzati anche per attivita' diverse da
quelle  previste  da progetti di cui al regolamento CE n. 1334/02 (ad
esempio   locali,   macchine  ecc.),  dovra'  preventivamente  essere
indicata  la  percentuale  d'uso  riservata,  sulla  base  di  quanto
previsto  dal  programma approvato, per la realizzazione delle azioni
ivi previste.
8. Tenuta dei rendiconti.
  Il paragrafo 6 della circolare AGEA n. 26 precisa che la domanda di
rimborso   dovra'   essere   corredata  dalle  tabelle  riepilogative
contabile  di  cui agli allegati 7, 8 e 9. Al riguardo si precisa che
l'organismo  proponente  dovra'  predisporre  una  rendicontazione  -
redatta  secondo  quanto  previsto  dai citati allegati 7, 8 e 9 - in
tutte le fasi del controllo.
9. Controlli dell'AGEA.
  Ai  sensi  della linea direttrice n. 9, tutte le attivita' delegate
dall'organismo  pagatore  AGEA  saranno  sottoposte  a  verifiche  di
secondo livello.
    Roma, 13 febbraio 2004
                Il titolare dell'ufficio monocratico
                              Gulinelli


fp04 - gr04