MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 marzo 2004
Rideterminazione del numero dei posti assegnati alle scuole di
specializzazione per le professioni legali.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il
Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il
regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto l'art. 2 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, con il
quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e'
stato definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2003-2004;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia in data
24 luglio 2003, con il quale si e' provveduto, ai sensi dell'art. 4
del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale per
titoli ed esame per l'accesso alle scuole nell'anno accademico
2003-2004 per il numero complessivo di 4980 posti;
Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto del 24 luglio 2003,
che prevede, a seguito dell'espletamento della prova di ammissione,
la rideterminazione dei posti assegnati al fine di compensare le
eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi con quelli
in esubero presso altri atenei;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2003-2004, al fine di compensare le carenze
di posti disponibili nelle singole sedi con quelli in esubero presso
altri atenei, l'allegato 1 annesso al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro della giustizia in data 24 luglio 2003 e' modificato dalla
tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2004
Il Ministro: Moratti
Allegato
Scuole di specializzazione per le professioni legali
Atenei |Numero dei laureati da ammettere
Bari .... | 189
Bologna .... | 190
Brescia .... | 65
Cagliari .... | 112
Campobasso .... | 90
Catania .... | 134
Catanzaro .... | 190
Firenze .... | 90
Foggia .... | 90
Genova .... | 101
Lecce .... | 101
Luiss .... | 90
Lumsa .... | 90
Macerata (1) .... | 90
Messina .... | 110
Milano (2) .... | 290
Milano Cattolica .... | 90
Modena e Reggio Emilia .... | 45
Napoli Federico II .... | 390
Seconda universita' di Napoli .... | 106
Padova (3) .... | 190
Palermo .... | 190
Parma .... | 90
Pavia (4) .... | 75
Perugia .... | 116
Pisa .... | 90
Reggio Calabria .... | 127
Roma La Sapienza .... | 320
Roma Tor Vergata .... | 290
Roma Tre .... | 110
Salerno .... | 115
Sassari .... | 74
Siena .... | 75
Suor Orsola Benincasa (Napoli) .... | 55
Teramo .... | 100
Torino .... | 180
Trento e Verona (5) .... | 55
Urbino .... | 75
|---
Totale. . . |4980
Note:
(1) La scuola di Macerata e' istituita in convenzione con
l'Universita' di Camerino.
(2) La scuola dell'Universita' di Milano e' istituita in
convenzione con l'Universita' di Milano-Bicocca e con l'Universita'
dell'Insubria.
(3) La scuola dell'Universita' di Padova e' istituita in
convenzione con l'Universita' di Ferrara, Trieste e Venezia Ca'
Foscari.
(4) La scuola dell'Universita' di Pavia e' istituita in
convenzione con l'Universita' Bocconi di Milano.
(5) La scuola di Trento e Verona e' istituita in convenzione tra
i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.