DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2004
Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome
per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, cosi' come integrata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art.
16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per
il triennio 2001-2003;
Visto lo stanziamento del capitolo "Fondo di intervento integrativo
da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e
l'erogazione di borse di studio" dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari a
124.453.000 euro;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
26 novembre 2003;
Visti i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
La destinazione del Fondo
1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito
denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province
autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
recante "Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390", nonche' all'erogazione di prestiti d'onore, ai sensi
dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 o di
disposizioni e deliberazioni delle regioni, degli organismi regionali
di gestione e delle universita', a studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi. Nell'utilizzo del Fondo, compatibilmente con le risorse
finanziarie a disposizione, e' riconosciuta priorita' di destinazione
a favore di studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire
il completo soddisfacimento delle richieste.
2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle
derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo
studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle
province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti
d'onore nell'anno accademico successivo.
Art. 2.
Il riparto del Fondo per l'anno 2003
1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo
per il 2003 e' ripartito sulla base della tabella allegata, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono
iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del
bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno
accademico 2003/2004.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 febbraio 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro, n. 3 foglio n. 76
VEDERE ALLEGATO
Allegato pag. 6