GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.194 DEL 19/8/2004



AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 23 giugno 2004 
Misure  per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili
per  reti  radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz.
(Deliberazione n. 195/04/CONS).
           L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 23 giugno 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.
197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il
codice   delle  comunicazioni  elettroniche,  di  seguito  ""Codice",
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  propria  delibera  n.  822/00/CONS del 22 novembre 2000,
recante  "Procedure  per l'assegnazione di frequenze per reti radio a
larga  banda  punto-multipunto,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  295  del  19 dicembre  2000,  ed  in
particolare l'art. 10, comma 4;
  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla
protezione   dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n. 55 del 7 marzo 2001, ed i successivi decreti
attuativi;
  Vista  la  propria  delibera  n.  400/01/CONS  del 10 ottobre 2001,
recante "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti
radio  a  larga  banda  punto-multipunto  nelle bande a 26 e 28 GHz e
misure   atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2001;
  Visto  il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti
radio  a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 -
26,5 GHz e 27,5 -- 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2002, parte
seconda, foglio inserzioni, ed il relativo disciplinare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio
2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
  Vista   la  propria  delibera  n.  55/04/CONS  dell'11  marzo  2004
"Consultazione  pubblica  concernente le misure per l'assegnazione di
diritti  d'uso  per  le  frequenze disponibili per reti radio a larga
banda  punto-multipunto  a  26  e 28 GHz"", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004;
  Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   9 marzo   1999   riguardante  le  apparecchiature  radio  e  le
apparecchiature   terminali   di  telecomunicazione  e  il  reciproco
riconoscimento della loro conformita';
  Vista  la  direttiva  n.  2002/20/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
  Vista  la  direttiva  n.  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per  le  reti  ed  i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
  Tenuto  conto  dei  risultati  della  gara per l'assegnazione delle
frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e
28  GHz,  indetta  dal  Ministero  delle  comunicazioni  con il bando
citato;
  Considerato quanto segue:
    1.  Con  la delibera n. 55/04/CONS dell'11 marzo 2004 l'Autorita'
ha  avviato  una  consultazione pubblica in merito ad una proposta di
provvedimento   concernente   le   misure  per  l'assegnazione  delle
frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a
26 e 28 GHz;
    2.  Con  riferimento  alla  citata  consultazione  sono pervenute
all'Autorita' sei risposte che hanno presentato alcune osservazioni e
proposte  modificative  sulle  quali  si  svolgono  le considerazioni
riportate di seguito;
    3.   E'   stato   proposto  con  riferimento  alla  modalita'  di
presentazione della busta sigillata contenente l'offerta economica di
rilancio  di  cui  al  passo  3b  della proposta di provvedimento, di
sostituire  la modalita' di presentazione della stessa congiuntamente
alla  domanda  di  assegnazione,  con  una modalita' di presentazione
successiva.  In  proposito  si  osserva  che  la scelta di indurre la
presentazione   (peraltro   opzionale),   dell'offerta   di  rilancio
sigillata  congiuntamente  alla  domanda  di assegnazione e' motivata
dalla   presumibile   riduzione  del  rischio  di  collusione  fra  i
partecipanti  rispetto  alla  presentazione in un momento successivo,
nonche'   dalla   necessita'   di   velocizzare  e  semplificare  gli
adempimenti  amministrativi  della procedura stessa. Cio' considerato
l'Autorita'   ritiene  di  non  introdurre  modifiche  alla  proposta
originaria;
    4.  Da  parte di alcuni rispondenti sono state proposte modifiche
ed  integrazioni  agli  articoli 5 e 6 della delibera n. 400/01/CONS.
L'Autorita'  ha  infatti  previsto,  al  fine  di non alterare la par
condicio fra tutti i concorrenti (ivi inclusi gli aggiudicatari della
precedente procedura selettiva) che le specifiche misure e condizioni
di  cui  agli  articoli 5 e 6 della delibera n. 400/01/CONS, siano da
mantenere.  E' stato in particolare proposto di introdurre una misura
asimmetrica  consistente nel favorire, in una data area geografica, i
detentori  di  licenza  WLL in aree geografiche limitrofe e contigue,
qualora  si  dovesse  procedere  alla  formazione della graduatoria a
parita'  di  offerta.  A  tale  proposito si osserva che una siffatta
misura  potrebbe risultare discriminatoria in quanto rappresenterebbe
una barriera all'ingresso di nuovi operatori locali. Poiche' comunque
il  titolare di reti in regioni limitrofe e contigue ad una data area
geografica,  che  non possieda nella stessa area una licenza ai sensi
delle  precedenti procedure ovvero acquisita ai sensi delle presenti,
e'  da  considerarsi  a tutti gli effetti nuovo entrante, si conclude
che  questi  sarebbe  posto sullo stesso piano di altri operatori che
non  possiedono reti ne' nella stessa ne' in aree limitrofe, e quindi
favorito,  a  parita'  di  offerta e di ordine di presentazione della
domanda,  rispetto ai gia' licenziatari. Pertanto l'Autorita' ritiene
di   non   introdurre   modifiche   in   tal   senso   alla  proposta
originariamente formulata.
  Anche  per  quello  che  concerne  gli  obblighi  di copertura agli
aggiudicatari,  che a parere di alcuni partecipanti dovrebbero essere
modificati,  l'Autorita',  per  le  ragioni di parita' di trattamento
gia'  esposte,  ritiene  che nella presente procedura, si applichi il
disposto  di  cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS,
che   e'  norma  necessaria  ed  adeguata  a  garanzia  dell'utilizzo
efficiente  dello  spettro.  Ancora  nell'ambito dell'introduzione di
misure  cosiddette  asimmetriche e' stato proposto da un partecipante
una  modifica alla procedura proposta dall'Autorita' nel documento in
consultazione   consistente   nel   divieto  di  partecipazione  alle
procedure  proposte,  nella  medesima area geografica, ai titolari di
licenze  rilasciate  a  seguito  delle  procedure di cui al bando del
31 gennaio 2002. L'introduzione di una siffatta misura limitativa non
e'  giustificata data l'abbondante disponibilita' di risorse in quasi
tutte  le  regioni.  Infatti  come  risulta  dalle  risultanze  della
precedente  gara  una  larga  parte  della  capacita'  e' rimasta non
aggiudicata   (sessantanove   blocchi   di   frequenze  assegnate  su
duecentodieci disponibili). Una siffatta proposta di limitazione alla
partecipazione, potrebbe essere accolta solo in presenza di accertate
alterazioni  significative della dinamica competitiva nel mercato con
una  relazione  diretta  di causa effetto con la quantita' di risorse
frequenziali  a  disposizione.  Occorre  inoltre  notare  che,  nella
procedura   proposta,   a   parita'   di  somma  offerta  e  data  di
presentazione  della  domanda, e' comunque favorito il nuovo entrante
rispetto  ad  un  gia'  licenziatario  nella stessa area. L'Autorita'
pertanto   ritiene   non   accoglibile  una  proposta  relativa  alla
restrizione della presente procedura ai soli non licenziatari.
  E'  stata proposta, nell'ambito dei criteri per la formazione della
graduatoria,   nel   caso  di  richieste  in  numero  superiore  alla
disponibilita', per una certa banda ed area geografica, di introdurre
una  preferenza  per  quegli  operatori  che  possiedano un numero di
autorizzazioni  per  ponti radio di tipo punto-punto superiore ad una
determinata  soglia.  L'Autorita' ricorda che gia' con la delibera n.
822/00/CONS  era stata introdotta anche la possibilita' dell'utilizzo
delle frequenze WLL per il cosiddetto backhauling, nel rispetto delle
condizioni  previste per gli aggiudicatari. D'altra parte, l'utilizzo
delle  frequenze  WLL  non puo' essere visto come mera alternativa ai
collegamenti  in  ponte  radio  del servizio fisso ma rappresenta una
nuova  opportunita'  a vantaggio di tutti gli operatori. L'Autorita',
quindi,  per  quanto  gia'  detto,  non ritiene di introdurre nuovi e
differenti   criteri  rispetto  alla  procedura  gia'  espletata  che
peraltro  favorirebbero  esclusivamente  chi utilizza collegamenti in
ponte radio, con cio' violando il principio di parita' di trattamento
tra tutti i potenziali partecipanti alla procedura in esame. Pertanto
l'Autorita' non ritiene accoglibile detta proposta di modifica;
    5.  E'  stato  osservato che nell'ambito delle procedure proposte
nel  documento  di  consultazione  non era chiarito il calendario per
l'assegnazione  dei  diritti  d'uso  agli  aggiudicatari all'esito di
ciascuna  procedura attivata in un periodo finestra. A tale proposito
si  osserva  che  all'esito  di ciascuna procedura di assegnazione il
rilascio dei diritti d'uso delle relative frequenze avviene secondo i
tempi  e  le modalita' fissati dal codice ed in particolare dall'art.
27;
    6.  A  parere  di  alcuni  rispondenti,  la  presentazione di una
domanda  in  una  certa  banda ed area regionale precluderebbe ad uno
stesso  soggetto  la  partecipazione  contemporanea in una altra area
regionale.  In realta', come indicato nella proposta di provvedimento
il  testo deve essere interpretato nel senso di non precludere ad uno
stesso  soggetto  la partecipazione in piu' aree regionali ove esiste
spettro disponibile anche contemporaneamente;
    7.  E'  stato  proposto  di  adeguare  i  contributi  fissati per
l'assegnazione  delle  frequenze  a partire da quelli di cui al bando
del  31 gennaio  2002  secondo il tasso di inflazione programmata. In
proposito l'Autorita' osserva che gia' nel documento di consultazione
l'orientamento  dell'Autorita'  era  in  tal  senso precisando che la
scelta   di   come   declinare   in   senso   tecnico  i  criteri  di
attualizzazione attiene al Ministero delle comunicazioni;
    8. Per quanto riguarda infine la scelta proposta di utilizzare il
criterio  della Sealed Bid Single Offer come modalita' principale per
costruire una eventuale graduatoria, ove ne ricorra la necessita', e'
stato  osservato  da  un  partecipante  che tale criterio sarebbe non
efficace    ritenendo    preferibile   il   sistema   gia'   adottato
precedentemente. In proposito l'Autorita' rileva il ridotto interesse
riscosso  dalla procedura di gara per l'assegnazione di frequenze WLL
nel  2002,  che  non  ha  consentito di utilizzare la totalita' dello
spettro. In tali condizioni e' interesse sia dell'amministrazione sia
degli stessi partecipanti limitare l'aggravio procedurale, i costi ed
i  tempi  di  effettuazione  che  una  procedura  a  rilanci multipli
simultanei  come  quella  suggerita  dal  partecipante.  La procedura
proposta,  al  contrario, tende a coniugare i vantaggi di trasparenza
con la semplicita' e la rapidita' di effettuazione. Pertanto anche su
tale  punto l'Autorita' ritiene di non apportare modifiche correttive
rispetto a quanto proposto;
    9.  Tutto  cio'  considerato  e  tenuto  conto dei contributi dei
partecipanti  alla  fase  di  consultazione pubblica sui vari aspetti
della  procedura  proposta,  l'Autorita', ai sensi di quanto previsto
all'art.  14  ed all'art. 29 del codice, ritiene di dover adottare il
presente provvedimento;
  Udita  la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del presente provvedimento ove applicabili valgono le
definizioni   di   cui   all'art.  1,  comma  1,  della  delibera  n.
822/00/CONS,   di   cui  all'art.  1,  comma  1,  della  delibera  n.
400/01/CONS e di cui all'art. 1 del codice. Inoltre, si intende per:
    a)  "aggiudicatario":  un  soggetto  che risulta assegnatario dei
diritti  d'uso  di  frequenze in seguito alle procedure stabilite dal
presente provvedimento;
    b)  "bando":  il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze
per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza
24,5  -  26,5 GHz e 27,5 -- 29,5 GHz e per il rilascio delle relative
licenze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 26 del 31 gennaio
2002, parte seconda, foglio inserzioni;
    c) "disciplinare": il disciplinare di gara relativo al bando;
    d)  "licenziatario WLL": un soggetto cui e' stata rilasciata, per
una  certa  area di estensione geografica, una licenza per l'utilizzo
di  frequenze a seguito delle procedure di cui al bando ovvero che ha
acquisito almeno un diritto d'uso per le frequenze nella data area di
estensione   geografica  in  seguito  alle  procedure  stabilite  dal
presente  provvedimento;  ai  fini  del  presente  provvedimento sono
equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:
      i.   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente, su un licenziatario WLL;
      ii.    siano    sottoposti   al   controllo,   direttamente   o
indirettamente,  anche  congiuntamente,  da parte di un licenziatario
WLL;
      iii.  siano  sottoposti  al  controllo, anche in via indiretta,
anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  soggetto  che  a sua volta
controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL;
    e)  "periodo  finestra": ciascun periodo di trenta giorni solari,
compreso   il  giorno  iniziale,  attivato  dalla  pubblicazione  del
ricevimento  della  prima  domanda  valida di assegnazione di diritti
d'uso,  ai sensi del presente provvedimento, per blocchi di frequenze
posti  in una data banda ed area di estensione geografica, durante il
quale  possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella
stessa banda ed area di estensione geografica.
  2.  Ai  fini  delle  definizioni  di  cui  al  presente articolo il
controllo  sussiste,  anche  con riferimento a soggetti diversi dalle
societa',  nei  casi  previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo,
del  codice  civile,  e  si  considera  esistente  anche  nella forma
dell'influenza   dominante,  salvo  prova  contraria,  nelle  ipotesi
previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.
                               Art. 2.
                   Scopo ed ambito di applicazione

  1.  In relazione alla disponibilita' di frequenze per le reti radio
a  larga  banda punto-multipunto all'esito delle procedure effettuate
ai  sensi  del  bando,  come  riportato  nelle tabelle A e B in calce
all'allegato B alla delibera n. 55/04/CONS, il presente provvedimento
disciplina le misure per il rilascio dei relativi diritti d'uso.
  2.  I diritti d'uso sono assegnati agli aggiudicatari dal Ministero
delle  comunicazioni,  ai sensi dell'art. 27 del codice, ed hanno una
durata  fino  al  31 dicembre  dell'anno  in cui termina la validita'
delle  licenze  assegnate  con  le  procedure  di  cui  al  bando. Il
Ministero  delle  comunicazioni  specifica  le condizioni per la loro
trasferibilita'.
  3.  I  soggetti  assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze sono
tenuti  a  richiedere  al  Ministero,  prima del rilascio dei diritti
stessi,   qualora   non   ne   siano  gia'  in  possesso,  le  idonee
autorizzazioni   per   la  fornitura  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica, ai sensi dell'art. 25 del codice.
  4.  Ai  fini  delle  procedure  di  cui  al presente provvedimento,
rimangono  invariati  rispetto  a  quanto stabilito nelle delibere n.
822/00/CONS e n. 400/01/CONS e nelle procedure di cui al bando:
    a) le aree di estensione geografica;
    b)  le tecnologie da utilizzare ed il tipo di servizi da offrire,
in   conformita'   con   quanto   previsto  dal  Piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze;
    c)  la  dimensione  dei  blocchi di frequenza, per ciascuna delle
bande a 26 e 28 GHz, e delle relative bande di guardia;
    d)  gli  obblighi  di  copertura,  ivi inclusa la possibilita' di
proroga  dei  termini degli obblighi stessi, di cui all'art. 6, comma
1, della delibera n. 400/01/CONS;
    e) le misure per favorire lo sviluppo della concorrenza;
    f) i requisiti soggettivi dei richiedenti;
    g) in generale tutte le previsioni, condizioni e gli obblighi non
esplicitamente   modificati   dal   presente  provvedimento  o  dalla
normativa vigente.
                               Art. 3.
Presentazione  delle  domande per il rilascio dei diritti d'uso delle
                              frequenze

  1.  Il Ministero delle comunicazioni dispone la pubblicazione di un
avviso  che  evidenzi  la  disponibilita' dei blocchi di frequenza in
banda  26  e  28  GHz  all'esito delle procedure di gara effettuate a
seguito  del  bando,  e  sollecita  nello  stesso la presentazione, a
partire  da  una  data  fissata,  delle  domande  di assegnazione dei
diritti  d'uso  delle  frequenze  disponibili  da  parte dei soggetti
interessati.  Il periodo di validita' dell'avviso e' di dodici mesi e
la disponibilita' delle frequenze viene periodicamente aggiornata.
  2.  Ciascun  soggetto,  nella  domanda  di  cui  al  comma  1, puo'
richiedere  in  ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna
delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo
blocco  di frequenze alla volta, ove disponibili. Detto soggetto deve
presentare  una  domanda  distinta per ciascun blocco di frequenze in
ciascuna  area  di  estensione  geografica  e  per  ciascuna banda di
interesse.  Le  domande  valide  pervenute  sono  ordinate secondo la
priorita' di arrivo, per banda ed area di estensione geografica.
  3.  Nella  domanda di cui al comma 1 il richiedente puo' includere,
in  busta  separata  chiusa e sigillata, una offerta economica per il
relativo  blocco  di  frequenze  costituente  un rilancio rispetto al
valore  minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze, secondo
le modalita' fissate nell'avviso di cui al comma 1.
  4.   La   partecipazione  e'  garantita  da  un  apposito  deposito
cauzionale fissato dal Ministero.
  5.  Il  Ministero  pubblica sul proprio sito Web o con altra idonea
modalita' l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo
almeno  l'area  di  estensione geografica e la banda ove il blocco e'
richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica.
  La   pubblicazione  dell'arrivo  della  prima  domanda  valida  per
ciascuna  banda  ed  area  di  estensione  geografica fa decorrere un
"periodo  finestra"  di  trenta  giorni  solari in cui possono essere
presentate  altre  richieste  per la stessa banda ed area geografica.
Non  sono  accettate,  fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in
una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute
oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione
geografica. L'aggiornamento e la pubblicita' sulla disponibilita' dei
blocchi vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalita',
consentendo  l'eventuale  apertura,  a partire da date prefissate, di
successivi periodi finestra per la stessa banda ed area geografica.
  6.  Nella  medesima  area di estensione geografica e nella medesima
banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di
frequenza, nello stesso periodo finestra, soggetti che:
    a)    esercitino    controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente, su un altro richiedente;
    b)  siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente;
    c)  siano  sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente.
  7.  Ai  fini  del comma precedente il controllo sussiste, anche con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti
dall'art.  2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova  contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.
  8. Nel caso in cui piu' soggetti che si trovino nelle condizioni di
cui   al  comma  6  abbiano  presentato  domanda  nella  stessa  area
regionale,  banda  di  frequenze  e  periodo  finestra,  si considera
ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.
  9. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun
periodo  finestra,  qualora risultino ancora dei blocchi disponibili,
come  previsto al comma 5, tutti i soggetti in possesso dei requisiti
possono  presentare  ovvero  ripresentare domanda di assegnazione dei
diritti  d'uso  per  tutte le aree regionali e le bande di interesse,
durante il periodo di validita' dell'avviso di cui al comma 1.
                               Art. 4.
     Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

  1.  Qualora  non  vi  siano  domande di assegnazione, per la stessa
banda  e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore
alla  disponibilita',  il  Ministero  rilascia  i diritti d'uso delle
frequenze,  al  prezzo  di  riserva, a tutti i richiedenti, trascorso
ogni  periodo  finestra  attivato  per  ciascuna  area  di estensione
geografica  e  ciascuna  banda,  rispettando  l'ordinamento di arrivo
costituito.
  2.  Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella
stessa  area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste
pendenti   valide   ed   ammissibili   in   numero   superiore   alla
disponibilita',   il  rilascio  dei  diritti  d'uso  avviene  secondo
l'ordine  di  una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla
base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorita' esposto:
    a)  entita'  dell'offerta  economica  di  rilancio  per il blocco
richiesto,  di  cui  all'art. 3, comma 3; nel caso il richiedente non
abbia  presentato  detta  offerta  di rilancio essa si intende pari a
zero;
    b)  l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno
solare;
    c)  l'essere  un soggetto che non sia gia' licenziatario WLL, per
l'area di estensione geografica in considerazione.
  In caso di eventuale parita' fra due o piu' soggetti sulla base dei
criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria e' deciso
mediante   sorteggio.  L'assegnazione,  per  ciascun  aggiudicatario,
avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.
  3.  La  procedura  di  cui  al  comma  2  e' effettuata rispettando
l'ordine  temporale  dei  periodi  finestra  attivati, sulla base del
giorno  solare.  Nel  caso  in  cui nella stessa area regionale venga
aperto  nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26
GHz  che  per  quella  a  28  GHz,  la procedura di cui al comma 2 e'
effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.
                               Art. 5.
                             Contributi

  1. Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna
area  di  estensione  geografica  viene  fissato  nell'avviso  di cui
all'art.  3,  comma  1, ed e' almeno pari all'importo minimo previsto
nel bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla
base   del   tasso   che   sara'  indicato  nel  medesimo  avviso,  e
proporzionato  alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del
semestre solare.
  2.  Gli  assegnatari  dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi di
quanto  disposto  dal presente provvedimento sono tenuti al pagamento
dell'offerta  aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente
maggiorato  dal  rilancio  applicabile  di  cui  all'art. 4, comma 2;
l'offerta  aggiudicataria  costituisce  il contributo per l'uso dello
spettro  ai  sensi  dell'art. 35 del codice. I detti assegnatari sono
altresi'  tenuti  al  pagamento degli altri contributi previsti dalla
normativa vigente.
                               Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1.  L'Autorita'  si  riserva  di  rivedere  il quadro regolamentare
relativo  al  mercato  della  fornitura  di  reti radio a larga banda
punto-multipunto,  ai  fini  e  secondo  le modalita' e le condizioni
previste dalle norme vigenti.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  Web
dell'Autorita'  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Napoli, 23 giugno 2004
                                                 Il presidente: Cheli


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