AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti,
nel biennio 2004-2005.
Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali
nelle persone di:
per l'ARAN, su delega del Presidente: dott. Antonio Guida;
per le Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CISAL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CGU (firmato);
RDB CUB (firmato);
USAE (firmato).
All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente
errore materiale:
1) all'art. 5, comma 2 le parole "tavole allegate dal n. 15 al
n. 26" sono sostituite con le parole "tavole allegate dal n. 14 al n.
26" errore gia' segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte
dei conti;
Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB -
CUB, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 - 2005
Capo I
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2,
dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di
contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova
ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e' stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del
vigente CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli articoli 43 e
50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il
7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la
sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo
stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle altre prerogative sindacali, stipulato contestualmente, ed
integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 e' indicato come CCNQ del
7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma
5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5
aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si
intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Capo II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
Art. 2.
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal
presente contratto e' pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal
contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli, pari a n. 12,
relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai
ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite
sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma
4 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Tali distacchi saranno
ripartiti nelle relative aree dirigenziali.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni
sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito
nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n. 12.
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il
contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti
di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del
18 dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle
organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del
comparto Scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma
compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonche' per l'AFAM, i distacchi di loro
pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione
sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per
i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data
immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia
di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno
dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con
forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS
che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005
sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le
organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n. 12.
Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della
rappresentativita' valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e
primo biennio economico 2006-2007.
Art. 3.
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto
dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle
RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 e' confermato che:
a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola,
i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle
organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli
previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti
alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n.
41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione
dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di
comando o fuori ruolo;
b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di
competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto
dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e dei permessi
spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella
misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, calcolati con le modalita' della precedente lettera
a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse
organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.
Art. 4.
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza
delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il
presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali
previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura gia'
attuata con l'art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto
Scuola, con le medesime modalita':
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio
per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e
b) ammonta, nella presente tornata, a n. 629 distacchi ed e'
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di
cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei
distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale complessivo
di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle
tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i
distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di
categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
Art. 5.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle
riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del
7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, e'
confermato, in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime
misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla
base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.
3. Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ
del 18 dicembre 2002.
Art. 6.
Disposizioni particolari per il comparto Scuola
1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto
Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da
parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente
procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita'
sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno
scolastico 2004-2005. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le proprie
richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti
attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro dieci giorni
dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti
rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai
fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e
definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente
contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del
contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali,
decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo
corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle
attivita' didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre
2004, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli
connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita'
didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste
di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le
richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o
disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del
CCNQ del 18 dicembre 2002.
Art. 7.
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto e' valido per il biennio contrattuale
2004-2005.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore
sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali per il quadriennio
normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative, purche' non
comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle
tabelle, saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da
quello del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e
dall'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le
tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente
contratto.
VEDERE ALLEGATI
Allegato pag. 48
Allegato pag. 49
Allegato pag. 50
Allegato pag. 51
Allegato pag. 52
Allegato pag. 53
Allegato pag. 54
Allegato pag. 55
Allegato pag. 56
Allegato pag. 57
Allegato pag. 58
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facolta'
delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in
tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi
sindacali retribuiti purche' si verifichi la disponibilita' nel
contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente
contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la
procedura prevista dall'art. 6, comma 1, per la prima applicazione
del presente contratto si applica anche per le aspettative non
retribuite.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento alle Regioni a statuto speciale di cui all'art.
2, comma 5, le parti concordano sulla necessita' di accertare
l'attuale validita' dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo n.
165 del 2001 relativamente all'assegnabilita' di distacchi a
confederazioni operanti in quel territorio per garantire la
rappresentanza delle minoranze linguistiche nei comparti Scuola,
sanita' e Regioni autonomie locali, in riferimento alla legislazione
sopravvenuta ove sia stata riconosciuta alle medesime una competenza
esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale o
provinciale.
NOTA A VERBALE
La RdB pubblico impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per
la ripartizione dei distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative
nei comparti per il biennio 2004-05 e, contestualmente, ritira la
sigla all'ipotesi di accordo.
Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla
condivisione o meno del testo dell'accordo ma alle tabelle di
ripartizione che evidenziano, oltre che elementi di illogicita' e
contraddittorieta', alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse
solo dopo una approfondita disamina del quadro complessivo
(distribuita peraltro solo pochi minuti prima della sigla
dell'ipotesi di accordo).
In sintesi ed emblematicamente:
nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio dei
professionisti e dei ricercatori dai comparti ricerca e enti pubblici
non economici all'area della dirigenza risultano esserne stati
sottratti solo 7 ai comparti interessati ed i restanti ad altri
comparti;
si e' continuato a considerare un unico comparto Ministeri
anche le agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio ed effettuare
la ripartizione sulla base della rappresentativita' e della
diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di
penalizzare chi, come la RdB P.I., ha una percentuale di
rappresentativita' piu' alta negli altri due comparti;
la ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a
causa della diminuzione o perdita di rappresentativita' da parte di
alcune sigle sindacali non ha premiato solo chi ha rafforzato la
propria rappresentativita'.
La RdB pubblico impiego contesta, inoltre, la preclusione della
possibilita' di un esame comparato della distribuzione delle
agibilita' alle diverse sigle sindacali stante il monopolio riservato
solo in capo all'Aran della conoscenza dei dati relativi alla
rappresentativita' di ciascuna sigla.
Roma, 3 agosto 2004
p/RdB pubblico impiego: Del Medico