GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 204 DEL 31/8/2004

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
Contratto  collettivo  quadro  per  la  ripartizione  dei distacchi e
permessi  alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti,
nel biennio 2004-2005.
    Il   giorno  3 agosto  2004,  alle  ore  15.30,  ha  avuto  luogo
l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le Confederazioni sindacali
nelle persone di:
    per l'ARAN, su delega del Presidente: dott. Antonio Guida;
    per le Confederazioni sindacali:
      CGIL (firmato);
      CISL (firmato);
      UIL (firmato);
      CISAL (firmato);
      CONFSAL (firmato);
      CGU (firmato);
      RDB CUB (firmato);
      USAE (firmato).
    All'inizio  della  riunione  le  parti prendono atto del seguente
errore materiale:
      1)  all'art. 5, comma 2 le parole "tavole allegate dal n. 15 al
n. 26" sono sostituite con le parole "tavole allegate dal n. 14 al n.
26"  errore gia' segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte
dei conti;
    Al  termine  della  riunione  le parti, con la eccezione di RDB -
CUB,  sottoscrivono  l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro
per  la  ripartizione  dei  distacchi  e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005.
CONTRATTO  COLLETTIVO  QUADRO  PER  LA  RIPARTIZIONE  DEI DISTACCHI E
PERMESSI  ALLE  ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
                       NEL BIENNIO 2004 - 2005
Capo I 
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle  Amministrazioni  pubbliche  indicate nell'articolo 1, comma 2,
dello   stesso   decreto   n.   165,   ricomprese   nei  comparti  di
contrattazione collettiva.
    2.  Con  il  presente  contratto  le  parti  procedono alla nuova
ripartizione  dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e'  stato  fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del
vigente  CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli articoli 43 e
50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    3.  Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
    4.   Le   rappresentanze   sindacali   unitarie   del   personale
disciplinate  dal  relativo  accordo  collettivo  quadro stipulato il
7 agosto  1998  per  il  personale  dei comparti sono indicate con la
sigla  RSU.  Il  predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo
stipulato  il  7 agosto  1998".  Il  CCNQ  del  7 agosto  1998  sulle
modalita'  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle  altre  prerogative  sindacali,  stipulato  contestualmente, ed
integrato  con  il CCNQ del 27 gennaio 1999 e' indicato come CCNQ del
7 agosto 1998.
    5.  Sono  considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse  alla  trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma
5.  Nel  testo  del  presente  contratto  esse  vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
    6.  Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le  confederazioni  cui le organizzazioni rappresentative del comma 5
aderiscono.  Pertanto,  con  il  termine di associazioni sindacali si
intendono  nel  loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
    7.  Con  il termine "amministrazione" sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Capo II 
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali 
                               Art. 2.
             Ripartizione del contingente dei distacchi
    1.  Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  utilizzabile  dal
presente  contratto e' pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal
contingente  storico  di  n.  2460 distacchi di quelli, pari a n. 12,
relativi  ai  professionisti  degli  Enti pubblici non economici e ai
ricercatori  e  tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite
sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma
4  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145.  Tali  distacchi  saranno
ripartiti nelle relative aree dirigenziali.
    2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo
dei  distacchi  fruibili  in  tutti  i  comparti  dalle  associazioni
sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4.
    3.  Il  contingente  dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito
nell'ambito  di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n. 12.
    4.  Nei  comparti  Agenzie  fiscali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  AFAM,  anche  per  la  durata del presente contratto, il
contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti
di  provenienza  del  personale,  nella misura stabilita dal CCNQ del
18 dicembre  2002. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle
organizzazioni  sindacali  di  categoria del comparto Ministeri e del
comparto  Scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma
compensativa  rispettivamente  per le Agenzie fiscali e la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri nonche' per l'AFAM, i distacchi di loro
pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione
sindacale  di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per
i  comparti  di  provenienza.  Dell'avvenuta compensazione viene data
immediata  comunicazione  al  Dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'ARAN.
    5.  Sono  confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei  distacchi  tra  le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti  dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia
di  Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno
dei  distacchi  disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con
forme  di  rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS
che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
    6.  Per  il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005
sono  rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le
organizzazioni  sindacali  indicate  nelle  tavole dal n. 2 al n. 12.
Tali  tavole  avranno  valore  sino  al successivo accertamento della
rappresentativita'  valido  per  il quadriennio normativo 2006-2009 e
primo biennio economico 2006-2007.
                               Art. 3.
                 Contingente dei permessi sindacali
    1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto
dall'art.  8  del  CCNQ  del  7 agosto  1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio.
    2.  In  ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle
RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
    3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 e' confermato che:
      a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola,
i   permessi  sindacali  di  cui  al  comma  1  di  competenza  delle
organizzazioni   sindacali   rappresentative,  al  netto  dei  cumuli
previsti  dall'art.  4,  comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti
alle  RSU  del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n.
41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in  servizio.  Tra  i dipendenti in servizio presso l'amministrazione
dove  sono  utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di
comando o fuori ruolo;
      b) nel  comparto  Scuola  i  permessi  di  cui  al  comma  1 di
competenza  delle  organizzazioni sindacali rappresentative, al netto
dei  cumuli  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera b) e dei permessi
spettanti  alle  RSU  del  comma  2, sono fruibili dalle stesse nella
misura  di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  calcolati  con  le modalita' della precedente lettera
a).
    4.  I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui
al  comma  3  sono  ripartiti  nelle  amministrazioni  tra  le stesse
organizzazioni,  secondo  le  modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.
                               Art. 4.
                               Cumuli
    1.  Fermo  rimanendo  il  contingente  dei permessi di competenza
delle  RSU  previsto  dall'art.  3, le associazioni sindacali, con il
presente  contratto,  confermano  i  cumuli  dei  permessi  sindacali
previsti  dall'art.  8  del  CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura gia'
attuata con l'art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto
Scuola, con le medesime modalita':
      a) sino  ad  un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio
per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
      b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.
    2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e
b)  ammonta,  nella  presente  tornata,  a  n.  629  distacchi  ed e'
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di
cui  al  presente  contratto  oltre  al  contingente  complessivo dei
distacchi  di  cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale complessivo
di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle
tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i
distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di
categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
                               Art. 5.
      Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
    1.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni  degli  organismi  direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali  e  territoriali  previsto  dall'art.  11  del  CCNQ  del
7 agosto  1998  per  i dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi  direttivi  delle  proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali  di  categoria  non collocati in distacco o aspettativa, e'
confermato,  in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime
misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
    2.  Il  contingente  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla
base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.
    3.  Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ
del 18 dicembre 2002.
                               Art. 6.
           Disposizioni particolari per il comparto Scuola
    1.  Per  l'applicazione  del  presente  contratto,  nel  comparto
Scuola,  al  fine  di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da
parte   delle  organizzazioni  sindacali,  si  conferma  la  seguente
procedura  che  contempera  il  tempestivo  diritto  alle  agibilita'
sindacali  con  le  esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno
scolastico 2004-2005. A tal fine:
      1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  le  proprie
richieste  di  distacco  sulla  base  e  nei  limiti  dei contingenti
attribuite  dalla  presente  ipotesi  di contratto entro dieci giorni
dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;
      2)  gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti
rispetto  al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai
fini  delle  esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e
definitivamente   attivati  con  l'entrata  in  vigore  del  presente
contratto;
      3)  le  cessazioni  dei  distacchi derivanti dal decremento del
contingente  di  spettanza  delle  singole  organizzazioni sindacali,
decorreranno  a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata   in   vigore  del  presente  contratto  e,  ove  questo
corrisponda  per  i  soli  docenti,  con il periodo di chiusura delle
attivita'  didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre
2004, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
    2.  Per  il  personale  nei  cui  confronti  non esistano vincoli
connessi  all'obbligo  di  assicurare  la  continuita' dell'attivita'
didattica,  il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste
di  distacco  o  di  aspettativa  puo'  essere oltrepassato quando le
richieste  possano  essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o
disfunzione al servizio scolastico.
    3.  Rimane  confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del
CCNQ del 18 dicembre 2002.
                               Art. 7.
                    Durata e disposizioni finali
    1.  Il  presente  contratto e' valido per il biennio contrattuale
2004-2005.
    2.  Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di  cui  agli  articoli 2,  3,  4  e  5  entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore
sino    al    nuovo   accordo   successivo   all'accertamento   della
rappresentativita'  delle organizzazioni sindacali per il quadriennio
normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
    3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione
delle   organizzazioni   sindacali   rappresentative,   purche'   non
comportino  modifiche  associative  dei  soggetti  individuati  nelle
tabelle,  saranno  presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
    4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in  vigore  le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da
quello  del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e
dall'art.  7  del  CCNQ  del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le
tavole  ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente
contratto.
                                                             

VEDERE ALLEGATI

Allegato pag. 48
Allegato pag. 49
Allegato pag. 50
Allegato pag. 51
Allegato pag. 52
Allegato pag. 53
Allegato pag. 54
Allegato pag. 55
Allegato pag. 56
Allegato pag. 57
Allegato pag. 58


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
    Con  riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facolta'
delle  associazioni  sindacali  di trasformare, in corso d'anno ed in
tutti   i  comparti,  le  aspettative  non  retribuite  in  distacchi
sindacali  retribuiti  purche'  si  verifichi  la  disponibilita' nel
contingente   assegnato  a  ciascuna  associazione  con  il  presente
contratto.  In  particolare  con  riferimento  al  comparto Scuola la
procedura  prevista  dall'art.  6, comma 1, per la prima applicazione
del  presente  contratto  si  applica  anche  per  le aspettative non
retribuite.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
    Con  riferimento  alle Regioni a statuto speciale di cui all'art.
2,  comma  5,  le  parti  concordano  sulla  necessita'  di accertare
l'attuale validita' dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo n.
165   del   2001  relativamente  all'assegnabilita'  di  distacchi  a
confederazioni   operanti   in   quel  territorio  per  garantire  la
rappresentanza  delle  minoranze  linguistiche  nei  comparti Scuola,
sanita'  e Regioni autonomie locali, in riferimento alla legislazione
sopravvenuta  ove sia stata riconosciuta alle medesime una competenza
esclusiva  in  materia  ed un proprio contingente su base regionale o
provinciale.
                           NOTA A VERBALE
    La  RdB  pubblico impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per
la  ripartizione dei distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative
nei  comparti  per  il  biennio 2004-05 e, contestualmente, ritira la
sigla all'ipotesi di accordo.
    Le  motivazioni  di  tale  scelta  sono  legate  non  tanto  alla
condivisione  o  meno  del  testo  dell'accordo  ma  alle  tabelle di
ripartizione  che  evidenziano,  oltre  che elementi di illogicita' e
contraddittorieta', alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse
solo   dopo   una   approfondita   disamina  del  quadro  complessivo
(distribuita   peraltro   solo   pochi   minuti   prima  della  sigla
dell'ipotesi di accordo).
    In sintesi ed emblematicamente:
      nel  decidere  di  distrarre  12 distacchi per il passaggio dei
professionisti e dei ricercatori dai comparti ricerca e enti pubblici
non  economici  all'area  della  dirigenza  risultano  esserne  stati
sottratti  solo  7  ai  comparti  interessati  ed i restanti ad altri
comparti;
      si  e'  continuato  a  considerare  un unico comparto Ministeri
anche  le agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio ed effettuare
la   ripartizione   sulla   base  della  rappresentativita'  e  della
diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di
penalizzare   chi,   come   la   RdB  P.I.,  ha  una  percentuale  di
rappresentativita' piu' alta negli altri due comparti;
      la  ripartizione  di  ulteriori  distacchi resisi disponibili a
causa  della  diminuzione o perdita di rappresentativita' da parte di
alcune  sigle  sindacali  non  ha  premiato solo chi ha rafforzato la
propria rappresentativita'.
    La  RdB  pubblico impiego contesta, inoltre, la preclusione della
possibilita'   di   un  esame  comparato  della  distribuzione  delle
agibilita' alle diverse sigle sindacali stante il monopolio riservato
solo  in  capo  all'Aran  della  conoscenza  dei  dati  relativi alla
rappresentativita' di ciascuna sigla.
      Roma, 3 agosto 2004
                                   p/RdB pubblico impiego: Del Medico



fp04 - gr04