GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 226 DEL 29/9/2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 19 settembre 2003 
Rilevazione    dei    tassi    effettivi    globali   medi.   Periodo
ottobre-dicembre 2003.
                      IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del tesoro
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto   il  proprio  decreto  del  16 settembre  2002,  recante  la
"classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto  da  ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2003 e, in particolare,
l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile
2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  5  dell'8 gennaio  2003)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base  al  quale  "a  decorrere  dal  1° gennaio  1999 [....] la Banca
d'Italia  determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto)  [....]  al  fine dell'applicazione degli strumenti giuridici
che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108, e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1° aprile  2003-30 giugno  2003,  sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
                               Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  31 dicembre  2003,  ai  fini  della determinazione degli
interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.
                               Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  Le  banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge
7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle
"istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi   della  legge  sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il  trimestre  1° luglio  2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei
tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate  nell'apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze.
  4.  I  tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento.
L'indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per  i  casi  di  ritardato  pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2003
                                     Il capo della direzione: Maresca
Allegato A

            RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
           GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie  aritmetiche  dei tassi sulle singole operazioni delle banche e
   degli   intermediari  finanziari  non  bancari,  corrette  per  la
   variazione  del  valore  medio  della misura sostitutiva del tasso
   ufficiale  di  sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1°
   aprile-30  giugno  2003  applicazione  dal  1°  ottobre fino al 31
   dicembre 2003.


====================================================================
                                        Classi di importo    Tassi
   Categorie di operazioni               in unità di euro     Medi
                                                           (su base
                                                            annua)
--------------------------------------------------------------------
Aperture di credito in conto                  fino a 5.000   11,90
 corrente (1)                                   oltre 5000    9,26

Anticipi, sconti commerciali                  fino a 5.000    7,07
 e altri finanziamenti alle                     oltre 5000    5,88
 imprese effettuati dalle
 banche (2)

Factoring (3)                                fino a 50.000    6,51
                                              oltre 50.000    5,51

Crediti personali e altri                                     9,84
 finanziamenti alle famiglie
 effettuati dalle banche (4)

Anticipi, sconti commerciali,                 fino a 5.000   18,55
 crediti personali e altri                     oltre 5.000   13,79
 finanziamenti effettuati
 dagli intermediari non
 bancari (5)

Prestiti contro cessione                      fino a 5.000   19,33
 del quinto dello stipendio (6)                oltre 5.000   11,68

Leasing                                       fino a 5.000   13,84
                                 oltre 5.000 fino a 25.000    9,15
                                oltre 25.000 fino a 50.000    7,78
                                              oltre 50.000    5,71

Credito finalizzato all'acquisto              fino a 1.500   17,64
 rateale e credito revolving (7)  oltre 1.500 fino a 5.000   16,00
                                               oltre 5.000   11,08

Mutui (8)                                                     4,15



    Avvertenza:  Ai fini della determinazione degli interessi usurari
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono
essere aumentati della meta'.
    (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della
tabella  si  veda  la  nota  metodologica. I tassi non comprendono la
commissione  di  massimo  scoperto  che, nella media delle operazioni
rilevate, si ragguaglia a 0,64 punti percentuali.
                Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre
2002;  istruzioni  applicative  della  Banca  d'Italia e dell'Ufficio
italiano dei cambi).
    (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
    (2)  Banche:  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti -
sconto  di  portafoglio  commerciale; altri finanziamenti a breve e a
medio e lungo termine alle unita' produttive private.
    (3)  Factoring:  anticipi  su  crediti  acquistati  e  su crediti
futuri.
    (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine;
altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e
lungo termine.
    (5)   Intermediari  finanziari  non  bancari:  finanziamenti  per
anticipi  su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale;
crediti  personali,  a  breve  e  a  medio  e  lungo  termine;  altri
finanziamenti  a  famiglie  di  consumatori  e  a  unita'  produttive
private, a breve e a medio e lungo termine.
    (6)  Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi
si  riferiscono  ai  finanziamenti  erogati  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  180  del  1950  o  secondo  schemi
contrattuali ad esso assimilabili.
    (7)  Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;
credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
    (8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
        RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI
                 MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
                          Nota metodologica
    La  legge  7 marzo  1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura,  prevede  che  siano  resi noti con cadenza trimestrale i
tassi  effettivi  globali  medi,  comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni   a   qualsiasi   titolo  connesse  col  finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
    Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze del
16 settembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie
omogenee  attribuendo  alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei
cambi il compito di rilevare i tassi.
    La  rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel
trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo;
limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata,
all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
    Per  le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del  quinto  dello  stipendio"  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai
rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le "aperture di
credito  in  conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di
carte  di  credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale"  e  il  "factoring"  -  i  cui  tassi sono continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le   operazioni   in  essere  nel  trimestre,  computati  sulla  base
dell'effettivo utilizzo.
    La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario.
    I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di  cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di
stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene
esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
    La  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni  tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e  l'utilizzo  della  rilevazione. La tabella - che e' stata definita
sentiti  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei  cambi - e'
composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
    Le  categorie  di  finanziamento  riportate  nella  tabella  sono
definite  considerando  l'omogeneita'  delle  operazioni  evidenziata
dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato
rilevati.
    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi
presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi
aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
    I  mercati  nei  quali  operano  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in
relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per
tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni
sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari
finanziari.
    Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca  d'Italia  nell'ambito  delle  statistiche decadali e di quelle
della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a
campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche; i tassi decadali non sono
comprensivi  degli  oneri  e delle spese connessi col finanziamento e
sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale
dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 75.000,00 euro.
    Secondo  quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi rilevati
vengono  corretti  in  relazione alla variazione del valore medio del
tasso  ufficiale  di  sconto  nel  periodo successivo al trimestre di
riferimento.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto
legislativo  24 giugno  1998,  n.  213  che  reca le disposizioni per
l'introduzione    dell'euro   nell'ordinamento   nazionale,   si   fa
riferimento  alle  variazioni  del  tasso  la  cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.
    Dopo  aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.
                 Rilevazione degli interessi di mora
    La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a  una  rilevazione  statistica  riguardante  la  misura  media degli
interessi  di  mora  stabiliti  contrattualmente. Alla rilevazione e'
stato  interessato  un  campione  di banche e di societa' finanziarie
individuato  sulla  base  della  distribuzione  territoriale  e della
ripartizione tra le categorie istituzionali.
    In  relazione  ai  contratti  accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le
condizioni  previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte le
operazioni in essere.
    In  relazione  al  complesso  delle  operazioni,  il valore della
maggiorazione  percentuale  media  e'  stato posto a confronto con il
tasso medio rilevato.

fp03-gr03