
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2003, n. 263
Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24
della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, in particolare, gli
articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera b);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24
marzo 2003;
Considerato che non si ritiene di accogliere il suggerimento del
Consiglio di Stato di destinare una quota dei proventi derivanti
dalle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso, istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, in quanto tale destinazione non sembra consentita dalla norma
primaria cui il presente regolamento da' attuazione e, per altro
verso, finirebbe con l'incidere sulla destinazione di parte di tali
proventi alla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for
Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue
finalita' istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per "legge n. 575 del 1965", la legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro
la mafia;
b) per "decreto-legge n. 8 del 1991", il decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82 e successive modificazioni, nel testo integrato e modificato
dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro
che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle
persone che prestano testimonianza;
c) per "decreto-legge n. 350 del 2001", il decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409 recante disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di
natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
d) per "decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990",
il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
e) per "decreto-legge n. 306 del 1992", il decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, recante
modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa;
f) per "legge 302 del 1990", la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
g) per "interessato", la persona cui si riferisce la condotta
collaborativa oggetto dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma
2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
Art. 2.
Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione
dell'articolo 7, si applicano esclusivamente nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, alle procedure previste dagli articoli seguenti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 575
del 1965.
Art. 3.
Versamento del denaro di provenienza illecita
1. Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione,
l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'
giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da
quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una
banca con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza
illecita di cui ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche
all'estero e che non sia gia' stato oggetto di sequestro.
2. Ove l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta, possono
essere definite, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria
procedente, modalita' di versamento sostitutive di quelle previste al
comma 1, purche' non ostative all'esecuzione del sequestro di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
3. Per quanto attiene alle provviste di denaro all'estero, si
osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia,
le procedure indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.
350 del 2001.
4. Il provvedimento di sequestro dell'Autorita' giudiziaria
procedente ha ad oggetto le disponibilita' finanziarie affluite sul
conto di cui al comma 1, ovvero versate con le modalita' sostitutive
di cui al comma 2.
Art. 4.
Trasferimento del denaro di provenienza illecita
1. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del
denaro di cui all'articolo 3, ricevuta comunicazione della
definitivita' del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro
mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria
provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
2. Il trasferimento del denaro di cui al comma 1 e' comprensivo
degli interessi fino a quella data maturati ed e' eseguito al netto
delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione.
Art. 5.
Destinazione dei beni mobili
1. Ai beni mobili registrati e agli altri beni mobili indicati
all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica del
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, detti beni possono essere affidati dall'Autorita'
giudiziaria procedente in custodia giudiziale al Dipartimento della
pubblica sicurezza - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia
richiesta per l'impiego nelle proprie attivita' di istituto. Gli
stessi beni, divenuta definitiva la confisca, possono essere
assegnati, a richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal predetto
articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990.
2. Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel
comma 1, ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali
non sia stata fatta richiesta di affidamento, sono versate
direttamente, a cura dell'amministratore giudiziario, presso la
competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con
imputazione sul capitolo di entrata 3322.
Art. 6.
Destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali
1. Per i beni immobili e per i beni aziendali e' redatta dalla
cancelleria competente, all'atto della confisca successiva al
sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) del
decreto-legge n. 8 del 1991, una dettagliata descrizione trasmessa,
unitamente al provvedimento definitivo di confisca, all'Agenzia del
demanio. L'amministratore giudiziario provvede alla gestione dei beni
sotto la direzione dell'Agenzia del demanio, versandone i proventi
direttamente presso la competente sezione di Tesoreria provinciale
dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
L'amministratore giudiziario predispone, entro trenta giorni dalla
data della comunicazione della confisca definitiva, una relazione
sulla consistenza patrimoniale dei beni immobili e di quelli
aziendali, nonche' sulle possibilita' di loro utilizzo.
2. L'Agenzia del demanio dispone in ordine alla destinazione dei
beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla
ricezione della relazione di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della destinazione dei beni di cui
all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a) della legge n. 575 del
1965, per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991,
puo' essere data precedenza alle richieste di utilizzazione
provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.
4. L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono
al versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione sul capitolo di entrata
3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali.
Art. 7.
Fissazione delle quote
1. Una quota stabilita nella misura del 60 per cento delle somme
rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,
incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del presente
regolamento, e' destinata all'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge n. 8 del 1991.
2. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e
confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306
del 1992, stabilita nella misura del 15 per cento, e' altresi'
destinata alle elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990.
3. Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti,
vengono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei
Ministeri dell'interno, della difesa e della giustizia, secondo le
procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro della difesa
Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 109
fp03-gr03