GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 216 DEL 17/9/2003


MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 24 luglio 2003, n. 263 
Regolamento  recante  disposizioni  attuative  degli articoli 19 e 24
della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

              I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
                   DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  13  febbraio  2001,  n. 45 e, in particolare, gli
articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera b);
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24
marzo 2003;
  Considerato  che  non  si ritiene di accogliere il suggerimento del
Consiglio  di  Stato  di  destinare  una quota dei proventi derivanti
dalle   confische   disposte  ai  sensi  dell'articolo 12-sexies  del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso,  istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512,  in  quanto  tale destinazione non sembra consentita dalla norma
primaria  cui  il  presente  regolamento  da' attuazione e, per altro
verso,  finirebbe  con l'incidere sulla destinazione di parte di tali
proventi  alla  Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for
Drug  Control  and  Crime  Prevention, per il conseguimento delle sue
finalita'  istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
    a) per "legge n. 575 del 1965", la legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive  modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro
la mafia;
    b) per "decreto-legge n. 8 del 1991", il decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n.  82  e  successive modificazioni, nel testo integrato e modificato
dalla   legge  13  febbraio  2001,  n.  45,  recante  modifica  della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro
che  collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle
persone che prestano testimonianza;
    c) per  "decreto-legge  n.  350  del  2001",  il decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre   2001,   n.  409  recante  disposizioni  urgenti  in  vista
dell'introduzione  dell'Euro  in materia di tassazione dei redditi di
natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
    d) per "decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990",
il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
    e) per "decreto-legge n. 306 del 1992", il decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992,  n.  356  e  successive  modificazioni  e integrazioni, recante
modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa;
    f) per  "legge 302 del 1990", la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    g) per  "interessato",  la  persona  cui si riferisce la condotta
collaborativa  oggetto  dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma
2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
                               Art. 2.
        Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965
  1.  Le  disposizioni  di  cui al presente regolamento, ad eccezione
dell'articolo 7,   si  applicano  esclusivamente  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991.
  2.   Per   quanto   non  espressamente  disciplinato  dal  presente
regolamento,  alle  procedure  previste  dagli  articoli seguenti  si
applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 575
del 1965.
                               Art. 3.
            Versamento del denaro di provenienza illecita
  1.   Dopo   l'ammissione   alle   speciali  misure  di  protezione,
l'interessato,   dandone   tempestiva   comunicazione   all'Autorita'
giudiziaria   procedente,   provvede,   nel   termine   indicato   da
quest'ultima,  al  versamento  su  un  unico conto, acceso presso una
banca  con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza
illecita  di  cui  ha  la  disponibilita', diretta o indiretta, anche
all'estero e che non sia gia' stato oggetto di sequestro.
  2.  Ove  l'interessato  ne  abbia fatto motivata richiesta, possono
essere  definite,  previa  autorizzazione  dell'Autorita' giudiziaria
procedente, modalita' di versamento sostitutive di quelle previste al
comma  1,  purche'  non  ostative all'esecuzione del sequestro di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
  3.  Per  quanto  attiene  alle  provviste  di denaro all'estero, si
osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia,
le procedure indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.
350 del 2001.
  4.   Il   provvedimento  di  sequestro  dell'Autorita'  giudiziaria
procedente  ha  ad oggetto le disponibilita' finanziarie affluite sul
conto  di cui al comma 1, ovvero versate con le modalita' sostitutive
di cui al comma 2.
                               Art. 4.
          Trasferimento del denaro di provenienza illecita
  1.  La  cancelleria  del  giudice  che  ha disposto la confisca del
denaro   di   cui   all'articolo 3,   ricevuta   comunicazione  della
definitivita' del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro
mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria
provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
  2.  Il  trasferimento  del  denaro di cui al comma 1 e' comprensivo
degli  interessi  fino a quella data maturati ed e' eseguito al netto
delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione.
                               Art. 5.
                    Destinazione dei beni mobili
  1.  Ai  beni  mobili  registrati  e agli altri beni mobili indicati
all'articolo 100,   comma   1,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  309  del  1990,  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 301-bis  del decreto del Presidente della Repubblica del
23 gennaio  1973,  n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente,  detti  beni possono essere affidati dall'Autorita'
giudiziaria  procedente  in custodia giudiziale al Dipartimento della
pubblica  sicurezza  - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia
richiesta  per  l'impiego  nelle  proprie  attivita' di istituto. Gli
stessi   beni,   divenuta  definitiva  la  confisca,  possono  essere
assegnati,  a  richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si
applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  recate  dal predetto
articolo 100  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990.
  2.  Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel
comma  1,  ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali
non   sia   stata   fatta  richiesta  di  affidamento,  sono  versate
direttamente,  a  cura  dell'amministratore  giudiziario,  presso  la
competente   sezione   di   Tesoreria  provinciale  dello  Stato  con
imputazione sul capitolo di entrata 3322.
                               Art. 6.
         Destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali
  1.  Per  i  beni  immobili  e per i beni aziendali e' redatta dalla
cancelleria   competente,   all'atto  della  confisca  successiva  al
sequestro   di   cui   all'articolo 12,   comma  2,  lettera  e)  del
decreto-legge  n.  8 del 1991, una dettagliata descrizione trasmessa,
unitamente  al  provvedimento definitivo di confisca, all'Agenzia del
demanio. L'amministratore giudiziario provvede alla gestione dei beni
sotto  la  direzione  dell'Agenzia del demanio, versandone i proventi
direttamente  presso  la  competente sezione di Tesoreria provinciale
dello   Stato   con   imputazione   sul  capitolo  di  entrata  3322.
L'amministratore  giudiziario  predispone,  entro trenta giorni dalla
data  della  comunicazione  della  confisca definitiva, una relazione
sulla   consistenza  patrimoniale  dei  beni  immobili  e  di  quelli
aziendali, nonche' sulle possibilita' di loro utilizzo.
  2.  L'Agenzia  del  demanio dispone in ordine alla destinazione dei
beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla
ricezione della relazione di cui al comma 1.
  3.    Nell'ambito    della    destinazione    dei   beni   di   cui
all'articolo 2-undecies,  comma  2, lettera a) della legge n. 575 del
1965, per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991,
puo'   essere   data   precedenza  alle  richieste  di  utilizzazione
provenienti  dal  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.
  4.  L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono
al  versamento  diretto  presso  la  competente  sezione di Tesoreria
provinciale  dello  Stato,  con  imputazione  sul capitolo di entrata
3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali.
                               Art. 7.
                       Fissazione delle quote
  1.  Una  quota  stabilita nella misura del 60 per cento delle somme
rivenienti    dai    beni   sequestrati   e   confiscati   ai   sensi
dell'articolo 12-sexies   del   decreto-legge   n.   306   del  1992,
incrementata   dai   versamenti  effettuati  ai  sensi  del  presente
regolamento,  e'  destinata  all'attuazione  delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge n. 8 del 1991.
  2.  Una  quota  delle  somme  rivenienti  dai  beni  sequestrati  e
confiscati  ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306
del  1992,  stabilita  nella  misura  del  15  per cento, e' altresi'
destinata alle elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990.
  3.  Le  somme  di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti,
vengono  riassegnate  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze   ai  pertinenti  capitoli  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri  dell'interno,  della  difesa e della giustizia, secondo le
procedure  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 24 luglio 2003

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli

                      Il Ministro della difesa
                               Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2003
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 109

fp03-gr03