GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.235 DEL 9/10/2003
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 22 luglio 2003
Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo
1999, n. 98, recante regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
Visto il decreto del Segretario generale 19 aprile 2001, recante
modifiche al citato regolamento 19 marzo 1999, n. 98;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Considerato che occorre adeguare, in considerazione della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V
della Costituzione, l'assetto organizzativo della citata Segreteria
coordinando altresi' i provvedimenti normativi citati;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002 che attribuisce al Ministro responsabile
della struttura la possibilita' di procedere ad una modifica della
organizzazione delle strutture affidate alla responsabilita' del
Ministro medesimo;
Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che dispone che la segreteria della Conferenza
Stato-regioni opera alle dirette dipendenze del presidente della
Conferenza stessa;
Vista la sentenza n. 408 del 14 dicembre 1998 della Corte
costituzionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di affari regionali al sen. prof. avv. Enrico La
Loggia che attribuisce al Ministro per gli affari regionali, tra
l'altro, la delega per la disciplina dell'organizzazione delle
segreterie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza
unificata;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominato "Ufficio di segreteria" ed
individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a
norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 2.
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria e' struttura generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 alla quale
e' preposto un direttore generale.
2. L'ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo
gli indirizzi del presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'ufficio di segreteria, in particolare, provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della
Conferenza Stato-regioni ivi compresa l'informazione sulle
determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle
amministrazioni statali;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza Stato-regioni,
assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti
uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla leale collaborazione tra le amministrazioni
dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) all'attivita' istruttoria alla partecipazione del presidente
della Conferenza Stato-regioni al Comitato interministeriale per la
programmazione economica ed agli altri organismi, gruppi di lavoro e
comitati su determinazione del presidente medesimo;
e) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di
lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza
Stato-regioni;
f) ad ogni altra attivita' necessaria per l'esecuzione
dell'intesa interistituzionale di cui all'accordo della Conferenza
unificata del 20 giugno 2002.
4. Il segretario della Conferenza Stato-regioni ove incaricato,
secondo le modalita' previste dall'art. 29, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, di svolgere
anche le funzioni di segretario della Conferenza unificata, provvede
alle relative incombenze ed al coordinamento dell'attivita'
istruttoria e di supporto degli uffici e del segretario della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nonche' agli adempimenti
connessi alle sedute della Conferenza unificata.
Art. 3.
Organizzazione dell'ufficio di segreteria
1. All'ufficio di segreteria e' preposto un direttore generale che
svolge le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. L'incarico e'
conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il direttore assolve alle funzioni di segretario della
Conferenza Stato-regioni e di segretario della Conferenza unificata
nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.
3. L'ufficio di segreteria e' articolato in sei servizi ed una
segreteria tecnica, ai quali sono preposti dirigenti, statali o
regionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che svolgono attivita' nei settori di seguito
indicati:
I. Rapporti istituzionali, lavoro ed istruzione;
II. Rapporti internazionali, programmazione e finanza;
III. Sanita' e politiche sociali;
IV. Attivita' produttive e infrastrutture;
V. Ambiente e territorio;
VI. Politiche agricole e forestali.
Art. 4.
Attivita' dei servizi
1. I servizi, di cui al comma 2, svolgono l'istruttoria e lo studio
dei provvedimenti all'esame della Conferenza Stato-regioni
provvedendo agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute
nonche' ad ogni altra attivita' necessaria per il miglior raccordo
tra le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. I servizi dell'ufficio di segreteria sono cosi' ripartiti:
Servizio I: questioni istituzionali; istruzione, ricerca
scientifica e tecnologica; rapporti Stato-regioni-enti locali;
immigrazione; lavoro; professioni;
Servizio II: federalismo fiscale; bilanci pubblici,
programmazione, finanza pubblica e sistema tributario; coordinamento
statistico ed informatico; questioni comunitarie di cui all'art. 5
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; rapporti
internazionali e con l'Unione europea;
Servizio III: tutela della salute anche veterinaria; livelli
essenziali di assistenza; riparti e finanziamenti in materia di
salute; politiche sociali; alimentazione;
Servizio IV: porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e
navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia elettrica; attivita' produttive; governo del territorio,
edilizia ed urbanistica, commercio anche con l'estero, turismo;
sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
Servizio V: ambiente, protezione della natura, inquinamento,
gestione dei rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, misure di
prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, sviluppo
sostenibile, tecnologie pulite e fonti energetiche; educazione
ambientale; protezione civile; attivita' e beni culturali;
Servizio VI: foreste, agricoltura e pesca; caccia; sviluppo
rurale; qualita' dei prodotti alimentari; interventi nel settore
agricolo.
Art. 5.
Segreteria tecnica e dirigenti di staff
1. La segreteria tecnica, alla quale viene preposto un dirigente,
cura la tenuta del repertorio, la conservazione e la pubblicazione
degli atti e dell'attivita' delle Conferenze Stato-regioni ed
unificata effettuando statistiche e rilevazioni relative
all'attivita' delle medesime Conferenze.
2. La segreteria tecnica assicura, altresi', il raccordo con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al
funzionamento dell'ufficio di segreteria, ai fini della gestione
delle risorse finanziarie e del personale statale, nonche' con le
regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del
personale non statale; provvede altresi' ai servizi generali
dell'ufficio di segreteria, tra i quali l'organizzazione delle sedute
della Conferenza Stato-regioni, la gestione del personale in
servizio, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la contabilita',
l'attivita' del consegnatario, il protocollo e l'archiviazione della
corrispondenza.
3. Con provvedimento del direttore dell'ufficio di segreteria,
sentite le organizzazioni sindacali, possono essere ulteriormente
specificate le attribuzioni dei servizi e della segreteria tecnica
anche in relazione ad eventuali ulteriori esigenze organizzative.
4. Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria
tecnica, l'ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di
cinque unita', di dirigenti statali o regionali, in possesso di
comprovata professionalita' in materiagiuridico, legislativa,
economica i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti
specifici, svolgere attivita' di studio, ricerca e consulenza,
provvedere all'istruttoria di specifici provvedimenti all'esame della
Conferenza, coordinare gruppi di lavoro; ai dirigenti di staff viene
affidata una struttura di supporto per gli adempimenti connessi allo
svolgimento degli incarichi.
Art. 6.
Funzionamento dell'ufficio di segreteria
1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri assicura alla Conferenza ed all'ufficio di segreteria
adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto
informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo
funzionamento provvedendo, secondo le indicazioni del Ministro per
gli affari regionali, a seguito di richiesta formulata dal direttore
dell'ufficio di segreteria stesso; per il personale regionale
provvede il segretario generale su richiesta del direttore
dell'ufficio di segreteria, secondo le indicazioni del Ministro per
gli affari regionali, valutate le richieste della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il direttore dell'ufficio di segreteria e' convocato per le
riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 7.
Personale
1. Il contingente di personale dell'ufficio di segreteria e'
fissato in ottantasei unita' delle quali, fino alla meta',
appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province
autonome e per la restante parte del personale di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano assegnato all'ufficio di segreteria conserva lo stato
giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, al
personale di cui al comma 2 del presente articolo e' corrisposta, se
dovuta, un'indennita' mensile, ai fini di perequazione del rispettivo
trattamento economico complessivo con quello spettante al personale
di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Fermo restando quanto previsto dall'art.
12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al citato personale
e' autorizzata, a carico del bilancio dell'unita' previsionale di
base dell'ufficio di segreteria, la prestazione di lavoro
straordinario in misura anche superiore a quella del corrispondente
personale regionale.
4. Con determinazione del direttore dell'ufficio di segreteria,
sentite le organizzazioni sindacali, ciascun servizio potra' essere
ripartito in settori che comunque non potranno superare
complessivamente il numero di cinque.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa
l'efficacia delle disposizioni incompatibili del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, e la
successiva modifica adottata con decreto del Segretario generale
19 aprile 2001.
2. L'attivita' prevista dal presente regolamento, in conformita'
all'art. 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene
svolta dall'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-regioni per
gli argomenti all'esame della Conferenza unificata nelle ipotesi di
cui all'art. 2, comma 4.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: La Loggia
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