GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.235 DEL 9/10/2003


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO 22 luglio 2003 
Organizzazione  e  funzionamento  dell'ufficio  di  segreteria  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, recante
"Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione, per le materie e i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo
1999,   n.   98,  recante  regolamento  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  della  segreteria  della  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  Visto  il  decreto  del Segretario generale 19 aprile 2001, recante
modifiche al citato regolamento 19 marzo 1999, n. 98;
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Considerato  che  occorre  adeguare,  in considerazione della legge
costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3, recante modifiche al titolo V
della  Costituzione,  l'assetto organizzativo della citata Segreteria
coordinando altresi' i provvedimenti normativi citati;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002  che  attribuisce  al Ministro responsabile
della  struttura  la  possibilita' di procedere ad una modifica della
organizzazione  delle  strutture  affidate  alla  responsabilita' del
Ministro medesimo;
  Visto  l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  che  dispone  che  la  segreteria  della  Conferenza
Stato-regioni  opera  alle  dirette  dipendenze  del presidente della
Conferenza stessa;
  Vista   la  sentenza  n.  408  del  14 dicembre  1998  della  Corte
costituzionale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001  recante  delega  di  funzioni  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in materia di affari regionali al sen. prof. avv. Enrico La
Loggia  che  attribuisce  al  Ministro  per gli affari regionali, tra
l'altro,  la  delega  per  la  disciplina  dell'organizzazione  delle
segreterie   della   Conferenza   Stato-regioni  e  della  Conferenza
unificata;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina

  1.   Il   presente   decreto   disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominato "Ufficio di segreteria" ed
individua  gli  uffici  di livello dirigenziale in cui si articola, a
norma  dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
                               Art. 2.
                        Ufficio di segreteria

  1.  L'ufficio  di segreteria e' struttura generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 alla quale
e' preposto un direttore generale.
  2.  L'ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo
gli indirizzi del presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. L'ufficio di segreteria, in particolare, provvede:
    a) agli  adempimenti  preliminari e conseguenti alle sedute della
Conferenza    Stato-regioni   ivi   compresa   l'informazione   sulle
determinazioni   assunte   e   sui  conseguenti  provvedimenti  delle
amministrazioni statali;
    b) all'attivita'   istruttoria   connessa   all'esercizio   delle
funzioni  e  dei  compiti  attribuiti  alla Conferenza Stato-regioni,
assicurando  il  necessario  raccordo  e coordinamento dei competenti
uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
    c) alle   attivita'   strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione  ed  alla  leale  collaborazione  tra le amministrazioni
dello Stato, le regioni e le province autonome;
    d) all'attivita'  istruttoria  alla partecipazione del presidente
della  Conferenza  Stato-regioni al Comitato interministeriale per la
programmazione  economica ed agli altri organismi, gruppi di lavoro e
comitati su determinazione del presidente medesimo;
    e) agli  adempimenti  strumentali  all'attivita'  dei  gruppi  di
lavoro    o   comitati   istituiti   nell'ambito   della   Conferenza
Stato-regioni;
    f) ad   ogni   altra   attivita'   necessaria   per  l'esecuzione
dell'intesa  interistituzionale  di  cui all'accordo della Conferenza
unificata del 20 giugno 2002.
  4.  Il  segretario  della  Conferenza Stato-regioni ove incaricato,
secondo  le modalita' previste dall'art. 29, comma 3, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002, di svolgere
anche  le funzioni di segretario della Conferenza unificata, provvede
alle   relative   incombenze   ed   al  coordinamento  dell'attivita'
istruttoria  e  di  supporto  degli  uffici  e  del  segretario della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nonche' agli adempimenti
connessi alle sedute della Conferenza unificata.
                               Art. 3.
              Organizzazione dell'ufficio di segreteria

  1.  All'ufficio di segreteria e' preposto un direttore generale che
svolge  le  funzioni  di  cui  all'art.  16  del  decreto legislativo
30 marzo   2001,  n.  165,  e  successive  modifiche.  L'incarico  e'
conferito,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.   Il   direttore  assolve  alle  funzioni  di  segretario  della
Conferenza  Stato-regioni  e di segretario della Conferenza unificata
nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.
  3.  L'ufficio  di  segreteria  e'  articolato in sei servizi ed una
segreteria  tecnica,  ai  quali  sono  preposti  dirigenti, statali o
regionali,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che svolgono attivita' nei settori di seguito
indicati:
    I. Rapporti istituzionali, lavoro ed istruzione;
    II. Rapporti internazionali, programmazione e finanza;
    III. Sanita' e politiche sociali;
    IV. Attivita' produttive e infrastrutture;
    V. Ambiente e territorio;
    VI. Politiche agricole e forestali.
                               Art. 4.
                        Attivita' dei servizi

  1. I servizi, di cui al comma 2, svolgono l'istruttoria e lo studio
dei    provvedimenti   all'esame   della   Conferenza   Stato-regioni
provvedendo  agli  adempimenti  preliminari e conseguenti alle sedute
nonche'  ad  ogni  altra attivita' necessaria per il miglior raccordo
tra le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
  2. I servizi dell'ufficio di segreteria sono cosi' ripartiti:
    Servizio   I:   questioni   istituzionali;   istruzione,  ricerca
scientifica   e   tecnologica;  rapporti  Stato-regioni-enti  locali;
immigrazione; lavoro; professioni;
    Servizio    II:    federalismo    fiscale;    bilanci   pubblici,
programmazione,  finanza pubblica e sistema tributario; coordinamento
statistico  ed  informatico;  questioni comunitarie di cui all'art. 5
del   decreto   legislativo   28 agosto   1997,   n.   281;  rapporti
internazionali e con l'Unione europea;
    Servizio  III:  tutela  della  salute  anche veterinaria; livelli
essenziali  di  assistenza;  riparti  e  finanziamenti  in materia di
salute; politiche sociali; alimentazione;
    Servizio  IV:  porti,  aeroporti,  grandi  reti  di  trasporto  e
navigazione;   produzione,   trasporto   e   distribuzione  nazionale
dell'energia elettrica; attivita' produttive; governo del territorio,
edilizia  ed  urbanistica,  commercio  anche  con  l'estero, turismo;
sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
    Servizio  V:  ambiente,  protezione  della  natura, inquinamento,
gestione  dei  rifiuti,  risorse idriche, difesa del suolo, misure di
prevenzione   del   rischio   idraulico   e  idrogeologico,  sviluppo
sostenibile,   tecnologie  pulite  e  fonti  energetiche;  educazione
ambientale; protezione civile; attivita' e beni culturali;
    Servizio  VI:  foreste,  agricoltura  e  pesca;  caccia; sviluppo
rurale;  qualita'  dei  prodotti  alimentari;  interventi nel settore
agricolo.
                               Art. 5.
               Segreteria tecnica e dirigenti di staff

  1.  La  segreteria tecnica, alla quale viene preposto un dirigente,
cura  la  tenuta  del repertorio, la conservazione e la pubblicazione
degli   atti  e  dell'attivita'  delle  Conferenze  Stato-regioni  ed
unificata    effettuando    statistiche    e   rilevazioni   relative
all'attivita' delle medesime Conferenze.
  2.  La  segreteria  tecnica  assicura, altresi', il raccordo con le
strutture  della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al
funzionamento  dell'ufficio  di  segreteria,  ai  fini della gestione
delle  risorse  finanziarie  e  del personale statale, nonche' con le
regioni  e  le province autonome, per quanto riguarda la gestione del
personale   non   statale;  provvede  altresi'  ai  servizi  generali
dell'ufficio di segreteria, tra i quali l'organizzazione delle sedute
della   Conferenza   Stato-regioni,  la  gestione  del  personale  in
servizio,  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  la  contabilita',
l'attivita'  del consegnatario, il protocollo e l'archiviazione della
corrispondenza.
  3.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'ufficio di segreteria,
sentite  le  organizzazioni  sindacali,  possono essere ulteriormente
specificate  le  attribuzioni  dei servizi e della segreteria tecnica
anche in relazione ad eventuali ulteriori esigenze organizzative.
  4.  Oltre  ai  dirigenti  preposti  ai  servizi  ed alla segreteria
tecnica,  l'ufficio  di  segreteria  si  avvale, fino a un massimo di
cinque  unita',  di  dirigenti  statali  o  regionali, in possesso di
comprovata   professionalita'   in   materiagiuridico,   legislativa,
economica  i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti
specifici,  svolgere  attivita'  di  studio,  ricerca  e  consulenza,
provvedere all'istruttoria di specifici provvedimenti all'esame della
Conferenza,  coordinare gruppi di lavoro; ai dirigenti di staff viene
affidata  una struttura di supporto per gli adempimenti connessi allo
svolgimento degli incarichi.
                               Art. 6.
              Funzionamento dell'ufficio di segreteria

  1.  Il  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  assicura  alla  Conferenza  ed  all'ufficio  di  segreteria
adeguate  e  specifiche  risorse  finanziarie  ed  umane, il supporto
informativo  ed  i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo
funzionamento  provvedendo,  secondo  le indicazioni del Ministro per
gli  affari regionali, a seguito di richiesta formulata dal direttore
dell'ufficio   di  segreteria  stesso;  per  il  personale  regionale
provvede   il   segretario   generale   su  richiesta  del  direttore
dell'ufficio  di  segreteria, secondo le indicazioni del Ministro per
gli  affari  regionali,  valutate  le  richieste della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
  2.  Il  direttore  dell'ufficio  di  segreteria e' convocato per le
riunioni  di consultazione e di coordinamento del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
                               Art. 7.
                              Personale

  1.  Il  contingente  di  personale  dell'ufficio  di  segreteria e'
fissato   in   ottantasei   unita'  delle  quali,  fino  alla  meta',
appartenenti  ai  ruoli  organici  delle  regioni  e  delle  province
autonome  e per la restante parte del personale di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e
di  Bolzano  assegnato  all'ufficio  di  segreteria conserva lo stato
giuridico   ed   il  trattamento  economico  dell'amministrazione  di
appartenenza.
  3.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19 marzo  1999,  n. 98, al
personale  di cui al comma 2 del presente articolo e' corrisposta, se
dovuta, un'indennita' mensile, ai fini di perequazione del rispettivo
trattamento  economico  complessivo con quello spettante al personale
di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza
del  Consiglio dei Ministri. Fermo restando quanto previsto dall'art.
12,  comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al citato personale
e'  autorizzata,  a  carico  del bilancio dell'unita' previsionale di
base   dell'ufficio   di   segreteria,   la   prestazione  di  lavoro
straordinario  in  misura anche superiore a quella del corrispondente
personale regionale.
  4.  Con  determinazione  del  direttore dell'ufficio di segreteria,
sentite  le  organizzazioni sindacali, ciascun servizio potra' essere
ripartito   in   settori   che   comunque   non   potranno   superare
complessivamente il numero di cinque.
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali

  1.   Con   l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  cessa
l'efficacia   delle   disposizioni   incompatibili  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19 marzo 1999, n. 98, e la
successiva  modifica  adottata  con  decreto  del Segretario generale
19 aprile 2001.
  2.  L'attivita'  prevista  dal presente regolamento, in conformita'
all'art.  10  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene
svolta  dall'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-regioni per
gli  argomenti  all'esame della Conferenza unificata nelle ipotesi di
cui all'art. 2, comma 4.
    Roma, 22 luglio 2003
                                               Il Ministro: La Loggia
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