MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2003
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale
dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione,
manutenzione e gestione di impianti.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge,
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i
lavoratori addetti alla installazione, manutenzione e gestione di
impianti;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di
impianti stipulato il 7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e
FIM-CISL, UILM-UIL;
Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto
comprende anche l'industria dell'istallazione, manutenzione e
gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi
meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti
telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa
la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e
di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici
e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita'
regolate dal suddetto contratto;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario di lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti attivita', come individuate in premessa, e'
determinato, nelle allegate tabelle (TAB. A e TAB. B), distintamente
per gli operai e per gli impiegati.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti
dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo
individuale;
f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali
sulla reperibilita';
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od
officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella
(TAB. C.).
Art. 3.
Le suddette tabelle (TAB. A, TAB. B, TAB. C) fanno parte integrante
del presente decreto.
Roma, 10 ottobre 2003
Il Ministro: Maroni
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3