
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 24 luglio 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non
fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 1,
dispone, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare
nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad
utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che
prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed
il ricambio d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche
tecniche sono da definire;
Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8,
dispone che le disposizioni attuative dello stesso non devono
comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003,
recante: "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005", che
individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia
costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto
dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi
finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei
programmati livelli di assistenza;
Visto inoltre l'obiettivo 2.9 del suddetto Piano relativo alla
"Promozione di stili di vita salutari, la prevenzione e la
comunicazione pubblica sulla salute", il quale, in particolare,
prevede alla lettera c), che, accanto agli interventi legislativi,
siano attivate campagne di educazione ed informazione tese a tutelare
la salute dal fumo passivo e attivo;
Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione che, tra le
materie di legislazione concorrente regionale, individua la "tutela
della salute";
Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale
prevede, tra l'altro, che il Governo puo' promuovere la stipula di
intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favore
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Ritenuto che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato
art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, appare necessario
individuare le modalita' per il raggiungimento di obiettivi comuni
nella tutela della salute dei non fumatori;
Sancisce
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:
Considerato che il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di
morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei
piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale;
Che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei
gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva
al fumo di tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle
politiche sanitarie anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza
dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora
troppo elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco
sono ancora deludenti;
Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito
delle reciproche competenze a livello centrale e territoriale,
determinare e sviluppare un approccio globale alle problematiche
connesse al consumo di tabacco, comprendente:
interventi informativi ed educativi di promozione della salute e
di stili di vita sani;
offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione;
norme restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli
ambienti pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione
della pubblicita' e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;
Considerato che la predisposizione di locali per fumatori non e'
considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre e'
obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla
legge;
Preso atto che la normativa di recente approvata, che estende il
divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di
lavoro ed agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli
orientamenti internazionali in materia di tutela della salute
pubblica; anche in considerazione della Convenzione Quadro per il
Controllo del Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della
Sanita', che ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione
al fumo passivo;
Preso atto che il Ministero della salute e le regioni curano
l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute piu' opportune e
concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale;
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano si conviene quanto segue:
1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e
sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri
ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare, da idonee barriere
fisiche.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi
meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata
portata d'aria di ricambio supplementare.
3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in
depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso
d'aria sia costantemente orientata verso i suddetti locali.
4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di
impossibilita' di assicurare idonea separazione degli ambienti come
previsto al punto 1.
5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non e'
consentito fumare nei locali destinati ai fumatori.
6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli,
adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti
all'impianto di ventilazione.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati idonei
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.
Roma, 24 luglio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
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