GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.252 DEL 29/10/2003


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DECRETO 21 ottobre 2003 
Disposizioni  attuative  dell'art.  2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
recante  "Primi  elementi  in  materia  di  criteri  generali  per la
classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica".
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del   20 marzo   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003, recante "Primi elementi
in  materia  di  criteri  generali per la classificazione sismica del
territorio  nazionale  e  di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica";
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della medesima ordinanza, che dispone
l'obbligo  di  procedere  a  verifica,  da  effettuarsi  a  cura  dei
rispettivi  proprietari,  sia degli edifici di interesse strategico e
delle  opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici  assume  rilievo  fondamentale per le finalita' di protezione
civile,  sia  degli  edifici  ed  opere  infrastrutturali che possono
assumere  rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze di un eventuale
collasso;
  Visto  l'art.  2, comma 4, della medesima ordinanza, che stabilisce
che  il Dipartimento della protezione civile provvede, entro sei mesi
dalla  data  dell'ordinanza  e  per  quanto di propria competenza, ad
elaborare,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili, il
programma  temporale  delle  verifiche,  ad  individuare le tipologie
degli  edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui
al  comma  3,  ed  a  fornire  ai  soggetti  competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire
il  livello  di  adeguatezza  di  ciascuno  di essi rispetto a quanto
previsto dalle norme;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  della medesima ordinanza, che esclude
dalla  facolta' di continuare ad applicare, per non oltre 18 mesi, le
norme  tecniche  vigenti  gli  edifici  e  le  opere rientranti nelle
predette tipologie;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316
del  2 ottobre 2003, recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003";
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 agosto  2002  con  il  quale il dott. Guido Bertolaso e' stato
nominato capo del Dipartimento della protezione civile;
  Visto il documento in materia di verifiche tecniche approvato dalla
Commissione  nazionale  per  la  previsione  e prevenzione dei grandi
rischi - Sezione rischio sismico, nella seduta del 30 luglio 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  1.   Ai   sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza n. 3274/2003 richiamate in premessa, negli allegati 1 e
2,   che   formano   parte   integrante   del   presente  atto,  sono
rispettivamente   definite   per  quanto  di  competenza  statale  le
tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume  rilievo  fondamentale per le finalita' di protezione civile e
quelle  degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione  alle  conseguenze  di  un  eventuale  collasso, nonche' le
indicazioni  per  le  verifiche  tecniche da realizzare su edifici ed
opere rientranti nelle predette tipologie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 ottobre 2003
                                  Il capo del Dipartimento: Bertolaso
                                                           Allegato 1

                              Elenco A

    Categorie  di  edifici  ed  opere  infrastrutturali  di interesse
strategico  di  competenza  statale, la cui funzionalita' durante gli
eventi  sismici  assume  rilievo  fondamentale  per  le  finalita' di
protezione civile.
1. Edifici.
    Edifici  in  tutto  o  in  parte  ospitanti  funzioni di comando,
supervisione  e  controllo,  sale operative, strutture ed impianti di
trasmissione,  banche  dati,  strutture  di supporto logistico per il
personale  operativo  (alloggiamenti  e  vettovagliamento), strutture
adibite  all'attivita'  logistica  di  supporto  alle  operazioni  di
protezione  civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture
per  l'assistenza  e  l'informazione  alla  popolazione,  strutture e
presidi  ospedalieri,  il  cui  utilizzo  abbia  luogo  da  parte dei
seguenti soggetti istituzionali:
      1) organismi governativi;
      2) uffici territoriali di Governo;
      3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
      4) Forze armate;
      5) Forze di polizia;
      6) Corpo forestale dello Stato;
      7)  Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi
tecnici;
      8) Registro italiano dighe;
      9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
      10) Consiglio nazionale delle ricerche;
      11) Croce rossa italiana;
      12) Corpo nazionale soccorso alpino;
      13)  Ente  nazionale  per  le  strade  e  societa'  di gestione
autostradale;
      14) Rete ferroviaria italiana;
      15)  Gestore  della rete di trasmissione nazionale, proprietari
della  rete  di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e
di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
      16) associazioni di volontariato di protezione civile operative
in piu' regioni.
2. Opere infrastrutturali.
    1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
    2.  Stazioni  aeroportuali,  eliporti, porti e stazioni marittime
previste  nei  piani di emergenza, nonche' impianti classificati come
grandi stazioni.
    3.   Strutture   connesse  con  il  funzionamento  di  acquedotti
interregionali,  la  produzione,  il  trasporto e la distribuzione di
energia  elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione,
il  trasporto  e  la  distribuzione  di materiali combustibili (quali
oleodotti,   gasdotti,   ecc.),   il   funzionamento  di  servizi  di
comunicazione  a  diffusione  nazionale  (radio,  telefonia  fissa  e
mobile, televisione).

                              Elenco B
    Categorie  di  edifici  ed  opere  infrastrutturali di competenza
statale  che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso.

1. Edifici:
    1.  Edifici  pubblici  o  comunque  destinati allo svolgimento di
funzioni  pubbliche  nell'ambito dei quali siano normalmente presenti
comunita'  di  dimensioni  significative, nonche' edifici e strutture
aperti  al  pubblico  suscettibili  di  grande  affollamento,  il cui
collasso  puo'  comportare gravi conseguenze in termini di perdite di
vite umane.
    2. Strutture il cui collasso puo' comportare gravi conseguenze in
termini  di  danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di
incidente  rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.  334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di
cui  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, e successive
modifiche ed integrazioni.
    3.  Edifici  il cui collasso puo' determinare danni significativi
al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei,
biblioteche, chiese).

2. Opere infrastrutturali.
    1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilita' stradale
e  ferroviaria, il cui collasso puo' determinare gravi conseguenze in
termini  di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del
traffico.
    2. Grandi dighe.
                                                           Allegato 2

Indicazioni  per  le  verifiche  tecniche da effettuarsi su edifici e
opere  strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi
           3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003.

1. Premessa.
    L'ordinanza n. 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello
stato  di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi
nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:
      a) gli   edifici   di   interesse   strategico   e   le   opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile;
      b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
    Le  tipologie  di  opere  di competenza statale che presentano le
caratteristiche indicate sono elencate nel precedente allegato 1.
    L'insieme  delle  tipologie  individuate  porta  a  descrivere in
termini  molti  ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere
effettuate  le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici
di  riferimento  per  le  verifiche  da effettuare in termini tali da
coniugare  nella  maniera  piu'  efficace  possibile  le  esigenze di
ottenere  verifiche  tempestive, di semplice attuazione, di contenuto
impatto  finanziario  e di risultati significativi per quanto attiene
alla  valutazione  del  livello  di  sicurezza,  tenendo  conto delle
diverse situazioni di esposizione.
    Sulla  base  di  quanto  sopra,  la sezione rischio sismico della
Commissione  nazionale  grandi  rischi ha approvato, nella seduta del
30 luglio  2003,  un  documento  con  il  quale vengono, tra l'altro,
fornite  indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle
predette verifiche.
    Il  suddetto  documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal
Dipartimento  della  protezione  civile  che  li fa ora propri per la
parte  di  interesse  con  il presente atto, definisce tre livelli di
acquisizione  dati  e  di  verifica,  da  utilizzare  in funzione del
livello   di   priorita'  e  delle  caratteristiche  dell'edificio  o
dell'opera in esame.
    In  particolare,  il primo livello (livello 0) prevede unicamente
l'acquisizione  di  dati sommari sull'opera ed e' applicabile in modo
sistematico a tutte le tipologie individuate.
    Si  sottolinea  il  carattere di rilevazione statistica di questo
livello di verifica, che esclude la possibilita' di utilizzare i dati
in  modo  puntuale  per  valutazioni  di  vulnerabilita'  di  singole
strutture.
    I  livelli successivi (livello 1 e livello 2) si riferiscono alle
categorie  di  opere  ad  elevata priorita', coerentemente con quanto
indicato nell'ordinanza n. 3274 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2
e  progettate  in epoca antecedente rispetto alla classificazione del
territorio  del  comune  nella  zona attuale), pur essendo ovviamente
applicabili  a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto
che presenti o meno tali caratteristiche.
    I  livelli  1  e  2  si  differenziano  per il diverso livello di
conoscenza  ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti
e  si applicano in funzione della regolarita' della struttura oggetto
di verifica.

2. Livello 0.
    Al  livello  0 e' prevista la sola acquisizione dei seguenti dati
sommari:
      1) denominazione dell'opera;
      2) proprietario;
      3) utilizzatore;
      4)  classificazione  ai sensi degli elenchi di cui all'allegato
1;
      5) coordinate geografiche;
      6)   dati   dimensionali   (per  edifici:  superficie  coperta,
volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di
campate);
      7) anno di progettazione;
      8) anno di ultimazione della costruzione;
      9)  anno  di  effettuazione di eventuali interventi di modifica
sostanziale;
      10) materiale strutturale principale della struttura verticale;
      11)  dati  di  esposizione  (per  edifici:  numero  di  persone
mediamente  presenti  durante  la fruizione ordinaria dell'opera; per
ponti:  numero  di  autoveicoli  transitanti  nelle  ore  di traffico
intenso);
      12)  dati  geomorfologici  (pendenza  del  terreno, presenza di
dirupi o creste, presenza di corpi franosi).
    Tutte  le  opere dovranno quindi essere collocate geograficamente
in relazione ad una mappa di pericolosita', in funzione delle quattro
zone sismiche definite dalle norme, o in relazione a mappe piu' fini,
con   passo   0,025   g  per  l'accelerazione  attesa  al  suolo  con
probabilita'  di  eccedenza  10%  in  50  anni o a specifici studi di
pericolosita' eventualmente disponibili.
    Dovranno pertanto essere indicate:
      13) PGA con probabilita' di eccedenza 10% in 50 anni;
      14) PGA con probabilita' di eccedenza 50% in 50 anni.
    Le   date   di   progettazione   e  costruzione  dovranno  essere
confrontate    con   la   classificazione   dell'epoca   e   con   la
classificazione  attuale,  effettuando un primo screening di rischio,
con pura valenza statistica.

3. Livelli 1 e 2 (edifici).
    Su  ciascun  edificio  andranno effettuati sopraluoghi volti alla
conoscenza  ed  al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte
tutte  le  informazioni  e  la documentazione disponibile sul sito di
costruzione,   sull'epoca   di  costruzione  e  sulle  trasformazioni
(sopraelevazioni,   ampliamenti,   modifiche   strutturali)   e   gli
interventi subiti dalla struttura.
    Per  ogni  edificio andranno individuate la tipologia strutturale
della  costruzione  originaria e quelle presenti nelle trasformazioni
successive.
    Un   edificio  con  fondazioni  approssimativamente  allo  stesso
livello  e  che  non  abbia  subito trasformazioni, sara' considerato
regolare  se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle norme
tecniche  per  il  progetto,  la  valutazione e l'adeguamento sismico
degli  edifici,  di  cui  all'ordinanza  n.  3274/2003,  con  la sola
eccezione del punto g), per il quale non e' richiesto il controllo ai
fini delle verifiche di cui al presente documento.
    E'  essenziale  ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere
la   regolarita'   di   un   edificio.   In   tutti   i  casi  quindi
(indipendentemente  dal  livello  1  o  2  di verifica) devono essere
raccolti ed indicati i dati di risposta alle seguenti domande:
      a)    la    configurazione    in    pianta    e'   compatta   e
approssimativamente  simmetrica  rispetto a due direzioni ortogonali,
in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze? (SI/NO);
      b) qual  e'  il  rapporto  tra  i  lati di un rettangolo in cui
l'edificio risulta inscritto? (max 4);
      c) qual e' il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in
percentuale della dimensione totale dell'edificio nella direzione del
rientro o della sporgenza? (max 25%);
      d) i  solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel
loro piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO);
      e) qual  e'  la  minima  estensione  verticale  di  un elemento
resistente   dell'edificio   (quali   telai  e  pareti)  espressa  in
percentuale dell'altezza dell'edificio? (min 100%);
      f) quali  sono  le  massime variazioni da un piano all'altro di
massa  e  rigidezza  espresse  in  percentuale  della  massa  e della
rigidezza del piano contiguo con valori piu' elevati? (max 20%);
      g) quali   sono   i   massimi   restringimenti   della  sezione
dell'edificio, in percentuale alla dimensione corrispondente al primo
piano,   ed   a   quella   corrispondente   al  piano  immediatamente
sottostante? (max 30 %, max 10%);
      h) sono   presenti  elementi  non  strutturali  particolarmente
vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della
struttura (e.g. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in
pianta  o  in  elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in
muratura)? (SI/NO).

3.1. Livello 1.
    L'obiettivo minimo da perseguire e' la definizione di tre livelli
di  accelerazione  al  suolo,  corrispondenti  ai  tre  stati  limite
definiti  al  punto  11.2  delle  citate  norme  tecniche, e dei loro
rapporti  con  le accelerazioni attese con probabilita' 2%, 10% e 50%
in  50  anni,  per  le  strutture in c.a., mentre per le strutture in
muratura  si  considerano  i  soli  stati limite di danno severo e di
danno lieve.
    E'  richiesta  l'attribuzione  ad  una  delle  categorie di suolo
descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle
carte  geologiche  disponibili,  senza  obbligatoriamente ricorrere a
prove sperimentali di caratterizzazione del terreno.
    E'  consentito  un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le
norme).
    Il  livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorita',
che  possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti
a  categorie  di  suolo  S1  o  S2  e  che  non  siano  realizzati in
prossimita' di dirupi o creste o su corpi franosi.
3.1.1. Edifici in c.a.
    Si  procedera' alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza
limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle norme.
    Vanno  effettuate  prove  e  verifiche  in  situ  secondo  quanto
previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle norme.
    Si ricorrera' all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente
consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.
    E'  consentito  considerare  due  modelli piani separati, uno per
ciascuna    direzione    principale,   considerando   l'eccentricita'
accidentale indicata dalle norme.
    La  rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza  secante  a  snervamento.  In  caso  non  siano  effettuate
valutazioni   specifiche   e'   consentito   valutare   la  rigidezza
flessionale  degli  elementi  pari  alla  meta'  della  rigidezza dei
corrispondenti elementi non fessurati.
    Le  verifiche  di  sicurezza devono essere effettuate per ciascun
elemento  strutturale  secondo  quanto  indicato  ai punti 11.2.6.1 e
11.3.3 delle norme.
    In particolare si procedera' come segue:
      1) si effettuera' l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in
entrambe le direzioni principali;
      2)  si  calcoleranno  per ogni elemento strutturale i valori di
resistenza  (a  flessione  e a taglio per travi, pilastri e pareti, a
trazione e compressione per i nodi non confinati);
      3)  si  calcoleranno  per  ogni  piano  i  valori  di rotazione
rispetto  alla  corda in condizioni di collasso, di danno severo e di
danno limitato (punto 11.3.3.1);
      4)  si  calcolera'  il  moltiplicatore  dell'accelerazione  che
provoca  il  primo  collasso  a taglio, o il collasso di un nodo o il
raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGACO);
      5)  si  calcolera'  il  moltiplicatore  dell'accelerazione  che
provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano
(PGADS);
      6)  si  calcolera'  il  moltiplicatore  dell'accelerazione  che
provoca  il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano
(PGADL).

3.1.2. Edifici in muratura.
    Si  procedera'  alle  verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a
verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle norme).
    Dovranno  in particolare essere verificati i dettagli costruttivi
descritti  al punto 11.5.2.2 delle norme, indicando in modo esplicito
l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).
    Si  verifichera'  preliminarmente  l'eventuale  rispondenza  alla
definizione di edificio semplice (punti 8.1.10 e 11.5.9 delle norme).
    Si ricorrera' all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente
consentito  utilizzare  l'analisi  lineare  dinamica,  secondo quanto
descritto al punto 8.1.5.2 delle norme.
    E'  consentito  considerare  due  modelli piani separati, uno per
ciascuna    direzione    principale,   considerando   l'eccentricita'
accidentale indicata dalle norme.
    La  rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza  fessurata,  considerando  la  deformabilita'  a taglio e a
flessione.  In  caso  non  siano effettuate valutazioni specifiche e'
consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla meta' della
rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
    Le  verifiche  di  sicurezza devono essere effettuate per ciascun
elemento  strutturale  secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2
delle norme.
    In particolare si procedera' come segue:
      1) si effettuera' l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in
entrambe le direzioni principali;
      2)  si  calcoleranno  per ogni elemento strutturale i valori di
resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;
      3)  si  calcoleranno  per  ogni  pannello  murario  i valori di
deformazione   corrispondenti  agli  stati  limite  di  danno  (punto
4.11.2),  ed  ultimo,  in funzione della modalita' di collasso (punti
8.2.2.1 e 8.2.2.2);
      4)  si  calcolera'  il  moltiplicatore  dell'accelerazione  che
provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della
resistenza fuori piano in un pannello (PGADS);
      5)  si  calcolera'  il  moltiplicatore  dell'accelerazione  che
provoca   il  raggiungimento  della  resistenza  nel  piano  o  della
deformazione di danno in un pannello (PGADL).

3.2. Livello 2.
    L'obiettivo  da  perseguire  e'  la  definizione  di una curva di
capacita'  globale  forza-spostamento, con la conseguente definizione
dei  tre  livelli  di  accelerazione  al suolo, corrispondenti ai tre
stati  limite definiti dalle norme al punto 11.2, e dei loro rapporti
con  le  accelerazioni  attese  con  probabilita' 2%, 10% e 50% in 50
anni.
    E'  richiesto  un  livello  di conoscenza approfondito (LC2 o LC3
secondo le norme).
    E'  richiesta  la determinazione della categoria di suolo tramite
prove in-situ (almeno SPT).
    E'  in  generale  richiesta l'analisi statica non lineare secondo
quanto  previsto  al  punto  4.5.4  delle  norme,  con  le variazioni
specificate   per   le  diverse  tipologie  strutturali;  il  ricorso
all'analisi  lineare e' consentito alle condizioni descritte al punto
11.2.5.4  delle norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacita' e'
uniforme per i diversi elementi, quando la domanda e' contenuta entro
limiti  accettabili  per  ogni  elemento  e quando i collassi di tipo
fragile sono impediti.
    Il livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorita', in
tutti  i  casi in cui non e' prevista la possibilita' di limitarsi al
livello  1.  Prima  di procedere a verifiche di livello 2 e' comunque
necessario  procedere  a  verifiche  di  livello 1, almeno per quanto
riguarda l'effettuazione di analisi lineari.

3.2.1. Edifici in c.a.
    E'  consentito  considerare  separatamente  le  azioni  nelle due
direzioni  principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al
punto  4.6  delle  norme,  ma  il  modello  dell'edificio deve essere
tridimensionale.
    La  rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza  secante  a  snervamento.  In  caso  non  siano  effettuate
valutazioni   specifiche   e'   consentito   valutare   la  rigidezza
flessionale  degli  elementi  pari  alla  meta'  della  rigidezza dei
corrispondenti elementi non fessurati.
    Si procedera' secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle norme,
utilizzando  le  distribuzioni  alternative  delle  forze indicate al
punto 4.5.4.2., ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto
4.5.4.1.
    Per  ogni  elemento  si  calcoleranno  i  valori  di resistenza a
(flessione  e  a  taglio  per  travi, pilastri e pareti, a trazione e
compressione per i nodi non confinati).
    Per  ogni  piano  si  calcoleranno i valori di rotazione rispetto
alla  corda  in  condizioni  di  collasso, di danno severo e di danno
limitato (punto 11.3.3.1).
    Sulla   curva  generalizzata  forza-spostamento  dovranno  essere
identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni:
      1)  il  primo  collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il
raggiungimento  della  rotazione  ultima ad un piano (stato limite di
collasso - CO);
      2)  il  raggiungimento  della  rotazione  di danno severo ad un
piano (stato limite di danno severo - DS);
      3) il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano
(stato limite di danno lieve - DL).
    La  curva  di  capacita'  dovra' essere confrontata con opportuni
spettri  di  risposta  elastica, eventualmente corretti con un valore
appropriato  del fattore \eta in funzione delle capacita' dissipative
corrispondenti a ciascun stato limite.
    L'intersezione   della   curva   di  capacita'  con  gli  spettri
consentira'   di   calcolare  i  valori  di  accelerazione  al  suolo
corrispondenti  ai  tre  stati  limite  di  interesse  (PGACO, PGADS,
PGADL).

3.2.2. Edifici in muratura.
    Si  procedera'  alle  verifiche  ricorrendo  a rilievo completo e
verifiche in situ estese (punto 11.5.2 delle norme).
    Dovranno   comunque  essere  verificati  i  dettagli  costruttivi
descritti  al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale
non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).
    Si  ricorrera'  all'analisi  non  lineare statica, secondo quanto
descritto al punto 8.1.5.4 delle norme, al fine di produrre una curva
di capacita' globale forza-spostamento.
    E'  consentito  considerare  separatamente  le  azioni  nelle due
direzioni  principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al
punto  4.6  delle  norme,  ma  il  modello  dell'edificio deve essere
tridimensionale.
    La  rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza  fessurata,  considerando  la  deformabilita'  a taglio e a
flessione.  In  caso  non  siano effettuate valutazioni specifiche e'
consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla meta' della
rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
    La  curva  di  capacita'  dovra' essere confrontata con opportuni
spettri  di  risposta  elastica, eventualmente corretti con un valore
appropriato  del fattore \eta in funzione delle capacita' dissipative
corrispondenti  a  ciascun stato limite, con riferimento ai valori di
spostamento definiti al punto 8.1.5.4 delle norme.
    L'intersezione  della  curva  di  capacita'  con  gli  spettri in
spostamento definiti al punto 8.1.6 consentira' di calcolare i valori
di  accelerazione  al  suolo  corrispondenti  agli  stati  limite  di
interesse (PGADS, PGADL).

4. Ponti.
    Le norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare
per  la  verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le procedure indicate
per  gli edifici in c.a. possono facilmente essere estese al caso dei
ponti, tenendo conto della specificita' delle strutture.
    Una definizione dei limiti entro i quali possono essere applicate
procedute  semplificate  (di  livello  1)  puo' essere effettuata con
riferimento  a  numerosi  studi  disponibili  in letteratura, dove si
definisce il concetto di regolarita' per ponti e viadotti.

fp03-gr03