GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 245 DEL 21/10/2003


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

DECRETO 5 settembre 2003, n. 282 
Regolamento per il funzionamento della commissione per l'assegnazione
del  vitalizio  agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 15 aprile 2003, n. 86.
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la  legge  15 aprile  2003,  n.  86,  recante  l'istituzione
dell'assegno  "Giulio  Onesti"  in favore degli sportivi italiani che
versino in condizioni di grave disagio economico;
  Visto  l'articolo  2, comma 3, della predetta legge che prevede che
con  regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  sia  disciplinato  il funzionamento della
Commissione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva degli atti normativi nella adunanza del 21 luglio 2003;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, in data 8 agosto 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  convocazione  della Commissione di cui all'articolo 2 della
legge 15 aprile 2003, n. 86 e' effettuata dal Presidente almeno dieci
giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione
contenente  la  data,  l'ora,  il  luogo  e l'ordine del giorno della
seduta.
  2.  Non  e'  necessaria  la  convocazione  nei casi in cui la data,
l'ora,  il  luogo  e  l'ordine  del giorno della nuova riunione siano
stabiliti  nel  corso  della  seduta  precedente  ed  a  questa siano
presenti tutti i componenti della Commissione.
                               Art. 2.
  1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e'
posta  a  disposizione  dei componenti presso l'Ufficio di segreteria
della   Commissione  -  Servizio  X  del  Segretariato  Generale  del
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali - almeno due giorni
prima  della  seduta.  Il  Presidente  puo' comunque disporre, ove lo
ritenga  opportuno,  l'invio,  anche con strumenti informatici, della
documentazione al domicilio dei componenti.
                               Art. 3.
  1.  Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della
maggioranza  dei  componenti  e  nel caso di parita' di voti, risulta
approvato il giudizio a favore del quale abbia votato il Presidente.
                               Art. 4.
  1.  La commissione prende visione della documentazione acquisita e,
con  riguardo a ciascun soggetto interessato, verifica la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti prescritti.
                               Art. 5.
  1.  L'esame  delle  richieste  deve  essere concluso entro sessanta
giorni   decorrenti   dalla   data  di  ricevimento  da  parte  della
Commissione della domanda e della relativa documentazione.
  2.  Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti
gli  elementi  di  cui  dispone,  sospende la pronuncia e promuove un
supplemento di istruttoria.
  3.  Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato,
la  Commissione  esprime  un motivato giudizio favorevole o contrario
all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.
                               Art. 6.
  1. Nella formulazione del giudizio favorevole all'attribuzione o al
mantenimento  dell'assegno straordinario vitalizio, la Commissione si
pronuncia,  altresi',  sull'entita'  dell'assegno  in  rapporto  alle
esigenze  dell'interessato, nei limiti dell'importo massimo stabilito
dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 aprile 2003, n. 86.
                               Art. 7.
  1.  Di  ciascuna riunione e' redatto apposito verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
  2. Copia conforme del verbale e' trasmessa al Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali  ai  fini  dei  conseguenti provvedimenti di
competenza.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 5 settembre 2003
                                                  Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 16

fp03-gr03