
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 5 settembre 2003, n. 282
Regolamento per il funzionamento della commissione per l'assegnazione
del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 15 aprile 2003, n. 86.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione
dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che
versino in condizioni di grave disagio economico;
Visto l'articolo 2, comma 3, della predetta legge che prevede che
con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinato il funzionamento della
Commissione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva degli atti normativi nella adunanza del 21 luglio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988, in data 8 agosto 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La convocazione della Commissione di cui all'articolo 2 della
legge 15 aprile 2003, n. 86 e' effettuata dal Presidente almeno dieci
giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione
contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della
seduta.
2. Non e' necessaria la convocazione nei casi in cui la data,
l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della nuova riunione siano
stabiliti nel corso della seduta precedente ed a questa siano
presenti tutti i componenti della Commissione.
Art. 2.
1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e'
posta a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di segreteria
della Commissione - Servizio X del Segretariato Generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali - almeno due giorni
prima della seduta. Il Presidente puo' comunque disporre, ove lo
ritenga opportuno, l'invio, anche con strumenti informatici, della
documentazione al domicilio dei componenti.
Art. 3.
1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti e nel caso di parita' di voti, risulta
approvato il giudizio a favore del quale abbia votato il Presidente.
Art. 4.
1. La commissione prende visione della documentazione acquisita e,
con riguardo a ciascun soggetto interessato, verifica la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti prescritti.
Art. 5.
1. L'esame delle richieste deve essere concluso entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della
Commissione della domanda e della relativa documentazione.
2. Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti
gli elementi di cui dispone, sospende la pronuncia e promuove un
supplemento di istruttoria.
3. Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato,
la Commissione esprime un motivato giudizio favorevole o contrario
all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.
Art. 6.
1. Nella formulazione del giudizio favorevole all'attribuzione o al
mantenimento dell'assegno straordinario vitalizio, la Commissione si
pronuncia, altresi', sull'entita' dell'assegno in rapporto alle
esigenze dell'interessato, nei limiti dell'importo massimo stabilito
dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 aprile 2003, n. 86.
Art. 7.
1. Di ciascuna riunione e' redatto apposito verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
2. Copia conforme del verbale e' trasmessa al Ministro per i beni e
le attivita' culturali ai fini dei conseguenti provvedimenti di
competenza.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 5 settembre 2003
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 16
fp03-gr03