
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 luglio 2003
Recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30
luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il
controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002
che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo
ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei
prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre
2001 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 che definisce i
tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate
alimentari;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari deve essere effettuato
secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli
allegati.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 325
Allegato 1
METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI
DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN
TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Oggetto e campo d'applicazione
I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di
diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili (1) nei prodotti
alimentari devono essere prelevati secondo le modalita' di seguito
indicate. I campioni globali cosi' ottenuti sono considerati
rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati
prelevati. La conformita' al tenore massimo stabilito dal regolamento
(CE) n. 466/2001 e successive modifiche e' determinata in base ai
valori riscontrati nelle aliquote.
2. Definizioni
2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,
consegnato in un'unica volta, per il quale e' stata accertata,
dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche
comuni, quali l'origine, la varieta', il tipo di imballaggio, il
confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura. Nel caso di partite
di prodotti della pesca si deve tenere conto anche della dimensione
del pesce stesso.
2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per
l'applicazione delle modalita' di prelievo. Ciascuna sottopartita
deve essere fisicamente separata e identificabile.
2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in
un solo punto della partita o della sottopartita.
2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i
campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio
da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.
2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e
corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.
--------
(1) Si riporta la tabella TEF del rischio stabilita dall'OMS
sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del
15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998, "Toxic Equivalency
Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife",
Environmental Health Perspectives, 106 (12) pag. 775].
Tabella TEF
=====================================================================
Congenere | Valore TEF
=====================================================================
Policlorodibenzodiossine (PCDD) |
2,3,7,8-TCDD |1
1,2,3,7,8-PeCDD |1
1,2,3,4,7,8-HxCDD |0,1
1,2.3,6,7,8-HxCDD |0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD |0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |0,01
OCDD |0,0001
Dibenzofurani (PCDF) |
2.3,7,8-TCDF |0,1
1,2,3,7,8-PeCDF |0,05
2,3,4,7,8-PeCDF |0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF |0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF |0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF |0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF |0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |0,01
OCDF |0,0001
PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB |
Non orto PCB |
PCB 77 |0,0001
PCB 81 |0,0001
PCB 126 |0,1
PCB 169 |0,01
Mono orto PCB |
PCB 105 |0,0001
PCB 114 |0,0005
PCB 118 |0,0001
PCB 123 |0,0001
PCB 156 |0,0005
PCB 157 |0,0005
PCB 167 |0,00001
PCB 189 |0,0001
Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O =
octa; CDD = clorodibenzodiossina; CDF = clorodibenzofurano; CB =
clorobifenile.
3. Disposizioni generali
3.1. Personale.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale
qualificato che deve operare secondo le modalita' del presente
allegato.
3.2. Prodotto da campionare.
Ciascuna partita da controllare e' oggetto di campionamento
separato.
3.3. Precauzioni da prendere.
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di
laboratorio e' necessario evitare qualsiasi alterazione che possa
modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili e
compromettere l'analisi o la rappresentativita' del campione globale.
3.4. Preparazione dei campioni elementari.
I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto
possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita.
Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di
cui al punto 3.8.
3.5. Preparazione del campione globale.
Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno
che cio' non sia possibile, come nel caso di campionamento di
prodotti alimentari in confezioni singole. In quest'ultimo caso si
applicano le disposizioni della tabella 2.
3.6. Preparazione del campione di laboratorio.
Il campione di laboratorio, rappresentativo del campione globale,
deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle
disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.
3.7. Preparazione delle aliquote.
Le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da
consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.
Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di
materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi
fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento
nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere
causati dal trasporto.
3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.
Ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e
identificata secondo le modalita' del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige
un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza
la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche'
qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile
all'analista.
4. Modalita' di prelievo di campioni
Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione
globale sia rappresentativo della partita che deve essere
controllata.
4.1. Numero dei campioni elementari.
Nel caso del latte e degli oli per i quali e' lecito presumere
che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nelle partite,
e' sufficiente prelevare tre campioni elementari per partita che
costituiscono il campione globale di ogni partita.
Per gli altri prodotti alimentari, il numero minimo di campioni
elementari da prelevare per partita e' indicato alla tabella 1.
Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni
elementari deve essere almeno di 1 kg (cfr. punto 3.5). I campioni
elementari devono avere un peso analogo. Il peso di un campione
elementare deve essere almeno 100 grammi e dipende dalle dimensioni
dei componenti della partita. Qualsiasi deroga a tale norma va
segnalata nel verbale di cui al punto 3.8. Secondo quanto disposto
dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che
fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti
dalla direttiva 96/23/CE recepita con il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 336.
Un campione di uova di gallina e' costituito da almeno 12 uova.
Nel caso di partite sfuse e di partite formate da confezioni
singole, si vedano le tabelle 1 e 2.
Tabella 1: Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una
partita
=====================================================================
| Numero minimo di campioni elementari da
Peso della partita (in kg)| prelevare
=====================================================================
< 60 |3
---------------------------------------------------------------------
da 50 a 500 |5
---------------------------------------------------------------------
> 500 |10
Se la partita e' costituita da confezioni singole, il numero di
confezioni che va prelevato per formare un campione globale e'
indicato nella tabella 2.
Tabella 2: Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare
per formare un campione globale se la partita consiste in confezioni
singole.
=====================================================================
Numero di confezioni o unita' | Numero minimo di confezioni o
della partita | unita' da prelevare per aliquota
=====================================================================
da 1 a 25 |1 confezione o unita'
---------------------------------------------------------------------
|Circa il 5%, almeno due confezioni
da 26 a 100 |o unita'
---------------------------------------------------------------------
|Circa il 5%, fino ad un massimo di
> 100 |10 confezioni o unita'
5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.
La partita e' conforme se il risultato dell'analisi cade al di
sotto del 20% del tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n.
466/2001, e successive modifiche; viceversa la partita non e'
conforme se tale risultato cade al di sopra del 20%.
Nel caso in cui il risultato dell'analisi sia compreso tra þ20%
del tenore massimo ammissibile, il laboratorio del controllo
ufficiale deve ripetere l'analisi sull'aliquota e calcolare la media
dei risultati cosi' ottenuti. La partita e' conforme se il valore
della media e' uguale o inferiore al livello massimo ammissibile
fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.
Allegato II
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E SPECIFICHE PER I METODI D'ANALISI
IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF)
E NELLA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI
ALIMENTARI
1. Oggetto e campo d'applicazione
Queste specifiche si applicano all'analisi di prodotti alimentari
nell'ambito del controllo uficiale del tenore di diossine
[policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] e
della determinazione di PCB diossina-simili.
Il controllo della presenza di diossine nei prodotti alimentari
puo' essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo
di screening per selezionare quei campioni i cui livelli di diossine
e di PCB diossina-simili siano superiori ai tenori massimi consentiti
dal regolamento n. 466/2001 e successive modifiche o inferiori non
oltre il 30-40% di tali tenori. Occorre poi determinare/confermare la
concentrazione di diossine in tali campioni tramite un metodo di
conferma.
I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di
diossine e PCB diossina-simili ai livelli consentiti. Essi sono
dotati di una grande capacita' di trattamento di campioni, il che
consente di passare al vaglio un'elevata quantita' di campioni per
ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi. Questi metodi
sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi negativi.
I metodi di conferma forniscono informazioni complete o
complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera
inequivocabile le diossine e i PCB diossina-simili al livello
consentito.
2. Contesto
Poiche' i campioni ambientali e biologici (inclusi i campioni di
prodotti alimentari) generalmente contengono miscele complesse di
diversi congeneri di diossine, per agevolare la valutazione dei
rischi e' stato elaborato il concetto di fattori di tossicita'
equivalente (TEF). Tali TEF consentono di esprimere concentrazioni di
miscele di PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e, di
recente, alcune forme di PCB non orto e orto clorosostituiti aventi
proprieta' simili a quelle delle diossine in equivalenti tossici (TE)
di 2,3,7,8-TCDD (cfr. nota 1, allegato I).
Le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione
vengono dapprima moltiplicate per il corrispondente TEF e poi sommate
per ottenere la concentrazione totale dei composti diossina-simili
espressa in TE.
Per il calcolo del "valore superiore", si suppone che il
contributo al TE di ogni congenere non qualificato sia uguale alla
soglia di determinazione.
Per il calcolo del "valore inferiore", si suppone che il
contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale a
zero.
Per il calcolo del "valore intermedio", si suppone che il
contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla
meta' della soglia di quantificazione.
3. Requisiti per la garanzia della qualita' da applicarsi nella
preparazione dei campioni
Occorre adottare tutte le precauzioni possibili per evitare
qualsiasi contaminazione durante ogni fase del campionamento e
dell'analisi.
I campioni devono essere conservati e trasportati in appositi
contenitori di vetro, illuminio, polipropilene o polietilene, dopo
avere rimosso eventuali tracce di polvere di carta dal contenitore.
Gli strumenti in vetro devono essere risciacquati con solventi
sottoposti a un controllo volto a determinare la presenza di
diossine. In generale i contenitori devono essere preferibilmente
"monouso".
La conservazione e il trasporto devono svolgersi in modo da
preservare l'integrita' del campione alimentare.
Se necessario, triturare e mescolare bene ogni aliquota
ricorrendo a un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione
(ad esempio, la triturazione deve consentire al materiale di passare
attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della triturazione, i
campioni devono essere essiccati, nel caso il livello di umidita' sia
troppo elevato.
Il peso del campione utilizzato per l'estrazione deve essere tale
da rispondere ai requisiti relativi alla sensibilita' del metodo.
Esistono numerose procedure specifiche per la preparazione dei
campioni, che possono essere impiegate in modo soddisfacente per i
prodotti considerati. Le procedure devono essere convalidate in base
a orientamenti riconosciuti sul piano internazionale.
Occorre fare un'analisi del bianco, ovvero effettuare l'intera
procedura analitica senza il campione.
4. Requisiti applicabili ai laboratori
I laboratori devono dimostrare la validita' del metodo
nell'intervallo di tolleranza del livello considerato, ad esempio,
0,5x, 1x e 2x il livello considerato, con un coefficiente di
variazione accettabile per analisi ripetute. Per ulteriori
informazioni su criteri di validita', cfr. il punto 5.
Il limite di quantificazione per un metodo di conferma non deve
essere superiore a un quinto del livello considerato, per garantire
coefficienti di variazione accettabili nell'intervallo summenzionato.
Si devono costantemente effettuare controlli in bianco ed
esperimenti o analisi dei campioni di controllo con l'aggiunta di
indicatori (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento
certificato), quali misure interne di garanzia della qualita'.
La riuscita partecipazione a studi condotti in collaborazione con
altri laboratori che valutano la competenza del laboratorio e' il
modo migliore per dimostrarne la perizia nell'ambito di analisi
specifiche. Tuttavia, il buon esito della partecipazione a studi
condotti con altri laboratori, ad esempio, su campioni di terreno o
di acque residue, non dimostra necessariamente che il laboratorio sia
altrettanto competente a trattare campioni di prodotti alimentari o
mangimi, caratterizzati da livelli di contaminazione minore. E'
pertanto requisito imprescindibile la partecipazione regolare a studi
condotti in collaborazione con altri laboratori sulla determinazione
di diossina e di PCB diossina-simili nelle corrispondenti matrici di
prodotti alimentari/mangimi.
In conformita' con quanto prescritto dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 156 i laboratori devono essere accreditati da un
organismo riconosciuto, che certifichi l'applicazione della garanzia
della qualita' relativamente ai metodi d'analisi. I laboratori devono
essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999.
5. Requisiti applicabili alla procedura d'analisi
Requisiti di base di validita' delle procedure d'analisi:
elevata sensibilita' e limiti di rilevabilita' bassi. Per
quanto concerne le PCDD e i PCDF, le quantita' rilevabili devono
essere dell'ordine del picogrammo di TE (10 12 g), data l'estrema
tossicita' di alcuni di questi composti. E' noto che i PCB si
presentano in quantita' piu' elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF.
Per quanto concerne la maggior parte dei congeneri di PCB, una
sensibilita' dell'ordine del nanogrammo (10 9 g) e' sufficiente.
Tuttavia, per la determinazione dei congeneri piu' tossici di PCB
diossina-simili (in particolare i congeneri non orto sostituiti) si
deve ottenere la stessa sensibilita' delle PCDD e dei PCDF;
elevata selettivita' (specificita). Occorre distinguere le
PCDD, i PCDF, i PCB diossina-simili da una moltitudine di altri
composti che, estratti simultaneamente dal campione e suscettibili
d'interferire, sono presenti in concentrazioni di molto superiori a
quelle degli analiti da rilevare. Per quanto concerne i metodi di
gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), e' necessario
distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad
esempio, i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8
e i PCB diossina-simili) e altri congeneri. Mediante saggio biologico
dovrebbe essere possibile determinare selettivamente i valori di TE,
quale somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili;
elevata accuratezza (esattezza e precisione). La determinazione
deve fornire una stima valida della concentrazione reale presente in
un campione. E' necessario porre estrema cura (accuratezza della
misurazione: grado di concordanza tra il risultato di una misurazione
e il valore reale o assegnato del misurando) per evitare che i
risultati dell'analisi di un campione siano respinti a causa della
scarsa affidabilita' della stima dei TE. L'accuratezza e' la
risultante di esattezza (differenza tra il valore medio misurato per
un analita in un materiale certificato, espressa in percentuale di
tale valore) e precisione (la precisione viene generalmente calcolata
sotto forma di scarto-tipo; essa include la ripetibilita' e la
riproducibilita' e indica il grado di concordanza tra i risultati
ottenuti applicando ripetutamente la procedura sperimentale in
determinate condizioni).
I metodi di screening possono comprendere saggi biologici e
metodi GC/MS, mentre i metodi di conferma sono costituiti dalla
gascromatografia ad alta risoluzione e dalla spettrometria ad alta
risoluzione (HRGC/HRMS).
Si devono osservare i seguenti criteri per il valore totale in
TE:
=====================================================================
|Metodi di screening|Metodi di conferma
=====================================================================
Percentuale di falsi negativi |< 1% |
---------------------------------------------------------------------
Esattezza | |- 20% a + 20%
---------------------------------------------------------------------
CV (coefficiente di | |
variazione) |< 30% |< 15%
fp03-gr03