GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 240 DEL 15/10/2003


MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 23 luglio 2003 
Recepimento  della  direttiva  2002/69/CE  della  Commissione  del 30
luglio  2002  relativa  ai metodi di campionamento e d'analisi per il
controllo   ufficiale   di   diossine  e  la  determinazione  di  PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002
che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo
ufficiale  di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei
prodotti alimentari;
  Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
  Visto  il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre
2001  recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 che definisce i
tenori   massimi   di  taluni  contaminanti  presenti  nelle  derrate
alimentari;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, ed in particolare l'art. 9;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  controllo  ufficiale  di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili   nei  prodotti  alimentari  deve  essere  effettuato
secondo  i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi riportati negli
allegati.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 325
                                                           Allegato 1

METODI  DI  CAMPIONAMENTO  PER  IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI
DIOSSINE  (PCDD/PCDF)  E  LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN
                     TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Oggetto e campo d'applicazione
    I  campioni  destinati  al  controllo  ufficiale  del  tenore  di
diossine   (PCDD/PCDF)   e   PCB  diossina-simili  (1)  nei  prodotti
alimentari  devono  essere  prelevati secondo le modalita' di seguito
indicate.   I   campioni  globali  cosi'  ottenuti  sono  considerati
rappresentativi  delle  partite  o  sottopartite  da  cui  sono stati
prelevati. La conformita' al tenore massimo stabilito dal regolamento
(CE)  n.  466/2001  e  successive modifiche e' determinata in base ai
valori riscontrati nelle aliquote.
2. Definizioni
    2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,
consegnato  in  un'unica  volta,  per  il  quale  e' stata accertata,
dall'addetto  al  controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche
comuni,  quali  l'origine,  la  varieta',  il tipo di imballaggio, il
confezionatore,  lo spedizioniere o la marcatura. Nel caso di partite
di  prodotti  della pesca si deve tenere conto anche della dimensione
del pesce stesso.
    2.2.   Sottopartita:   porzione  di  una  partita  designata  per
l'applicazione  delle  modalita'  di  prelievo. Ciascuna sottopartita
deve essere fisicamente separata e identificabile.
    2.3.  Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in
un solo punto della partita o della sottopartita.
    2.4.   Campione  globale:  campione  ottenuto  riunendo  tutti  i
campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
    2.5.  Campione  di laboratorio: campione destinato al laboratorio
da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.
    2.6.  Aliquota:  porzione  ottenuta dal campione di laboratorio e
corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.
--------
    (1) Si  riporta  la  tabella  TEF  del rischio stabilita dall'OMS
sulla   base   delle   conclusioni  dell'incontro  di  Stoccolma  del
15-18 giugno  1997  [Van  den  Berg  et al., 1998, "Toxic Equivalency
Factors  (TEFs)  for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife",
Environmental Health Perspectives, 106 (12) pag. 775].



                             Tabella TEF

=====================================================================
                      Congenere                      |  Valore TEF
=====================================================================
Policlorodibenzodiossine (PCDD)                      |
2,3,7,8-TCDD                                         |1
1,2,3,7,8-PeCDD                                      |1
1,2,3,4,7,8-HxCDD                                    |0,1
1,2.3,6,7,8-HxCDD                                    |0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD                                    |0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD                                  |0,01
OCDD                                                 |0,0001
Dibenzofurani (PCDF)                                 |
2.3,7,8-TCDF                                         |0,1
1,2,3,7,8-PeCDF                                      |0,05
2,3,4,7,8-PeCDF                                      |0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF                                    |0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF                                    |0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF                                    |0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF                                    |0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF                                  |0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF                                  |0,01
OCDF                                                 |0,0001
PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB     |
Non orto PCB                                         |
PCB 77                                               |0,0001
PCB 81                                               |0,0001
PCB 126                                              |0,1
PCB 169                                              |0,01
Mono orto PCB                                        |
PCB 105                                              |0,0001
PCB 114                                              |0,0005
PCB 118                                              |0,0001
PCB 123                                              |0,0001
PCB 156                                              |0,0005
PCB 157                                              |0,0005
PCB 167                                              |0,00001
PCB 189                                              |0,0001




    Abbreviazioni:  T  =  tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O =
octa;  CDD  =  clorodibenzodiossina;  CDF  = clorodibenzofurano; CB =
clorobifenile.
3. Disposizioni generali
3.1. Personale.
    Il  prelievo  dei  campioni  deve  essere effettuato da personale
qualificato  che  deve  operare  secondo  le  modalita'  del presente
allegato.
3.2. Prodotto da campionare.
    Ciascuna  partita  da  controllare  e'  oggetto  di campionamento
separato.
3.3. Precauzioni da prendere.
    Durante  il  campionamento  e  la  preparazione  dei  campioni di
laboratorio  e'  necessario  evitare  qualsiasi alterazione che possa
modificare   il  tenore  di  diossine  e  di  PCB  diossina-simili  e
compromettere l'analisi o la rappresentativita' del campione globale.
3.4. Preparazione dei campioni elementari.
    I   campioni  elementari  devono  essere  prelevati,  per  quanto
possibile,  in  vari  punti distribuiti nella partita o sottopartita.
Qualsiasi  deroga  a  tale norma deve essere segnalata nel verbale di
cui al punto 3.8.
3.5. Preparazione del campione globale.
    Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno
che  cio'  non  sia  possibile,  come  nel  caso  di campionamento di
prodotti  alimentari  in  confezioni singole. In quest'ultimo caso si
applicano le disposizioni della tabella 2.
3.6. Preparazione del campione di laboratorio.
    Il campione di laboratorio, rappresentativo del campione globale,
deve   essere   suddiviso   in  aliquote  uguali  conformemente  alle
disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.
3.7. Preparazione delle aliquote.
    Le   dimensioni  di  ciascuna  aliquota  devono  essere  tali  da
consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.
    Ogni  aliquota  deve essere collocata in un recipiente pulito, di
materiale  inerte,  che  la  protegga  adeguatamente contro qualsiasi
fattore  di  contaminazione,  da  perdita di analiti per assorbimento
nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere
causati dal trasporto.
3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.
    Ogni   aliquota   viene   sigillata  sul  luogo  del  prelievo  e
identificata  secondo  le  modalita' del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige
un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza
la  partita  campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche'
qualsiasi   informazione   supplementare   che   possa  essere  utile
all'analista.
4. Modalita' di prelievo di campioni
    Il  metodo  di prelievo applicato deve assicurare che il campione
globale   sia   rappresentativo   della   partita   che  deve  essere
controllata.
4.1. Numero dei campioni elementari.
    Nel  caso  del  latte e degli oli per i quali e' lecito presumere
che  i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nelle partite,
e'  sufficiente  prelevare  tre  campioni  elementari per partita che
costituiscono il campione globale di ogni partita.
    Per  gli  altri prodotti alimentari, il numero minimo di campioni
elementari da prelevare per partita e' indicato alla tabella 1.
    Il  peso  del  campione  globale  che  raggruppa tutti i campioni
elementari  deve  essere  almeno di 1 kg (cfr. punto 3.5). I campioni
elementari  devono  avere  un  peso  analogo.  Il peso di un campione
elementare  deve  essere almeno 100 grammi e dipende dalle dimensioni
dei  componenti  della  partita.  Qualsiasi  deroga  a  tale norma va
segnalata  nel  verbale  di cui al punto 3.8. Secondo quanto disposto
dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che
fissa  i  livelli  e  le  frequenze di prelievo di campioni, previsti
dalla direttiva 96/23/CE recepita con il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 336.
    Un campione di uova di gallina e' costituito da almeno 12 uova.
    Nel  caso  di  partite  sfuse  e di partite formate da confezioni
singole, si vedano le tabelle 1 e 2.

Tabella  1:  Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una
partita


=====================================================================
                          | Numero minimo di campioni elementari da
Peso della partita (in kg)|                prelevare
=====================================================================
< 60                      |3
---------------------------------------------------------------------
da 50 a 500               |5
---------------------------------------------------------------------
> 500                     |10

    Se  la  partita e' costituita da confezioni singole, il numero di
confezioni  che  va  prelevato  per  formare  un  campione globale e'
indicato nella tabella 2.

Tabella  2:  Numero  di confezioni (campioni elementari) da prelevare
per  formare un campione globale se la partita consiste in confezioni
                              singole.

=====================================================================
  Numero di confezioni o unita'   |  Numero minimo di confezioni o
          della partita           | unita' da prelevare per aliquota
=====================================================================
da 1 a 25                         |1 confezione o unita'
---------------------------------------------------------------------
                                  |Circa il 5%, almeno due confezioni
da 26 a 100                       |o unita'
---------------------------------------------------------------------
                                  |Circa il 5%, fino ad un massimo di
> 100                             |10 confezioni o unita'






5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.
    La  partita  e'  conforme se il risultato dell'analisi cade al di
sotto  del  20%  del tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n.
466/2001,  e  successive  modifiche;  viceversa  la  partita  non  e'
conforme se tale risultato cade al di sopra del 20%.
    Nel  caso  in cui il risultato dell'analisi sia compreso tra þ20%
del   tenore   massimo  ammissibile,  il  laboratorio  del  controllo
ufficiale  deve ripetere l'analisi sull'aliquota e calcolare la media
dei  risultati  cosi'  ottenuti.  La partita e' conforme se il valore
della  media  e'  uguale  o  inferiore al livello massimo ammissibile
fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.
                                                          Allegato II

PREPARAZIONE  DEI  CAMPIONI  E  SPECIFICHE  PER  I  METODI  D'ANALISI
IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF)
E  NELLA  DETERMINAZIONE  DI  PCB  DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI
                             ALIMENTARI

1. Oggetto e campo d'applicazione
    Queste specifiche si applicano all'analisi di prodotti alimentari
nell'ambito   del   controllo   uficiale   del   tenore  di  diossine
[policlorodibenzodiossine  (PCDD)  e policlorodibenzofurani (PCDF)] e
della determinazione di PCB diossina-simili.
    Il  controllo  della presenza di diossine nei prodotti alimentari
puo'  essere  effettuato mediante una strategia che preveda un metodo
di  screening per selezionare quei campioni i cui livelli di diossine
e di PCB diossina-simili siano superiori ai tenori massimi consentiti
dal  regolamento  n.  466/2001 e successive modifiche o inferiori non
oltre il 30-40% di tali tenori. Occorre poi determinare/confermare la
concentrazione  di  diossine  in  tali  campioni tramite un metodo di
conferma.
    I  metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di
diossine  e  PCB  diossina-simili  ai  livelli  consentiti. Essi sono
dotati  di  una  grande  capacita' di trattamento di campioni, il che
consente  di  passare  al vaglio un'elevata quantita' di campioni per
ricercare  quelli  che  potrebbero  rivelarsi positivi. Questi metodi
sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi negativi.
    I   metodi   di   conferma  forniscono  informazioni  complete  o
complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera
inequivocabile  le  diossine  e  i  PCB  diossina-simili  al  livello
consentito.
2. Contesto
    Poiche'  i campioni ambientali e biologici (inclusi i campioni di
prodotti  alimentari)  generalmente  contengono  miscele complesse di
diversi  congeneri  di  diossine,  per  agevolare  la valutazione dei
rischi  e'  stato  elaborato  il  concetto  di  fattori di tossicita'
equivalente (TEF). Tali TEF consentono di esprimere concentrazioni di
miscele  di  PCDD  e  PCDF  sostituiti  alle  posizioni 2,3,7,8 e, di
recente,  alcune  forme di PCB non orto e orto clorosostituiti aventi
proprieta' simili a quelle delle diossine in equivalenti tossici (TE)
di 2,3,7,8-TCDD (cfr. nota 1, allegato I).
    Le  concentrazioni  delle  singole  sostanze  in un dato campione
vengono dapprima moltiplicate per il corrispondente TEF e poi sommate
per  ottenere  la  concentrazione totale dei composti diossina-simili
espressa in TE.
    Per  il  calcolo  del  "valore  superiore",  si  suppone  che  il
contributo  al  TE  di ogni congenere non qualificato sia uguale alla
soglia di determinazione.
    Per  il  calcolo  del  "valore  inferiore",  si  suppone  che  il
contributo  al  TE  di  ogni  congenere non quantificato sia uguale a
zero.
    Per  il  calcolo  del  "valore  intermedio",  si  suppone  che il
contributo  al  TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla
meta' della soglia di quantificazione.
3.  Requisiti  per  la  garanzia  della  qualita' da applicarsi nella
preparazione dei campioni
    Occorre  adottare  tutte  le  precauzioni  possibili  per evitare
qualsiasi  contaminazione  durante  ogni  fase  del  campionamento  e
dell'analisi.
    I  campioni  devono  essere  conservati e trasportati in appositi
contenitori  di  vetro,  illuminio, polipropilene o polietilene, dopo
avere  rimosso  eventuali tracce di polvere di carta dal contenitore.
Gli  strumenti  in  vetro  devono  essere  risciacquati  con solventi
sottoposti  a  un  controllo  volto  a  determinare  la  presenza  di
diossine.  In  generale  i  contenitori devono essere preferibilmente
"monouso".
    La  conservazione  e  il  trasporto  devono  svolgersi in modo da
preservare l'integrita' del campione alimentare.
    Se   necessario,   triturare   e  mescolare  bene  ogni  aliquota
ricorrendo  a  un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione
(ad  esempio, la triturazione deve consentire al materiale di passare
attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della triturazione, i
campioni devono essere essiccati, nel caso il livello di umidita' sia
troppo elevato.
    Il peso del campione utilizzato per l'estrazione deve essere tale
da rispondere ai requisiti relativi alla sensibilita' del metodo.
    Esistono  numerose  procedure  specifiche per la preparazione dei
campioni,  che  possono  essere impiegate in modo soddisfacente per i
prodotti  considerati. Le procedure devono essere convalidate in base
a orientamenti riconosciuti sul piano internazionale.
    Occorre  fare  un'analisi  del bianco, ovvero effettuare l'intera
procedura analitica senza il campione.
4. Requisiti applicabili ai laboratori
    I   laboratori   devono   dimostrare   la  validita'  del  metodo
nell'intervallo  di  tolleranza  del livello considerato, ad esempio,
0,5x,  1x  e  2x  il  livello  considerato,  con  un  coefficiente di
variazione   accettabile   per   analisi   ripetute.   Per  ulteriori
informazioni su criteri di validita', cfr. il punto 5.
    Il  limite  di quantificazione per un metodo di conferma non deve
essere  superiore  a un quinto del livello considerato, per garantire
coefficienti di variazione accettabili nell'intervallo summenzionato.
    Si   devono  costantemente  effettuare  controlli  in  bianco  ed
esperimenti  o  analisi  dei  campioni di controllo con l'aggiunta di
indicatori  (di  preferenza, se disponibile, materiale di riferimento
certificato), quali misure interne di garanzia della qualita'.
    La riuscita partecipazione a studi condotti in collaborazione con
altri  laboratori  che  valutano  la competenza del laboratorio e' il
modo  migliore  per  dimostrarne  la  perizia  nell'ambito di analisi
specifiche.  Tuttavia,  il  buon  esito  della partecipazione a studi
condotti  con  altri laboratori, ad esempio, su campioni di terreno o
di acque residue, non dimostra necessariamente che il laboratorio sia
altrettanto  competente  a trattare campioni di prodotti alimentari o
mangimi,  caratterizzati  da  livelli  di  contaminazione  minore. E'
pertanto requisito imprescindibile la partecipazione regolare a studi
condotti  in collaborazione con altri laboratori sulla determinazione
di  diossina e di PCB diossina-simili nelle corrispondenti matrici di
prodotti alimentari/mangimi.
    In  conformita'  con  quanto  prescritto  dal decreto legislativo
26 maggio  1997,  n. 156 i laboratori devono essere accreditati da un
organismo  riconosciuto, che certifichi l'applicazione della garanzia
della qualita' relativamente ai metodi d'analisi. I laboratori devono
essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999.
5. Requisiti applicabili alla procedura d'analisi
    Requisiti di base di validita' delle procedure d'analisi:
      elevata  sensibilita'  e  limiti  di  rilevabilita'  bassi. Per
quanto  concerne  le  PCDD  e  i PCDF, le quantita' rilevabili devono
essere  dell'ordine  del  picogrammo  di TE (10 12 g), data l'estrema
tossicita'  di  alcuni  di  questi  composti.  E'  noto  che i PCB si
presentano  in  quantita'  piu' elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF.
Per  quanto  concerne  la  maggior  parte  dei  congeneri di PCB, una
sensibilita'  dell'ordine  del  nanogrammo  (10 9  g) e' sufficiente.
Tuttavia,  per  la  determinazione  dei congeneri piu' tossici di PCB
diossina-simili  (in  particolare i congeneri non orto sostituiti) si
deve ottenere la stessa sensibilita' delle PCDD e dei PCDF;
      elevata  selettivita'  (specificita).  Occorre  distinguere  le
PCDD,  i  PCDF,  i  PCB  diossina-simili  da una moltitudine di altri
composti  che,  estratti  simultaneamente dal campione e suscettibili
d'interferire,  sono  presenti in concentrazioni di molto superiori a
quelle  degli  analiti  da  rilevare. Per quanto concerne i metodi di
gascromatografia/spettrometria   di   massa  (GC/MS),  e'  necessario
distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad
esempio,  i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8
e i PCB diossina-simili) e altri congeneri. Mediante saggio biologico
dovrebbe  essere possibile determinare selettivamente i valori di TE,
quale somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili;
      elevata accuratezza (esattezza e precisione). La determinazione
deve  fornire una stima valida della concentrazione reale presente in
un  campione.  E'  necessario  porre  estrema cura (accuratezza della
misurazione: grado di concordanza tra il risultato di una misurazione
e  il  valore  reale  o  assegnato  del  misurando) per evitare che i
risultati  dell'analisi  di  un campione siano respinti a causa della
scarsa   affidabilita'  della  stima  dei  TE.  L'accuratezza  e'  la
risultante  di esattezza (differenza tra il valore medio misurato per
un  analita  in  un materiale certificato, espressa in percentuale di
tale valore) e precisione (la precisione viene generalmente calcolata
sotto  forma  di  scarto-tipo;  essa  include  la  ripetibilita' e la
riproducibilita'  e  indica  il  grado di concordanza tra i risultati
ottenuti   applicando  ripetutamente  la  procedura  sperimentale  in
determinate condizioni).
    I  metodi  di  screening  possono  comprendere  saggi biologici e
metodi  GC/MS,  mentre  i  metodi  di  conferma sono costituiti dalla
gascromatografia  ad  alta  risoluzione e dalla spettrometria ad alta
risoluzione (HRGC/HRMS).
    Si  devono  osservare  i seguenti criteri per il valore totale in
TE:


=====================================================================
                              |Metodi di screening|Metodi di conferma
=====================================================================
Percentuale di falsi negativi |< 1%               |
---------------------------------------------------------------------
Esattezza                     |                   |- 20% a + 20%
---------------------------------------------------------------------
CV (coefficiente di           |                   |
variazione)                   |< 30%              |< 15%



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