GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.268 DEL 18/11/2003

 
DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314 
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di assumere
iniziative  per  l'immediata  sistemazione  in  sicurezza dei rifiuti
radioattivi  presenti  sul  territorio nazionale, nonche' per la loro
raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza
e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
  Ritenuto  che  l'attuale  situazione  di  rischio  derivante  dalla
presenza  sul  territorio  nazionale  di  tali rifiuti radioattivi e'
caratterizzata  da  profili  di  maggiore  gravita' in relazione alla
diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di
iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse
nazionale della sicurezza dello Stato;
  Visto   il   Documento   approvato   a   conclusione  dell'indagine
conoscitiva  dalla  Commissione  ambiente  della  Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle
attivita'  produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  il  Ministro  della  salute  e con il Ministro per gli
affari regionali;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

  1.  La  sistemazione  in  sicurezza  dei  rifiuti radioattivi, come
definiti  dall'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  degli  elementi  di  combustibile  irraggiati  e dei
materiali    nucleari,   ivi   inclusi   quelli   rinvenienti   dalla
disattivazione  delle  centrali  elettronucleari  e degli impianti di
ricerca  e  di  fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto
delle  condizioni  di  sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente  previste  dal  citato  decreto  legislativo n. 230 del
1995,  e'  effettuata  presso  il Deposito nazionale, opera di difesa
militare  di  proprieta'  dello Stato, il cui sito, in relazione alle
caratteristiche  geomorfologiche  del  terreno,  e'  individuato  nel
territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
  2.  La  Societa'  gestione  impianti  nucleari  (SOGIN S.p.a.), nel
rispetto  di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita'
di  attuazione  degli  interventi,  provvede  alla  realizzazione del
Deposito   nazionale  dei  rifiuti  radioattivi,  opera  di  pubblica
utilita',  dichiarata  indifferibile  ed  urgente,  che dovra' essere
completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
  3.  Per  la  progettazione e la costruzione del Deposito nazionale,
ivi  incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le
procedure  speciali  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190.  Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei
rifiuti  radioattivi  sono integrate da altre strutture finalizzate a
servizi  di  alta  tecnologia  ed  alla promozione dello sviluppo del
territorio.
  4.   La   validazione   del   sito,   l'esproprio  delle  aree,  la
progettazione  e  la  costruzione  del  Deposito  nazionale  e  delle
strutture  temporanee  di  cui  all'articolo  2 sono finanziate dalla
SOGIN  S.p.a.  attraverso  i  prezzi o le tariffe di conferimento dei
rifiuti  radioattivi  al  Deposito  nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione.
                               Art. 2.
                     Attuazione degli interventi

  1.  Per  l'attuazione  di  tutti  gli  interventi  e  le iniziative
necessari  per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  nomina un Commissario straordinario il
quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:
    a) alla  validazione  del sito individuato ai sensi dell'articolo
1;
    b) alla   messa   in   sicurezza,   d'intesa   con  il  Ministero
dell'interno  e  con  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito
dei  rifiuti  radioattivi  ora  distribuiti sul territorio nazionale,
rilasciando le relative licenze;
    c) all'approvazione  del  piano economico finanziario che indichi
le  risorse  necessarie  alla  realizzazione dell'opera ed i proventi
derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e
della  concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere  prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per
la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4;
    d) all'affidamento  degli incarichi di progettazione del Deposito
nazionale;
    e) alle procedure espropriative;
    f) all'approvazione dei progetti;
    g) all'affidamento   dei   lavori  di  costruzione  del  Deposito
nazionale.
  2.  Il  Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato,
inoltre,   ad   adottare,  con  le  modalita'  ed  i  poteri  di  cui
all'articolo  13  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135, anche in
sostituzione  dei  soggetti  competenti,  tutti i provvedimenti e gli
atti  di  qualsiasi  natura  necessari  alla sollecita progettazione,
all'istruttoria,  all'affidamento  ed alla realizzazione del Deposito
nazionale.  Sono  fatte  salve  le  competenze  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici (APAT), che si
esprime  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta di
parere.
  3.  Il  Commissario  straordinario,  per l'espletamento dei compiti
indicati  al  comma  1,  si  avvale  di  una  struttura  di  supporto
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' della
commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n.
3267  del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 2003.
                               Art. 3.
                 Allocazione dei rifiuti radioattivi

  1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva
tutti  i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile
irraggiato.  Il  trattamento  dei  rifiuti  radioattivi e' effettuato
presso  il  Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di
sicurezza.   Il   trattamento   ed  il  condizionamento  dei  rifiuti
radioattivi,   nonche'   la   messa  in  sicurezza  del  combustibile
irraggiato  e  dei  materiali  nucleari,  al  fine di trasformarli in
manufatti  certificati,  pronti  per  essere  trasferiti  al Deposito
nazionale, puo' essere effettuato in altre strutture ove richiesto da
motivi di sicurezza.
                               Art. 4.
                 Misure compensative e informazione

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta   del   Commissario   straordinario  e  sentita  la  regione
interessata,  sono  stabilite  le  misure di intervento territoriale,
anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti
al   territorio  dalla  realizzazione  del  Deposito  nazionale,  con
particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.
  2.  La  SOGIN  S.p.a.  promuove,  sulla  base  delle linee generali
definite  dal  Commissario  straordinario,  una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
                               Art. 5.
                Disposizioni di carattere finanziario

  1.  Per  l'avvio  delle  iniziative connesse alla realizzazione del
Deposito  nazionale,  per  l'informazione  alle  popolazioni e per le
prime  misure  di  intervento territoriale e' autorizzata la spesa di
500.000  euro  per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle attivita' produttive.
  3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
2,  pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte corrente
"Fondo   speciale"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1
del  presente  articolo,  e' istituita apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003

              Il Presidente del Senato della Repubblica
    nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                                PERA

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sirchia, Ministro della salute
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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