GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.268 DEL 18/11/2003

 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003 
Chiarimenti  in  merito  alla  redazione dei bandi di gara di appalto
concorso   e  di  concessione  lavori  pubblici.  (Determinazione  n.
16/2003).
    Riferimento  normativo:  art.  91  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 554/1999.

                            IL CONSIGLIO

  Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554;
                              Premesso:

  L'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori pubblici, nell'esercizio
delle  funzioni cui e' istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei
bandi di gara relativi ad appalti concorso ed a concessione di lavori
pubblici   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana frequenti casi di non corretta applicazione dell'art. 91 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
successive   modificazioni   nella  parte  in  cui  questo  prescrive
l'obbligo  di specificare, nei suddetti bandi di gara, gli "elementi"
ed   i   relativi  "pesi"  o  "punteggi"  necessari  per  individuare
l'"offerta economicamente piu' vantaggiosa".
  Successivi  approfondimenti istruttori svolti dall'Autorita' hanno,
pero',  evidenziato  che gli elementi prescritti dalla norma, qualora
non  indicati  nel  bando, erano comunque rinvenibili integralmente o
nei  bandi  pubblicati  nei  siti web delle stazioni appaltanti o nei
disciplinari di gara.
Ritenuto  in  diritto:    L'art.  91,  commi  1  e 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni  prevede  che  nel  caso  in cui sia utilizzato ai fini
dell'aggiudicazione  il  criterio  dell'"offerta  economicamente piu'
vantaggiosa",  la  stazione  appaltante deve necessariamente indicare
nel  relativo  bando  di  gara  gli  "elementi"  e  relativi "pesi" o
"punteggi", nonche' i "sub-elementi", "sub-pesi" e "sub-punteggi".
  Il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 67 di attuazione della
direttiva  2001/78/CE  impone  alle stazioni appaltanti, di procedere
alla  pubblicazione  degli  avvisi  di  gara  di  appalti pubblici di
importo  superiore  alla  soglia comunitaria utilizzando gli allegati
modelli.  Questi  nel  caso  di  aggiudicazione  mediante il criterio
dell'"offerta  economicamente piu' vantaggiosa", consente di indicare
gli "elementi" e relativi "pesi" alternativamente o nel bando di gara
o nel capitolato d'oneri.
  Tuttavia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici,
va  osservato  che  il ricorso a siffatta alternativa deve intendersi
attualmente  precluso  per  effetto  dell'art.  91,  commi 1 e 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 che prescrive
alle stazioni appaltanti l'indicazione dei suddetti criteri nel bando
di gara.
  Al  riguardo, va rilevato che questa stessa Autorita', nel rispetto
di  tale  disposizione  - nel punto IV.2 del modello di bando di gara
per appalti di lavori attualmente consultabile sul proprio sito web -
ha espressamente previsto la necessaria indicazione degli elementi di
cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 91.
  In base alle suddette considerazioni l'Autorita' e' dell'avviso che
-  ai  sensi  dell'art.  91,  commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  21  dicembre 1999 e successive modificazioni ed ai
fini  di una corretta formulazione dei bandi - gli elementi, i pesi o
"punteggi"   ed  i  "sub-pesi"  o  "sub-punteggi"  necessari  per  la
determinazione  dell'"offerta  economicamente piu' vantaggiosa" vanno
indicati,  oltre  che  nei  bandi di gara inseriti nei siti web delle
stazioni  appaltanti  e  nei  disciplinari  di  gara, anche nei bandi
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, e
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
    Roma, 29 ottobre 2003


fp03-gr03