GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.274 DEL 25/11/2003


DECRETO-LEGGE 24 novembre 2003, n. 328 
Interventi   urgenti  in  materia  di  ammortizzatori  sociali  e  di
formazione professionale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  evitare
l'interruzione  di processi di risanamento o reindustrializzazione in
corso,  in  situazioni  di  gravi  crisi  aziendali,  ovvero  di aree
territoriali  o  settori  produttivi,  nonche'  di  disincentivare il
ricorso  agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui puo'
essere  ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di
riqualificazione professionale;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione
professionale,  anche  al  fine  di  favorire  la  realizzazione  dei
processi sopra descritti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio del Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di  programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito.

  1.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori sociali e nel
limite  complessivo  di  spesa  di 310 milioni di euro, di cui 75 per
l'anno   2003  e  235  per  l'anno  2004,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n  148,  convertito,  con moditicazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale,  gia'  previsti  da  disposizioni di legge, anche in deroga
alla  normativa  vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati  definiti  in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro  il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20
per  cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o
di nuova concessione.
  2.  Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di mobilita', qualora
l'iscrizione  nelle  relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego,  dal  trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o
da  altra  indennita'  o sussidio, la cui corresponsione e' collegata
allo  stato  di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di
essere  avviato  ad  un  progetto  individuale  di  reinserimento nel
mercato  del  lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente;  b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un
livello  retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
delle  mansioni  di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  qualora  rifiuti di
essere  avviato  ad  un  corso  di  formazione professionale o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita' o sussidio qualora non
accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del
trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia'
maturati.  Le  disposizioni  di cui ai primi tre periodi del presente
comma  si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si
svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu' di 50 chilometri dalla
residenza  del  lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti
con i mezzi di rapporto pubblici.
  3. Al  comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   primo  periodo  le  parole:  "e  comunque  non  oltre  il
31 dicembre  2003"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e comunque non
oltre il 31 dicembre 2004";
    b) al  terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le
imprese  dello  stesso  settore  di  attivita"  sono sostituite dalle
seguenti:  "con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto  di  lavoro  tramite  la procedura di mobilita', purche' non
superiore  ad  un  periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore   di   attivita'  o  che  operano  all'interno  dello  stesso
stabilimento".
                               Art. 2.
         Disposizioni in materia di formazione professionale

  1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni
di   euro,   a   valere   sull'esercizio  finanziario  2003,  per  il
finanziamento  degli  interventi  di  cui all'art. 80, comma 4, della
legge   23 dicembre   1998,   n.   448,   in  materia  di  formazione
professionale.
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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