GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.274 DEL 25/11/2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 10 ottobre 2003 
Criteri  e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli
interventi  a  valere  sul  Fondo  per  le agevolazioni alla ricerca.
(F.A.R.).
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.
72,  il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli
del  bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese
per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscono ad
appositi  fondi  rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa
e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto
comma  1,  concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti
secondo  criteri  e  modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro competente, sulla base dei
principi indicati alle lettere a), b), c) dello stesso comma 2;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 28906 del 25 settembre 2003, con il
quale,   nello   stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  per  l'anno
finanziario  2003 e' stato individuato, ai sensi del predetto comma 1
dell'art.  72,  il  capitolo  n.  8932  concernente  il "Fondo per le
agevolazioni  alla ricerca", con una dotazione di Euro 352.753.000 in
termini di competenza e di cassa;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 agosto
1999, n. 201, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure  per  il  sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"
e,  in  particolare,  l'art.  5,  il  quale  prevede  che  tutti  gli
interventi  da  esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca,  istituito nello stato di previsione
dello stesso Ministero;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art.
45, commi 15 e 16;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del 18 gennaio 2001, n. 14, recante: "Modalita'
procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica in data 8 agosto 1997, n. 954, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  232  alla  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  19 novembre  1997, n. 270, recante: "Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 23 ottobre 1997, n. 629, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  21  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del 3 febbraio 1998, n. 27, recante: "Modalita'
procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni  ai progetti e
centri  di  ricerca  di  cui  all'art.  6, comma 5, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992";
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla
ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle
piccole  e  medie  imprese  n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla
formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10;
  Vista  la  comunicazione  della  commissione  europea relativa agli
aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, n. C68/9;
  Attesa  la  necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72,
comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da
effettuare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  con  le  risorse  del  Fondo per le agevolazioni alla
ricerca;
  Vista  la  documentazione trasmessa con nota del 25 luglio 2003, n.
6353, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ai  fini  dell'intesa  prevista  dal ripetuto art. 72, comma 2, della
legge n. 289 del 2002;
  Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione
delle   misure  agevolative  come  di  seguito  disciplinate  risulta
inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, gia' approvate
dalla Commissione europea;
  D'intesa  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza
del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di
seguito: "MIUR") a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni
alla  ricerca  (di  seguito:  "FAR"), come individuato con il decreto
ministeriale  citato  nelle  premesse,  anche  se  relative a domande
presentate  antecedentemente  a  tale  data,  sono concesse secondo i
criteri  e  le  modalita'  stabilite  dalle  disposizioni di cui agli
articoli seguenti.
                               Art. 2.
  1.  Le  agevolazioni  ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
dell'8 agosto  1997,  n.  954,  dell'art.  4 del decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del
23 ottobre  1997,  n.  629,  e degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12 del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  dell'8 agosto  2000,  n.  593,  sono concesse secondo le
seguenti  forme  e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti
dalla  vigente  disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  di  stato alla
ricerca,  pari  al  50% in equivalente sovvenzione lorda (di seguito:
"ESL") per le attivita' di ricerca industriale e al 25% in ESL per le
attivita' di sviluppo precompetitivo:
    a) per  quanto  riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle  attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa
nelle seguenti forme:
      1)  20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
      2)   75%   dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del  credito
agevolato;
    b) per  quanto  riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle  attivita'  di  sviluppo  precompetitivo,  l'agevolazione  viene
concessa nelle seguenti forme:
      1)10%  dei  costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
      2)   70%   dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del  credito
agevolato.
  2.  Per  ciascuna  delle  tipologie di attivita' di cui al comma 1,
possono  essere  concesse  le  seguenti ulteriori agevolazioni, nella
forma   del   contributo   nella   spesa,  secondo  le  sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del
25%:
    a) 10%  per  progetti  di  ricerca  presentati da piccole e medie
imprese  (P.M.I), cosi' come definite dalla disciplina comunitaria in
materia  di  aiuti  di  stato  alle  imprese.  A tal fine, in caso di
progetti proposti congiuntamente da piu' imprese, tutte quante devono
possedere i requisiti previsti;
    b) 10%  per  le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di
cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Amsterdam;
    c) 5%  per  le  attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di
cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Amsterdam;
    d) 10%  per  i  progetti  per  i  quali  ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
      1)  prevedano  lo  svolgimento  di  una  quota di attivita' non
inferiore  al  10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di
uno  o  piu'  partner  di altri Stati membri della UE, purche' non vi
siano  rapporti  di  partecipazione  azionaria  o  di appartenenza al
medesimo  gruppo  industriale  tra l'impresa richiedente e il partner
estero;
      2)  prevedano  lo  svolgimento  di  una  quota di attivita' non
inferiore  al  10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di
enti pubblici di ricerca e/o universita'.
  3.  Ai  fini del rispetto dei limiti di cui al comma 2, per i costi
delle  attivita'  da  svolgersi  nelle regioni di cui alla lettera b)
dello  stesso  comma,  il  cumulo  con  le ulteriori agevolazioni ivi
indicate non puo' superare il limite del 25% dei costi ammissibili.
  4.   Ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  vigente
disciplina  comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, la
quota  di  agevolazione  aggiuntiva  di  cui  al comma 2 comporta una
corrispondente riduzione della quota di credito agevolato.
                               Art. 3.
  1.  Le  agevolazioni  di  cui  all'art.  2, in caso di progetti che
ricomprendano costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del
totale,  nelle  aree  del territorio nazionale afferenti alle regioni
Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque
nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria
in materia di aiuti di stato alla ricerca, pari al 50% in ESL, per le
attivita'  di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attivita' di
sviluppo precompetitivo:
    a) per  quanto  riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle  attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa
nelle seguenti forme:
      1)  25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
      2)   75%   dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del  credito
agevolato;
    b) per  quanto  riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle  attivita'  di  sviluppo  precompetitivo,  l'agevolazione  viene
concessa nelle seguenti forme:
      1)  10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
      2)   70%   dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del  credito
agevolato.
  2.  Per  ciascuna  delle  tipologie di attivita' di cui al comma 1,
possono  essere  concesse,  nelle stesse forme e misure, le ulteriori
agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.
                               Art. 4.
  1.  Le  agevolazioni  ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
dell'8 agosto  1997,  n.  954,  dell'art.  5 del decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del
23 ottobre  1997,  n.  629,  e  dell'art.  8 del decreto del Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le seguenti forme e
misure  e  comunque  nel  rispetto  dei limiti previsti dalla vigente
disciplina  comunitaria  in materia di aiuti di stato alla formazione
"generale":
    a) 25%  dei  costi riconosciuti, nella forma del contributo nella
spesa;
      b) 70%   dei   costi  riconosciuti,  nella  forma  del  credito
agevolato.
  2.  Possono  essere  concesse  le  seguenti ulteriori agevolazioni,
nella  forma  del  contributo  nella  spesa, secondo le sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili:
    a) 20% per i progetti di formazione proposti da PMI;
    b) 10%  per  le  attivita'  di formazione da svolgersi nelle aree
ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera a), del Trattato
di Amsterdam;
    c) 5%  per  le  attivita'  di  formazione da svolgersi nelle aree
ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera c), del Trattato
di Amsterdam.
  3.   Ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  vigente
disciplina  comunitaria  in materia di aiuti di stato alla formazione
"generale",  la  quota  di  agevolazione aggiuntiva di cui al comma 2
comporta una corrispondente riduzione della quota credito agevolato.
                               Art. 5.
  1. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati di
cui  agli  articoli 2, 3 e 4 e' fissato nella misura dello 0,5% fisso
annuo.  La  durata  dei  finanziamenti e' stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di concessione,
comprensivo  di  un  periodo  di preammortamento e utilizzo fino a un
massimo di cinque anni.
                               Art. 6.
  1.  In caso di progetti proposti congiuntamente, ai sensi dei commi
3  e  4  dell'art.  5 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n.
593, l'agevolazione nei confronti delle universita' pubbliche e degli
enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea e Asi, viene concessa dal
MIUR nella forma del contributo nella spesa e nelle seguenti misure:
    a) 50%  dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita'
di ricerca industriale;
    b) 25%  dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita'
di sviluppo precompetitivo;
    c) le  ulteriori  agevolazioni  di  all'art.  2,  comma  2,  sono
concesse  nel  rispetto  delle  misure ivi indicate e nella forma del
contributo nella spesa.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', alle
domande  di finanziamento proposte dai consorzi o societa' consortili
di  cui  all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale n.
593  dell'8 agosto 2000, purche' senza fini di lucro e caratterizzati
da  una  partecipazione  societaria di universita' o enti pubblici di
ricerca, ivi compresi Enea ed Asi, non inferiore al 50%.
                               Art. 7.
  1.  Per  quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad
applicarsi   le   disposizioni   recate   dai  decreti  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica richiamati
nelle premesse. Tali disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi
nel  caso  in  cui  l'utilizzo  delle  risorse  nazionali concorra al
completo  utilizzo  delle  risorse  dei fondi strutturali dell'Unione
europea.
                               Art. 8.
  1.  Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni
di  cui  all'art.  72  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  le
agevolazioni  concesse  dal  MIUR  a  valere  sulle  risorse  del FAR
formeranno  oggetto  di  una  relazione  annuale  da  trasmettere  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
                               Art. 9.
  Il  presente  decreto  sara'  comunicato  alla competente direzione
della Commissione europea.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 10 ottobre 2003
                                                Il Ministro: Tremonti


fp03-gr03