MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 30 ottobre 2003, n. 44
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2003, in
attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali
dello Stato;
All'ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Alle ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
centrale - Servizio rapporti col
tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume
Po;
Alla Corte dei conti;
Alle Sezioni regionali della Corte dei
conti;
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Agli uffici territoriali del governo;
Al Dipartimento per le politiche
fiscali;
All'Agenzia delle entrate;
All'Agenzia delle dogane;
All'Agenzia del demanio;
All'Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione
V;
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle
finanze;
Alle direzioni provinciali dei servizi
vari;
Alle Poste italiane S.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi.
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti sezioni riunite in
sede di controllo;
Alle amministrazioni autonome dello
Stato;
Ai Commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Alle ragionerie delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
All'Associazione bancaria italiana.
Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi
od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le
disposizioni relative alla chiusura delle contabilita' per l'anno
finanziario 2003 raccomandandone l'osservanza; in particolare si
ricorda la irricevibilita' da parte degli uffici centrali del
bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, degli atti
d'impegno comunque giuridicamente perfezionati che dovessero
pervenire oltre il termine del 31 dicembre quale chiusura
dell'esercizio finanziario, fatti salvi quelli derivanti da
applicazioni di leggi pubblicate nel mese di dicembre.
N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di
chiusura sono evidenziate in grassetto.
Titolo I
Entrate
Paragrafo I
Adempimenti da osservarsi per i versamenti
dei fondi e la resa della contabilita'
Come e' noto, a seguito del protocollo di intesa tra il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e
l'Amministrazione della Banca d'Italia per la "Rendicontazione
telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato", a
decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli
uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la
lista 129T-seconda parte, nonche' i tabulati modello 55T, modello
55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti
l'esercizio 2003, in assenza di tali supporti cartacei, detti uffici
continuano ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal
Sistema Informativo R.G.S. che consentono di interrogare,
visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle
loro diverse aggregazioni.
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate, si richiamano i predetti uffici e le agenzie fiscali
interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del
vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 9 gennaio
2004 agli uffici centrali del bilancio presso le varie
amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o
rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con
esclusione di quelli prodotti dal sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato come da istruzioni
emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973,
per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i
capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per
il capo XXIX. Per il capo XXXII dovra' operarsi con le modalita'
previste per le entrate gestite direttamente dalle amministrazioni
centrali.
Ai fini di quanto sopra le agenzie fiscali sono invitate ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle
ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio
finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle
contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle agenzie
stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa
che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si
rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono
essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del
tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli uffici centrali del bilancio
competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate
dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali
dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni
fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni
da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di
operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza
oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte
degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali
dello Stato. Pertanto, i predetti uffici dovranno inviare le
prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione
dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento,
esclusivamente tramite il sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del
31 marzo 2004.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle
ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere
quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali,
limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile
derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del
Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001 -
modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. - e consentire che le
modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le
quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere
emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 14 aprile
2004 e renderle disponibili al sistema informativo del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2004.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato ed all'ufficio centrale del bilancio
competente.
Titolo II
Spese
Paragrafo I
Termini di emissione dei titoli di spesa
A) Ordini di pagare.
Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare
gli ordini di pagare ai competenti uffici centrali del bilancio ed
alle ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il
5 dicembre 2003.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati
informatici al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
I.GE.P.A. fino al 17 dicembre 2003.
Le sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati
informatici, emessi in conto dell'esercizio 2003, fino alla data
ultima del 19 dicembre 2003 (cosi' come da protocollo di intesa del
18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del
mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla
trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del
calendario sopra indicato, le amministrazioni interessate dovranno
necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a
chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di
quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditore, l'esatto
ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di
ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far
pervenire ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle
ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre il termine del 20 novembre 2003 per consentire, dopo gli
adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle sezioni di
tesoreria entro il 1° dicembre 2003 e la successiva emissione in
tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della
specie da parte dei funzionari delegati.
Si fa presente che entro il termine del 19 dicembre 2003 le
amministrazioni emittenti devono far pervenire alle sezioni di
tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:
a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il
riversamento di ritenute;
b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri titoli emessi da amministrazioni periferiche, compresi quelli
emessi su ruoli di spesa fissa.
Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle
amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il
suddetto termine del 19 dicembre 2003, ad eccezione dei casi in cui
il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione
emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in
conto esercizio 2003 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente
presso le sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione
avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 1° dicembre
2003 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici
delle Poste italiane S.p.a., di volerne curare la riscossione con
ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici pagatori di
procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di
tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.
C) Decreti di assegnazione fondi.
Le amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti
uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi
ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle
amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di
utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive
dell'amministrazione centrale" non oltre il termine del 19 novembre
2003.
Gli uffici periferici, destinatari dei predetti decreti,
provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine
di cui al precedente punto A).
Paragrafo II
Spese da sistemare
A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il
30 gennaio 2004, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un
prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti
in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui
risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e
residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche'
l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare
sull'ordine medesimo.
Le ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di
conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno
chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via
terminale - al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del regolamento di contabilita' generale dello Stato (quale risulta
modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9,
comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a
quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma
5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994) e
dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
In proposito si precisa:
a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del
secondo semestre entro il 25 gennaio 2004;
b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi oltre il 31 dicembre 2003, perche' non utilizzata entro
tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive
esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso
la sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata
entro il 31 marzo 2004, termine tassativo per la presentazione del
rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto
medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il
funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le
operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito,
si raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari
delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per
far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare
entro la chiusura dell'esercizio 2003, tenendo presente i termini
previsti per l'invio dei titoli di spesa alle tesorerie di cui al
precedente paragrafo I. Va altresi' rispettato il criterio che gli
ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine
di emissione, come dispone l'art. 59-bis, comma 1, della legge di
contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 - modificato nei
termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale
ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli
emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo
all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini
di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati
di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali
casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento
dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli
scopi sopra menzionati.
Correlativamente, si raccomanda alle amministrazioni centrali,
nonche' agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di
credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per
effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione
esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile assolutamente
inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli
stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero
insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto
residui a fronte di modello 32-bis C.G. o di modello 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali
e periferiche.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione
delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in relazione alle effettive necessita' dei singoli uffici e, nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa.
In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi
finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai
sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate
numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici
periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate
eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle
corrispondenti amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si
raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli
uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici
affinche' comunichino tempestivamente alla propria amministrazione
centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per
consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti
variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria
competenza.
Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di
credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la
formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di
ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli
uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle
spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la
liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto,
senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in
corso.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale,
in favore del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia
Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908,
richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge
3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge
di contabilita' generale - primo, secondo e terzo, comma - si
applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di
bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse
amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano
anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di
contabilita' generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli
altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti
la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi
che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario
in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia (fatta
eccezione per la contabilita' in discorso degli enti militari - come
precisato al paragrafo 3 - Spese, punto 2, relativo ai funzionari
delegati titolari di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri
dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere
pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato
riscossoentro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno
rendicontati dalle sezioni di tesoreria provinciale, una volta che
sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo
esercizio.
B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
Entro il 30 gennaio 2004, i funzionari delegati dovranno inviare,
in doppio esemplare, agli uffici centrali del bilancio e alle
ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo
preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi modello 62
C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino
una disponibilita' residua al 31 dicembre 2003, da compilarsi
distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio
delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare
dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati
alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle sezioni di
tesoreria provinciale i modelli 66T/31-ter C.G. relativi ai buoni e
agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32-bis C.G.
relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2003 e trasportati
all'esercizio 2004 provvederanno alla compilazione di distinti
elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:
in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di
accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2003 e non portati in
uscita entro la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale,
che sono quindi da trasportare all'esercizio 2004 (quali risultano
dai modelli 32-bis C.G. - cfr. paragrafo terzo, punto 1); sul
predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle
relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad
obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2003
non e' stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento,
indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria.
Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per
i fondi accreditati nell'esercizio 2003 e non utilizzati entro il
31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione
dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle
singole somme da pagare;
infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali
ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi
estinti, solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri
assegni fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la
lettera G).
Nel caso in cui la compilazione analitica del modello 62 C.G.
dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai
fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto
eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i
numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei
predetti modelli 62 C.G., tenuto conto che alla nuova imputazione
nell'esercizio 2004 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati
in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sara'
provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto
residui.
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo
esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi
rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere
utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la
regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere
apposta, ben appariscente, la indicazione "esclusivamente per
ordinativi da trasportare". Inoltre le amministrazioni interessate
avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di
accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro,
solleciteranno alle predette amministrazioni l'emissione degli ordini
di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2004.
Le sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di
accreditamento di cui sopra, provvederanno direttamente alla
sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal
funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32-bis C.G. con gli
estremi della nuova imputazione.
Si richiama altresi' l'attenzione delle amministrazioni ad una
tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la
sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli
esercizi 2003 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso
"collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli uffici centrali del
bilancio presso le singole amministrazioni nonche' alle ragionerie
provinciali dello Stato gli elenchi (modello 79 R.T.) dei predetti
ordinativi, per i quali le amministrazioni dovranno emettere
improrogabilmente entro il 30 giugno 2004 i relativi ordini di
accreditamento, segnalando al Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli
eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di
accreditamento.
Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi
emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento
completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con
l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali
ritenute, da comprendere negli elenchi modello 62 C.G., sia contenuto
nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture
di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a
favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero
iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di
gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi
suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo
del 16 febbraio 2004.
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi estinti nel mese di dicembre 2003 quando la relativa
comunicazione della locale sezione di tesoreria provinciale non
perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine del 16 febbraio 2004 dovra' essere
rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le
amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in
elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto,
restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi emessi nell'esercizio 2003 e trasportati all'esercizio
2004.
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi
contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da
soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili
con i fondi delle aperture di credito.
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli
ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati
di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al
paragrafo terzo - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.
C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
L'art. 61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con
l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le
spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario
delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica
agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi
dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita',
devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale
numerazione dei capitoli della "spesa":
dal n. 1001 al 6999: spese correnti;
dal n. 7000 al 9499: spese in conto capitale;
dal n. 9500 al 9999: rimborso di passivita' finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le
disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli
ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese
correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto
legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del
16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per
effetto della legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale
per il triennio 2003-2005, e del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 31 dicembre 2002, di ripartizione in capitoli delle
unita' previsionali di base, e' estesa - per quanto riguarda i
Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' -
anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
a) infrastrutture e trasporti: Capitanerie di porto, U.P.B.
6.1.1.5: 2716, 2717, 2718, 2719;
b) difesa: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B.
10.1.2.2: 1476; armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B.
11.1.2.3: 1711; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate,
U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; lavori e demanio,
U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; sanita' militare,
U.P.B. 16.1.1.3: 2291; bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1:
2545; Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 2891; armamenti
terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773; commissariato e servizi generali,
U.P.B. 27.1.1.6: 4021; ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B.
28.1.1.3: 4261; ispettorato supporto logistico navale e dei fari,
U.P.B. 29.1.1.3: 4381; ispettorato logistico/Comando logistico
dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551; ufficio del segretariato
generale per la gestione degli enti dell'area industriale, U.P.B.
31.1.1.4: 4731.
Le sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai
fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle
indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli
ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di
trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso
dell'esercizio, che il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato comunichera' alla Banca d'Italia - amministrazione centrale -
servizio rapporti col tesoro, per via informatica.
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato
disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine
ultimo del 9 gennaio 2004, alle sezioni di tesoreria provinciale la
richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine
onde consentire alle sezioni di tesoreria provinciale di effettuare
la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto
termine del 15 gennaio 2004. Dopo la predetta data del 9 gennaio
2004, le stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni
di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive
amministrazioni, per il tramite degli uffici centrali del bilancio o
delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i
quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito
che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di
accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno
precedente.
Sulla base delle parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria
provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al
movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio
2004, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi
identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al
sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli
ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di
prelevamento.
Le sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le
informazioni da detto sistema informativo, provvederanno ad indicare
la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente
presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo
terzo (adempimenti delle tesorerie).
Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi
motivo non dovesse essere attribuita dal sistema informativo la nuova
imputazione, andranno restituiti dalle sezioni di tesoreria
provinciale alle rispettive amministrazioni emittenti per il tramite
degli uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali
ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti
amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento
nell'esercizio 2004, in conto residui.
D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2003.
Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza
che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art.
443 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale
risulta modificato con il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro il 20 gennaio 2004 l'elenco dei mandati informatici inestinti a
fine esercizio.
Gli uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire entro il
giorno 5 del mese di gennaio 2004 (prorogabile al 10 per necessita'
operative) alle sezioni di tesoreria provinciale i documenti
sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al
31 dicembre 2003.
E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita'
speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati
entro il 31 dicembre 2003.
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di
emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del
paragrafo primo, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre
il 31 dicembre 2003 da parte delle competenti sezioni di tesoreria
provinciale.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al
31 dicembre 2003, viene effettuato dalle competenti sezioni di
tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto
residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto
del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non
debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati
alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti
alla fine dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo
aver nuovamente effettuata la prenotazione sul modello 89 T,
comunicano all'amministrazione emittente la nuova numerazione
attribuita agli stessi per l'esercizio 2004.
Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa
inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato
dalle sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre
il nuovo codice sugli ordini medesimi.
F) Rimanenze di importi non superiori a Euro 5,16 sui singoli ordini
di accreditamento relativi all'anno finanziario 2003.
Ai sensi dell'art. 59-bis della legge di contabilita' generale
dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di
utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima
di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2003
una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a Euro 5,16
sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso,
dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2003 al versamento della
detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e
diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di
accreditamento emessi.
G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (
legge finanziaria 1981 ).
L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 - da
considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per
imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi
previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e
assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese -
rimasti da versare al 31 dicembre 2003, dovranno imputarsi alla
competenza dell'anno 2004. Si raccomanda alle amministrazioni
centrali ed agli uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza
di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella
gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della
legge finanziaria 1981:
1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio 2003 e non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione
nel 2004 in conto residui;
2) gli ordinativi modello 31 C.G. tratti sugli ordini di
accreditamento emessi nell'anno 2003 e non estinti entro il
31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno
2004, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per
questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il modello 62
C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul modello 32-bis C.G., che
contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovra',
naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C.G.,
con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di
versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in
conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata,
quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.
1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato
in applicazione degli articoli 152 e 154 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato;
3) i mandati informatici emessi nell'anno 2003 e non estinti
entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno
essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la
scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a
carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui
viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge
5 agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale
norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla ragioneria generale dello Stato.
Paragrafo III
Adempimenti delle tesorerie
L'amministrazione centrale della Banca d'Italia, entro il
20 gennaio 2004, trasmette al sistema informativo della ragioneria
generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre
dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa
data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli
sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il
pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.;
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la
predetta amministrazione centrale segnala al sistema informativo
R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli
uffici delle Poste italiane S.p.a.
Tali informazioni, tramite lo stesso sistema informativo, sono rese
disponibili agli uffici centrali di bilancio, alle ragionerie
provinciali dello Stato e agli altri uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione,
non pagati entro il 31 dicembre 2003, si raccomanda agli uffici delle
Poste italiane S.p.a. di tenere presente che i relativi documenti
sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla sezione di
tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di
annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si
interessano le medesime sezioni ad effettuare le scritturazioni in
uscita non oltre il 31 marzo 2004 dei mandati in limite di perenzione
pagati in tempo utile.
Le sezioni di tesoreria provinciale invece, entro il 20 gennaio
2004, dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state
disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti
Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo
modello 31-quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2003,
allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche
le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per
l'accennato art. 728).
Inoltre le sezioni di tesoreria provinciale, per effetto del
disposto di cui al secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di
contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 1989,
restituiranno, dopo il 9 gennaio 2004 con apposito elenco alle
amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del
bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli
ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o
assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la
predetta data.
In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto regolamento,
introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria
provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in
tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2003 non
devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati
direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali
o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
I funzionari delegati trasmettono entro il 30 gennaio 2004 (come
gia' indicato nel paragrafo secondo) alle sezioni di tesoreria
provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il
numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli
ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti,
concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in
quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate
a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura
dell'esercizio.
Le sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne trattengono una copia. Le medesime sezioni di tesoreria
provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque
giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2004, trasmettono:
ai predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini
rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G.,
della scheda mod. 14 C.G., nonche' di una copia dei mod. 34 C.G.;
all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale
dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui
una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il capitolo.
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il
15 aprile 2004 l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale
- dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione
o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli uffici di
cui sopra i modelli innanzi specificati.
Per l'amministrazione dei monopoli di Stato, le sezioni di
tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di
accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio
centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda
mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'amministrazione emittente.
I suddetti uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a
trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e
15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti
uffici di controllo della Corte dei conti.
Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'amministrazione
dei monopoli di Stato, sara' provveduto con separata circolare da
parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per
la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime sezioni di tesoreria provinciale, entro il
10 febbraio 2004, dovranno trasmettere:
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare
(mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di
accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2003. Per detti
ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle sezioni di
tesoreria provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso (in
base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi
mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione
per l'esercizio 2004.
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle sezioni di
tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno far carico per l'esercizio 2004 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.
Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in
conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento
dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti
ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse
sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi
nell'esercizio 2002, trasportati all'esercizio 2003 e non ancora
estinti al 31 dicembre 2003, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi nell'esercizio 2003 con la stampigliatura "da non trasportare"
rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le
sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione
in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai
funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento
datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria
provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e
seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per
l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita',
rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di
emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita'
speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento
quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di
emissione;
3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie
provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C.G.
inviati ai funzionari delegati.
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C.G. e
34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi
mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto
sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio
finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per
quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa,
si raccomanda alle sezioni di tesoreria provinciale di provvedere
affinche', entro il 31 dicembre 2003, siano portati in esito
definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle
Poste italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita'
dei pagamenti, si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita'
degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
Le sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di
accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C.G. o
buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti,
provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali
sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti
effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non
completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod.
31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di
accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli
ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e
da altri uffici pagatori nonche' dalle sezioni di tesoreria
provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di
accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita
entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i
pagamenti in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale,
che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod.
32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G.,
dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati
all'esercizio 2004 e considerati come pagati nel corso di tale
esercizio.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo
secondo, all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria
provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di
pagamento da trasportare all'esercizio 2004, mentre nel caso che si
tratti di ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da
trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi
elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di
accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2004, le sezioni di
tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova
imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre
prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale
annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro il 31 dicembre 2003. Procedura analoga a quella indicata per
gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2003 e
pagati entro il 31 dicembre 2003, ma versati presso la sezione di
tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi
saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod. 62 C.G., di cui al paragrafo secondo sub lettera B), affinche'
si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle
quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile
dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in
uscita dalle tesorerie dello Stato, dovranno far carico per
l'esercizio 2004 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli
medesimi.
Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli
la nuova imputazione mediante stampiglia.
Paragrafo IV
Spese fisse e pensioni
Adempimenti delle direzioni provinciali dei servizi vari
Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere
entro il 15 gennaio 2004 (alla sezione Regionale della Corte dei
Conti limitatamente ai capitoli degli uffici scolastici regionali),
ed alla Corte dei Conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed
il debito vitalizio) per le amministrazioni centrali, gli elenchi
mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo
di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di
rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2003.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle
spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2003, saranno
compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.
36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi
esclusivamente dalle direzioni provinciali dei servizi vari
interessate ai pagamenti all'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'interno.
Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi',
trasmettere, entro il 30 gennaio 2004, agli uffici centrali del
bilancio presso le amministrazioni centrali e alle ragionerie
provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli
uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun
capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate
di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 i cui titoli di
spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere
inviati all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198
(u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per
l'anno 2003, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate
tabellari e decorazioni al valor militare". E' consentito ove
l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse
risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma
corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi uffici centrali del bilancio deve essere inviata una
copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
Paragrafo V
Adempimenti del mese di dicembre 2003
A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2004.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico
dell'esercizio 2004, la registrazione nelle scritture del sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a
partire dal 18 dicembre 2003. Inoltre dal 22 dicembre 2003 i relativi
mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che
li rendera' disponibili per le sezioni di tesoreria provinciale il
primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.
Sara' cura dell'amministrazione e degli uffici emittenti far
pervenire agli uffici di ragioneria sopra indicati, con largo
anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per
provvedere ai pagamenti di che trattasi.
Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e'
confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio
dell'anno successivo.
Sara' compito tuttavia sempre dell'amministrazione e degli uffici
emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di "esercizio finanziario 2004".
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2004.
Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle
amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2003,
in conto dell'esercizio 2004, dovranno essere trasmessi alle sezioni
di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di
evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2004.
C) Debito pubblico.
Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa
riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale
la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del
tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con
decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231,
delle istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in
conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il
1° gennaio 2004 fanno parte della competenza dell'esercizio
finanziario 2004, in quanto solamente dalla predetta data diventano
esigibili.
Paragrafo VI
Prescrizione e perenzione amministrativa
La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto
concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio
decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di
pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale
2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il
decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma
precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre
dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti
insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite istruzioni impartite dal Ministero del tesoro - Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo
comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
"i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento
si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in
bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli
degli esercizi successivi".
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si
fa presente che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e'
stato da ultimo cosi' modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246
di conversione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme
stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo
che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di
un anno". Inoltre, per effetto della legge n. 246 del 31 ottobre
2002, di conversione di detto decreto-legge, e' stato introdotto il
comma 6-bis il quale, in via transitoria, dispone che "Le somme
stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonche' gli stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura
dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale
nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio
medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto
capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura
dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza
di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005".
Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7
abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'art. 36
anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui
all'art. 54, comma 16 della legge n. 449/1997.
Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi,
all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla
chiusura dell'esercizio.
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare
la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.
144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e
precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o
in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in
conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni
contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere
particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma
dell'art. 36 della legge di contabilita'.
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano
stati gia' estinti dalle sezioni di tesoreria provinciale e si
trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli uffici centrali
del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato competenti
dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro
sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione;
naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a
quando non saranno prodotti in contabilita'.
Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano
attuazione nei confronti dell'amministrazione dei monopoli di Stato
in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al richiamato
art. 36 della vigente legge di contabilita'. Cio' per effetto
dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha
stabilito, tra l'altro, la non applicabilita' alla predetta
amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge
20 luglio 1977, n. 407.
Titolo III
Patrimonio
Paragrafo I
Contabilita' dei beni patrimoniali e demaniali
A) Premessa
Le disposizioni innovative in materia di rendicontazione
patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e di quelle
dipendenti dalle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo n. 279 del 1997, per effetto del decreto
interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla "nuova classificazione degli
elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri
di valutazione" hanno trovato una prima espressione con il Conto
generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che
sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento
contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di
riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in
riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come
indicato dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone
distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi
significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla
classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la
nuova classificazione non sostituisce la distinzione in "categorie"
dei beni dello Stato ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto,
dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione
dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente
differenziata da quella derivante da esigenze
giuridico-amministrative su cui si basavano le "categorie" riportate
in precedenza nel conto generale del patrimonio.
Al fine poi di rendere disponibili i dati necessari al nuovo tipo
di rendicontazione, mediante l'utilizzo di scritture che
consentissero la dimostrazione a valore del patrimonio in linea con
le finalita', i criteri e i vincoli indicati nell'art. 14 del decreto
legislativo n. 279/1997 e richiamati nel decreto di cui trattasi, con
la menzionata circolare n. 13 sono state apportate modifiche agli
stampati sia dei beni immobili, patrimoniali e demaniali, che dei
beni mobili patrimoniali secondo quanto riportato negli allegati n. 2
e n. 3 della circolare medesima, con la novita' in particolare
dell'inserimento negli stampati di una colonna per l'indicazione del
codice SEC `95. Per quanto riguarda invece i beni mobili demaniali
"considerati immobili ai fini inventariali" le amministrazioni
interessate (Beni e attivita' culturali; Istruzione, universita' e
ricerca; Infrastrutture e trasporti), invitate con la stessa
circolare a modificare i vecchi modelli o introdurne dei nuovi che
recepissero la classificazione SEC '95 gia' introdotta per i modelli
predisposti per tutti i beni mobili patrimoniali, dovranno attenersi
alle istruzioni riportate al successivo paragrafo C).
B) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali
Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni
mobili patrimoniali dovranno essere effettuate nel rispetto del
richiamato decreto 18 aprile 2002, nonche' della suddetta circolare
n. 13 che ha riguardato la ristrutturazione del Conto generale del
patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n.
279/1997; inoltre occorre tenere presente il decreto del Presidente
della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il
nuovo regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri delle amministrazioni dello Stato, e la relativa circolare
n. 32 del 13 giugno 2003 del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, emanata in merito per gli adempimenti degli uffici
riscontranti.
E' da tenere presente, comunque, che sebbene emanate sotto la
vigenza del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1978, n. 718 trovano ancora applicazione le
circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999
limitatamente alla suddivisione dei beni mobili in "categorie".
Infine si ricorda la circolare n. 41 del 15 novembre 2002, con la
quale, in relazione alla nuova classificazione dei beni e servizi
(SEC '95) viene promossa la diffusione del "Nuovo sistema di
controllo e gestione dei beni mobili GECO", utilizzabile attraverso
intranet/internet, per la gestione dei beni mobili e di quelli di
facile consumo da parte dei consegnatari nonche' per la
rendicontazione mediante integrazione con gli uffici riscontranti
(uffici centrali del bilancio e ragionerie provinciali dello Stato).
A questo proposito va ricordato che, per i consegnatari che non
hanno ancora adottato il sistema GECO, e che non avrebbero ancora
ricevuto la stampa dei nuovi modelli, come indicato dalla richiamata
circolare n. 13 del 12 marzo 2003, si tratterra' di utilizzare i
vecchi stampati, avendo cura, pero', di riportare, anche manualmente,
a margine delle varie registrazioni contabili l'annotazione del
relativo codice SEC '95, per poi trascriverlo, a fine gestione 2003,
sui modelli 1998 C.G., come gia' ricordato dalla nota n. 10544 del
17 settembre 2003 del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato diretta agli uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato.
Per quanto concerne, infine, le contabilita' relative ai beni
mobili delle agenzie fiscali, si rinvia alla circolare n. 36 del
18 novembre 2002, del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.
Contabilita' modelli 1998 C.G.
A seguito dell'utilizzo dei nuovi modelli contabili, che riportano
la classificazione per "categorie" e quella ulteriore del SEC '95 per
tutti gli uffici consegnatari a partire dal 1° luglio 2003, si rende
necessario che i consegnatari producano il prospetto delle variazioni
nella consistenza dei beni mobili (mod. 1998 C.G.), avendo cura di
includervi, per ciascuna delle categorie interessate, i dati relativi
alle variazioni intervenute nell'esercizio 2003 per singole voci SEC
'95 di loro appartenenza, compresa la voce "categoria residuale"
(come si puo' vedere dall'allegato 3 alla presente circolare). Ai
fini della anzidetta classificazione ed in ordine al piu' appropriato
inserimento di beni informatici, va poi precisato che non si puo'
prescindere dalla "strumentalita" che i beni medesimi rivestono
rispetto all'attivita' svolta dall'ufficio; pertanto, se trattasi di
beni in uso agli uffici rientrano nella I categoria, e quindi nella
voce SEC '95 "macchinari per ufficio", viceversa dovranno far parte
della III categoria ed essere inclusi nella voce SEC '95 "hardware".
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98
C.G.), come sopra compilato per ogni categoria esistente, deve essere
prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni
di carico e scarico - ex mod. 130 P.G.S. - figlia, da accogliersi
anche nel formato A/4 con la relativa documentazione nonche'
fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del modello 1996
C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio
considerato) entro il termine del 15 febbraio 2004 al competente
ufficio riscontrante (ufficio centrale del bilancio o ragioneria
Provinciale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
Le amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del
ricordato regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai
sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette
variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti uffici
centrali del bilancio per la formazione del conto generale del
patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni, tenendo comunque conto di quanto previsto
dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale conto
patrimoniale, e' necessario che dai prospetti delle variazioni dei
beni mobili risultino distintamente per ciascun ufficio, categoria,
nonche' relativi codici SEC '95:
le consistenze finali dell'esercizio 2002;
gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2003
(competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di
spesa;
gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;
gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti
della lavorazione);
gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di
valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non
contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza e residui, poiche' gli stessi vanno inclusi tra le
"sopravvenienze");
le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;
le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino
materie prime impiegate nella lavorazione);
le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di
valore e consumi;
le consistenze finali dell'esercizio 2003.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i
consegnatari, per una piu' esatta rilevazione del punto di
concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione
finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino
assunti in consistenza o dimessi nell'esercizio, che i dati
finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel
bilancio dell'esercizio 2003, distintamente per competenza e residui;
ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a
pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i
quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o
precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi
anteriori a quello rendicontato, come gia' sopra segnalato, e'
necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le
sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione
tra competenza e residui).
Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari
dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con
l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento,
mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello
d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come
sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
Le istituzioni scolastiche, che pur avendo acquisita la
personalita' giuridica dal 1° settembre 2000 non abbiano tuttora
effettuato il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di
consegna, devono continuare a gestire i beni mobili con contabilita'
erariale. Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di
gestione non puo' darsi luogo al discarico ed i beni mobili devono
rimanere in carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che
ne conserva la responsabilita' e che e' obbligato a rendere entro i
termini previsti, i modelli 1998 C.G. contenenti le variazioni
intervenute durante l'esercizio per ciascuna categoria di beni che
vanno contabilizzate con il loro inserimento nel Sistema informativo
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a cura delle
ragionerie provinciali dello Stato.
Ovviamente i modelli 1998 C.G. riporteranno esclusivamente le
variazioni in diminuzione avvenute a tutto il 31 dicembre 2003,
dovute a provvedimenti formali di discarico eventualmente
intervenuti, in quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000
sono contabilizzate direttamente nelle scritture inventariali della
nuova istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica essendo
state conseguite con fondi del proprio bilancio.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti
da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene
opportuno richiamare l'attenzione degli uffici riscontranti
sull'obbligo di allegare necessariamente, nella contabilita' del
consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo
scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario
dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a
seguito di rilievo dell'ufficio del consegnatario interessato, la
registrazione contabile relativa all'operazione non dovra' essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio
2004, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in
tempo utile per la loro immissione nel sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato non oltre il
termine del 31 marzo 2004.
Trascorsa tale data lo stesso sistema informativo considerera' "
inadempienti " tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.
Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli
uffici inadempienti, e' necessario che anche i modelli 1998 C.G., che
non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel
Sistema informativo sopra citato.
C) Contabilita' dei beni mobili demaniali.
1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.
Come e' noto, per effetto del secondo comma dell'art. 7 del
Regolamento di contabilita' generale dello Stato (regio decreto
23 maggio 1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti
inventariali" i beni mobili demaniali di proprieta' dello Stato
consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue,
disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e
storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc.,
nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.
Tali beni, a seguito della nuova classificazione introdotta con il
gia' richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono
attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato
nelle seguenti poste:
Beni storici;
Beni artistici;
Beni demo-etno-antropologici;
Beni archeologici;
Beni librari;
Beni archivistici;
Beni paleontologici;
Opere di restauro.
Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel suddetto conto patrimoniale gli Istituti e gli uffici centrali e
periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni
(rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla
vigente normativa (regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative
istruzioni al 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali
modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni
contenute nella richiamata circolare n. 13 del 12 marzo 2003, un
prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle
variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per
altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento
la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.
In particolare gli stessi uffici devono corredare tali prospetti di
ogni notizia utile e piu' precisamente:
per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni
acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per
questi ultimi distinguere altresi' l'importo complessivo dei beni
ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo,
dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri uffici o a norma di
legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni
e delle eventuali rivalutazioni;
per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo
complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo
complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni
ceduti con autorizzazioni ad altri uffici. Per quanto riguarda i beni
discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di
allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al
discarico.
E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in
triplice originale ai competenti uffici centrali delle
amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 9 gennaio
2004, una volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati
debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti uffici
centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2004 per consentire la
successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato non oltre il 31 marzo 2004.
2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.
Per effetto del terzo comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di
contabilita' di Stato, sono altresi' da considerare "beni immobili
agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade
ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario
per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in
concessione governativa.
In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le
risultanze della voce SEC '95 "Strade ferrate e relativi materiali di
esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del
12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali
beni per individuare e trasmettere al coesistente ufficio centrale
del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro
consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio
2003; qualora non si sia provveduto, sara' necessario produrre un
prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle
variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella
consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di
valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto
interministeriale 18 aprile 2002.
D) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.
A seguito di quanto indicato nella "Premessa" circa l'utilizzo di
scritture che consentano la dimostrazione a valore del patrimonio in
linea con le finalita', i criteri e i vincoli indicati nell'art. 14
del decreto legislativo n. 279/1997 e richiamati nel piu' volte
citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, le Filiali delle
Agenzie del demanio devono trasmettere in duplice copia entro il
16 febbraio 2004, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio, il mod. 91, come modificato dalla circolare n.
13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del
codice SEC '95 concernente le variazioni alla consistenza immobiliare
per l'anno 2003 da rendicontare, unitamente al mod. 16 - riassunto
delle scritture delle vendite.
Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota
esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde
consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle ragionerie
provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con
dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le
provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili
costruiti dalle amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e
dei trasporti, sara' necessario che il carico in questione risulti
anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'ufficio
centrale del bilancio presso le amministrazioni predette e a quello
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle
cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei
provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico
effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della
compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede
patrimoniali. E' da precisare in particolare la necessita' di
indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite
diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra
l'amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa
o delle infrastrutture e dei trasporti.
Le ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare
entro il 31 marzo 2004 le predette contabilita' con i registri di
consistenza, gli schedari e il mod. 23-bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a trasmettere entro il 15 aprile 2004 all'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il
prospetto riassuntivo dei modd. 91, allegando copia del mod. 91
stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.
A tale scopo vengono inviati alle ragionerie provinciali dello
Stato da parte dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto
riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con
decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta ufficiale n. 87 del
28 marzo 1984).
L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle
variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale
in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza
delle disposizioni contenute nella circolare della ragioneria
generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e'
necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato
dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna "12")";
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna
2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso
nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
1) il mod. 16 rigo P;
2) prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3) mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano
chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto
attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non
ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla
modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237
dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre
1998, n. 442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse
dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza
tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui
ha sede l'ufficio finanziario competente. Cio' consente agli
acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo
dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in
cui e' ubicato il cespite acquistato.
Tale situazione non permette alle ragionerie provinciali dello
Stato di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale
con quelli della contabilita' finanziaria.
A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato al Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio - con nota n. 21316 del 26 aprile 2000, le filiali
dell'agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari
dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti
Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni
contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto
finanziario e quello patrimoniale.
* * *
Una novita' per il rendiconto generale dell'esercizio finanziario
2003 e' rappresentata infine dall'inclusione nel conto generale del
patrimonio dei beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione
economica, ai quali, per effetto dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 279/1997, sono stati estesi criteri di valutazione
basati su principi di carattere economico, successivamente stabiliti
con l'art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.
Pertanto, ai fini della contabilizzazione dei valori dei predetti
beni, per quel che riguarda i cespiti gestiti dall'agenzia del
demanio, le Filiali della stessa, ove abbiano provveduto ad
individuare i beni in questione e a valutarli in base agli anzidetti
criteri cosi' come, peraltro, richiesto anche da questo Dipartimento
con la nota n. 109404 del 29 settembre 2003 - avranno cura di dare
comunicazione dei dati - desunti dal registro inventario mod. 23/D,
come modificato con la circolare n. 13/2003, e concernenti, per
ciascun bene, il codice SEC '95, il numero d'ordine, la descrizione
ed il valore entro il 16 febbraio 2004 alle ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio.
Queste ultime provvederanno all'inserimento dei dati ricevuti al
Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato mediante la procedura informatizzata in corso di definizione,
la cui attivazione sara' oggetto di apposito comunicato.
In modo analogo procederanno, per i beni di propria pertinenza, le
amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e
della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali ed
i relativi uffici riscontranti.
Roma, 30 ottobre 2003
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
Allegato n. 1
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
19 novembre 2003
Termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento ai
competenti uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali
dello Stato da parte delle amministrazioni centrali e periferiche
nonche', per i decreti di assegnazione fondi, da parte delle sole
amministrazioni centrali.
1° dicembre 2003
Termine ultimo entro il quale gli uffici centrali del bilancio
trasmettono gli ordini di accreditamento alla sezione di tesoreria
provinciale.
5 dicembre 2003
Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e
alle ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di
pagare da parte delle amministrazioni centrali e periferiche.
17 dicembre 2003
Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da parte degli
uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello
Stato dei mandati informatici al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato I.GE.P.A.
18 dicembre 2003
Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004 da parte degli
uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello
Stato competenti.
19 dicembre 2003
Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da
parte delle sezioni di tesoreria provinciale;
Termine per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale da
parte delle amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su
ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il
trasporto;
Termine anche per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale
di:
1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni
o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato
delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad Euro 5,16
(vedi Titolo II, lettera F paragrafo II);
2) ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri titoli emessi dalle amministrazioni periferiche, compresi
quelli emessi su ruoli di spesa fissa.
20 dicembre 2003
Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di
rimanenze di importi inferiori a Euro 5,16 sulle rispettive aperture
di credito, al fine della comune estinzione (vedi Titolo II, lettera
F paragrafo II).
22 dicembre 2003
Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei mandati
informatici relativi agli ordini di pagare a carico dell'esercizio
2004 perche' siano disponibili presso le sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.
31 dicembre 2003
Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli
ordinativi "trasportati" emessi nell'esercizio precedente;
Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato, di eventuali
atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate
nel mese di dicembre;
Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati,
delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al
capitolo "entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su
cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.
9 gennaio 2004
Termine per l'invio, agli uffici centrali del bilancio presso i
vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (ufficio
I) della contabilita' amministrativa delle entrate da parte degli
uffici di ragioneria e delle agenzie fiscali;
Termine ultimo per far pervenire alle sezioni di tesoreria
provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli
ordini di accreditamento da trasportare;
Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni
dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli
15 e 88) ai competenti uffici centrali delle amministrazioni per i
beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca da parte degli Istituti ed uffici centrali e
periferici.
10 gennaio 2004
Termine per la restituzione da parte degli uffici delle Poste
italiane S.p.a. alle sezioni di tesoreria provinciale dei documenti
sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al
31 dicembre 2003;
Data di inizio per la restituzione da parte delle sezioni di
tesoreria provinciale alle amministrazioni emittenti, per il tramite
degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali
dello Stato competenti, degli ordini di accreditamento relativi a
spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato
richiesto il trasporto entro la predetta data.
15 gennaio 2004
Termine per l'inoltro alla sezione regionale della Corte dei
conti limitatamente ai capitoli degli uffici scolastici regionali e
alla Corte dei conti, per le amministrazioni centrali da parte delle
Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G.
delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
20 gennaio 2004
Termine per la trasmissione al Sistema informativo R.G.S., da
parte dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, di un
flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre
dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa
data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli
sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il
pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a..
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la
predetta amministrazione centrale segnala allo stesso Sistema
informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo
utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.;
Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria
provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni,
dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre
2003;
Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da
trasportare al nuovo esercizio da parte dell'Istituto incaricato del
servizio di tesoreria.
25 gennaio 2004
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle
amministrazioni e agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie
provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di
credito relative al II semestre.
30 gennaio 2004
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle
sezioni di tesoreria provinciale, di un prospetto, in duplice copia,
degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla
chiusura dell'esercizio;
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli
uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello
Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate
insoddisfatte al 31 dicembre 2003 e da trasportare al nuovo
esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle
singole somme da pagare.
31 gennaio 2004
Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei
servizi vari, agli uffici centrali del bilancio presso le
amministrazioni centrali e alle ragionerie provinciali dello Stato
delle citta' capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali
degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni
rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 e di quelle andate in
perenzione amministrativa alla stessa data.
10 febbraio 2004
Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria
provinciale:
1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare
(mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2003 alla chiusura
dell'esercizio;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali,
per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilita'
rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di
emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilita' speciali
accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso
esercizio di emissione;
3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie
provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi
tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.
15 febbraio 2004
Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei
prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali mod.
1998 C.G. ai competenti uffici centrali del bilancio per gli uffici
centrali, ed alle ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici
periferici.
16 febbraio 2004
Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati,
agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello
Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate
insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi
principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
Termine ultimo per l'invio in duplice copia alla ragionerie
provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modd. 91
delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte delle
filiali dell'Agenzia del demanio;
Termine ultimo per l'invio alle ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio, da parte delle filiali dell'Agenzia
del demanio dei dati, desunti dal registro inventario mod. 23 D (come
modificato con la circolare n. 13/2003), relativi ai beni immobili
demaniali di propria pertinenza suscettibili di utilizzazione
economica;
Termine ultimo per l'invio agli uffici riscontranti, da parte
delle amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le
attivita' culturali dei dati relativi ai beni demaniali, di propria
pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.
20 febbraio 2004
Termine per l'invio agli uffici centrali del bilancio presso le
amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei prospetti
riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore
culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).
31 marzo 2004
Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
delle prenotazioni per modifica di imputazione nonche' di riduzione
dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte
degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali
dello Stato;
Termine entro il quale gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie provinciali dello Stato sono tenute a far pervenire alle
sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle
quietanze da variare;
Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e
alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle
sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di
spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile;
Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari
delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del
rendiconto suppletivo;
Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo dei dati
relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili
patrimoniali da parte degli uffici centrali del bilancio e delle
ragionerie provinciali dello Stato;
Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dei dati relativi
alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili demaniali
di valore culturale, biblioteche ed archivi (mod. 15 e 88) da parte
degli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i
beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Termine ultimo per le ragionerie provinciali dello Stato per
provvedere al riscontro delle contabilita' dei beni immobili
patrimoniali (modd. 91 e 16) con i registri di consistenza, gli
schedari e il mod. 23-bis a valore, nonche' con l'anagrafe dei beni
immobili patrimoniali inseriti nel sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Termine tassativo per la presentazione, da parte dei funzionari
delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie
provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei
pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla
chiusura dell'esercizio.
14 aprile 2004
Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale di
eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli
uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello
Stato.
15 aprile 2004
Termine ultimo per l'inoltro alle sezioni di tesoreria
provinciale, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli
ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti;
Termine per provvedere, da parte delle ragionerie provinciali
dello Stato, all'invio all'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei
modelli 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente
documentato della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni
immobili patrimoniali.
20 aprile 2004
Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale per
rendere disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le variazioni di entrata effettuate;
Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di
tesoreria provinciale:
1) agli uffici di controllo centrali o regionali della Corte
dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti
o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);
2) all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria
provinciale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34
C.G., di cui una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il
capitolo.
30 giugno 2004
Termine ultimo per l'emissione, da parte delle amministrazioni,
degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli
ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e ancora
scritturati al conto sospeso "collettivi".
Allegato n. 2
MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO E UFFICI
PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE
Mod. 14 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di
accreditamento.
Mod. 15 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.
Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita'
culturali)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili
demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.
Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.
Mod. 23-bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni
immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).
Mod. 31 C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.
Mod. 31-bis C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.
Mod. 31-ter C.G. e mod. 66 T (a cura delle sezioni di tesoreria
provinciale)
Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di
accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato.
Mod. 31-quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono speciale su ordine di accreditamento.
Mod. 31-quinquies C.G. (a cura del sub-funzionario delegato)
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.
Mod. 32-bis C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti
inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio
successivo.
Mod. 34 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte
inestinti.
Mod. 62 C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie
insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.
Mod. 63 C.G. (a cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)
Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla
chiusura dell'esercizio.
Mod. 79 R.T. (a cura della Banca d'Italia)
Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova
imputazione.
Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili
demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.
Mod. 89 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.
Mod. 91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali
dell'Agenzia del Demanio)
Situazione dei beni immobili disponibili alla fine
dell'esercizio.
Mod. 98 C.G. - nuovo - (a cura dell'ufficio del Consegnatario)
Prospetto per "categoria" e classificazione SEC 95 delle
variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del
singolo ufficio consegnatario.
Mod. 100 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione,
distintamente per competenza e residui.
Mod.108 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod.
31-bis C.G. da comunicare all'ufficio centrale del bilancio.
Allegato 3a - Allegato 3b