GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 277 DEL 28/11/2003


MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 13 giugno 2003 
Determinazione  del  numero globale dei medici specialisti da formare
nelle  scuole  di  specializzazione nell'anno accademico 2002/2003 ed
assegnazione borse di studio per l'anno accademico 2002/2003.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368, recante
"Attuazione   della   direttiva   93/16/CEE   in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi,   certificati  ed  altri  titoli"  ed,  in  particolare,  le
disposizioni  del  titolo  VI  concernenti  la  formazione dei medici
specialisti;
  Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui e' previsto
che  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto
conto   delle   proprie  esigenze  sanitarie  e  sulla  base  di  una
approfondita  analisi della situazione occupazionale, individuano con
cadenza  triennale  il  fabbisogno dei medici specialisti da formare,
comunicandolo   al   Ministero   della   salute   ed   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  comma  2, dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo,
come   modificato  dall'art.  8,  comma 3,  del  decreto  legislativo
21 dicembre  1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata
in  vigore  del  provvedimento  legislativo  che  autorizza ulteriori
risorse   finanziarie  per  la  formazione  dei  medici  specialisti,
continuano   ad   applicarsi   le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  8 agosto  1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai
medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
  Visto  l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2003), che consolida per
le  borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a
carico  del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art.
32,  comma  12,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,   fino   alla   stipula   del   contratto  annuale  di
formazione-lavoro  previsto  dall'art.  37  del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368;
  Visto  l'Accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  raggiunto durante la seduta del 27 marzo
2003,  sulla  determinazione del numero globale di medici specialisti
da  formare  nelle  scuole  di  specializzazione nell'anno accademico
2002/2003  e borse di studio per l'anno accademico 2002/2003, che qui
si  intende  integralmente  recepito  sia  nelle  premesse  che nella
decisione;
  Considerato   che  sulla  base  dell'Accordo  suindicato  nulla  e'
innovato  circa  il  fabbisogno complessivo di 6.000 unita' di medici
specialisti da formare;
  Considerato  che,  nell'anno  accademico  2002/2003,  i titolari di
borse  di  studio  a  carico  dello  Stato, iscritti ad anni di corso
successivi  al  primo,  sono  complessivamente  19.105 circa, con una
spesa, per l'anno accademico 2002/2003, di circa Euro 221.684.867,50;
  Viste  le  disponibilita'  complessive  in bilancio per l'anno 2003
ammontanti  ad  Euro 284.211.868,56  destinati al finanziamento della
formazione dei medici specialisti;
  Tenuto  conto  che  in  ragione  delle  indicate  disponibilita' di
bilancio  e' possibile il finanziamento di complessive 5.388 borse di
studio  da  assegnare  agli  specializzandi  del  primo anno di corso
dell'anno accademico 2002/2003;
  Ritenuto   di   autorizzare,   limitatamente   all'anno  accademico
2002/2003,  l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite
dalle  Universita'  per  borse di studio aggiuntive rispetto a quelle
finanziate dallo Stato;
  Ritenuto   che   le  predette  risorse  aggiuntive  possano  essere
utilizzate  esclusivamente  per  far  fronte  ad  esigenze  formative
evidenziate  dalle  regioni  in  cui insistono le strutture sanitarie
preposte  alla  formazione  e  su  specifica  richiesta delle regioni
stesse;
  Visto  il  comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che  prevede,  per  specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale,  la  possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole
di  specializzazione,  nel  limite  previsto  del dieci per cento del
fabbisogno   complessivo   previsto  per  ciascuna  specializzazione,
personale  medico  di  ruolo  o  con  contratto a tempo indeterminato
appartenente  a  strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella
rete formativa della scuola di specializzazione;
  Ritenuto  di  prevedere  l'accesso  in  soprannumero alle scuole di
specializzazione  del  personale di ruolo in servizio nelle strutture
inserite   nella  rete  formativa  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti,  per  ogni  disciplina,  nei  protocolli  d'intesa  tra le
Universita'  e  le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e
tenuto  conto  della capacita' recettiva della rete che concorre alla
formazione;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita'
militare  e  per  i  medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo;
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che
prevede  una  riserva  di  posti  per le esigenze della sanita' della
Polizia di Stato;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  della difesa, il Ministero
dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione
del  numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente: alla
sanita'  militare,  alla  Polizia  di  Stato  ed  ai medici stranieri
provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno accademico 2002/2003 in conformita' all'Accordo tra
il  Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del  7 marzo  2002,  confermato per l'anno accademico 2002/2003 nella
seduta  del  27 marzo  2003,  il fabbisogno dei medici specialisti da
formare  nelle  scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e'
determinato  in  6000 unita', come da allegata tabella 1 che fa parte
integrante del presente decreto.
  2.  Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province
autonome  per  le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere
assegnate,  anche  in  soprannumero  rispetto al fabbisogno di cui al
comma  1  ed  a  quelli  stabiliti,  per  ogni  specializzazione, dal
successivo art. 5.
                               Art. 2.
  1.  Nell'ambito  dei  posti di cui all'art. 1, i posti riservati al
Ministero  della  difesa per le esigenze della sanita' militare ed al
Ministero  dell'interno  per  le esigenze della sanita' della Polizia
dello  Stato  sono  determinati  rispettivamente in 39 ed in 60. Alla
ripartizione   dei   predetti   posti   tra   le  singole  scuole  di
specializzazione  si  provvede  con  il  decreto  di  cui  al comma 2
dell'art.  35  del  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
condizioni  e  con  modalita'  disciplinate  dall'art.  7 della legge
14 gennaio 1999, n. 4.
  2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via
di   sviluppo   sono   determinati  in  numero  di  29  unita'.  Alla
ripartizione   dei   predetti   posti   tra   le  singole  scuole  di
specializzazione  si  provvede  con  il  decreto  di  cui  al comma 2
dell'art.  35  del  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
condizioni  e  con  le  modalita'  disciplinate dall'art. 1, comma 7,
della  legge  14 gennaio  1999,  n.  4. Detti medici devono essere in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio professionale nel Paese di
provenienza.
                               Art. 3.
  1. Il personale medico di ruolo in servizio in unita' operative del
Servizio  sanitario  nazionale,  in  via  prioritaria  di anestesia e
rianimazione,  radiologia,  radioterapia, radiodiagnostica e medicina
nucleare,  di  strutture  sanitarie  diverse da quelle inserite nella
rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere
ammesso  a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite
del  10% del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi
dell'art.  5  e  della  capacita'  recettiva della scuola stessa, con
provvedimento  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,   su  proposta  del  Ministro  della  salute.  Il  personale
interessato  deve  aver,  comunque,  superato  le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.
  2.  Il  personale  medico  di  ruolo  in  servizio  nelle strutture
sanitarie,   inserite   nella   rete   formativa   della   scuola  di
specializzazione,  delle  aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie
locali  e  degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli  istituti  ed  enti  di  cui  all'art. 4, comma 12, del decreto
legislativo  n.  502  del 1992 e successive modificazioni, e' ammesso
alle  scuole  di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri
programmati,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti, per ogni
disciplina,  d'intesa  tra  le  Universita'  e  le regioni o province
autonome  salvaguardando,  comunque,  la  funzionalita'  dei servizi,
senza  oneri  aggiuntivi  per  l'ente  di appartenenza e tenuto conto
della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.
                               Art. 4.
  1.  Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti
in  soprannumero  di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato
le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
                               Art. 5.
  1.  Per  l'anno accademico 2002/2003 il numero di borse di studio a
carico  del  bilancio dello Stato, avuto riguardo alle disponibilita'
finanziarie,   e'   di   5.388   ed   e'   riportato,   per  ciascuna
specializzazione  nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante
del presente decreto.
  2.  Le  borse  di  studio  saranno ripartite, con il decreto di cui
all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita'
ricettive  e  del volume assistenziale delle strutture inserite nella
rete  formativa  della  scuola  stessa ed, in mancanza di una propria
rete  formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per
ogni  disciplina,  delle  strutture  sanitarie  presenti  nell'ambito
territoriale  di  ciascuna  regione  o provincia autonoma, rilevato a
livello nazionale attraverso i D.R.G.
  3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro
la  concorrenza  dei  numeri  di  posti  programmati e ferma restando
l'utilizzazione  ed  il  rispetto  delle  graduatorie  risultanti dai
concorsi  per  l'ammissione  alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole  stesse  medici  in  eccedenza,  rispetto alle borse di studio
finanziate  dallo  Stato,  ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite  dalle  Universita',  per  far fronte ad esigenze formative
specifiche  evidenziate  dalle singole regioni e province autonome in
cui insistono le strutture formative.
  4.  Le  regioni  ove  non operano facolta' di medicina e chirurgia,
possono  attivare  apposite convenzioni con le Universita' al fine di
destinare  borse  di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori
medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria
regionale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione   ed  inviato  al  Ministero  della  giustizia  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2003


Il Ministro della salute
        Sirchia

                     Il Ministro dell'istruzione
                  dell'universita' e della ricerca
                               Moratti

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato  alla  Corte  dei  conti il 2 ottobre 2003 .br: Ufficio di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 396

VEDERE TABELLE

Allegato pag. 32
Allegato pag. 33


fp03-gr03