
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 giugno 2003
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare
nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003 ed
assegnazione borse di studio per l'anno accademico 2002/2003.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli" ed, in particolare, le
disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici
specialisti;
Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui e' previsto
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto
conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una
approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano con
cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare,
comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il comma 2, dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo,
come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata
in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori
risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai
medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che consolida per
le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a
carico del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art.
32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di
formazione-lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, raggiunto durante la seduta del 27 marzo
2003, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti
da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico
2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2002/2003, che qui
si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella
decisione;
Considerato che sulla base dell'Accordo suindicato nulla e'
innovato circa il fabbisogno complessivo di 6.000 unita' di medici
specialisti da formare;
Considerato che, nell'anno accademico 2002/2003, i titolari di
borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso
successivi al primo, sono complessivamente 19.105 circa, con una
spesa, per l'anno accademico 2002/2003, di circa Euro 221.684.867,50;
Viste le disponibilita' complessive in bilancio per l'anno 2003
ammontanti ad Euro 284.211.868,56 destinati al finanziamento della
formazione dei medici specialisti;
Tenuto conto che in ragione delle indicate disponibilita' di
bilancio e' possibile il finanziamento di complessive 5.388 borse di
studio da assegnare agli specializzandi del primo anno di corso
dell'anno accademico 2002/2003;
Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno accademico
2002/2003, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite
dalle Universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle
finanziate dallo Stato;
Ritenuto che le predette risorse aggiuntive possano essere
utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative
evidenziate dalle regioni in cui insistono le strutture sanitarie
preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni
stesse;
Visto il comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale, la possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole
di specializzazione, nel limite previsto del dieci per cento del
fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione,
personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato
appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella
rete formativa della scuola di specializzazione;
Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di
specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture
inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalita'
stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le
Universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e
tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla
formazione;
Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita'
militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che
prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' della
Polizia di Stato;
Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione
del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente: alla
sanita' militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri
provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2002/2003 in conformita' all'Accordo tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 7 marzo 2002, confermato per l'anno accademico 2002/2003 nella
seduta del 27 marzo 2003, il fabbisogno dei medici specialisti da
formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e'
determinato in 6000 unita', come da allegata tabella 1 che fa parte
integrante del presente decreto.
2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province
autonome per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere
assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al
comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dal
successivo art. 5.
Art. 2.
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al
Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare ed al
Ministero dell'interno per le esigenze della sanita' della Polizia
dello Stato sono determinati rispettivamente in 39 ed in 60. Alla
ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di
specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2
dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
condizioni e con modalita' disciplinate dall'art. 7 della legge
14 gennaio 1999, n. 4.
2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via
di sviluppo sono determinati in numero di 29 unita'. Alla
ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di
specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2
dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 7,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici devono essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di
provenienza.
Art. 3.
1. Il personale medico di ruolo in servizio in unita' operative del
Servizio sanitario nazionale, in via prioritaria di anestesia e
rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina
nucleare, di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella
rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere
ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite
del 10% del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi
dell'art. 5 e della capacita' recettiva della scuola stessa, con
provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, su proposta del Ministro della salute. Il personale
interessato deve aver, comunque, superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.
2. Il personale medico di ruolo in servizio nelle strutture
sanitarie, inserite nella rete formativa della scuola di
specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie
locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e' ammesso
alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri
programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni
disciplina, d'intesa tra le Universita' e le regioni o province
autonome salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi,
senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto
della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.
Art. 4.
1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti
in soprannumero di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato
le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
Art. 5.
1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di borse di studio a
carico del bilancio dello Stato, avuto riguardo alle disponibilita'
finanziarie, e' di 5.388 ed e' riportato, per ciascuna
specializzazione nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante
del presente decreto.
2. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui
all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita'
ricettive e del volume assistenziale delle strutture inserite nella
rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria
rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per
ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito
territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a
livello nazionale attraverso i D.R.G.
3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro
la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando
l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai
concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio
finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative
specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in
cui insistono le strutture formative.
4. Le regioni ove non operano facolta' di medicina e chirurgia,
possono attivare apposite convenzioni con le Universita' al fine di
destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori
medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria
regionale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003 .br: Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 396
VEDERE TABELLE
Allegato pag. 32
Allegato pag. 33
fp03-gr03