GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 257 DEL 5/11/2003


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 16 settembre 2003 
Criteri generali sui contratti di solidarieta'.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  citato  decreto-legge n. 510 del 1996, ed in
particolare  i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti
di  solidarieta'  stipulati  successivamente  alla data del 14 giugno
1995;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Visto  il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  1995,  recante
"Disciplina,  nelle  unita'  produttive  interessate  da contratti di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici";
  Visto  il  decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  20 marzo 1996, relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma  4 dell'art. 6, del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996,
a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, della gia' richiamata legge n. 451 del
1994,   che   ha  demandato  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  il  compito  di  dettare i criteri
generali   per   la   gestione   degli   interventi   di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)   n.  96  del  15 novembre  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6 febbraio 2002,
recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzione
di  funzioni  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha  attribuito  al  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali la
determinazione  dei sopra richiamati criteri generali per la gestione
degli   interventi   di  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale;
  Vista   la   propria   direttiva   generale   annuale   sull'azione
amministrativa  e  sulla  gestione  emanata, per l'anno 2002, in data
8 febbraio  2002  e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20 agosto  2002,  n.  31445,
registrato  alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6,
foglio   n.  163,  riguardante  i  criteri  per  la  concessione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  da  aziende  le  quali  abbiano  sottoscritto,  ai  sensi
dell'art.  1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi
denominati "contratti di solidarieta";
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare ulteriormente la materia
riguardante  la  concessione del predetto trattamento, in particolare
nella  parte  relativa  sia al numero dei lavoratori interessati alla
riduzione  oraria,  in  rapporto  al numero dei lavoratori dichiarati
esuberanti,  sia  alla  percentuale di riduzione oraria da applicare,
tale da dimostrare il mantenimento dell'attivita' pro-duttiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  4  del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  n.  31445  del  20 agosto  2002 concernente i criteri per la
concessione  del  trattamento di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  da  aziende le quali abbiano sottoscritto, ai
sensi  dell'art.  1  della  richiamata  legge  n. 863/1984, contratti
collettivi  denominati  "contratti  di  solidarieta", e' aggiunto, in
fine,  il  seguente comma: "7-bis - In considerazione delle finalita'
stesse  dell'istituto  della  solidarieta',  non  e'  ammessa, in via
generale,  la  possibilita'  di  stipulare  accordi sindacali laddove
venga   previsto  che  il  numero  dei  lavoratori  interessati  alla
riduzione  oraria  risulti  essere  uguale  o inferiore al numero dei
lavoratori  ritenuti  esuberanti. Altresi', in linea di principio, al
fine  di  mantenere  una  reale  tenuta  produttiva dell'azienda, non
possono  essere  ritenuti  idonei  i  contratti  di  solidarieta' che
prevedano   una  riduzione  oraria  superiore  al  50%  qualora  tale
riduzione interessi piu' della meta' dell'organico.".
                               Art. 2.
  1.  Il  criterio  indicato  nel  precedente  articolo si applica ai
contratti  di  solidarieta'  stipulati  successivamente  alla data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto.
  2.   L'efficacia   del  presente  decreto  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla  Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 settembre 2003
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 20

fp03-gr03