COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento per borse di studio in
medicina generale, II annualita' biennio 2001-2003, bando decreto
ministeriale 31 maggio 2001. (Deliberazione n. 38/2003).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale
stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per
la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva
del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre
1986;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante
disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE
del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e
la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 1994, n. 325,
convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che
l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art.
6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della
direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (Gazzetta Ufficiale
n. 122/2003) con la quale e' stata accantonata una quota del Fondo
sanitario nazionale - parte corrente - anno 2003;
Vista la proposta del Ministero della salute del 16 luglio 2003,
con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle
borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, e'
stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;
Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del
numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in
sede di successivi riparti del Fondo sanitario;
Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di
organizzazione non sono soggette al recupero;
Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al
Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con
riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare
33.636.315,00 euro;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni, nella
seduta del 24 luglio 2003, sulla proposta del Ministro della salute;
Delibera:
A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente 2003, e' assegnata alle regioni la somma
complessiva di 33.636.315,00 euro, per la formazione specifica in
medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che
costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 144
Allegato