GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 151 DEL 2/7/2003
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
DECRETO RETTORALE 11 giugno 2003
Approvazione dello statuto.
IL RETTORE
Vistii Decreti Ministeriali del 10 giugno 1998 e del 7 aprile
1999;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del
Senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio
1989, n. 168, sopra citata;
Vista la deliberazione del Senato accademico integrato del 17
marzo 2003, con la quale il medesimo organo ha approvato il testo
dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione dell'Universita',
espresso nella seduta 25 marzo 2003, relativo al testo di Statuto
trasmesso dal Senato accademico integrato;
Vistala deliberazione del 31 marzo 2003, con la quale il Senato
accademico integrato ha esaminato il parere espresso dal Consiglio di
amministrazione ed ha proceduto alla approvazione definitiva dello
Statuto dell'Universita';
Vista la lettera prot. n. s - 001909 del 9 aprile 2003, con la
quale e' stato inviato al Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano -
Bicocca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di
cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2003, con il quale il
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca ha chiesto
il riesame di alcuni punti dello Statuto;
Vista la delibera del Senato accademico integrato del 10 giugno
2003 con la quale, sono state approvate modifiche da apportare allo
Statuto, sulla base del suddetto decreto ministeriale;
Ritenuto che sia compiuto il procedimento amministrativo previsto
per l'emanazione dello Statuto dell'Universita';
DECRETA:
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo Statuto
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 11 giugno 2003
IL RETTORE: Prof. Marcello Fontanesi
Capo I
Disposizioni fondamentali
Art. 1
Principi generali
1. L'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca [d'ora in avanti:
Universita] e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente
garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e
ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita'
giuridica. Fini primari sono la promozione e l'organizzazione della
ricerca scientifica, l'istruzione superiore, la formazione culturale
e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui
valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia
dell'ambiente e della solidarieta' internazionale.
2. L'Universita' si propone di favorire lo sviluppo di un sapere
critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione e
interazione con altre culture, con la partecipazione a pieno titolo,
nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita',
di docenti, studenti e personale tecnico - amministrativo.
3. L'Universita', in conformita' ai principi costituzionali,
afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria
indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere
etnico, ideologico, religioso, politico, economico e di genere;
assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo.
4. L'Universita' svolge le sue funzioni istituzionali in
conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale
di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della liberta' dei
singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo,
tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali.
5. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della
ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo
del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione
regionale sanitaria. Al fine di garantire una appropriata formazione
culturale e professionale ai propri studenti, essa si propone di
stipulare rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e
ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con
soggetti pubblici o privati.
6. L'Universita' organizza al suo interno la valutazione del
raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali e, anche
attraverso il decentramento amministrativo, informa la propria azione
all'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicita' e
partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza; impronta
inoltre l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai
principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione
amministrativa.
7. L'Universita' persegue lo sviluppo degli scambi internazionali
di docenti e studenti.
Art. 2
Liberta' di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio
1. L'Universita' garantisce a professori e ricercatori liberta' e
autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella
conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti
tecnici consentendone il piu' ampio utilizzo. Favorisce l'accesso ai
finanziamenti e definisce le modalita' di distribuzione delle risorse
assegnate dal bilancio di ateneo o provenienti da soggetti esterni.
Promuove la collaborazione interdisciplinare e interateneo. Verifica
la produttivita' scientifica e il corretto utilizzo delle risorse.
Garantisce a professori e ricercatori periodi di attivita' destinati
alla sola ricerca.
2. L'Universita' favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere
apprendimento critico, motivazione all'approfondimento e alla
ricerca, confronto di idee. Garantisce la liberta' di insegnamento di
ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di
valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la
programmazione degli studi. Persegue la qualita' e l'efficacia della
didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e
ricerca, promuovendo ogni possibile attivita' di orientamento,
informazione e sostegno agli studenti e rendendo espliciti i criteri
e le forme della valutazione. Garantisce che l'efficacia
dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo
degli studenti.
3. L'Universita' promuove ogni possibile iniziativa per rendere
effettivo il diritto allo studio. Predispone, in eventuale
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e
iniziative che agevolino la frequenza e lo studio anche per gli
studenti portatori di handicap. Organizza attivita' di orientamento e
di tutorato, favorisce e sostiene le attivita' organizzate e gestite
dagli studenti intese a rendere piu' produttivo lo studio e a
promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative.
4. L'Universita', oltre allo svolgimento dell'insegnamento nei
diversi livelli previsti dall'ordinamento, puo' partecipare anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati
all'aggiornamento professionale e permanente.
Art. 3
Autonomia della gestione
1. L'Universita' gestisce in autonomia le attivita' necessarie al
conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della
normativa vigente, in particolare per quanto riguarda sia le
modalita' di finanziamento sia le forme di collaborazione con
soggetti pubblici o privati.
Art. 4
Fonti normative
1. In applicazione dell'articolo 33 della Costituzione e nel
rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario,
l'Universita' adotta i regolamenti didattici, organizzativi e
finanziari previsti dalla normativa vigente, nonche' eventuali
regolamenti attuativi.
Capo II
Organi di governo
Art. 5
Definizione
1. Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il
Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
Art. 6
Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e
svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e di vigilanza.
Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'ateneo intese a
tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.
Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato accademico
e dal Consiglio di amministrazione ed e' responsabile della
attuazione delle loro deliberazioni.
2. Il Rettore, in particolare:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le
attivita' e vigila sulla esecuzione delle rispettive delibere;
b) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Universita', curandone la
raccolta in forma ufficiale;
c) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle
attivita', vigila sulla corretta applicazione delle norme
universitarie e garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei
docenti, nonche' i diritti degli studenti;
d) esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente;
e) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e
culturale e ogni altro contratto o convenzione non affidato alle
competenze di altra struttura dell'Universita';
f) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di
competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione,
sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima
seduta utile;
g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa
vigente.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia
dell'Universita' che abbiano optato o che optino per il regime di
impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la
normativa vigente.
4. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori confermati, nonche' a quelli non confermati
eletti nel Consiglio di amministrazione;
c) ai rappresentanti del personale tecnico - amministrativo eletti
nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nella
Consulta del personale tecnico - amministrativo;
d) ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico,
nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio degli studenti.
5. Le date delle votazioni per l'elezione del Rettore sono fissate
dal Decano dell'Universita' in giorni non consecutivi.
6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della
prima votazione e' compresa tra il trentesimo e il sessantesimo
giorno dalla cessazione stessa.
7. Nelle prime due votazioni il Rettore e' eletto a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, procedendosi comunque allo
spoglio dei voti. Nella terza votazione il Rettore e' eletto con la
maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia
partecipato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata
elezione si procede a una quarta votazione, per la quale non e'
richiesto alcun quorum, con il sistema del ballottaggio fra i due
candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior
numero di voti.
8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso
di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso
di ulteriore parita', il piu' anziano anagraficamente.
9. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro - Rettore vicario,
scelto tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che
optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di
supplenza in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di
assenza.
10. Il Rettore puo' inoltre nominare, fra i professori di ruolo e
fuori ruolo, suoi delegati per l'assolvimento di specifiche funzioni
o particolari compiti.
Art. 7
Senato accademico
1. Il Senato accademico definisce la politica generale e le
strategie di gestione e di sviluppo dell'Universita', esercitando
tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento
delle attivita' della medesima, fatte salve le attribuzioni delle
singole strutture didattiche, scientifiche e amministrative.
2. Il Senato accademico, in particolare:
a) formula i piani di sviluppo dell'Universita' e li trasmette al
Consiglio di amministrazione;
b) definisce gli obiettivi e le priorita' per la predisposizione
del bilancio di previsione, nonche' i criteri per la distribuzione
alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle
risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo e di
spazi;
c) promuove e coordina le attivita' didattiche e scientifiche
dell'Universita';
d) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi
da destinare alla ricerca e la loro ripartizione;
e) delibera la ripartizione tra le Facolta' dei fondi stanziati a
bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori;
f) delibera, sentito il Consiglio degli studenti, la suddivisione
della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a
bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi
didattici, nonche' l'istituzione delle borse di studio e i criteri
per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai
contributi universitari e per le altre forme di contribuzione
economica;
g) delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale
disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la
ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e
fuori ruolo e dei ricercatori;
h) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui
al comma 3 lettere c) e d);
i) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale
numero programmato per i diversi corsi di studio;
l) delibera l'attivazione e la disattivazione delle Facolta', dei
corsi di laurea e di laurea specialistica, delle Scuole di
specializzazione, dei master universitari di primo e secondo livello,
dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche,
nonche' delle connesse strutture di servizio;
m) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
n) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Regolamento generale d'ateneo, il Regolamento didattico d'ateneo e
gli altri regolamenti non attribuiti alla competenza di altri organi
o strutture;
o) dirime le questioni di legittimita' sui regolamenti delle
strutture didattiche e di ricerca;
p) designa i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
q) svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa
vigente.
3. Il Senato accademico, rappresentativo delle diverse competenze
che concorrono alla gestione delle strutture centrali e periferiche,
e' composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai Presidi di Facolta';
c) da quattro Direttori di Dipartimento eletti dai professori di
ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori in altrettanti collegi
costituiti da ciascuna delle seguenti aggregazioni dipartimentali:
scienze economiche, informatiche e statistico - matematiche; scienze
giuridiche, sociali, psicologiche e della formazione; scienze
naturali; scienze biomediche;
d) da tre rappresentanti del personale tecnico - amministrativo
eletti in altrettanti collegi costituiti da ciascuno dei seguenti
settori: didattica; ricerca; amministrazione centrale;
e) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la
normativa vigente.
4. Il Direttore amministrativo partecipa senza diritto di voto
alle sedute del Senato accademico e svolge le funzioni di segretario,
assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.
Art. 8
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione esercita, in conformita' allo
Statuto, le funzioni di indirizzo in materia amministrativa,
finanziaria ed economico - patrimoniale dell'Universita', fatti salvi
i poteri di gestione riservati alle singole strutture didattiche, di
ricerca, di servizio e a ogni altro centro di responsabilita'.
2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
a) delibera il bilancio preventivo e approva il rendiconto
dell'Universita';
b) delibera, sulla base dei criteri fissati dal Senato accademico,
le assegnazioni delle risorse economiche ai centri di
responsabilita', con finalita' autorizzativa della spesa;
c) definisce gli obiettivi e i programmi della struttura
amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi
impartiti;
d) delibera, sulla base dei criteri fissati dal Senato accademico
e tenendo conto delle compatibilita' economico - finanziarie,
l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari, gli
esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio
e degli assegni di ricerca, nonche' delle altre forme di
contribuzione economica;
e) delibera, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico
e sentito il Direttore amministrativo, la distribuzione del personale
tecnico - amministrativo fra le strutture amministrative, didattiche
e scientifiche;
f) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,
sentito il Senato accademico, il Regolamento d'ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) delibera il Regolamento di attuazione delle norme di legge sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
h) esprime il proprio parere vincolante in ordine ai profili
concernenti la gestione amministrativa, finanziaria ed economico -
patrimoniale eventualmente disciplinati dagli altri regolamenti
dell'Universita';
i) esercita le competenze dell'Universita' in tema di
programmazione di opere pubbliche; delibera, sentito il Senato
accademico, il piano di sviluppo delle infrastrutture universitarie;
l) approva i progetti delle opere da eseguirsi da parte
dell'Universita';
m) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare
una procedura a evidenza pubblica;
n) approva i contratti e le convenzioni che non rientrano nelle
sfere di competenza dei singoli centri di responsabilita';
o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge, dallo
Statuto e dal Regolamento generale d'ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da tre rappresentanti eletti dei professori di prima fascia;
c) da tre rappresentanti eletti dei professori di seconda fascia;
d) da tre rappresentanti eletti dei ricercatori;
e) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico -
amministrativo;
f) da tre rappresentanti eletti degli studenti;
g) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
h) da un massimo di quattro rappresentanti di soggetti pubblici o
privati, che concorrano in via ordinaria alle spese di funzionamento
dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a un ammontare
fissato dal Senato accademico;
i) dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di
segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui
designato.
4. I rappresentanti di cui al comma 3 lettere b), c) e d) sono
eletti dalle rispettive categorie, con il limite complessivo di non
piu' di due rappresentanti per ciascuna Facolta'.
5. I rappresentanti di cui al comma 3 lettera e) sono eletti in un
collegio unico.
6. I rappresentanti di cui al comma 3 lettera f) sono eletti
secondo la normativa vigente e sono aumentati di una unita' qualora i
rappresentanti di cui al comma 3 lettera h) siano in numero maggiore
di due.
7. I rappresentanti di cui al comma 3 lettere g) e h) non possono
essere dipendenti dell'Universita' e durano in carica sino alla
scadenza del mandato dei rappresentanti di cui al comma 3 lettere b),
c), d) ed e) ancorche' nominati successivamente all'elezione di
questi ultimi.
Capo III
Organi rappresentativi, consultivi e di controllo
Art. 9
Collegio dei Direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' composto da tutti
i Direttori di Dipartimento dell'Universita' ed e' presieduto dal
professore di prima fascia con maggiore anzianita' nel ruolo.
2. Il Collegio puo' presentare al Senato accademico e al Consiglio
di amministrazione documenti e proposte in materia di ricerca
scientifica e di organizzazione dei Dipartimenti.
3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al Collegio i
dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle
proposte di cui al comma 2.
Art. 10
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' la struttura preposta
all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Universita', nonche'
alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.
2. Il Consiglio esprime parere:
a) sul Regolamento didattico d'ateneo;
b) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica;
c) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.
3. Il Consiglio puo' fare proposte e sollecitare inchieste
conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti
l'attivita' didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo
studio.
4. Il Consiglio e' composto da diciannove rappresentanti, di cui
almeno uno per ciascuna Facolta', eletti da tutti gli iscritti ai
corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Universita'. Le sedute
del Consiglio possono essere pubbliche, secondo quanto stabilito dal
Regolamento di cui al comma 6.
5. Il Consiglio e' presieduto dal componente eletto col maggior
numero di voti; in caso di parita', prevale l'anzianita' anagrafica.
6. Il Consiglio predispone il proprio Regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti e lo sottopone per l'approvazione al
Senato accademico.
7. Il Rettore garantisce al Consiglio le risorse e le strutture
necessarie all'espletamento dei propri compiti.
Art. 11
Consulta del personale tecnico - amministrativo
1. La Consulta del personale tecnico - amministrativo e' composta
da quindici rappresentanti del personale stesso ed e' presieduta dal
componente eletto col maggior numero di voti; a parita' di voti, dal
componente con maggiore anzianita' di servizio.
2. La Consulta puo' presentare al Senato accademico e al Consiglio
di amministrazione documenti e proposte su questioni attinenti il
personale tecnico - amministrativo.
3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i
dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle
proposte di cui al comma 2.
Art. 12
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione e' nominato dal Rettore, sentito il
Senato accademico, per l'assolvimento delle funzioni e degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Nucleo e' formato da sette componenti, di cui almeno due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico. I componenti del Nucleo restano in carica tre
anni accademici e possono essere confermati consecutivamente
nell'incarico una sola volta.
3. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivita', il Nucleo
adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati
dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema
universitario.
4. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine
l'Universita' garantisce il necessario supporto amministrativo e
logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo puo'
convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture
dell'Universita', i quali sono tenuti a fornire le informazioni
richieste.
5. Il Nucleo esprime giudizi e formula pareri agli Organi di
governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di
raggiungimento.
Art. 13
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' l'organo, composto da
esperti in materia giuridica e contabile che siano iscritti nel
registro dei revisori contabili, cui spetta il controllo sulla
regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e
patrimoniale dell'Universita'.
2. Il Collegio, in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria
della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le
risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di
bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare
andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e
patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al Consiglio di
amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa,
nonche' proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia
ed economicita';
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e
sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito,
cauzione o custodia;
f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa
dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi
individuali affidati dal Presidente ai componenti del Collegio;
g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa
vigente.
3. Il Collegio e' composto da cinque componenti effettivi e due
supplenti, nominati con decreto del Rettore su proposta del Senato
accademico.
4. I componenti del Collegio restano in carica tre anni solari
rinnovabili.
5. Le riunioni del Collegio sono valide se partecipano almeno tre
componenti.
6. Ai componenti del Collegio e' assegnato il compenso stabilito
con il decreto di nomina, previa delibera del Consiglio di
amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennita' e di
eventuali gettoni di presenza.
7. I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto
di accesso agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri
autonomi di spesa.
8. Il Presidente del Collegio o un suo delegato puo' assistere
alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
9. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti
dell'Universita', i componenti del Consiglio di amministrazione, chi
sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti
dell'Universita' o di componenti del Consiglio di amministrazione,
chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti
la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza
dall'Universita' e chi abbia liti pendenti ovvero attivita'
contrattuali in corso con l'Universita'.
10. Nelle deliberazioni del Collegio, in caso di parita' di voti,
prevale quello del Presidente.
Art. 14
Comitato etico
1. Il Comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la
dignita', l'integrita', il benessere fisico e psicologico di esseri
umani coinvolti in ricerche, nonche' di evitare che vengano arrecate
inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni.
A tale fine, il Comitato esprime pareri motivati su richiesta di
singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il
Comitato puo' promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la
discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilita'
etica.
2. Il Comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per
le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e
condivisi dalla comunita' scientifica internazionale.
3. Il Comitato ha composizione multidisciplinare ed e' costituito
da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze
giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'ateneo. I
componenti del Comitato restano in carica tre anni accademici e
possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola
volta.
4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del
Rettore.
5. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il
segretario e adotta un Regolamento approvato dal Senato accademico.
6. I componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli
atti connessi alla propria attivita'. Il Comitato esprime le
valutazioni di propria competenza con completa autonomia di giudizio,
senza accettare indicazioni o direttive da parte di alcun altro
organismo interno o esterno all'Universita'.
Art. 15
Comitato per le pari opportunita'
1. L'Universita' istituisce un Comitato per le pari opportunita'
per dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parita'
di trattamento dei propri dipendenti.
2. Il Comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni
dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari
opportunita' tra generi o altri fattori di discriminazione, in
particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella
formazione professionale e nella progressione di carriera. Il
Comitato suggerisce altresi' le opportune iniziative per la rimozione
di tali fattori discriminanti.
3. Il Comitato puo' presentare al Senato accademico e al Consiglio
di amministrazione documenti e proposte in materia di pari
opportunita'. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al
Comitato i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e
delle proposte di cui al periodo precedente.
4. Il Comitato e' costituito da nove componenti, due terzi donne e
un terzo uomini; di esso fanno parte otto componenti elettivi e, con
funzioni di Presidente, il delegato del Rettore per i problemi di
genere e le pari opportunita' che, a seconda del sesso, sara' posto
in carico alla relativa quota.
5. Per quanto riguarda il suo funzionamento, il Comitato adotta un
Regolamento approvato dal Senato accademico.
Art. 16
Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo sport universitario:
a) coordina e promuove le attivita' sportive a vantaggio degli
studenti e del personale universitario;
b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi
e delle risorse economico - finanziarie a esso assegnate;
c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.
2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Rettore
e restano in carica due anni accademici.
3. Il Comitato e' composto:
a) dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari
legalmente riconosciuti;
c) da due rappresentanti eletti degli studenti;
d) dal Direttore amministrativo, o da un suo delegato, con
funzioni di segretario;
e) da un rappresentante eletto del personale tecnico -
amministrativo.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da
apposito Regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio
di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.
5. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle
altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte a
soggetti pubblici o privati mediante convenzioni.
6. I soggetti di cui al comma 4 dovranno presentare ogni anno una
relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe
a disposizione dall'Universita'.
7. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede
mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante
apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonche' mediante altri
eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario.
Capo IV
Organizzazione didattica e scientifica
Art. 17
Facolta'
1. La Facolta' e' la struttura fondamentale per lo svolgimento
delle attivita' didattiche. Nella sua autonomia, essa ha compiti di
programmazione, promozione e coordinamento delle attivita' didattiche
in funzione dei piani di sviluppo complessivi dell'Universita' e
delle esigenze formative, culturali e scientifiche dei corsi di
studio e dei servizi didattici integrativi che a essa fanno capo.
2. Della Facolta' fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo
e i ricercatori che ricoprono i posti a essa assegnati dal Senato
accademico in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7 comma 2
lettera e). Ai servizi organizzativi di Facolta' e' assegnato
personale tecnico - amministrativo.
3. La Facolta', in particolare:
a) indirizza e coordina le attivita' formative volte al
conseguimento dei titoli di studio e ne verifica l'efficacia,
l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di
opportuni parametri di valutazione;
b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo,
eventualmente in collaborazione con altre Facolta' o con altre
Universita', tenendo conto anche del contesto istituzionale, sociale
e territoriale in cui opera; concorre alla definizione e alla
realizzazione dei piani di sviluppo dell'Universita';
c) avanza agli Organi di governo le richieste per l'attribuzione
di posti di professore e di ricercatore, in relazione alle proprie
esigenze didattiche e scientifiche, adeguatamente motivate anche
mediante parametri oggettivi, e ai propri piani di sviluppo;
d) avanza agli Organi di governo, per quanto di sua competenza,
richieste e proposte riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature,
dotazioni e personale tecnico - amministrativo; procede alla
suddivisione delle risorse rese disponibili dai suddetti organi,
anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio;
e) esercita tutte le altre funzioni che le sono attribuite dalla
normativa vigente.
4. Sono organi della Facolta' il Preside e il Consiglio di
Facolta'.
Art. 18
Preside
1. Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il
Consiglio di Facolta' e cura l'attuazione delle sue delibere. Ha
compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche, anche al fine di
garantire la congruita' dei carichi dei vari insegnamenti con i
crediti formativi a essi attribuiti. Nomina, secondo quanto stabilito
dal Regolamento didattico d'ateneo, le commissioni per gli esami di
profitto. Nomina le commissioni per le prove finali dei corsi di
laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario. E'
responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi di
Facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite
dalla normativa vigente.
2. Il Preside e' eletto dal Consiglio di Facolta' tra i professori
di prima fascia della Facolta' stessa che abbiano optato o che optino
per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e'
nominato con decreto del Rettore.
3. L'elezione del Preside avviene a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima
votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla
seconda votazione.
4. Le sedute del Consiglio di Facolta' per l'elezione del Preside
sono convocate e presiedute dal Decano della Facolta'.
5. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il
Preside puo' richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una
limitazione dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Rettore, su delibera del Senato accademico e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
6. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza, il Preside puo'
delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia a tempo
pieno della propria Facolta'. Il Preside puo' affidare lo svolgimento
di particolari compiti a componenti del Consiglio di Facolta',
secondo le norme indicate nel Regolamento di Facolta'.
Art. 19
Consiglio di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' delibera sulle materie di competenza
della Facolta' di cui all'articolo 17.
2. Il Consiglio, in particolare:
a) avanza proposte agli Organi di governo e delibera in merito
alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea, di laurea
specialistica, di master universitari di primo e secondo livello, di
Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di
aggiornamento, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e
formative secondo quanto previsto dalla normativa in argomento,
sentiti, per quanto di loro pertinenza, i Consigli di coordinamento
didattico, ove istituiti, e fatte salve le competenze dei
Dipartimenti;
b) propone al Senato accademico eventuali modifiche del
Regolamento didattico d'ateneo, secondo quanto disposto dallo
Statuto;
c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le
modalita' di copertura e procede alle relative chiamate;
d) delibera la destinazione dei posti di ricercatore di ruolo e le
modalita' di copertura; delibera in merito al trasferimento dei
ricercatori;
e) approva annualmente la programmazione della didattica e, sulla
base delle indicazioni del Coordinatore di cui all'articolo 20 o del
Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato,
definisce gli insegnamenti da attivare e le modalita' di copertura
dei medesimi;
f) determina annualmente, nel rispetto della liberta' di
insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni
parametri di comparazione delle attivita', gli impegni didattici e i
compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori; da' pareri in
merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attivita'
di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
g) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio
di nulla osta ai professori di ruolo e ai ricercatori per lo
svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi;
h) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni,
consorzi, per quanto di sua competenza;
i) delibera la destinazione e l'utilizzazione delle risorse
finanziarie assegnate alla Facolta';
l) delibera il Regolamento di Facolta'.
3. Il Consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo,
dai ricercatori confermati e da una rappresentanza degli studenti
iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica della Facolta'
stessa.
4. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni solari
in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio.
Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento
degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto
proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque.
La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del
computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute.
5. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del
Consiglio sono fissate dal Regolamento di Facolta'. Salvo diversa
indicazione da parte del Regolamento stesso, i compiti di segretario
vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore
anzianita' nel ruolo.
6. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle riunioni
che comportino deliberazioni riguardanti le richieste e la
destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e
supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei
ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione e le
modalita' di copertura dei posti e le chiamate, nonche' le questioni
relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei
ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli
corrispondenti e superiori.
7. Il Regolamento di Facolta' determina l'eventuale costituzione
di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della Facolta'
e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai
diversi corsi di studio istituiti presso la Facolta'.
Art. 20
Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, i Regolamenti delle
singole Facolta', ovvero, nel caso di corsi interfacolta', i
Regolamenti di ciascuna delle Facolta' interessate, nello stabilire
le modalita' di coordinamento dell'attivita' didattica dei corsi di
laurea e di laurea specialistica attivati, prevedono l'elezione di un
Coordinatore per ciascun corso.
2. Il Coordinatore sovrintende all'organizzazione dell'attivita'
didattica del corso di laurea o di laurea specialistica.
3. Il Coordinatore viene eletto a scrutinio segreto dai Consigli
delle Facolta' interessate tra i loro componenti che siano professori
di prima fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto nella prima votazione; con la maggioranza assoluta dei presenti
a partire dalla seconda votazione.
4. Il Coordinatore e' nominato con decreto del Rettore ed e'
rieleggibile.
Art. 21
Consiglio di coordinamento didattico
1. Il Regolamento di Facolta', per procedere al coordinamento
didattico dei propri corsi di laurea o di laurea specialistica, puo'
prevedere la costituzione di uno o piu' Consigli di coordinamento
didattico:
a) di uno o piu' corsi di laurea della medesima classe o di classi
affini;
b) di uno o piu' corsi di laurea specialistica della medesima
classe o di classi affini;
c) di corsi di laurea e di laurea specialistica della medesima
classe o di classi affini.
2. Il Consiglio, in particolare :
a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del
Consiglio di Facolta' per le problematiche relative al corso o ai
corsi da esso coordinati;
b) coordina le attivita' didattiche dei corsi che vi fanno capo e
ne verifica annualmente l'efficienza e la funzionalita';
c) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione delle
discipline di pertinenza;
d) esamina i piani di studio presentati dagli studenti;
e) propone l'attivazione di corsi integrativi agli insegnamenti
ufficiali, di corsi di orientamento, di attivita' didattiche di
sostegno, di attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico
e informatico e di attivita' di tirocinio;
f) formula al Consiglio di Facolta' proposte sulla destinazione
dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sull'utilizzo
delle risorse per la didattica e sull'organizzazione degli
insegnamenti.
3. Il Consiglio puo' assumere funzioni deliberative su delega
della Facolta' per le materie non riservate a quest'ultima dalla
legge, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Facolta'.
4. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori
ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di
un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o
i corsi facenti capo al Consiglio, nonche' da una rappresentanza
degli studenti.
5. Per quanto riguarda i professori e i ricercatori,
l'appartenenza al Consiglio e' limitata all'anno accademico o agli
anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico
per il corso o i corsi coordinati dal Consiglio stesso.
6. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori non
appartenenti alla Facolta', i professori a contratto e i
rappresentanti degli studenti non vengono considerati ai fini del
computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute.
7. Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti che siano professori
di prima fascia, un Presidente. L'elezione avviene a scrutinio
segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella
prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla
seconda votazione. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore
ed e' rieleggibile. Il Presidente sovrintende e coordina le attivita'
del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio. I compiti di
segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la
minore anzianita' nel ruolo.
8. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi
che fanno capo al Consiglio sono eletti per due anni solari in numero
pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. Nel
caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli
aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto
proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque.
9. Il Regolamento di Facolta' definisce a quale tipo di
deliberazione puo' partecipare con diritto di voto ciascuna delle
categorie componenti il Consiglio; in ogni caso, gli studenti
partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo
quelle concernenti la copertura dei posti e le persone dei professori
e dei ricercatori. Il Regolamento di Facolta' puo' determinare
eventuali articolazioni del Consiglio.
10. I Regolamenti di Facolta', per procedere al coordinamento
didattico dei propri corsi di laurea o di laurea specialistica al cui
funzionamento concorrono piu' Facolta', possono prevedere la
costituzione di Consigli di coordinamento didattico interfacolta', ai
quali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi
precedenti.
11. La qualificazione di corso di studio interfacolta', con
l'indicazione delle Facolta' partecipanti, viene stabilita dal Senato
accademico.
12. Il Consiglio di coordinamento didattico interfacolta'
individua, sulla base del piano degli studi, le esigenze didattiche e
gli insegnamenti da attivare e trasmette tali richieste alle Facolta'
partecipanti che, sentito il Presidente del Consiglio medesimo,
provvedono a soddisfarle mediante l'assegnazione di compiti didattici
oppure l'attribuzione di supplenze o contratti.
13. Ulteriori norme di funzionamento del Consiglio di
coordinamento didattico interfacolta' possono essere stabilite da
apposito Regolamento proposto dalle Facolta' partecipanti e approvato
dal Senato accademico.
Art. 22
Scuole di specializzazione
1. L'Universita' puo' istituire Scuole di specializzazione, in
conformita' alla normativa vigente.
2. Le Scuole sono istituite dal Senato accademico e dal Consiglio
di amministrazione, per le rispettive competenze, su proposta dei
Consigli delle Facolta' interessate.
3. Organi della Scuola sono il Direttore e il Consiglio della
Scuola.
4. Il Direttore e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio della
Scuola tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima
votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla
seconda votazione. La designazione e' soggetta ad approvazione da
parte dei Consigli delle Facolta' interessate. Il Direttore e'
nominato con decreto del Rettore. Il Direttore ha la responsabilita'
del funzionamento della Scuola, non puo' essere contemporaneamente
Direttore di altre Scuole ed e' rieleggibile.
5. Il Consiglio e' composto da tutti i titolari di insegnamento,
dai professori a contratto e da una rappresentanza degli
specializzandi. Detta le linee generali della formazione e individua
le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti
convenzionali, per gli aspetti piu' propriamente professionalizzanti
del corso di studi. Per quanto riguarda l'organizzazione e
l'attivita' didattica, il Consiglio adotta, secondo la normativa
vigente, un Regolamento approvato dal Senato accademico.
6. Per le Scuole dell'area sanitaria, il Regolamento generale
d'ateneo stabilisce specifiche disposizioni in relazione ai compiti
svolti dalle stesse nell'ambito del sistema sanitario.
Art. 23
Alta formazione
1. L'Universita' ritiene proprio compito istituzionale promuovere
strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e
professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata.
2. L'alta formazione si realizza, secondo la normativa vigente,
con le seguenti forme:
a) corsi di dottorato di ricerca, finalizzati all'approfondimento
di metodologie per le attivita' di ricerca e della formazione
scientifica di alta qualificazione;
b) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a
fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili
all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta
specializzazione;
c) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di
nuove competenze e tecniche utili all'attivita' professionale e
lavorativa di alta specializzazione;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire
specifiche competenze e aggiornamenti professionali.
3. Sono definiti dal Senato accademico, sulla base delle risorse a
cio' destinate dal bilancio preventivo dell'Universita':
a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;
b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione delle borse di
studio;
c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma
degli studi.
4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre
Universita' e Centri di Ricerca italiani o stranieri e con il
contributo di soggetti pubblici o privati.
5. Ai fini del presente articolo il Senato accademico approva
programmi annuali di formazione nonche' specifiche iniziative
promosse dalle Facolta' e dai Dipartimenti.
6. Al fine della migliore organizzazione delle attivita' di alta
formazione, l'Universita' puo' istituire apposite strutture
amministrative.
Art. 24
Commissione didattica paritetica
1. Presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica
paritetica per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle
attivita' didattiche. Essa provvede alla verifica della congruita'
dei contenuti dei corsi con gli obiettivi e i crediti formativi e
propone le iniziative atte a migliorare l'organizzazione e i
risultati della didattica.
2. La Commissione esprime parere sulla revisione dei regolamenti
didattici dei corsi di studio.
3. La Commissione e' presieduta da un responsabile designato dal
Consiglio di Facolta' con mandato rinnovabile. La composizione e il
funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di
Facolta', garantendo la presenza paritetica di docenti e studenti e
prevedendo la rinnovabilita' dei mandati.
Art. 25
Esami
1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti,
la composizione delle relative commissioni e le modalita' di
attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal
Regolamento didattico d'ateneo, per gli aspetti specifici dai singoli
Regolamenti di Facolta'.
2. La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi,
qualunque sia il numero dei componenti la commissione. Essi comunque
non possono essere meno di due, tra i quali, con funzioni di
presidente, il titolare dell'insegnamento o, in caso di suo
impedimento, un altro professore del medesimo settore scientifico -
disciplinare o di settore affine. Quando il numero dei commissari per
gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico,
le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, nelle forme
stabilite da ciascun Regolamento di Facolta', sotto la
responsabilita' del presidente della commissione, in presenza dello
stesso o di altro professore di ruolo componente della commissione
che lo sostituisca.
3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea
specialistica e' espressa in centodecimi.
4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione
e' espressa in settantesimi.
5. L'Universita' garantisce la pubblicita' delle prove orali e la
possibilita' di verifica di quelle scritte.
Art. 26
Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca
scientifica nell'ambito dell'Universita'.
2. Il Dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori
ruolo e dai ricercatori di settori scientifico - disciplinari
omogenei per fini o per metodo che vi afferiscono e dal personale
tecnico - amministrativo a esso assegnato.
3. Ogni professore di ruolo o fuori ruolo e ogni ricercatore deve
afferire a uno e un solo Dipartimento.
4. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca,
gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la
razionale utilizzazione, nel rispetto della liberta' e dell'
autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente
costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni
e ne cura il funzionamento.
5. La disciplina generale riguardante l'ordinamento dei
Dipartimenti e' contenuta nel Regolamento generale d'ateneo; la
disciplina specifica e' contenuta nel Regolamento interno di ciascun
Dipartimento, predisposto secondo quanto previsto dallo Statuto.
6. L'istituzione di un Dipartimento avviene con decreto del
Rettore, in base alla richiesta motivata dei proponenti, su delibera
del Senato accademico e sentito il parere del Consiglio di
amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un Dipartimento
deve offrire garanzie di coerenza e funzionalita' rispetto ai fini
scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di uso
razionale dei servizi e delle risorse.
7. All'atto della costituzione del Dipartimento devono afferirvi
almeno quindici tra professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori;
almeno dieci di essi devono essere professori, tre dei quali di prima
fascia. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che
intendono afferire a un Dipartimento gia' costituito presentano
domanda, indirizzata al Rettore, al Direttore del Dipartimento e per
conoscenza al Preside della Facolta' di appartenenza. Il Dipartimento
delibera sulle richieste di afferenza entro sessanta giorni; decorso
tale termine o in caso di rifiuto, il Dipartimento di afferenza e'
determinato con delibera del Senato accademico.
8. Qualora non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento
di un Dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il Senato
accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato, ne
dispone la disattivazione.
9. Il Dipartimento puo' costituire sezioni, corrispondenti a
particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di
ricerca. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che vi
aderiscono designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono
organizzate secondo le modalita' definite dal Regolamento del
Dipartimento.
10. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di
autonomia finanziaria e amministrativa ai sensi dello Statuto, del
Regolamento generale d'ateneo e del Regolamento d'ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il Dipartimento
dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione,
nonche' dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o
acquisiti successivamente.
11. Il Dipartimento, con autonomia negoziale, secondo le norme
stabilite dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita', puo' svolgere attivita' di ricerca e consulenza
sulla base di contratti e convenzioni, nonche' attivita' di
formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.
12. Il Dipartimento concorre allo svolgimento delle attivita'
didattiche dirette al conseguimento di titoli di studio.
13. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Segretario
amministrativo. Le assegnazioni di personale tecnico - amministrativo
sono disposte dal Consiglio di amministrazione in base alle richieste
del Dipartimento e tenuto conto dei criteri stabiliti dal Senato
accademico.
14. A ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a
carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di
amministrazione, sulla base di parametri definiti dal Senato
accademico, che tengano conto del numero dei professori di ruolo e
fuori ruolo e dei ricercatori afferenti, della natura dei settori
scientifico - disciplinari compresi nel Dipartimento e di specifici
indicatori di produttivita' scientifica e didattica. La dotazione
finanziaria e' integrata da eventuali contributi e stanziamenti
diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi
delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
15. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione
specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo
quanto previsto dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' e detratti eventuali contributi per spese
generali, secondo le modalita' definite dal Regolamento del
Dipartimento.
16. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di
Dipartimento e, ove prevista dal Regolamento del Dipartimento, la
Giunta.
Art. 27
Direttore di Dipartimento
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e
presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura
l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le
attivita' del Dipartimento. Ha la responsabilita', con il Segretario
amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del
Dipartimento, cura ed e' responsabile della gestione dei locali, dei
beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; vigila negli ambiti
di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita
tutte le attribuzioni che la stessa gli conferisce.
2. Il Direttore puo' stipulare contratti e convenzioni riferiti a
prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni
pubblici o privati, nei limiti della normativa vigente.
3. Il Direttore predispone annualmente, in collaborazione con il
Segretario amministrativo, e sottopone all'approvazione del Consiglio
di Dipartimento, il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione
programmatica e il conto consuntivo con la corrispondente relazione.
4. Il Direttore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di
prima fascia del Dipartimento stesso, che abbiano optato o che optino
per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, dai
professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal segretario
amministrativo e dai rappresentanti del personale tecnico -
amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento ed e'
nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilita' di un
professore di prima fascia, puo' essere eletto un professore di
seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a
tempo pieno in caso di elezione. L'elezione del Direttore avviene a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima
votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla
seconda votazione. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per
l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del
Dipartimento.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore di Dipartimento,
le sue funzioni sono svolte da un Vice - Direttore.
6. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalita' di
nomina del Vice - Direttore tra i professori di ruolo di prima fascia
a tempo pieno. Nel caso di indisponibilita' di un professore di prima
fascia, puo' essere nominato un professore di seconda fascia che
abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in
caso di nomina.
Art. 28
Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di
programmazione e di controllo sul coordinamento delle attivita' del
Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli
sono conferite dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori
ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento, dal
segretario amministrativo e da rappresentanze del personale tecnico -
amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dei
titolari di assegno di ricerca. Il numero dei rappresentanti, la
durata del mandato e le modalita' di elezione sono fissate dal
Regolamento del Dipartimento.
3. Il Consiglio, in particolare:
a) delibera il Regolamento del Dipartimento;
b) delibera il bilancio preventivo e approva il conto consuntivo
con le rispettive relazioni di accompagnamento;
c) programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi
generali, fatta salva la possibilita' di mettere a disposizione fondi
del Dipartimento per esigenze di ricerca di singoli professori e
ricercatori;
d) in relazione ai piani e programmi di sviluppo dell'attivita' di
ricerca e alle necessita' connesse alle attivita' didattiche, avanza
agli Organi di governo le richieste di personale tecnico -
amministrativo, di finanziamenti e di spazi;
e) propone l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca,
eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le
attivita' relative;
f) nel caso di proposte di nuove iniziative didattiche esprime
pareri sulla disponibilita' delle proprie risorse;
g) puo' proporre alle Facolta', con adeguate motivazioni
scientifiche e didattiche, di avanzare agli Organi di governo
particolari richieste di personale docente.
4. La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di
dottorato di ricerca sono riservate ai professori di ruolo e fuori
ruolo e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le questioni
relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei
ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli
corrispondenti e superiori.
Art. 29
Giunta di Dipartimento
1. La Giunta, ove costituita, coadiuva il Direttore ed esercita i
compiti previsti dal Regolamento del Dipartimento. La composizione,
le modalita' di elezione e il funzionamento della Giunta sono fissati
dal Regolamento del Dipartimento.
Art. 30
Centri dell'Universita'
1. Ai fini di una migliore organizzazione della didattica e della
ricerca, il Senato accademico, sentito il Consiglio di
amministrazione, puo' istituire:
a) centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere
attivita' di ricerca che si esplichi mediante progetti permanenti o
di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di Universita'
diverse;
b) centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere
attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di
durata pluriennale che coinvolgano piu' Dipartimenti
dell'Universita';
c) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a
svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che
fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati
mediante convenzione;
d) centri di servizio di ateneo, finalizzati a sviluppare,
promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto
all'attivita' didattico - scientifica dell'Universita', di
particolare complessita' e di interesse per piu' Dipartimenti,
Facolta' o strutture amministrative;
e) centri di servizio interuniversitari, aventi come finalita'
l'erogazione di servizi tecnico - scientifici utilizzati da piu'
Universita'.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei centri sono disciplinate dal Regolamento generale
d'ateneo.
Art. 31
Rapporti con il sistema sanitario
1. Per il conseguimento delle finalita' didattiche e scientifiche,
la Facolta' di Medicina e chirurgia svolge attivita' assistenziale.
2. L'Universita' si avvale di appositi accordi e convenzioni che
disciplinino i rapporti tra la Facolta' di Medicina e chirurgia o
altre Facolta' interessate e le strutture socio - sanitarie pubbliche
o private, al fine di garantire le necessarie connessioni tra le
attivita' di didattica, di ricerca e di assistenza, per assicurare la
piu' ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione
e l'aggiornamento permanente dei medici, dei laureati non medici,
delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano
nell'area sanitaria. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere
obblighi che pregiudichino le attivita' didattiche e di ricerca.
3. La Facolta' di Medicina e chirurgia, nonche' altre Facolta' o
Dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei Piani
sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi
Consigli.
4. E' prevista la possibilita' di istituire Dipartimenti
universitari clinici, comprendenti anche unita' operative
ospedaliere, nei quali l'assistenza sanitaria sia attivita'
istituzionale, inscindibilmente connessa con le attivita' di ricerca
e di insegnamento.
5. Per soddisfare specifiche esigenze formative del sistema
sanitario, l'Universita' stipula convenzioni con gli enti
legittimati, secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale
d'ateneo.
Capo V
Organizzazione amministrativa e dei servizi
Art. 32
Linee della gestione amministrativa
1. L'attivita' amministrativa e tecnica costituisce lo strumento
organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici
dell'Universita'.
2. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la
conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della
gestione dell'Universita', per assicurare correttezza, tempestivita'
ed efficienza. L'Universita' conforma le proprie strutture e
procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole
responsabilita' nella decisione e nell'esecuzione delle attivita',
nonche' l'osservanza dei principi di pubblicita' e trasparenza nei
procedimenti amministrativi.
3. L'Universita' assume, quale principio organizzativo della
propria attivita' amministrativa, il metodo della programmazione per
obiettivi e per progetti.
4. L'Universita' cura il proprio patrimonio di professionalita'
amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel
rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di
lavoro, sviluppino tale professionalita' e ne consentano il
riconoscimento.
Art. 33
Forme dell'autonomia gestionale
1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalita'
previste dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita', l'Universita' puo', in particolare:
a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' o
donazioni di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione
governativa;
b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi
licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o
concedere spazi pubblicitari;
c) istituire o partecipare a fondazioni, societa' miste pubblico -
privato, associazioni in partecipazione, consorzi e altre forme
associative imprenditoriali in attuazione delle direttive approvate
dal Consiglio di amministrazione;
d) stipulare transazioni;
e) stipulare contratti che prevedano la concessione di
fideiussioni o il pagamento di penalita' di ammontare massimo
definito, nei limiti fissati dal Regolamento d'ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
f) ricorrere al patrocinio di professionisti per motivi attinenti
alla propria attivita'.
2. L'Universita' non puo' aggiungere ulteriori vincoli di
destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi
percepiti con destinazione predefinita da uno o da piu' centri di
responsabilita'. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri
aggiuntivi per l'Universita', il Consiglio di amministrazione puo'
rifiutare il finanziamento o sospendere l'accettazione dei fondi fino
alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa
all'Universita' o alle strutture interessate.
3. L'Universita' promuove, sostiene e pubblicizza le attivita' di
servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da
associazioni e cooperative studentesche.
4. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i
requisiti definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli
studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con
l'Universita' alla gestione delle attivita' culturali, di
orientamento e di tutorato per gli studenti, nonche' a quella di
eventuali altri servizi per i medesimi.
Art. 34
Professionalita' del personale
1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della
partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa,
l'Universita' definisce e mantiene aggiornata la propria struttura
organizzativa in coerenza con lo Statuto.
2. Tale struttura e' recepita dal Regolamento generale d'ateneo ed
e' soggetta a periodica revisione secondo modalita' stabilite dal
Regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa
vigente, sono inoltre fissate le modalita' concorsuali per l'accesso
alle qualifiche dirigenziali dell'Universita' e le modalita' per dare
concreta attuazione al principio della trasparenza, per la
pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza
dell'attivita' svolta.
Art. 35
Organizzazione e bilancio
1. Il bilancio dell'Universita' e' unitario e mediante lo stesso
sono gestite tutte le entrate e le spese.
2. La gestione e' basata sui due momenti principali della
previsione, che ha funzione di programmazione e che puo' prevedere
piani pluriennali, e della rendicontazione, che riassume i risultati
della gestione finanziaria di competenza, nonche' delle attivita'
economiche e patrimoniali.
3. Le attivita' finanziarie ed economiche competono ai centri di
responsabilita' che si distinguono in strutture dotate di autonomia
amministrativo - contabile e strutture ordinatrici di spesa. Le norme
relative a tali attivita' sono definite dal Regolamento d'ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Sono dotati di autonomia amministrativo - contabile
l'Amministrazione centrale e i Dipartimenti. Sono inoltre dotati di
tale autonomia tutti i centri di servizio o di ricerca ai quali la
stessa sia conferita mediante delibera del Consiglio di
amministrazione su parere conforme del Senato accademico.
5. Hanno esclusiva autonomia di ordinazione della spesa tutti gli
altri centri di responsabilita'.
6. L'Amministrazione centrale dell'Universita' e' ordinata alla
realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso, sul
piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo
gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Senato accademico e dal
Consiglio di amministrazione.
7. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del
governo dell'Universita', sovrintende alle attivita'
dell'Amministrazione centrale. Il Direttore amministrativo ne
organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese
dagli Organi di governo.
Art. 36
Direttore amministrativo
1. L'incarico di Direttore amministrativo, anche mediante la
stipula di contratto di diritto privato, e' attribuito dal Consiglio
di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato
accademico.
2. Il Direttore amministrativo, secondo la normativa vigente, deve
essere scelto tra dirigenti delle universita', di altre
amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle
amministrazioni pubbliche.
3. L'incarico e' a tempo determinato di durata non superiore a
cinque anni, rinnovabile. In caso di responsabilita' grave per i
risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza
delle direttive degli Organi di governo l' incarico puo' essere
revocato prima della scadenza con decreto motivato del Rettore,
sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione,
previa contestazione all'interessato.
4. Il Direttore amministrativo che e' il responsabile del
personale tecnico - amministrativo dell'Universita', oltre a dirigere
l'Amministrazione centrale:
a) collabora con il Rettore nella predisposizione dei piani
pluriennali, del bilancio preventivo e della relativa relazione
amministrativa;
b) predispone i documenti del bilancio e coordina il budget
economico dell'Universita'.
c) propone al Consiglio di amministrazione le linee organizzative
e le modifiche dell'assetto organizzativo del personale;
d) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del
personale tecnico - amministrativo;
e) propone le modifiche del Regolamento d'ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
f) liquida, ai fini del pagamento, le spese dell'Amministrazione
centrale e delle strutture non dotate di autonomia amministrativo -
contabile, con eventuale delega a strutture da lui dipendenti secondo
le modalita' stabilite dal Regolamento d'ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) vigila sul corretto svolgimento delle spese;
h) stipula i contratti e le convenzioni a eccezione di quelle di
competenza del Rettore o di altri organi;
i) nomina i dirigenti, sulla base di criteri di scelta definiti da
uno specifico Regolamento, in attuazione di apposite delibere del
Consiglio di amministrazione;
l) puo' assegnare la funzione vicaria;
m) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o
delegata dagli Organi di governo.
Art. 37
Disciplina dell'attivita' per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'
1. L'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile e'
disciplinata dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' redatto secondo le indicazioni generali
contenute nello Statuto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici. Ciascuna struttura
dotata di autonomia di spesa gestisce la propria attivita'
finanziaria e contabile nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Universita' prevede, nel rispetto della normativa vigente,
adeguate forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' amministrativo - contabile per i responsabili dei
centri autonomi di spesa.
3. L'Universita' puo' assumere, nel rispetto della normativa
vigente, le spese di difesa legale per l'assistenza del personale
docente e tecnico - amministrativo nei confronti del quale sia stato
instaurato un procedimento di responsabilita' civile, amministrativa
o penale per quanto compiuto nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
Art. 38
Servizi centrali d'ateneo
1. L'Universita' puo' costituire servizi centrali d'ateneo in
relazione alle proprie esigenze organizzative.
Art. 39
Biblioteca d'ateneo
1. La Biblioteca d'ateneo e' un centro dotato di autonomia di
ordinazione della spesa che ha lo scopo di conservare, sviluppare,
valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico e documentale e di
metterlo a disposizione di docenti e studenti dell'Universita'
nonche' di chi ne faccia richiesta in conformita' alle norme del
Regolamento della Biblioteca stessa.
2. Organi di indirizzo di programmazione e di coordinamento della
Biblioteca d'ateneo sono:
a) il Consiglio di Biblioteca;
b) il Presidente del Consiglio di Biblioteca;
c) le Commissioni di area disciplinare;
d) ciascuno dei Presidenti di Commissione di area disciplinare.
3. Il Consiglio e' composto:
a) dal Presidente;
b) dai Presidenti eletti da ciascuna Commissione tra i suoi
componenti;
c) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico -
amministrativo assegnato alla Biblioteca;
d) da due rappresentanti designati con mandato biennale
rinnovabile dal Consiglio degli studenti tra i suoi componenti.
4. I componenti del Consiglio di Biblioteca sono nominati con
decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3 lettera d),
restano in carica tre anni accademici rinnovabili.
5. Del Consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il
Direttore della Biblioteca con funzione di segretario; egli ha il
compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal Consiglio
stesso.
6. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e approva le
linee di indirizzo culturale ed economico - gestionale delle
attivita' della Biblioteca. Svolge inoltre compiti di raccordo tra le
linee di sviluppo della Biblioteca e l'attivita' didattica e di
ricerca dell'Universita'.
7. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto, nella prima
seduta, dai componenti del Consiglio a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta
dei presenti a partire dalla seconda votazione.
8. Le Commissioni sono organi di indirizzo, di programmazione e di
coordinamento delle attivita' di ciascuna area disciplinare della
Biblioteca; i loro componenti restano in carica tre anni accademici
rinnovabili.
9. Ciascuna Commissione e' composta:
a) dal Presidente di Commissione eletto nella prima seduta dai
componenti della stessa con le forme di cui al comma 7;
b) dai componenti rappresentativi delle strutture didattiche e di
ricerca afferenti alle singole aree, nominati dal Rettore sentito il
Senato accademico.
10. Ciascuna Commissione e' convocata e presieduta dal relativo
Presidente.
11. Il Senato accademico con apposita delibera definisce le aree
disciplinari e, per ciascuna di esse, il numero dei rappresentanti e
le relative strutture di appartenenza.
12. Su proposta del Consiglio, il Regolamento della Biblioteca e'
approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di
amministrazione. Il Regolamento deve stabilire, tra l'altro, le norme
di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni di area, gli
indirizzi per l'organizzazione della Biblioteca e l'eventuale
articolazione in diverse sedi, funzionali alla miglior fruizione da
parte degli utenti.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 40
Decorrenza dell'anno accademico
1. L'inizio delle lezioni e' definito dal Regolamento didattico
d'ateneo.
Art. 41
Designazioni elettive
1. Salvo diverse disposizioni dello Statuto, i mandati elettivi
previsti dal medesimo decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
2. Le designazioni elettive negli organi collegiali avvengono con
voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con
arrotondamento all'unita' superiore. In caso di parita' di voti
risulta eletto:
a) per i docenti, il piu' anziano nel ruolo, e in caso di parita',
il piu' anziano anagraficamente;
b) per il personale tecnico - amministrativo, il piu' anziano di
servizio;
c) per gli studenti, il piu' anziano anagraficamente.
3. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle
rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme
specifiche previste dallo Statuto e dal Regolamento generale
d'ateneo, la votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un
terzo degli aventi diritto.
4. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed
eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica,
si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del
mandato.
5. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno
sei mesi rispetto alla scadenza del mandato; esse si concludono non
oltre il mese di giugno, fissandosi la data della prima votazione tra
il quindici e il trentuno maggio. Le elezioni per il Preside di
Facolta', il Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, il
Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, il
Direttore di Dipartimento e il Direttore di Scuola di
specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi
rispetto alla scadenza del mandato.
6. Le elezioni alle cariche degli organi di cui al comma 5 sono
indette dal Decano, cioe' dal professore di prima fascia, o in
mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al
relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di
parita', con maggiore anzianita' anagrafica.
7. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei
professori, dei ricercatori e del personale tecnico - amministrativo
negli organi elettivi dell'Universita' sono indette dal Rettore, con
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
8. Le elezioni per la designazione degli studenti negli organi
elettivi dell'Universita' sono indette dal Rettore, sentito il
Consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi
rispetto alla scadenza del mandato. Per gli studenti la decorrenza
del mandato avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi
eletti sono prorogati quelli in carica.
9. Nelle elezioni degli Organi di governo, l'elettorato passivo e'
attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente
presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal
Regolamento generale d'ateneo.
10. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni,
trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede
al rinnovo entro novanta giorni per il Rettore ed entro sessanta
giorni per il Preside di Facolta', il Presidente di Consiglio di
coordinamento didattico, il Coordinatore di corso di laurea e di
laurea specialistica, il Direttore di Dipartimento, il Coordinatore
di corso di dottorato di ricerca e il Direttore di Scuola di
specializzazione.
11. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni,
trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro di un
rappresentante negli organi collegiali subentra il primo dei non
eletti nel medesimo collegio e nella stessa lista. Nelle more della
sostituzione non e' pregiudicata la validita' della composizione
dell'organo.
12. Qualora la cessazione anticipata dalla carica riguardi il
mandato di Rettore, di Preside di Facolta', di Presidente di
Consiglio di coordinamento didattico, di Coordinatore di corso di
laurea e di laurea specialistica, di Direttore di Dipartimento, di
Coordinatore di corso di dottorato di ricerca e di Direttore di
Scuola di specializzazione, le funzioni vicarie fino all'entrata in
carica del nuovo eletto sono svolte dal relativo Decano. Il mandato
del neo - eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la
rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico
successivo all'elezione. Per le altre cariche, il mandato del neo -
eletto dura fino al termine gia' previsto per la durata ordinaria
dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della
eventuale non rieleggibilita'.
Art. 42
Norme di funzionamento e incompatibilita'
1. Ciascuna seduta degli organi collegiali e' valida quando gli
aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini
previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza
degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validita'
delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi
diritto.
2. Gli eletti che non partecipano, senza giustificazione, alla
maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti
decadono dalla carica.
3. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le sedute
sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme
del Regolamento generale d'ateneo. I dispositivi degli organi sono
pubblici.
5. Le cariche di componente del Senato accademico e di componente
del Consiglio di amministrazione non sono compatibili fra loro a
eccezione della funzione di Presidente svolta dal Rettore. Per le
rappresentanze degli studenti, la presenza in Senato accademico e in
Consiglio di amministrazione e' incompatibile con la rappresentanza
in Consigli di Facolta'.
6. Le cariche di Rettore, di Pro - Rettore, di Preside di
Facolta', di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di
Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, di
Direttore di Dipartimento, di Direttore di centro autonomo di spesa e
di componente del Nucleo di valutazione non sono cumulabili.
7. La carica di componente del Nucleo di valutazione non e'
cumulabile con quella di componente del Senato accademico o del
Consiglio di amministrazione.
Art. 43
Durata delle cariche
1. Salvo diversa disposizione dello Statuto, le cariche elettive
previste dal medesimo durano tre anni accademici, a eccezione delle
rappresentanze studentesche che restano in carica due anni
accademici.
2. Salvo diversa disposizione dello Statuto, per tutte le cariche
elettive dell'Universita' non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di
due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due
mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un
periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
3. Il venir meno, nel corso del mandato, dei requisiti per
l'assunzione della carica costituisce causa di decadenza dalla
medesima, verificata la quale si procede a nuova nomina. L'assunzione
della carica da parte del nuovo eletto avviene in corso d'anno
accademico.
Art. 44
Indennita'
1. Il Rettore, il Pro - Rettore, i Presidi, i Direttori di
Dipartimento, i componenti del Nucleo di valutazione, i componenti
del Collegio dei Revisori dei conti, i componenti elettivi del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione percepiscono per
ciascuna carica indennita' fissate dal Consiglio di amministrazione e
non cumulabili tra loro.
2. Tali indennita' sono deliberate in conformita' alla normativa
vigente. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti
del Consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita'
e' assunta sentito il Senato accademico.
Art. 45
Modifica dello Statuto
1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il
Rettore, i componenti del Senato accademico, il Consiglio di
amministrazione, la Consulta del personale tecnico - amministrativo,
il Consiglio degli studenti e i Consigli di Facolta' e di
Dipartimento.
2. Le modifiche statutarie sono assunte dal Senato accademico con
la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 46
Entrata in vigore
1. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Capo VII
Disposizioni transitorie
Art. 47
Mandati in corso e costituzione di nuovi organi
1. Il Rettore, i Presidi, i Presidenti e i Coordinatori delle
strutture didattiche, i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle
altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio e i componenti
del Nucleo di valutazione in carica al momento dell'entrata in vigore
dello Statuto continuano a svolgere le loro funzioni fino alla
conclusione dei rispettivi mandati.
2. Ai fini dei limiti alla rieleggibilita' immediata, non si
considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in
corso.
3. Le prime elezioni per il Senato accademico, per il Consiglio di
amministrazione, per il Consiglio degli studenti, per la Consulta del
personale tecnico - amministrativo, per il Comitato per le pari
opportunita' e per il Comitato per lo sport universitario sono
indette dal Rettore e devono svolgersi entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Entro sessanta giorni
da tale data, il Senato accademico, con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti, delibera i relativi regolamenti elettorali e la
prima composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di
cui all'articolo 7 comma 3 lettere c) e d).
4. Le rappresentanze dei ricercatori eletti nei Consigli di
Facolta' decadono contestualmente alla convocazione della prima
seduta del Consiglio di Facolta' indetta dal Preside dopo l'entrata
in vigore dello Statuto.
5. Entro il termine dell'anno accademico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore dello Statuto, le Facolta'
provvedono all'attuazione degli articoli 20 e 21 del medesimo,
trasferendo le attribuzioni attualmente svolte dai Consigli di corso
di laurea ai Coordinatori o ai Consigli di coordinamento didattico
affini. Una volta operate le predette attribuzioni, i Consigli di
corso di laurea sono sciolti.
Art. 48
Istituti
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto, gli
Istituti attualmente operanti presso le Facolta' dell'Universita'
sono disattivati.
2. Fino alla loro disattivazione, tali Istituti rientrano nelle
aggregazioni di cui all'articolo 7 comma 3 lettera c) e i loro
Direttori sono componenti del Collegio di cui all'articolo 9, senza
poterlo presiedere.
Art. 49
Assistenti
1. Le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Universita'
concernenti i ricercatori o i ricercatori confermati si applicano
anche agli assistenti di ruolo a esaurimento.