GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 156 DELL' 8/7/2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 maggio 2003, n. 162 Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in attuazione dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attivita' di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di provvedere alla riorganizzazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Composizione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto 1. L'organico dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di seguito denominata Unita', e' costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unita' si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa e' determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico e' proporzionalmente ridotto. 2. I componenti dell'Unita', di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra: a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando; b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza. 3. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalita' di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti e' allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalita' richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore. Art. 2. Trattamento economico 1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri componenti dell'Unita' e' stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 3. Supporto amministrativo 1. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile dell'Unita' e' assicurata dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro. Art. 4. Delibere del Cipe 1. Le finalita' e gli obiettivi dell'Unita', nonche' le modalita' di raccordo con l'attivita' svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla societa' Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalita' dell'organizzazione interna dell'Unita' sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe. Art. 5. Disposizioni transitorie e di attuazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, relative alla nomina dei componenti dell'Unita', producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta data fanno parte dell'Unita', ivi incluso il coordinatore, proseguono nell'incarico in qualita' di componenti fino alla scadenza del termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 maggio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362


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