GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 147 DEL 27/6/2003
UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA'
DECRETO RETTORALE 12 giugno 2003
Modificazione allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con
decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
Visto in particolare l'art. 57 dello Statuto;
Viste la delibera del Senato accademico del 25 febbraio 2003 che
modifica l'art. 48 dello Statuto d'Ateneo;
Considerato che la delibera in parola e' stata inviata al M.I.U.R.
in data 8 aprile 2003;
Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di
legittimita' e di merito;
Decreta:
L'art. 48 dello statuto e' cosi' modificato:
Art. 48.
Dirigenti e vicedirigenti
1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono
conferiti con decreto del rettore su proposta del direttore
amministrativo e udito il consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni
vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, e' disposta
dal direttore amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in
posizione di autonomia e sono responsabili dell'attivita' svolta
dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche
in relazione alla congruita' delle decisioni organizzative e di
gestione del personale. Le modalita' di verifica delle
responsabilita' dirigenziali sono disciplinate con regolamento di
Ateneo.
5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per
concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.
6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali
possono essere attribuite a dipendenti dell'Universita' non in
possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di adeguata e
specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum
formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di
diritto privato di durata correlata agli obiettivi programmati e,
comunque, non superiore a tre anni e con carattere di
onnicomprensivita', rinnovabile una sola volta previa verifica
annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contralto il
dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio. In caso di inosservanza
delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli
incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal
rettore, con provvedimento motivato.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2003
Il rettore: Finazzi Agro'