GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 291 DEL 16/12/2003



COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 
Linee  guida  in materia di organizzazione interna dei fondi pensione
negoziali.
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito "decreto n. 124/1993"), con
il   quale   sono   state   disciplinate   le   forme  pensionistiche
complementari  ed  e' stata istituita la Commissione di vigilanza sui
fondi  pensione  (di  seguito  "Commissione"), dotata di personalita'
giuridica di diritto pubblico;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera i) del decreto n. 124/1993, che
prevede  che,  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  sui  fondi
pensione,   la  Commissione  esercita  il  controllo  sulla  gestione
tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi;
  Visto   l'art.  16,  comma  5-bis  del  decreto  n.  124/1993,  che
stabilisce  che  i  regolamenti,  le  istruzioni  di  vigilanza  ed i
provvedimenti  di  carattere  generale  emanati dalla Commissione per
assolvere  i  compiti di cui all'art. 17 del decreto n. 124/1993 sono
pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino della Commissione;
  Ritenuto  opportuno adottare un provvedimento di carattere generale
contenente  disposizioni  in  materia  di  organizzazione interna dei
fondi pensione negoziali;
  Vista  la  propria  deliberazione  emanata  in  data 18 marzo 2003,
contenente  le  "Linee guida in materia di organizzazione interna dei
fondi pensione negoziali";
  Considerata  l'opportunita' di aggiornare le predette disposizioni,
anche alla luce degli approfondimenti effettuati con i rappresentanti
dei  fondi,  le associazioni e gli enti rappresentativi del settore e
le organizzazioni sindacali interessate;
                              Delibera
di  approvare  le  seguenti disposizioni in materia di organizzazione
interna dei fondi pensione negoziali.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della Commissione.
    Roma, 4 dicembre 2003
                                             Il presidente: Francario
                                                             Allegato
              LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                INTERNA DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Premessa.
    Le  linee  guida  in  materia di organizzazione interna dei fondi
negoziali,  adottate con delibera del 18 marzo 2003, hanno costituito
il  primo intervento di portata generale, con il quale la Commissione
fornisce   alcune  indicazioni  connesse  all'esigenza  che  i  fondi
pensione  si  dotino  di  un  assetto  organizzativo minimo, idoneo a
supportare  l'esercizio delle funzioni amministrative, direttive e di
controllo.
    L'intervento  di  indirizzo  generale  si impone in una fase piu'
matura  di  attivita'  dei  fondi pensione. Tale fase, caratterizzata
dalle prime difficili esperienze operative, richiede che ci si attivi
per  controllare  il  rischio  previdenziale  anche mediante una piu'
solida  strutturazione  organizzativa  dei  fondi pensione. Da qui la
riconsiderazione delle modalita' di vigilanza e della responsabilita'
dei  fondi  pensione,  di  cui va valorizzato il ruolo attivo, il che
implica un rafforzamento delle strutture di governance.
    Le indicazioni date dalla Commissione si limitano a puntualizzare
i  profili essenziali che condizionano lo svolgimento delle attivita'
di  gestione  e  di controllo, lasciando spazio alle scelte, che sono
nella  responsabilita'  degli  organi  di  amministrazione  dei fondi
pensione,  cui  compete di individuare un modello gestionale adeguato
sia  al  configurarsi  della  platea di riferimento sia al livello di
esternalizzazione delle proprie attivita'.
    La  novita'  dell'intervento  ha certamente portato gli organi di
amministrazione  dei  fondi  ad  una  riflessione  sull'assetto delle
proprie  funzioni e sulla necessita' di diffondere al proprio interno
la  "cultura  del controllo", che potra' richiedere lo sviluppo di un
programma  operativo  di  interventi,  che  tenga conto dei necessari
tempi di attuazione delle azioni da adottare e sia compatibile con le
risorse finanziarie disponibili.
    Il  dibattito  seguito  all'emanazione della prima versione delle
linee  guida,  gli  approfondimenti condotti con i rappresentanti dei
fondi,  le  associazioni  e gli enti rappresentativi del settore e le
organizzazioni  sindacali  interessate,  confermando l'utilita' delle
prescrizioni  contenute  nelle  linee  guida,  ha  fatto  emergere la
necessita' di fornire chiarimenti sugli obiettivi che sono stati dati
ed  indicazioni  operative,  che  consentano  ai  fondi  negoziali di
assumere decisioni conseguenti.
    Per   tali   ragioni   si   e'  proceduto  a  riformulare  alcune
disposizioni   della   precedente  circolare,  reputando  utile,  per
facilita' di lettura, riportare di seguito l'intero testo delle linee
guida aggiornate.
    1. La strutturazione di un adeguato assetto organizzativo e di un
efficiente   sistema  di  controlli  interni  costituisce  una  delle
principali  attribuzioni  degli  organi  preposti allo svolgimento di
funzioni  amministrative,  direttive  e  di controllo nell'ambito dei
fondi pensione negoziali.
    In   proposito   si   osserva   come   le  scelte  relative  alla
configurazione  della  struttura  organizzativa  dei  predetti  fondi
risultino  condizionate  dai vincoli posti dal legislatore in tema di
attivita' il cui svolgimento, in omaggio ad esigenze di separatezza e
specializzazione,  deve  essere  conferito a soggetti terzi (gestione
delle   risorse   finanziarie,   funzione   di   banca   depositaria,
assicurazione  delle  rendite,  ecc.)  e  dalla  tendenza  pressoche'
generalizzata  ad  affidare  in  regime di outsourcing anche funzioni
riferibili alla gestione amministrativa e contabile.
    In   particolare,   la  numerosita'  degli  incarichi  svolti  in
outsourcing (alimentata peraltro dalla prassi di affidare la gestione
del   patrimonio  ad  una  pluralita'  di  intermediari),  unitamente
all'esigenza  di  conservare  in  seno  al  fondo  concrete capacita'
decisionali   e   di  controllo,  impone  l'adozione  di  un  modello
organizzativo  proiettato  a privilegiare funzioni di coordinamento e
di  monitoraggio  delle  attivita' gestionali, con specifico riguardo
alla  progettazione  ed  alla  verifica  dei flussi informativi, alla
definizione  degli  standard  qualitativi  e quantitativi dei servizi
esternalizzati,  alla  valutazione dell'adeguatezza delle procedure e
delle risorse impiegate dai fornitori di servizi.
    L'organo  di  amministrazione  e  la  Direzione generale potranno
sovrintendere  piu'  efficacemente  al  complessivo funzionamento del
fondo se le attivita' e i relativi tempi di svolgimento corrispondono
a  prassi  operative, meglio se definite in formali procedure, avendo
cura   di   perseguire  obiettivi  strategici  quali  l'efficienza  e
l'efficacia   operativa,  il  contenimento  dei  costi  e  la  tutela
sostanziale  degli  interessi  degli  iscritti,  nel  rispetto  delle
disposizioni  normative e contrattuali che governano i rapporti tra i
diversi attori.
    Si  osserva,  inoltre, come il processo in atto di diffusione dei
modelli   gestionali  basati  sulla  presenza  di  piu'  comparti  di
investimento  richieda,  fra l'altro, l'assunzione di misure volte ad
adeguare  l'organizzazione interna al nuovo assetto di gestione delle
risorse, con particolare riguardo all'implementazione delle procedure
operative ed alla revisione dei flussi informativi.
    In  tale  contesto,  si  richiama l'attenzione dei componenti gli
organi   collegiali  sulla  necessita'  che  l'assetto  organizzativo
interno del fondo, con particolare riferimento al sistema informativo
ed  a  quello  delle rilevazioni contabili e gestionali, nonche' alle
risorse  umane  incaricate  di  curare  le  funzioni  operative  e di
controllo,  sia configurato in modo adeguato alle caratteristiche del
fondo  e,  comunque,  tale  da  assicurare  che  lo svolgimento delle
attivita'  gestionali  avvenga  nel  rispetto  dei  criteri di sana e
prudente gestione.
    2.  Con  riferimento  al  sistema informativo, si osserva come la
disponibilita'  di  informazioni  complete,  affidabili  e tempestive
costituisca  una  condizione essenziale per consentire alle strutture
amministrative,  gestionali  e di controllo il corretto esercizio dei
propri  compiti.  Pertanto,  i fondi pensione negoziali sono tenuti a
dotarsi  di  un sistema informativo idoneo ad assicurare i richiamati
presupposti  ed  adeguato  al  contesto  strutturale  in  cui i fondi
medesimi  si  trovano  ad  operare,  con  particolare  riguardo  alla
configurazione dell'area dei destinatari (dimensione e localizzazione
del  bacino  dei  potenziali  aderenti,  numero  medio di addetti per
unita'  produttiva, ecc.), all'articolazione dei flussi contributivi,
alla   tipologia  delle  prestazioni  fornite,  alle  caratteristiche
organizzative dei soggetti tenuti alla contribuzione.
    Il   patrimonio   informativo   dovra'  essere  immediatamente  e
direttamente  accessibile  da  parte  dei  soggetti  responsabili del
fondo,  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni di direzione e
controllo  e  di  tutte  quelle  attivita'  che  restano direttamente
affidate alle proprie strutture interne.
    Il  sistema  deve  essere  dotato  di idonei presidi di sicurezza
volti   a  tutelare  l'integrita'  del  patrimonio  informativo,  con
particolare   riferimento   alla   gestione  delle  abilitazioni  per
l'inserimento dei dati nonche' all'esistenza di apposite procedure di
ripristino   delle   condizioni  antecedenti  un  evento  accidentale
(sistemi  di  back up e di recovery, ecc.); deve garantire inoltre il
rispetto  della normativa vigente in materia di privacy e di tenuta e
gestione di banche dati.
    Quanto  al sistema delle rilevazioni contabili e gestionali, esso
deve  registrare  con  attendibilita' i fatti gestionali e consentire
una   rappresentazione   veritiera   e   corretta   della  situazione
patrimoniale e finanziaria del fondo.
    Si  sottolinea,  con  riguardo  alle  situazioni di affidamento a
terzi  dello  svolgimento di funzioni amministrative, come i relativi
rapporti  debbano  essere organizzati in modo che siano preservati in
capo al fondo le funzioni di controllo delle attivita' esternalizzate
ed  i  necessari  poteri  di  intervento in caso di inadeguatezza dei
servizi  forniti  (cfr.  circolare  della Commissione del 22 novembre
2001).   A   tal   fine  e'  indispensabile  che  il  fondo  disponga
tempestivamente  del  complesso dei dati relativo all'andamento della
gestione,   ivi   comprese   le   informazioni  analitiche  idonee  a
ricostruire  la  misura  e  l'articolazione  dei principali aggregati
gestionali,  quali  ad  esempio i flussi contributivi, le attivita' e
passivita'  finanziarie  ed  amministrative, le posizioni individuali
degli aderenti, ecc.
    3.  Le risorse umane incaricate di curare le attivita' gestionali
del fondo devono essere in possesso di competenze adeguate al livello
di  professionalita'  richiesto  per  il  corretto  svolgimento delle
funzioni  alle  quali  sono preposte ed il loro numero deve risultare
congruo  alle  relative  esigenze  funzionali.  In  proposito, spetta
all'organo di amministrazione del fondo porre in essere le iniziative
idonee ad assicurare la realizzazione delle predette condizioni.
    Nell'ambito   di   queste   misure,   si   richiama  l'attenzione
dell'organo  di amministrazione sulla necessita' di valutare il grado
di  adeguatezza  delle  funzioni  operative, adottando al riguardo le
opportune   iniziative   di   implementazione,   ed   in  particolare
sull'esigenza  di assicurare lo svolgimento delle funzioni, operative
e di controllo digestione, facenti capo alla Direzione generale.
    Assume,  altresi',  rilevanza  la definizione dei compiti e delle
responsabilita' in capo alla funzione che si colloca al vertice della
struttura   operativa,   nonche'  l'attribuzione  della  funzione  di
Direzione  generale  a  soggetti  in  possesso dei requisiti previsti
dalla normativa (art. 4, comma 3, lettera a) e b), del D.M. lavoro n.
211/97)  e  di  concrete  capacita'  di  esercizio delle attivita' di
competenza.
    E'    rimesso    al   prudente   apprezzamento   dell'organo   di
amministrazione,  anche  alla luce delle dimensioni del fondo e dello
specifico  assetto delle funzioni operative, l'eventuale decisione di
conferire  l'incarico  di  Direzione  generale  ad uno dei componenti
dell'organo  di  amministrazione  in possesso dei necessari requisiti
sopra indicati.
    La  Direzione generale e' tradizionalmente preposta a realizzare,
sulla  base  dei  prescritti  canoni di diligenza, l'attuazione delle
decisioni   dell'organo   di  amministrazione,  curando  l'efficiente
gestione  del  fondo  attraverso  l'organizzazione  dei  processi  di
lavoro,  l'utilizzo  delle  risorse  umane  e strumentali disponibili
nonche'  mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione
volti   a  verificare  l'efficacia  e  l'efficienza  delle  attivita'
operative, ivi comprese quelle affidate in regime di outsourcing.
    Si  richiama,  altresi', l'esigenza che la predetta funzione curi
con  attenzione  la  trattazione  degli  esposti,  provenienti  dagli
aderenti,  dagli  enti  tenuti alla contribuzione, ovvero dalle parti
istitutive,  anche  attraverso  la  predisposizione  di  un  apposito
registro.
    Giova ricordare come la suddetta funzione sia, altresi', chiamata
a supportare l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte
di  politica  gestionale, fornendo allo scopo le necessarie analisi e
valutazioni  in  ordine  alla  coerenza delle scelte medesime con gli
indirizzi  strategici assunti dall'organo amministrativo nonche' alla
loro  compatibilita'  con il quadro normativo di riferimento e con le
risorse disponibili per il funzionamento del fondo.
    Con  l'obiettivo  di  qualificare  in  modo  compiuto i risultati
dell'azione del fondo pensione, anche nella prospettiva di addivenire
alla  definizione  di  un apposito bilancio sociale, risulta altresi'
opportuno   che   la   Direzione   generale  fornisca  all'organo  di
amministrazione  gli  elementi  ed  i  criteri  di  analisi  idonei a
consentire  la  valutazione  delle  aspettative  dei  soggetti che, a
diverso  titolo,  sono portatori di interessi nei confronti del fondo
(stakeholder),  a  partire  naturalmente  dai  lavoratori che ad esso
affidano la soddisfazione dei propri bisogni previdenziali.
    Nell'ambito  delle  complessive  funzioni  operative del fondo si
richiama,   inoltre,   l'attenzione  dell'organo  di  amministrazione
sull'attivita' di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale.
    In  proposito,  si  ricorda  come  lo  svolgimento della predetta
attivita'   debba  essere  organizzato  in  modo  da  assicurare  con
continuita'  agli  organi  direttivi  e  di  controllo  del  fondo il
supporto  necessario  ai fini del corretto esercizio delle rispettive
competenze, con particolare riferimento ai seguenti profili:
      a) analisi  delle  caratteristiche  degli  aderenti  al fondo e
stima del relativo grado di tolleranza al rischio;
      b) valutazione  dei bisogni previdenziali degli aderenti, anche
alla   luce  dei  livelli  di  copertura  del  sistema  pensionistico
obbligatorio;
      c) monitoraggio    -    secondo    procedure    predefinite   -
dell'adeguatezza  dell'asset allocation del fondo, anche in relazione
all'andamento   dei   mercati  finanziari  e  delle  altre  forme  di
previdenza  complementare nonche' alle caratteristiche degli aderenti
ed ai relativi bisogni previdenziali;
      d) verifica   della   rispondenza  dei  risultati  di  gestione
rispetto agli obiettivi prefissati;
      e) controllo   del  rispetto  delle  disposizioni  normative  e
contrattuali  che  regolano  l'impiego delle risorse finanziarie, con
particolare   riferimento  ai  limiti  ed  alle  indicazioni  fissati
nell'ambito delle convenzioni di gestione patrimoniale;
      f) effettuazione    delle    analisi    necessarie    ai   fini
dell'eventuale  impiego  diretto  delle  risorse  finanziarie  di cui
all'art.  6,  comma  1,  lettere  d)  ed e) del decreto n. 124/1993 e
definizione delle relative procedure operative;
      g) svolgimento  delle  operazioni  connesse  alla selezione dei
gestori finanziari e della banca depositaria;
      h) predisposizione  degli  atti  contrattuali  che  regolano il
rapporto  fra  fondo,  gestori  e  banca  depositaria (convenzioni di
gestione,  accordi  sulla  qualita' dei servizi, ecc.) e gestione dei
relativi adempimenti.
    4.  Nell'ambito  del complessivo sistema dei controlli interni, i
fondi  pensione  negoziali  sono  tenuti a dotarsi di una funzione di
controllo  interno  autonoma rispetto alle strutture operative. Detta
funzione,  distinta  da  quella  assegnata  alla  Direzione  generale
nell'ambito  del  controllo  di gestione, ha il compito di verificare
che  l'attivita'  del  fondo  si  svolga  nel  rispetto  delle regole
stabilite  dalle disposizioni normative di settore e dall'ordinamento
interno  nonche' in coerenza con gli obiettivi fissati dall'organo di
amministrazione,  assumendo  a  riferimento  le  procedure  o  prassi
operative attinenti al funzionamento del fondo.
    La  funzione  di  controllo  interno effettua gli approfondimenti
necessari in relazione alla rilevanza degli aspetti evidenziati negli
esposti,  accedendo  al  relativo  registro e fornendo se del caso le
proprie valutazioni agli organi collegiali.
    La  funzione  di  controllo  interno, con cadenza almeno annuale,
dovra'   fornire  agli  organi  collegiali,  per  le  valutazioni  di
competenza,   un'apposita   relazione   contenente   la   descrizione
dell'attivita'  esercitata  nel  corso  dell'anno  precedente  e  che
riporti   i  risultati  delle  proprie  rilevazioni,  analisi  e  gli
eventuali   suggerimenti   per   il   miglioramento  delle  attivita'
gestionali.
    Nell'ottemperare   a  prescrizioni  e  richieste  di  chiarimenti
provenienti  dalla  Commissione  ed inerenti ai profili di competenza
della  funzione di controllo interno, gli esponenti del fondo avranno
cura di acquisire le valutazioni della predetta funzione.
    Qualora,  nell'ambito  dello  svolgimento  dei propri compiti, la
funzione   di   controllo   interno   constati   gravi  irregolarita'
gestionali, e' tenuta a darne comunicazione al Presidente dell'organo
amministrativo e a quello dell'organo di controllo.
    Nell'esercizio  delle  sue  funzioni, il controllo interno potra'
avvalersi,  nel  rispetto  dei  relativi  profili  di  autonomia, del
supporto tecnico delle altre strutture del fondo pensione.
    Affinche' le scelte amministrative degli organi del fondo possano
realizzarsi  nel  quadro  degli  opportuni  profili  di  autonomia  e
indipendenza,  e'  appena  il  caso  di  rilevare come la funzione di
controllo  interno  non  possa  essere affidata a soggetti incaricati
dello svolgimento di quelle attivita' che sono esse stesse oggetto di
controllo (gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria,
ecc.),   ne'   evidentemente  a  risorse  professionali  che  operano
nell'ambito dei predetti soggetti.
    Si  richiama,  inoltre,  l'attenzione  dei componenti l'organo di
amministrazione   dei   fondi  pensione  negoziali  sull'esigenza  di
affidare  lo  svolgimento  della  funzione  di  controllo  interno  a
soggetti  in  possesso,  sul  piano  sostanziale,  delle competenze e
professionalita'  idonee  a  prefigurare l'adeguato svolgimento della
funzione stessa.
    Cio'  posto, e' rimesso all'organo di amministrazione, anche alla
luce  delle  dimensioni  del  fondo  e  dello specifico assetto delle
funzioni  operative,  il  conferimento  della  funzione  di controllo
interno, di norma, ad una struttura dedicata; solo eventualmente tale
incarico  potra'  essere  affidato  ad uno dei componenti l'organo di
amministrazione,  purche'  privo  di  deleghe  operative  e designato
preferibilmente  con  la  maggioranza  qualificata  dei due terzi del
collegio.
    5.   Gli   organi  di  amministrazione  dei  fondi  negoziali  in
operativita'  finanziaria al 31 dicembre 2002 adottano, entro il mese
di febbraio  2004, un programma di attivita' che, compatibilmente con
le  risorse  finanziarie disponibili, avvii il processo di evoluzione
organizzativa  secondo le linee tracciate dalle presenti disposizioni
ed   assicuri   comunque   entro   il  31 dicembre  2005  l'effettiva
operativita'  di  un  assetto  organizzativo coerente con le presenti
linee guida.
    Tutti  gli  altri fondi iscritti all'Albo sono tenuti ad analoghi
adempimenti  rispettivamente entro il 31 maggio 2004 e il 31 dicembre
2005.
    La  documentazione relativa alle decisioni adottate dovra' essere
trasmessa  alla  Commissione  entro  il mese successivo alla relativa
deliberazione.
    Le nuove richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
dovranno  contenere,  nel  programma  iniziale  di  attivita'  di cui
all'art. 2, comma 2, lettera f), della delibera della Commissione del
22 maggio  2001,  indicazioni  sul  processo di sviluppo dell'assetto
organizzativo.


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