GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 281 DEL 3/12/2003


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

DECRETO 27 novembre 2003 
Campagna  di  semina - Modalita' di controllo delle sementi di mais e
soia per la presenza di organismi geneticamente modificati.
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista   la   legge   25 novembre   1971,   n.  1096,  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  12,  che  prevede per le
sementi di mais e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale
ovvero nel catalogo comune europeo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative
ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2001,  n.  212,  ed  in
particolare  l'art.  5,  punto  11, che prevede che il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  determini  con  proprio decreto le
indicazioni  da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli
imballaggi;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale e'
stata  recepita  la  direttiva  (CE)  del  Parlamento  europee  e del
Consiglio  n.  2001/18  del  12 marzo  2001 sull'emissione deliberata
degli OGM;
  Considerata  la  necessita' di garantire ai produttori informazioni
complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate;
  Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di
etichettatura  e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5, comma 11,
del  citato  decreto legislativo n. 212/2001, e' necessario prevedere
che nel cartellino del produttore di sementi apposto sugli imballaggi
sia  con  chiarezza  riportata l'indicazione in ordine all'assenza di
OGM;
  Considerato  che,  a  causa dei tempi ristretti, per la campagna di
semina  2004  non e' possibile da parte degli operatori predisporre i
cartellini con tale indicazione;
  Ritenuto  comunque  necessario assicurare tale informazione, per la
campagna   di   semina   2004,   attraverso   l'indicazione  relativa
all'assenza  di  OGM  che  puo'  essere  fornita anche attraverso una
dichiarazione  che accompagna ciascun lotto di sementi di mais e soia
circolante sul territorio nazionale;
  Considerata   la   necessita'   di   attivare   adeguati  controlli
finalizzati  alla  verifica  della conformita' alla normativa vigente
delle  sementi  di  mais  e soia immesse in commercio con riferimento
all'assenza di OGM;
  Ritenuto   che   il   programma   di   controllo   e'   finalizzato
all'accertamento  dell'assenza  di  OGM  nelle  sementi  prodotte  in
Italia,  in  quelle  provenienti  dai Paesi dell'Unione europea ed in
quelle  provenienti  dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di
ogni forma di contaminazione;
  Ritenuto  che  il  piano di controllo debba essere effettuato nelle
fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti dal
Paesi  dell'Unione  europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione nel
territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati;
  Considerato  che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie di
controlli a sondaggio e' fissato un limite del 5% di campionamento;
  Visti  i  risultati  del  programma  coordinato  di controlli nella
compagna  2003,  messo  a punto dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi  ed  effettuato  su  un  campione  del 10% del lotti di sementi
circolanti in Italia;
  Ritenuto  necessario  garantire maggiormente la commercializzazione
di  sementi  con  assenza  di  OGM,  aumentando  tale  limite  per il
campionamento  e  la  successiva  analisi  fino  al  20% dei lotti di
sementi di mais e soia circolanti sul territorio nazionale per essere
destinati alle semine;
  Considerato   che,   al   fine   di   armonizzare  le  analisi  per
l'individuazione  della  presenza degli OGM nelle sementi campionate,
il  programma  di  controlli e' effettuato sulla base della procedura
definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE);
  Vista   la  nota  del  Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e  dei  servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la
quale  e'  stato  richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le
"procedure  per l'esecuzione delle analisi" relativi alla presenza di
sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di
mais e soia;
  Vista   la   nota   dell'ENSE   del   26 novembre  2003,  prot.  n.
S/1653/AZ/mv, con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle
sementi  ha  trasmesso  la  procedura  di analisi da adottare per gli
accertamenti   relativi   alla   presenza  di  sementi  geneticamente
modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;
  Ritenuto  che  i  lotti  campionati  non  debbano  essere  messi in
commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina e da'
attuazione ad un programma annuale di controlli delle sementi di mais
e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi
prodotte  in  Italia,  in  quelle  provenienti  dai Paesi dell'Unione
europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi.
  2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al 20%
del   lotti   di   sementi   di  mais  e  soia  destinati  ad  essere
commercializzati.
                               Art. 2.
  1.   Il   programma  annuale  di  controllo  e'  attuato  entro  il
15 febbraio  di  ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo
per  quanto  riguarda  la  soia dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi,   dall'ENSE,   dall'Agenzia   delle   dogane   e  dai  servizi
fitosanitari  regionali.  Per la campagna di semina 2004 l'attuazione
del programma decorre dal 1° dicembre 2003.
  2.  Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  nell'attuazione del
programma,  nel rispetto delle specifiche competenze gli organismi di
cui    al    comma   1   assicureranno   l'attivita'   di   controllo
prioritariamente:
    a)   Ispettorato  centrale  repressioni  frodi:  nei  depositi  e
magazzini   di   stoccaggio   delle   sementi  provenienti  da  Paesi
dell'Unione  europea  e  da  Paesi  terzi,  e  in  coordinamento  con
l'Agenzia  delle  dogane,  nei  punti di entrata terrestri e portuali
siti sul territorio nazionale;
    b) ENSE:    presso    le   ditte   sementiere   che   selezionano
meccanicamente  lotti  di produzione nazionale o provenienti da Paesi
dell'Unione  europea o da Paesi terzi, sottoposti a riconfezionamento
in Italia;
    c) servizi fitosanitari regionali: nei punti di entrata terrestri
e  portuali  siti  sul  territorio nazionale ai fini del rilascio del
relativo  nulla osta sementiero anche attraverso il coordinamento con
l'Agenzia delle dogane.
                               Art. 3.
  1. Al fine di armonizzare i sistemi di analisi per l'individuazione
della  presenza  degli  OGM  nelle  sementi campionate, l'analisi dei
campioni  e'  effettuato  sulla base della procedura per l'esecuzione
delle  analisi,  relativi  alla  presenza  di  sementi  geneticamente
modificate  in lotti di sementi convenzionali di mais e soia definito
dall'ENSE ed allegato al presente decreto.
  2.  I  lotti  campionati  possono  essere movimentati ed immessi in
commercio  solo  dopo  la  comunicazione  da  parte dell'organismo di
controllo in ordine all'esito delle analisi.
  3.  In  caso  di  richiesta  da  parte degli operatori interessati,
l'analisi   di   seconda   istanza   e'  effettuata  dal  laboratorio
dell'Istituto  sperimentale per cerealicoltura - sezione operativa di
Bergamo.
                               Art. 4.
  1.  Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, punto
11,  del  decreto  legislativo  24 aprile 2001, n. 212, relativo alle
indicazioni, da riportare nel cartellino del produttore apposto sugli
imballaggi,  per  la campagna di semina 2004 ciascun lotto o frazione
di  lotto  di  sementi  di  mais  e  soia  circolante  sul territorio
nazionale  e  destinato alle semine deve essere accompagnato, in ogni
fase   della   commercializzazione,   da   un'apposita  dichiarazione
rilasciata  dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di organismi
geneticamente modificati.
  2.   I   risultati  delle  analisi  sono  comunicati,  ai  fini  di
monitoraggio,   al   Dipartimento   della   qualita'   dei   prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
    Roma, 27 novembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno
                                                             Allegato
                 Ente nazionale delle sementi elette
              PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI
    1. Macinazione del campione di analisi costituito da 3.000 semi.
    2.  Due  estrazioni indipendenti di DNA per campione (ciascuna da
100 mg di farina).
    3.  Analisi  di  3  repliche  per ogni estrazione, utilizzando la
metodologia  PCR  Real  Time  (Screening iniziale con promotore 35 S,
seguito, se necessario, da saggio specifico appropriato).
    4.  Inserimento  di  tutti  i campioni di controllo necessari per
verificare  l'affidabilita'  dei  risultati (campioni standard per la
costruzione  della  curva  di  quantificazione  - Certified Reference
Materials IRMM, controlli negativi, geni endogeni).
    5. Espressione del risultato.
    Il  risultato  dell'analisi  viene  espresso, per approssimazione
alla  prima  cifra  decimale, come media delle 6 repliche (3 per ogni
estrazione)  e  viene ritenuto valido se il coefficente di variazione
non  supera  il  30%.  Nel  caso in cui il coefficiente di variazione
superi  il  30%  o  i risultati fra le repliche siano discordanti, si
procede  ad  una  riestrazione  di  DNA dal campione. Qualora l'esito
dell'analisi  sia ancora incerto, e' necessario analizzare un secondo
campione di 3000 semi.

fp03-gr03