GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 300 DEL 29/12/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003, n. 357 
Regolamento    concernente   norme   per   l'organizzazione   ed   il
funzionamento  dell'ENPALS  in  attuazione dell'articolo 43, comma 1,
lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio  1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388,
concernente  la  costituzione  dell'Ente  nazionale  di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;
  Vista  la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai
calciatori   ed   agli  allenatori  di  calcio  della  previdenza  ed
assistenza gestite dall'ENPALS;
  Vista  la  legge  23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n.
90;  1°  agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987,
n.  203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 708 del 1947;
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente  la delega al Governo per il riordino e la soppressione di
enti pubblici di previdenza ed assistenza;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, con il quale e' stata attuata la suddetta delega;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  479  del 1994, il quale prevede che, con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica  e  del  tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il
funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo
i  criteri  di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
479 del 1994;
  Visto  l'articolo  43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre
2002,   n.   289,  che  estende  all'ENPALS  la  disciplina  prevista
dall'articolo  3  del  citato  decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  con  applicazione,  relativamente  agli  organi,  eccettuato il
Collegio  dei  revisori,  dei  criteri  di  composizione  e di nomina
previsti  per  l'Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo
(IPSEMA);
  Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;
  Ritenuto  di  non  recepire  il  parere  del Consiglio di Stato con
riferimento:
    a) all'osservazione  concernente l'opportunita' di trasfondere le
norme  residue  del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realta' di norme
di  dettaglio,  ovvero  di materia gia' disciplinata in modo uniforme
per  tutti  gli  enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del
1994,   anche   mediante   adozione   dei   relativi  regolamenti  di
contabilita' e amministrazione;
    b) all'osservazione  concernente  l'opportunita' di introdurre un
procedimento  di ricognizione della maggiore rappresentativita' delle
organizzazioni  sindacali,  tenuto conto che tale materia e' affidata
alle  determinazioni  giurisprudenziali  e  che  comunque  su di essa
mancano le necessarie indicazioni di legge;
    c) al  rilievo  concernente  la  presunta mancanza di indicazioni
circa l'oggetto e le modalita' della funzione di vigilanza svolta dal
Consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  dovendosi osservare che tale
funzione  e'  invece  disciplinata  dalla normativa di rango primario
richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;
    d) all'osservazione    concernente    la    problematica    della
rappresentanza  della  pubblica  amministrazione  tra gli esperti del
Consiglio  di  amministrazione,  tenuto conto che la disposizione del
regolamento  esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realta' una
norma  di  rango  primario  (articolo  3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994);
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.    Il    presente    regolamento    disciplina    1'ordinamento,
l'organizzazione   ed   il   funzionamento   dell'Ente  nazionale  di
previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
di   seguito  denominato:  "Ente",  in  conformita'  ai  principi  di
carattere  generale  dettati  dall'articolo  43, comma 1, lettera c),
della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479.
                               Art. 2.

                             O r g a n i

  1. Sono organi dell'Ente:
    a) il Presidente;
    b) il Consiglio di amministrazione;
    c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
    d) il Collegio dei sindaci;
    e) il Direttore generale.
  2.  Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica
quattro  anni.  Gli  organi  di  cui alle lettere a), b) e c) possono
essere  confermati  una  sola  volta. Allo scadere del quadriennio, i
membri  degli  organi  collegiali  cessano  dalle funzioni, ancorche'
siano  stati  nominati  nel  corso  di  esso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
  3.   L'Ente   si   articola   sul   territorio  nazionale  in  sedi
compartimentali   aggregate   in   aree   interregionali.   Le   sedi
compartimentali   assicurano   il   servizio  di  informazione  e  di
assistenza  agli  assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita'
istruttoria  delle  prestazioni  assicurate  e  al monitoraggio della
regolarita'   degli  adempimenti  contributivi  delle  imprese  dello
spettacolo e dello sport.
                               Art. 3.

                             Presidente

  1.  Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
30  giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente e'
nominato  ai  sensi  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14, con la
procedura  di  cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Presidente:
    a) ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ente,  che  puo', secondo
quanto  previsto  dall'articolo  2,  quinto  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in
via  generale,  dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479
del  1994  e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio
di  amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e
soltanto  per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del
consiglio  di  amministrazione,  al  direttore generale, ai dirigenti
preposti alle unita' centrali, ai coordinatori dei rami professionali
e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
    b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone
l'ordine  del  giorno  degli  argomenti da sottoporre allo stesso, ne
assicura  l'istruttoria  e  ne  da'  comunicazione  al Presidente del
consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza. La convocazione puo' avvenire
anche  sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti
il  consiglio  di  amministrazione:  in  tale  caso  la  riunione  si
svolgera'  entro  otto giorni dalla richiesta ed avra' all'ordine del
giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
    c) puo'  disporre,  anche  su proposta del direttore generale, in
caso  di  assoluta  urgenza  che  non  consenta  la  convocazione del
consiglio   di   amministrazione   in  tempo  utile  per  evitare  un
pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del
consiglio  di  amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la
ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
    d) firma  gli  atti  ed  i  documenti  che comportano impegni per
l'Ente,  quando  il  relativo  potere non rientri tra le attribuzioni
conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
    e) dispone  la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza
delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
    f) rappresenta  l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello
nazionale;
    g) nomina,  d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i
componenti  della  struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico;
    h) puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di  indirizzo e
vigilanza.
                               Art. 4.

                 Consiglio di indirizzo e vigilanza

  1.  Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  nominato  ai sensi
dell'articolo  3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  previa  designazione da parte delle confederazioni sindacali ed
organizzazioni  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, e'
composto da:
    a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro
in  rappresentanza  del settore dello spettacolo e due degli sportivi
professionisti;
    b) sei  membri  in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali
quattro  in  rappresentanza  del settore dello spettacolo e due delle
societa' sportive.
  2.  Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui
all'articolo  3,  comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  come  modificato  dall'articolo  17,  comma  23, della legge 15
maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti:
    a) definisce  i  programmi  ed  individua  le  linee di indirizzo
dell'Ente;
    b) nell'ambito   della  programmazione  generale,  determina  gli
obiettivi strategici pluriennali;
    c) emana    le   direttive   di   carattere   generale   relative
all'attivita' dell'Ente;
    d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  ed i criteri generali di
investimento   e   disinvestimento,   entro   sessanta  giorni  dalla
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione.  In  caso  di non
concordanza  tra  i  due  organi,  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;
    e) attua  l'intesa  con il Presidente dell'Ente per la nomina dei
componenti  della  struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico.
  3.  Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  elegge, nella prima
seduta,  il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e,
su  proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato
a   sostituire   il  presidente  stesso  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.
  4.  Il  funzionamento  e  l'organizzazione interna del consiglio di
indirizzo  e  vigilanza,  ivi comprese le modalita' di adozione delle
relative   deliberazioni,   e'  disciplinato  dal  regolamento  delle
adunanze,  deliberato  dal  consiglio  stesso. Per la validita' delle
riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della  maggioranza  dei presenti. In caso di parita', prevale il voto
del Presidente.
  5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura
delle   proprie   funzioni  di  programmazione,  di  indirizzo  e  di
vigilanza,  puo'  avvalersi  della  struttura  per  la pianificazione
strategica e la formazione del bilancio.
                               Art. 5.

                    Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo
3,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30  giugno 1994, n. 479, e'
composto  dal  Presidente  dell'Ente,  che  lo presiede, e da quattro
esperti,  uno  dei  quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, da porre in posizione di fuori
ruolo,   secondo   le   disposizioni   dei   vigenti  ordinamenti  di
appartenenza.  I  componenti del consiglio sono scelti tra persone di
riconosciuta  competenza e professionalita' e di indiscussa moralita'
ed  indipendenza.  I  curricula  dei componenti sono pubblicati nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana.  La  carica  di
consigliere   di  amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione  svolge  le  funzioni di cui
all'articolo  3,  comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  e  successive  modificazioni. In particolare, svolge i seguenti
compiti:
    a) predispone  i  piani pluriennali, i criteri generali dei piani
di  investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
    b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;
    c) delibera  i  piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito
dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento
approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
    d) delibera  il regolamento di organizzazione ed il funzionamento
ed  il  regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   del  personale,  nonche'
l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione organica ed i regolamenti
concernenti   l'amministrazione   e   la   contabilita';  i  predetti
provvedimenti  sono  sottoposti  all'approvazione  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze;
    e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni,
per   i   trasferimenti,   ed  i  criteri  per  l'attribuzione  della
retribuzione   di   posizione   per   le   qualifiche   dirigenziali,
conformemente   alle  previsioni  dei  contratti  collettivi  per  la
dirigenza;
    f) trasmette   trimestralmente   al   consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza   una  relazione  sull'attivita'  svolta,  con  particolare
riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi  altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio di
indirizzo e vigilanza;
    g) esercita  ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera
di competenza degli altri organi dell'Ente.
  3.  Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa
l'adozione  delle  relative  deliberazioni,  e'  disciplinato  con il
regolamento  per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la
validita'  delle  sedute del consiglio e' richiesta la presenza della
maggioranza  dei  suoi  componenti. Le deliberazioni sono assunte con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di
voti, prevale il voto del Presidente.
                               Art. 6.

                        Collegio dei sindaci
  1. Il collegio dei sindaci e' composto da:
    a) un   rappresentante  della  Corte  dei  conti,  designato  dal
Presidente  della  Corte  medesima,  con  funzioni  di  presidente  e
nominato con il decreto di cui al comma 2;
    b) un  funzionario  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati
dai rispettivi Ministri;
    c) un  rappresentante  dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro
dello  spettacolo,  scelti  dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  tra  i  nominativi  designati  da  ciascuna delle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
    d) uno   in   rappresentanza  delle  societa'  sportive,  uno  in
rappresentanza  dei  giocatori  di  calcio ed uno degli allenatori di
calcio,   designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria a base nazionale.
  2. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  3.   I   sindaci   intervengono   alle   sedute  del  consiglio  di
amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
  4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo
2403  e  seguenti  del codice civile, nonche' le funzioni previste da
disposizioni legislative e regolamentari.
  5.  I  sindaci  durano  in  carica  quattro  anni  e possono essere
riconfermati.
                               Art. 7.

                         Direttore generale

  1.  Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato
dall'articolo  12  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12
gennaio  1991,  n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra
esperti  delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e'
nominato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
  2.  Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479.  In
particolare, svolge i seguenti compiti:
    a) partecipa,  con  voto  consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione  e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo
e vigilanza;
    b) ha  la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento
dei risultati e degli obiettivi;
      c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio
di  amministrazione,  all'adozione  dei  provvedimenti  in materia di
assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche'
di  quelli  relativi  all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di
funzione;
    d) sovrintende  al  personale  e  all'organizzazione dei servizi,
assicurandone      l'unita'      operativa     e     di     indirizzo
tecnico-amministrativo;
    e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili,
ed  ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di
amministrazione.
  3.  Alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione, il Direttore
generale   puo'  farsi  assistere  dai  dirigenti  o  dai  funzionari
responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno
che  gli  stessi  forniscano  chiarimenti  su  argomenti  tecnici  di
rispettiva competenza.
                               Art. 8.

                    Regolamento di organizzazione

  1.  L'Ente  adotta  il regolamento di organizzazione, in attuazione
delle  disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e  quello  concernente  la  disciplina  della
struttura  preposta  alla  valutazione  e  al  controllo  strategico,
prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
                               Art. 9.

                             Abrogazioni

  1.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26, e' abrogato.
  2.  Per effetto di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002, n. 289, si intendono abrogati l'articolo 5
della  legge 14 giugno 1973, n. 366, ed il quinto comma dell'articolo
9 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
                                  Mazzella,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 249

fp03-gr03