
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003, n. 357
Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1,
lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388,
concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;
Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai
calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed
assistenza gestite dall'ENPALS;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n.
90; 1° agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987,
n. 203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 708 del 1947;
Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione di
enti pubblici di previdenza ed assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, con il quale e' stata attuata la suddetta delega;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, il quale prevede che, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il
funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo
i criteri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
479 del 1994;
Visto l'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, che estende all'ENPALS la disciplina prevista
dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il
Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina
previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA);
Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;
Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato con
riferimento:
a) all'osservazione concernente l'opportunita' di trasfondere le
norme residue del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realta' di norme
di dettaglio, ovvero di materia gia' disciplinata in modo uniforme
per tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del
1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti di
contabilita' e amministrazione;
b) all'osservazione concernente l'opportunita' di introdurre un
procedimento di ricognizione della maggiore rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia e' affidata
alle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa
mancano le necessarie indicazioni di legge;
c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni
circa l'oggetto e le modalita' della funzione di vigilanza svolta dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale
funzione e' invece disciplinata dalla normativa di rango primario
richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;
d) all'osservazione concernente la problematica della
rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del
Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del
regolamento esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realta' una
norma di rango primario (articolo 3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina 1'ordinamento,
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
di seguito denominato: "Ente", in conformita' ai principi di
carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479.
Art. 2.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Direttore generale.
2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica
quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono
essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i
membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorche'
siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi
compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi
compartimentali assicurano il servizio di informazione e di
assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita'
istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della
regolarita' degli adempimenti contributivi delle imprese dello
spettacolo e dello sport.
Art. 3.
Presidente
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente e'
nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la
procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, che puo', secondo
quanto previsto dall'articolo 2, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in
via generale, dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479
del 1994 e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del
consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti
preposti alle unita' centrali, ai coordinatori dei rami professionali
e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone
l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne
assicura l'istruttoria e ne da' comunicazione al Presidente del
consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione puo' avvenire
anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti
il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si
svolgera' entro otto giorni dalla richiesta ed avra' all'ordine del
giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
c) puo' disporre, anche su proposta del direttore generale, in
caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del
consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un
pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del
consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la
ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per
l'Ente, quando il relativo potere non rientri tra le attribuzioni
conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza
delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello
nazionale;
g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i
componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico;
h) puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e
vigilanza.
Art. 4.
Consiglio di indirizzo e vigilanza
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e'
composto da:
a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro
in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi
professionisti;
b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali
quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle
societa' sportive.
2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15
maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo
dell'Ente;
b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli
obiettivi strategici pluriennali;
c) emana le direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'Ente;
d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali ed i criteri generali di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non
concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;
e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei
componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico.
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima
seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e,
su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato
a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di
impedimento.
4. Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di
indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalita' di adozione delle
relative deliberazioni, e' disciplinato dal regolamento delle
adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle
riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto
del Presidente.
5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura
delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di
vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione
strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo
3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e'
composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro
esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori
ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di
appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di
riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita'
ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di
consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti
compiti:
a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;
c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito
dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento
approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento
ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti
concernenti l'amministrazione e la contabilita'; i predetti
provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni,
per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della
retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali,
conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la
dirigenza;
f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attivita' svolta, con particolare
riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di
indirizzo e vigilanza;
g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera
di competenza degli altri organi dell'Ente.
3. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa
l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con il
regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la
validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di
voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 6.
Collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci e' composto da:
a) un rappresentante della Corte dei conti, designato dal
Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e
nominato con il decreto di cui al comma 2;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati
dai rispettivi Ministri;
c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro
dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
d) uno in rappresentanza delle societa' sportive, uno in
rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di
calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di
categoria a base nazionale.
2. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di
amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 e seguenti del codice civile, nonche' le funzioni previste da
disposizioni legislative e regolamentari.
5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
Art. 7.
Direttore generale
1. Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato
dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12
gennaio 1991, n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra
esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e'
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In
particolare, svolge i seguenti compiti:
a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo
e vigilanza;
b) ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento
dei risultati e degli obiettivi;
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio
di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di
assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche'
di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di
funzione;
d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo
tecnico-amministrativo;
e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili,
ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di
amministrazione.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore
generale puo' farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari
responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno
che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di
rispettiva competenza.
Art. 8.
Regolamento di organizzazione
1. L'Ente adotta il regolamento di organizzazione, in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della
struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico,
prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26, e' abrogato.
2. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono abrogati l'articolo 5
della legge 14 giugno 1973, n. 366, ed il quinto comma dell'articolo
9 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 249
fp03-gr03