GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 286 DEL 10/12/2003


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 12 novembre 2003 
Modalita'   di   presentazione   della   domanda   di   accesso  alla
contrattazione  programmata  e  disposizioni  in merito ai successivi
adempimenti amministrativi.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  deliberazione  CIPE 25 luglio 2003, n. 26, relativa alla
regionalizzazione  dei patti territoriali e al coordinamento Governo,
regioni e province autonome per i contratti di programma;
  Considerato  che  il  punto  7.3 della citata deliberazione prevede
che,   nello   spirito   della   semplificazione   amministrativa   e
dell'accelerazione  dell'intervento  pubblico  per  lo sviluppo delle
aree   sottoutilizzate   del   Paese,  il  Ministro  delle  attivita'
produttive  fissi  con proprio decreto gli elementi e le modalita' di
presentazione della domanda di accesso, nonche' quanto necessario per
lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere
presentata,   mediante   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento,
utilizzando  esclusivamente  lo  schema  di  cui all'allegato n. 1 al
presente  decreto.  Lo  schema e' disponibile anche sul sito internet
del  Ministero  delle  attivita'  produttive  al  seguente indirizzo:
www.attivitaproduttive.gov.it  Ai  fini  del  presente decreto, quale
data  di  presentazione della domanda si assume quella di spedizione.
La  domanda  deve  essere  indirizzata  al  Ministero delle attivita'
produttive,   D.G.C.I.I.  -  Centro  di  coordinamento  contratti  di
programma,  via Molise n. 2 - 00187 Roma. Copia della domanda e della
documentazione  di  cui  al  successivo comma 2, deve essere inviata,
contestualmente  alla  trasmissione  al  Ministero,  con  le medesime
modalita', alle regioni e alle province autonome interessate. Ai fini
del  presente  decreto  si  intendono  interessate  le  regioni  e le
province autonome nel territorio in cui sono ubicate le unita' locali
destinatarie  interamente  o  parzialmente degli investimenti oggetto
del contratto di programma.
  2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) scheda   sintetica,   redatta  seguendo  lo  schema  riportato
nell'allegato n. 2 al presente decreto;
    b) piano   progettuale   che   deve   necessariamente   contenere
l'illustrazione  degli  argomenti  riportati  nell'allegato  n.  3 al
presente  decreto  ed essere elaborato in maniera chiara ed esaustiva
al  fine  di  consentire  la  valutazione della fattibilita' tecnica,
economica e finanziaria;
    c) attestazione/valutazione  del  merito  creditizio dell'impresa
proponente  nonche'  del  piano  finanziario  relativo  al  progetto,
rilasciata  da  un  primario istituto di credito di cui al successivo
comma  4,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato n. 4 al
presente decreto;
    d) dichiarazione  dell'impresa,  redatta secondo lo schema di cui
all'allegato  n.  5,  relativa alla disponibilita' degli immobili che
saranno oggetto del programma di investimenti;
    e) perizia  giurata  relativa  alla  conformita'  urbanistica  ed
edilizia  degli  immobili,  di  cui  alla  precedente  lettera d), ed
all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie
concessioni  e/o autorizzazioni e alla necessita' di eventuali pareri
e/o  nulla  osta da parte di altre amministrazioni o enti, secondo lo
schema di cui all'allegato n. 6;
    f) dichiarazione  dell'impresa,  redatta secondo lo schema di cui
all'allegato  n.  7, relativa all'eventuale esistenza o necessita' di
infrastrutture  e  disponibilita'  di  fonti  energetiche  funzionali
all'attivita' produttiva prevista.
  Nel  caso  in  cui  la  proposta  di  contratto sia riferita a piu'
imprese  e  a  piu'  iniziative, la documentazione sopra elencata, ad
eccezione  di  quella  di cui alla lettera b), deve essere fornita in
relazione a ciascuna impresa e a ciascuna iniziativa.
  La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.
  3. Il piano progettuale di cui alla lettera b) del precedente comma
2, ha la funzione di rappresentare compiutamente e chiaramente:
    i  presupposti  e  gli  obiettivi del contratto proposto sotto il
profilo economico, industriale e commerciale finanziario;
    il   soggetto   proponente   e   gli   eventuali  altri  soggetti
realizzatori degli investimenti;
    le singole iniziative previste;
    il  piano  finanziario  di  copertura  degli  investimenti  e  le
relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
  Detto   piano  progettuale  deve  essere  sottoscritto  dal  legale
rappresentante del soggetto proponente.
  4.  Con  riferimento  all'attestazione  di  cui alla lettera c) del
precedente comma 2, considerato che la stessa deve essere riferita ad
investimenti  a  medio  lungo  termine,  per  "primario"  istituto di
credito   si  intende  quello  per  il  quale,  dai  dati  risultanti
dall'ultimo  bilancio  approvato,  o  dalla  media  degli  ultimi tre
esercizi  prima  del  rilascio  dell'attestazione,  si  desuma che la
percentuale,   sul   totale   degli  impieghi,  dei  finanziamenti  a
medio/lungo  termine  concessi  alle  imprese,  con  l'esclusione dei
finanziamenti  non  destinati  alle  attivita'  produttive,  sia pari
almeno  al  30%  oppure che il relativo ammontare sia superiore a 100
milioni   di  euro.  All'attestazione  deve  essere  allegata  copia,
punzonata  dall'istituto di credito, del piano progettuale sulla base
del  quale  la  stessa e' stata rilasciata. La suddetta attestazione,
sottoscritta  dal legale rappresentante dell'istituto di credito o da
procuratore  con adeguati poteri di firma in relazione al-l'ammontare
del  previsto indebitamento, deve dichiarare che il piano progettuale
esaminato,  nei  suoi  presupposti  industriali e commerciali e nelle
conseguenti previsioni patrimoniali economiche e finanziarie, risulta
attendibile  e  che, nel caso l'impresa abbia necessita' di ricorrere
ad  indebitamento  bancario,  sussistono  le condizioni per ottenerlo
determinandone eventualmente l'ammontare.
  5.  Con  riferimento  alla dichiarazione di cui alla lettera d) del
precedente   comma   2,   l'impresa   deve  dichiarare  di  avere  la
disponibilita'  del  suolo e/o dei fabbricati ove sara' realizzato il
programma di investimenti, rilevabile da idonei titoli di proprieta',
diritto  reale  di godimento, locazione, anche finanziaria, comodato,
anche  nella  forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del
codice  civile, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali gia'
in  essere  o  richieste,  da  atto  formale  di  assegnazione,  o di
richiesta di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati
industriali ovvero di aree comunali attrezzate.
  6.  Con riferimento alla perizia giurata di cui alla lettera e) del
precedente  comma  2,  la stessa deve essere rilasciata da un tecnico
abilitato,  non  legato da rapporto di lavoro dipendente o assimilato
all'impresa,  iscritto  ad  albo professionale, con la quale dichiara
che   il   suolo  e  gli  immobili  interessati  dal  programma  sono
rispondenti,  in  relazione  all'attivita'  da  svolgere,  ai vigenti
specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel
caso  in  cui  il  piano  progettuale  preveda  la  realizzazione  di
investimenti  che  necessitano  di  concessioni  e/o  autorizzazioni,
l'inesistenza  di motivi ostativi al loro rilascio in quanto le opere
previste  rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre la
perizia,   deve   indicare,  ove  i  procedimenti  autoriz-zatori  lo
richiedano,  tutti  gli  eventuali  pareri e/o nulla osta da parte di
altre  amministrazioni  o enti che dovessero essere necessari ai fini
della realizzazione degli investimenti.
  7.  Con  riferimento  alla dichiarazione di cui alla lettera f) del
precedente   comma   2,  con  la  stessa  l'impresa  deve  dichiarare
l'esistenza  delle  infrastrutture  necessarie allo svolgimento delle
attivita'  nell'unita'  locale  oggetto  del piano progettuale, quali
strade,  acquedotti,  impianti di depurazione, ecc., e l'esistenza di
disponibilita'  delle  necessarie  fonti  energetiche,  quali energia
elettrica,  metano,  ecc.,  ovvero l'esigenza di realizzare eventuali
infrastrutture  o  la  necessita'  di  reperire  fonti energetiche al
momento non disponibili.
                               Art. 2.
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive entro trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 1, comunica
alle  regioni  e  alle  province autonome interessate, alle eventuali
altre  amministrazioni  centrali  interessate  e  alla segreteria del
CIPE, gli esiti della verifica della completezza della documentazione
presentata  e  della  sussistenza  dei  requisiti  di ammissibilita',
trasmettendo  alle  altre  amministrazioni  interessate  gli elementi
progettuali  necessari  per  l'espletamento  dei  relativi  pareri di
competenza.  Nel  caso in cui gli esiti della predetta verifica siano
negativi,  la  domanda  viene rigettata e ne viene data comunicazione
all'impresa proponente.
  2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al   comma   precedente,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive
acquisisce, secondo le procedure stabilite dall'apposito atto, di cui
al  punto 7 della deliberazione CIPE 25 luglio 2003, sottoscritto con
le  regioni e le province autonome interessate, il motivato parere di
queste ultime circa:
    la  compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi
di sviluppo locale;
    l'eventuale   disponibilita'   al  cofinanziamento,  stabilendone
l'ammontare  massimo  e  le  fonti  di copertura, nonche' l'eventuale
inserimento in un Accordo di programma quadro "Sviluppo locale".
  Entro  il  medesimo  termine di sessanta giorni, le eventuali altre
amministrazioni   centrali   interessate,   alle  quali  siano  stati
trasmessi  i  necessari  elementi  progettuali,  esprimono il proprio
motivato  parere  di  merito  anche attraverso apposite Conferenze di
servizi attivate dal Ministero delle attivita' produttive.
  3. Per le domande per le quali il parere di cui al precedente comma
2   risulti   negativo,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
provvedera'  a  darne  comunicazione  al  soggetto proponente ed alle
regioni  e  province  autonome interessate. Per le domande con parere
positivo,   il   Ministero  delle  attivita'  produttive  procede  ad
effettuare,  entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data
di  presentazione  della  domanda, l'attivita' istruttoria sulla base
delle  priorita'  e  delle  specifiche  stabilite  dal Ministro delle
attivita' produttive, ai sensi del punto 7.3 della deliberazione CIPE
25 luglio  2003.  Nel  caso  in  cui  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  ravvisi  la  necessita'  di  integrazioni documentali, la
richiesta assegnera' un termine dal suo ricevimento entro il quale il
soggetto  proponente  dovra'  fornire  i  necessari elementi, pena la
decadenza  della  domanda.  Il  periodo  intercorrente tra la data di
invio  della  richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle
medesime  interrompe  il  predetto  termine  di centoventi giorni per
l'istruttoria.
  4.  In  considerazione  che  il Ministro delle attivita' produttive
puo'  individuare  con  proprio  decreto,  anche  con  riferimento ai
requisiti  dei  soggetti  proponenti  ed all'oggetto del contratto di
programma,  priorita'  e  specifiche per l'accesso alle agevolazioni,
previa  informativa al CIPE, e' facolta' del Ministro delle attivita'
produttive  nominare un gruppo tecnico di massimo tre esperti al fine
di verificare la rispondenza delle istruttorie concluse positivamente
agli  indirizzi  stabiliti con il suddetto decreto del Ministro delle
attivita' produttive entro i predetti centoventi giorni. La direzione
generale  per  il  coordinamento  degli  incentivi  alle  imprese, in
assenza  di  eventuali  controdeduzioni  e  verificata  la necessaria
disponibilita'  finanziaria,  trasmette  al  Ministro delle attivita'
produttive  una  specifica  relazione  ai fini della presentazione al
CIPE  della  proposta  di  contratto  di  programma.  Le  proposte di
deliberazione   presentate  al  CIPE  recheranno  la  condizione  del
rispetto   dei   termini   indicati  all'art.  3,  comma  1,  per  la
presentazione  del  progetto  esecutivo e all'art. 4, comma 2, per la
sottoscrizione del relativo contratto di programma.
                               Art. 3.
  1.  Il  soggetto proponente, entro e non oltre novanta giorni dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della  deliberazione  del  CIPE  di  approvazione e finanziamento del
contratto   di  programma,  presenta  al  Ministero  delle  attivita'
produttive,   D.G.C.I.I.  -  Centro  di  coordinamento  contratti  di
programma, via Molise n. 2 - 00187 Roma, con le medesime modalita' di
trasmissione  di  cui  al comma 1 del precedente art. 1, la relazione
bancaria  e il relativo progetto esecutivo consistente nella seguente
documentazione:
    a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino
la  dimensione  e configurazione del suolo aziendale, delle superfici
coperte,   di   quelle  destinate  a  viabilita'  interna,  a  verde,
disponibili, ecc., corredata di opportuna legenda e sintetica tabella
riepilogativa  relativa  alle singole superfici; principali elaborati
grafici  relativi  a  ciascun  fabbricato  del programma, in adeguata
scala   e  debitamente  quotati,  firmati,  a  norma  di  legge,  dal
progettista  e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale, con relativi computi metrici;
    b) copia  degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti ove
previsto,    attestanti   la   piena   disponibilita'   dell'immobile
nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti e
copia  della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni
e nulla/osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa;
    c) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi
preventivi,  e  suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per
articolazione temporale;
    d) eventuale   deliberazione  di  concessione  del  finanziamento
bancario;
    e) dimostrazione dell'apporto dei mezzi propri previsti dal piano
finanziario.
  Qualora  tutta  la  documentazione  non  venga  presentata entro il
predetto  termine  il  Ministero  delle attivita' produttive comunica
alla  segreteria  del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art.
2,  comma  4,  della  relativa  deliberazione  di  approvazione  e di
finanziamento.  Ai fini del rispetto del predetto termine, quale data
di presentazione si assume quella di spedizione.
  2.  Con  riferimento alla documentazione di cui alla lettera c) del
precedente  comma  1,  l'importo  degli  investimenti  previsti  e la
determinazione  delle  relative  agevolazioni  concesse  non  possono
essere  superiori  a  quelli  indicati  nella  deliberazione  CIPE di
approvazione e di finanziamento del contratto di programma.
                               Art. 4.
  1.   Il   Ministero  delle  attivita'  produttive  effettua,  entro
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  del progetto esecutivo,
l'attivita' istruttoria.
  2. Per i contratti di programma per i quali l'attivita' istruttoria
dei  progetti  esecutivi  delle  iniziative  previste si conclude con
esito  positivo, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al
soggetto  proponente lo schema di contratto da sottoscrivere fissando
un  termine  perentorio  per la sua sottoscrizione. Detto termine non
puo'  essere  fissato  oltre  il  centottantesimo giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  della deliberazione CIPE di approvazione e
finanziamento del contratto di programma. Nel caso in cui il soggetto
proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il
Ministero stesso provvedera' a comunicare alla segreteria del CIPE la
decadenza,  ai  sensi  del precedente art. 2, comma 4, della relativa
deliberazione di approvazione e di finanziamento. Copia del contratto
stipulato  e'  trasmessa,  da  parte  del  Ministero  delle attivita'
produttive, alle regioni e province autonome interessate e al CIPE.
  3.  Il  contratto  di  programma  deve  contenere  la previsione di
subordinare  la sua validita' ed efficacia alla effettiva esibizione,
entro  il  termine  massimo di centoventi giorni dalla stipula, della
documentazione    comprovante    il   rilascio   delle   concessioni,
autorizzazioni,  licenze  e  nulla  osta  delle  competenti pubbliche
amministrazioni  necessarie  alla  realizzazione dei progetti ammessi
alle agevolazioni.
                               Art. 5.
  1.  I  soggetti che alla data di pubblicazione del presente decreto
hanno  presentato  domanda di accesso al contratto di programma ed ai
quali  non  sia  stata  comunicata la reiezione della stessa, devono,
entro  novanta  giorni  dalla  predetta  data,  confermare  il  piano
progettuale  presentato  e, contestualmente, ove non gia' presentata,
trasmettere  la  documentazione  di  cui  al  precedente art. 1. Alle
domande  cosi'  confermate  si applicano le disposizioni del presente
decreto, fatta salva la decorrenza delle spese ammissibili.
    Roma, 12 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 223
                                                             
Allegati


Allegato pag.26
Allegato pag.27
Allegato pag.28
Allegato pag.29
Allegato pag.30
Allegato pag.31
Allegato pag.32
Allegato pag.33
Allegato pag.34
Allegato pag.35
Allegato pag.36
Allegato pag.37
Allegato pag.38
Allegato pag.39
Allegato pag.40


fp03-gr03