GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 179 DEL 4/8/2003
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 giugno 2003, n. 201
Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
numero 400;
Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
che prevede l'adozione di un regolamento con il quale il Ministro
della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio
2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Delle modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
Capo I
Art. 1.
Norme applicabili
1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al
procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti
da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si
osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo
8 giugno 2001, numero 231, nonche', in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice
di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente.
Art. 2.
Modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
1. Nella formazione dei fascicoli, si osserva quanto disposto
dall'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione del codice di
procedura penale; la copertina del fascicolo deve contenere, in luogo
delle generalita' della persona alla quale e' attribuito il reato,
gli elementi identificativi dell'ente cui e' attribuito l'illecito
amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo
legale rappresentante, nonche' l'indicazione del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
2. Nella formazione dei fascicoli relativi all'esecuzione, si
osserva quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale; nel fascicolo e'
inserito, in luogo del certificato del casellario giudiziale
riguardante il condannato, il certificato dell'Anagrafe delle
sanzioni amministrative.
Capo II
Art. 3.
Norme applicabili
1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle
sanzioni amministrative sono compiute sugli ordinari registri
obbligatori in materia penale, previsti dall'articolo 2 del
regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e
conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale
30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia
penale, e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui
all'articolo seguente, nella formazione e nella tenuta dei registri
si osservano le norme del capo III del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
penale.
Art. 4.
Formazione e tenuta dei registri.
1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle
sanzioni amministrative sono compiute apponendo, negli spazi dei
registri obbligatori destinati alla qualificazione giuridica del
fatto e all'imputazione, una sigla identificativa, che consenta di
evidenziare la natura di procedimento per l'accertamento
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
decreto legislativo n. 231 del 2001.
2. All'interno dei registri obbligatori le annotazioni relative
alla contestazione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n.
231 del 2001 sono inserite negli spazi previsti per le annotazioni
della data di esercizio dell'azione penale e della imputazione.
3. Negli spazi dei registri obbligatori destinati alle generalita'
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, in luogo di
queste, sono inseriti gli elementi identificativi dell'ente cui e'
attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle
generalita' del suo legale rappresentante.
4. Qualora il pubblico ministero emetta decreto motivato di
archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 58 del decreto
legislativo, i relativi estremi sono inseriti nello spazio del
registro generale delle notizie di reato destinato alla richiesta di
archiviazione del pubblico ministero. Nel medesimo spazio e' inserita
l'annotazione relativa alla comunicazione del decreto di
archiviazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
5. Qualora il procuratore generale proceda alla contestazione
dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 58 del decreto
legislativo n. 231 del 2001, gli estremi del provvedimento sono
inseriti nel registro delle indagini avocate.
Capo III
Art. 5.
Comunicazione dei codici di comportamento
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti,
comunicano al Ministero della giustizia, presso la Direzione generale
della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento
contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per
l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di
gestione previsti dal medesimo articolo 6. L'invio dei codici di
comportamento e' accompagnato dallo statuto e dall'atto costitutivo
dell'associazione; in difetto, ovvero quando dall'esame di tali atti
risulti che il richiedente e' privo di rappresentativita',
l'Amministrazione arresta il procedimento di controllo alla fase
preliminare, dandone comunicazione entro trenta giorni dalla data di
ricezione dei codici.
Art. 6.
Procedimento di esame dei codici
1. Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di
comportamento sulla base dei criteri fissati all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo n. 231 del 2001.
2. Ai fini dell'esame dei codici, il Direttore generale della
giustizia penale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
del Ministero della giustizia, puo' avvalersi della consulenza di
esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto
del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i
quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di
collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria
legittimate all'invio dei codici di comportamento.
Art. 7.
Efficacia dei codici
1. Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto
con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del codice di comportamento, comunica all'associazione
eventuali osservazioni in merito alla idoneita' dello stesso a
fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e per
l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati
alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del
decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni di legge
dalle quali discenda la responsabilita' amministrativa degli enti.
2. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l'associazione
invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il
termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova
comunicazione. In caso contrario, rimane impedita l'acquisizione di
efficacia del codice.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di
comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il
codice di comportamento acquista efficacia.
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Per i codici di comportamento inviati al Ministero della
giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale
data.
2. Ai fini del procedimento di controllo di cui agli articoli 5 e
seguenti del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, le associazioni possono
comunicare nuovi codici, redatti tenendo conto delle intervenute
modifiche relative alla configurazione delle societa' di capitali e
cooperative, ove adottate dagli enti rappresentati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 giugno 2003
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ministeri Istituzionali, Registro n. 9, foglio n. 10