
D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 369. Agg. G.U. 12/06/2003
Regolamento recante modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in materia
di collaudo degli ascensori.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2000, n. 291.
Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota
all'art. 19, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto che le operazioni di
collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999
avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse
migliaia, e che pertanto è necessario procedere alla modifica del suddetto
articolo 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in quanto non è
stato possibile completare le suddette operazioni entro il termine
previsto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 giugno 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri
per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione
pubblica, per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
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1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162.
1. (3).
(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 19, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03