GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 86 DEL 12/4/2000
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2000
Istituzione della scuola interuniversitaria siciliana di
specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola
secondaria.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 80 del 16 gennaio 1998 concernente
"Iniziative per la formazione degli insegnanti - determinazione della
sede amministrativa regionale";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 6 marzo 1998, n. 267 concernente
"Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il
triennio 1998-2000";
Visto il decreto 26 maggio 1998, emanato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante "Criteri
generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria";
Visto il decreto rettorale n. 622 del 1o settembre 1999 con il
quale e' stata autorizzata la stipula della convenzione tra le
universita' statali della Sicilia, ed e' stato approvato l'atto
costitutivo ed il regolamento didattico della scuola
interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di
insegnanti di scuola secondaria;
Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del
7 settembre 1999;
Decreta:
Viene istituita la scuola interuniversitaria siciliana di
specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola
secondaria.
Art. 1.
1. La "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per
l'insegnamento secondario" e' articolata in piu' sezioni dotate
ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente
regolamento essa sara' denominata "Scuola". Tale scuola ha sede
centrale presso l'universita' di Palermo. Le universita' partecipanti
alla scuola sono quelle di Palermo, Messina a Catania, in ciascuna
delle quali viene costituita una sezione della scuola.
2. Obiettivo della scuola e' la formazione professionale degli
insegnanti della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola
nell'acquisizione di competenze specifiche:
a) nella scienza dell'educazione;
b) nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle
discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili
per la scuola secondaria;
c) nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna
abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline
medesime;
d) nella pratica effettiva dell'insegnamento mediante il ricorso
al tirocinio;
e) nelle metodologie necessarie a operare nel settore
dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.
3. Gli insegnamenti e le attivita' previsti in funzione di quanto
indicato nel comma precedente sono propri della scuola e da essa
promossi e coordinati.
4. La durata complessiva degli studi della scuola e' di due anni
accademici, ciascuno articolato in due semestri per la formazione di
insegnanti di sostegno e' previsto un anno aggiuntivo.
5. A conclusione degli studi, la scuola rilascia un diploma di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore
di esame di Stato. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel
diploma.
Art. 2.
1. Per garantire il necessario coordinamento tra le sezioni e gli
indirizzi della scuola, le universita' che sottoscrivono il presente
regolamento convengono altresi' sulla opportunita' di costituire un
coordinamento regionale (denominato coordinamento) formato dai
presidenti dei consigli di cui al comma 2, lettera d), dell'atto
costitutivo, presieduto dal presidente del consiglio della scuola
dell'universita' di Palermo.
2. Presso ciascuno dei tre atenei e' istituito un consiglio della
sezione della scuola (denominato consiglio), presieduto da un
presidente eletto tra i suoi componenti. Suoi compiti sono tutti
quelli relativi alla direzione locale della scuola, sulla base delle
indicazioni del comitato regionale o del coordinamento di cui al
comma primo.
3. Fanno parte del consiglio:
a) Tutti i docenti afferenti alla scuola;
b) tutti i supplenti e i titolari di affidamento presso la scuola
docenti presso l'universita' relativa con voto deliberativo;
c) con voto consultivo, i docenti della scuola provenienti a
qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.) da strutture
estranee alla stessa universita';
d) una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola pari al
20% dei componenti di cui ai punti a) e b).
I componenti di cui alle lettere c) e d) contribuiscono al numero
legale solo se presenti.
4. Il presidente del consiglio della scuola e' eletto tra i
professori di ruolo presenti con voto deliberativo, di cui al comma
3, lettere a) e b) nel consiglio stesso. E' eletto da tutti i
componenti del consiglio con voto deliberativo.
5. Per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento,
al consiglio a al suo presidente si applicano le norme previste negli
statuti delle rispettive universita' per i consigli di corso di
laurea.
Art. 3.
1. La scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della scuola
sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola
secondaria.
2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole universita' e'
stabilita, su indicazione del coordinamento e su proposta del
consiglio, dal senato accademico.
3. Le modifiche di questo regolamento didattico si attuano, su
proposta di almeno un consiglio, con delibera unanime del
coordinamento.
4. Per ciascun indirizzo il consiglio nomina un coordinatore scelto
tra i decenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne
fanno parte. I coordinatori costituiscono la giunta della sezione
della scuola (denominata giunta). Il presidente del consiglio della
sezione e' anche presidente della giunta.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi della scuola sono previste
1.000 ore complessive di insegnamento e di attivita' pratiche di
laboratorio e tirocinio. Per la formazione degli insegnanti di
sostegno sono previste 500 ore aggiuntive.
6. Il bando annuale di ammissione indica il numero di posti
disponibili per ciascun indirizzo, secondo le indicazioni dei
ministeri competenti e secondo le delibere del comitato regionale.
7. All'attuazione delle attivita' formative programmate dal
consiglio della scuola provvedono, in ciascun ateneo, le facolta', i
corsi di laurea e di diploma, i dipartimenti e i centri
interdipartimentali. Tali strutture sono tenute a fornire ogni
assistenza e supporto anche logistico alle attivita' della scuola,
nei limiti delle loro rispettive disponibilita' a nel quadro delle
loro finalita' didattiche. Su loro richiesta i docenti afferenti alle
strutture didattiche di una delle tre universita' possono prestare in
tutto o in parte l'attivita' didattica prevista dal loro stato
giuridico all'interno della scuola, con il consenso della facolta' di
appartenenza.
Art. 4.
1. Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della scuola coloro
che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo
e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla
giunta sulla base del numero di posti disponibili per ciascun
indirizzo.
2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le
abilitazioni che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della scuola.
3. L'entita' delle tasse e dei contributi di ateneo sono stabiliti
per le diverse sezioni separatamente dai consigli di amministrazione
delle tre universita'. I contributi relativi alla scuola vengono
stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio.
Art. 5.
1. Gli obiettivi della scuola sono perseguiti mediante insegnamenti
e attivita' sia comuni a tutti gli iscritti che specifici di
indirizzo, nonche' attivita' di tirocinio.
2. La scuola e' organizzata secondo uno schema modulare, costituito
di moduli di durata non inferiore a 30 e non superiore a 50 ore
ciascuno. Il tirocinio comprende attivita' per un totale di 300 ore
distribuite nei due anni di formazione.
3. In relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, le aree di
attivita' formativa della scuola sono inquadrate nel modo seguente:
a) insegnamenti di scienza dell'educazione;
b) insegnamenti di carattere storico, epistemologico e di
didattica disciplinare con relativi laboratori, riguardanti le
materie caratterizzanti le abilitazioni;
c) tirocinio didattico professionale.
Art. 6.
1. Su proposta dei consigli il coordinamento valuta i contenuti
disciplinari minimi necessari per la proficua frequenza dei corsi
relativi alle singole abilitazioni; in ciascun ateneo la giunta
esamina i curricula dei singoli studenti in relazione a tali
contenuti, definendo eventuali debiti formativi da parte dello
studente.
2. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute
essenziali dalla giunta puo' ottenersi o mediante la frequenza di
corsi universitari singoli o comunque secondo le indicazioni della
giunta per ogni singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque
comportare alcun ulteriore onere finanziario per l'iscritto.
3. La verifica dell'avvenuto completamento di cui al comma
precedente, qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avra'
luogo secondo le modalita' indicate caso per caso dalla giunta.
L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze e'
aggiuntivo rispetto al curriculum previsto e non entra pertanto nel
computo delle ore globali della scuola.
4. La scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti
culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato, al di fuori
del curriculum necessario per la laurea. La valutazione di tali
crediti, di competenza di ciascun consiglio, puo' comportare una
riduzione dei tempi di formazione fino a un massimo di due semestri
la valutazione dei crediti per le attivita' di tirocinio effettuato
precedentemente puo' al massimo riguardare il 70% delle ore previste.
5. Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito
della scuola, intenda acquisirne una affine, puo' in base alla
valutazione dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.
Art. 7.
1. Obiettivo degli insegnamenti di scienze dell'educazione e'
l'acquisizione delle competenze pedagogiche, psicologiche,
metodologiche, giuridiche e deontologiche caratterizzanti la
professionalita' docente nella scuola secondaria e il completamento
delle competenze disciplinari e di didattica disciplinare con gli
opportuni supporti di carattere generale.
2. Gli insegnamenti di scienze dell'educazione sono svolti di norma
in forma congiunta per gli studenti di diversi indirizzi; possono
essere peraltro disposte dal consiglio parziali differenziazioni in
funzione degli indirizzi interessati.
3. Gli insegnamenti previsti per l'arca di scienze dell'educazione
sono i seguenti:
didattica generale (istituzioni di);
pedagogia generale;
pedagogia interculturale;
psicodinamica;
psicologia cognitiva o dell'apprendimento;
psicologia dell'educazione;
psicologia dello sviluppo;
psicologia generale;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione;
sociologia dell'educazione;
storia della scuola;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.
Art. 8.
1. Obiettivo degli insegnamenti storici ed epistemologici e'
l'acquisizione di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo di
discipline caratterizzanti l'abilitazione all'insegnamento richiesta,
la loro evoluzione storica, i rapporti tra esse, la riflessione sulla
natura dei problemi di insegnamento affrontati e sulle metodologie di
ricerca didattica utilizzate.
2. Obiettivi degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei
relativi laboratori sono rispettivamente l'acquisizione e
l'applicazione di competenze specifiche nella determinazione di
obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e
nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella
costruzione anche interdisciplinare di strategie di insegnamento e di
valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti.
3. Gli indirizzi previsti sono i seguenti:
a) indirizzo delle scienze naturali;
b) indirizzo di matematica-fisica-informatica;
c) indirizzo tecnologico;
d) indirizzo di scienze umane;
e) indirizzo linguistico-letterario;
f) indirizzo di lingue straniere;
g) indirizzo di arte e disegno;
h) indirizzo economico-giuridico;
i) indirizzo artistico-musicale;
j) indirizzo socio-sanitario.
Art. 9.
1. Obiettivo del tirocinio didattico e professionale e' la
produzione di competenze legate all'esercizio effettivo
dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di
comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie
didattiche a allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti
costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e
sociali richieste dall'attivita' professionale.
2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:
a) elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e
valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia
nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare;
b) stretto coordinamento con le attivita' dei laboratori
didattici sia dell'area delle scienze della formazione che di quella
disciplinare specifica;
c) stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali.
3. Per l'organizzazione dell'attivita' del tirocinio, opportune
intese sono tempestivamente perseguite dalla giunta e dal consiglio,
nel quadro della normativa nazionale e di eventuali accordi o
convenzioni su base regionale, con i provveditorati agli studi, le
scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le
attivita' stesse si svolgono. Analoghe intese possono essere
perseguite con il competente istituto regionale per la ricerca, la
sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).
4. La responsabilita' del tirocinio viene conferita dalla giunta
per contratto o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della
normativa vigente, a professori di scuole secondarie con specifiche
competenze.
Art. 10.
1. Ogni iscritto alla scuola presenta all'inizio del primo semestre
un piano di studi individuale. La giunta valuta la congruita' del
piano proposto, sulla base delle indicazioni del coordinamento
regionale e del consiglio,delle materie caratterizzanti le
abilitazioni richieste e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In
caso di difformita', il coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce
il piano di studi, propone le opportune variazioni che, di norma,
vanno concordate con l'iscritto. Nel caso di perduranti controversie
spetta al consiglio definire il piano di studi dell'iscritto.
2. Il consiglio puo' deliberare l'iscrizione con abbreviazione di
corsi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano
crediti consistenti, ovvero se sia gia' stata conseguita
un'abilitazione presso la scuola medesima o altre ritenute
equivalenti dal consiglio stesso.
Art. 11.
1. L'anno e' articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la
scuola conferisce agli specializzandi un attestato di frequenza per
le materie seguite sulla base delle firme da loro apposto sugli
appositi elenchi al termine di ogni lezione e controfirmati dai
docenti interessati.
2. Al termine di ogni semestre la scuola organizza le prove di
esame relative ai corsi svolti nel periodo.
3. La scuola rende pubblico il calendario di esami all'inizio di
ogni semestre.
4. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre
relativo possono essere recuperati in un'apposita sessione che verra'
fissata di norma nel mese di settembre.
5. Di anno in anno lo specializzando dovra' sostenere tutti gli
esami previsti dal suo piano di studi individuale entro il mese
di settembre. Il consiglio fissa il numero massimo di esami,
eventualmente variabile per indirizzo, che potra' essere rinviato
all'anno successivo.
6. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo lo
specializzando decade dalla Scuola. Egli puo' pero' presentare
istanza al consiglio con giustificati motivi riguardanti le cause del
mancato assolvimento dell'obbligo. Il consiglio, valutati tali
motivi, puo' riammettere, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni,
lo specializzando alla frequenza dei corsi non ancora superati,
spostando adeguatamente in avanti il termine della conclusione degli
studi.
7. Lo specializzando puo' chiedere l'interruzione della sua
carriera, in presenza di giustificati motivi che saranno, comunque,
oggetto di valutazione da parte del consiglio. Sono sempre
considerati giustificati i motivi relativi agli adempimenti degli
obblighi militari o al periodo di gravidanza. In caso di interruzione
di carriera accettata dal consiglio, lo specializzando puo'
riattivare la sua carriera vedendosi riconoscere i crediti maturati.
Il consiglio puo' valutare, dietro istanza motivata del richiedente,
la ripresa di carriera con riconoscimento dei crediti da parte di
specializzandi che abbiano svolto la precedente attivita' in altre
scuole di specializzazione.
8. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere
regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei
contributi; deve aver regolarmente inserito l'esame nel piano di
studi approvato dalla giunta e aver ottemperato agli obblighi di
frequenza.
9. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o
pratica o orale o in piu' di una di queste modalita'. Le prove orali
sono pubbliche.
10. La giunta determina la composizione delle commissioni per la
valutazione degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno
due componenti. Nel caso di esame scritto entrambi i commissari
devono sottoscrivere una comune valutazione della prova.
11. Il risultato positivo dell'esame dovra' essere riportato su
apposito documento firmato dai componenti della commissione di esame
e dallo studente. I voti sono espressi secondo le modalita' valide
per gli esami di profitto delle materie dei corsi di laurea delle
relative universita'.
Art. 12.
1. Superati tutti gli esami di profitto previsti nel piano di
studi, lo specializzando conclude gli studi con un esame finale
consistente nella discussione di una relazione scritta sulle
attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione,
entrambe connesse con le attivita' svolte, secondo modalita' fissate
dal consiglio.
2. La commissione che valuta l'esame finale e' composta da cinque
membri ed e' nominata dal presidente del consiglio. Oltre ai docenti
della scuola di essa possono far parte, in numero non superiore a
due, anche insegnanti comandati presso la scuola, ovvero insegnanti
delle classi in cui e' stato svolto il tirocinio.
Art. 13.
Disposizione finale. Le modifiche del presente regolamento sono
deliberate dai senati delle universita' siciliane, anche su proposta
del "coordinamento dei presidenti dei consigli". Entrano in vigore
decorsi quindici giorni dalla delibera del senato accademico che
procede per ultimo all'approvazione, salvo che il regolamento non
preceda un termine diverso.
Art. 14.
Norma transitoria. Nella fase di avvio delle attivita' che
precedono la determinazione delle afferenze dei docenti, tutti i
poteri attribuiti da questo regolamento al consiglio ed alla giunta
sono esercitati dai comitati di proposta all'uopo nominati dai
rispettivi senati accademici delle tre universita' siciliane. Il
coordinamento regionale e' costituito dai 3 presidenti dei comitati
di proposta ed e' presieduto dal presidente del comitato di proposta
dell'universita' di Palermo".
Palermo, 29 febbraio 2000
Il rettore: Silvestri