GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 190 DEL 16/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico dell'educazione e
riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del
Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 57, indicato nella sezione
A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella 1
=====================================================================
Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti
=====================================================================
Tecnico dell'educazione e della |
riabilitazione psichiatrica e |
psicosociale - Decreto del |
Ministro della sanità 17 gennaio |Tecnico della riabilitazione
1997, n. 57 |psichiatrica e psicosociale
---------------------------------------------------------------------
|Riabilitazione psichiatrica e
|psicosociale - Decreto del
|Presidente della Repubblica n. 162
|del 10 marzo 1982 - Legge 11
|novembre 1990, n. 341
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di assistenza sociale
|psichiatrica - Decreto del
|Presidente della Repubblica n. 162
|del 10 marzo 1982 - Legge 11
|novembre 1990, n. 341
---------------------------------------------------------------------
|Assistenza sociale psichiatrica -
|Decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162 del 10 marzo
|1982 - Legge 11 novembre 1990, n.
|341
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato
nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una
delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma
universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione
psichiatrica e psicosociale indicato nella sezione A della stessa
tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma
corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che
tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in
regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni
nell'ultimo quinquennio . La specifica attivita' esercitata deve
essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata,
unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di
residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale
l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia
conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' -
Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione
con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario
per il quale e' stata esercitata l'opzione.
Tabella 2
=====================================================================
Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti
=====================================================================
Tecnico dell'educazione e della |Terapista della riabilitazione -
riabilitazione psichiatrica e |Legge 30 marzo 1971, n. 118 -
psicosociale - Decreto del |Decreto del Ministro della sanità
Ministro della sanità 17 gennaio |10 febbraio 1974 e normative
1997, n. 57 |regionali
---------------------------------------------------------------------
|Terapista della riabilitazione -
|Decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162 del 10 marzo
|1982 - Legge 11 novembre 1990, n.
|341
Art. 3.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle
sopra riportate, al diploma universitario di tecnico dell'educazione
e riabilitazione psichiatrica e psicosociale indicato nelle sezioni A
delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo,
alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle
mansioniesercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni